Cassazione Penale, Sez. 4, 13 settembre 2013, n. 37761 - Infortunio di un lavoratore con una pressa e responsabilità del presidente del cda e del RSPP


 



 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ISA C. - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesc - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. DOVERE S. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) P.R., N. IL (OMISSIS);
2) N.E., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1338/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste del 10/10/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE Salvatore;
udite le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Fatto


1. Con sentenza del 7.2.2011 il Tribunale di Gorizia dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.R. e N.E., tratti a giudizio per rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore N.S., dipendente della Asi R. s.p.a., il primo quale presidente del consiglio di amministrazione ed il secondo quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, decidendo sull'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando gli imputati colpevoli del reato loro contestato e, riconosciuta ad entrambi l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, equivalente alla contestata aggravante, condannando ciascuno di essi alla pena di anni uno di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della pena.

2. Secondo l'accertamento operato nei gradi di merito, l'infortunio è occorso il 23.7.2002 nello stabilimento di Monfalcone della Asi R. s.p.a., nel reparto di impaccaggio.

Il S. era stato chiamato in ausilio dal collega Z.L. per rimuovere delle lamine posizionate in eccesso su un pacco rotore da pressare, la cui altezza non corrispondeva a quella prevista. A tal scopo i due lavoratori erano saliti sulla pressa, ad un'altezza di poco inferiore ai cinquanta centimetri da terra, e dopo aver effettuato l'operazione il S., nello scendere dal macchinario, aveva perso l'equilibrio ed istintivamente aveva portato un braccio verso il mandrino del rotore, venendo a contatto con la parte superiore e tagliente di una lamina prima di cadere a terra. Nel contatto il S. aveva subito una grave lesione al braccio, con rilevante perdita ematica e nonostante fosse stato prontamente soccorso era deceduto il (OMISSIS) per le complicazioni derivanti dall'entità dell'emorragia.

Al P. era stato ascritto di non aver proceduto, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, a valutare il rischio connesso alla movimentazione delle lamine, operazione di non infrequente verificazione, resa necessaria dal diametro di talune di esse; di non aver posto a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ad eliminare o ridurre i rischi di caduta, in relazione alla limitata superficie calpestabile e all'attività svolta; di non aver provveduto a impartire al lavoratore adeguata formazione e informazione in ordine ai rischi implicati dalla descritta lavorazione. Al N., invece, era stato ascritto di aver omesso, nella sua qualità di responsabile del servizio di protezione e prevenzione, di segnalare il rischio già menzionato perchè se ne tenesse conto in sede di valutazione dei rischi.

3. Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, avv. Cattarini Riccardo.

3.1. Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale per aver la Corte di Appello risolto il tema della responsabilità degli imputati con il mero richiamo agli accertamenti del Tribunale, pur se dalle deposizioni dei testi B. e Ba. emerge l'estraneità del P. all'andamento dello stabilimento di Monfalcone e, quanto al N., l'insufficienza della prova a dare dimostrazione della cooperazione colposa del medesimo.

3.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale in relazione al giudizio di comparazione tra aggravante contestata e attenuante ritenuta.

3.3. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 e 62 bis c.p. e violazione del principio del giudicato.

Assume l'esponente che la sentenza di primo grado aveva ritenuto implicitamente prevalenti sulla contestata aggravante le attenuanti generiche, e che, nonostante l'assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, la Corte di Appello ha giudicato tali attenuanti solo equivalenti.

Diritto


4. I ricorsi sono infondati e pertanto non meritano accoglimento.

4.1. Il primo motivo non attacca in modo adeguato il giudizio di responsabilità, limitandosi ad asserire, per il P., che questi era estraneo alla gestione dello stabilimento di Monfalcone. In tal modo non incide sulla piattaforma fattuale assunta dai giudicanti medesimi, cha hanno convenuto sull'assenza di un ruolo operativo interpretato dal P. nello stabilimento di Monfalcone ed hanno valutato tale dato come non in grado di escluderne la responsabilità per il sinistro che qui occupa perchè la mancanza di un ruolo operativo non esclude l'attribuibilità al P. degli obblighi rimasti inadempiuti, in quanto, per essere "titolare dei poteri decisionali e di spesa ... (a lui) incombeva l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di apprestare conseguentemente le attrezzature idonee anche nello stabilimento di Monfalcone".

In effetti, all'imputato in parola è stato ascritto in primo luogo di non aver impartito nè in sede di valutazione dei rischi nè nel dettare - con documento del 9.1.1974 - prescrizioni relative all'impaccaggio dei rotori asincroni con gabbia in alluminio, "direttive di alcun tipo sull'uso di attrezzature per prevenire i rischi di caduta e di contatto diretto con le lamine del rotore di parti del corpo del lavoratore", nonostante non potesse essere ignota (rectius: dovesse essere conosciuta) la prassi di operare in due addetti per rimuovere le lamine in eccesso inserite per errore nel mandrino.

In secondo luogo è stato ascritto di non aver provveduto affinchè il S. ricevesse formazione ed informazione adeguata al lavoro.

E' noto che ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b), (ed oggi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), il datore di lavoro va individuato non solo in chi sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o in colui che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ma anche in chi ha la responsabilità di una unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Datore di lavoro può essere quindi anche il direttore di stabilimento; ma ciò accade se egli è stato provveduto dei poteri di gestione e di spesa congrui all'adozione di scelte organizzative.

Questa Corte ha rammentato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti (Sez. 4^, n. 41981 del 07/02/2012 - dep. 25/10/2012, Pittis, Rv. 255001).

Ciò, beninteso, sempre che alla qualifica corrisponda il conferimento di quei poteri di decisione e di spesa dei quali fa menzione la formula legale.

Senza la prova che ciò sia avvenuto nemmeno può porsi il tema della eventuale estromissione del legale rappresentante della società dal novero dei debitori di sicurezza. Ebbene, che il direttore di stabilimento fosse effettivamente titolare dei poteri di decisione e di spesa e quindi datore di lavoro al quale imputare e trasgressioni datoriali rinvenute dai giudici di merito è argomento eluso dal ricorrente.

Sicchè resta immune da vizi motivazionali e da violazioni di legge la sentenza qui impugnata.

Quanto alla posizione del N., a questi è stato attribuito di aver "omesso di rappresentare al datore di lavoro l'errata e/o parziale valutazione del rischio di caduta e di contatto accidentale con le lamine a cui erano soggetti gli addetti al reparto impaccaggio", nonchè di aver omesso "qualunque intervento volto a promuovere una corretta informazione e formazione ai dipendenti".

Il ricorrente contesta che sia stata raggiunta la prova che il N. abbia omesso di informare il datore di lavoro, mentre vi sarebbe prova del fatto che egli non omise di fare quanto da lui esigibile in tema di formazione ed informazione del lavoratore, per essere stato accertato che il S. seguì un corso di formazione sullo specifico rischio.

Orbene, posto che compito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è quello di coadiuvare il datore di lavoro nell'elaborazione della valutazione dei rischi e nel suo aggiornamento, risulta evidente che la accertata inadeguatezza di una valutazione per l'omesso rilevamento ed apprezzamento di un determinato rischio ben può ritenersi riconducibile alla condotta dello stesso rspp, ogni volta che non emergano in positivo elementi attestanti una condotta diligente e perita o l'impossibilità di adempiere correttamente al ruolo assunto.

Nel caso di specie, il N. è stato lungamente rspp e nemmeno il ricorrente, che conviene sulla fondatezza dell'addebito relativo alla valutazione dei rischi, ha anche solo allegato iniziative assunte per una adeguata valutazione dei rischi.

Ciò rende di nessun peso la censura che si indirizza al secondo profilo colposo identificato nella condotta del N.; a riguardo del quale va comunque rilevato che se, da un verso, non è legittimo affermare la sussistenza di una violazione dell'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori sulla scorta del solo accadere dell'infortunio, perchè quella va accertata in via autonoma - così come va compiutamente accertata la rilevanza causale della violazione eventualmente provata - (e tanto vale anche per le implicazioni che possono riguardare il rspp), dall'altro nel caso di specie il giudicante ha espresso un giudizio di inidoneità della frequentazione di quell'unico corso a far ritenere adempiuto l'obbligo legale. Anche tale giudizio è rimasto immune da censure da parte del ricorrente.

4.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso l'esponente intende censurare il giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato, nella manifestata volontà di conseguire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Senonchè tale censura muove da un presupposto di nessun fondamento, ovvero che il Tribunale abbia implicitamente concesso le attenuanti generiche, ritenendole equivalenti; sicchè la Corte di Appello, alla quale non era stato devoluto il tema del giudizio di comparazione, ha preso atto dell'errore in cui era incorso il primo giudice nel calcolare il termine di prescrizione del reato e lo ha emendato affermando che "il Tribunale ha errato nel pronunciare la prescrizione del reato senza affrontare la problematica relativa alle attenuanti".

Pertanto, da un verso la Corte di Appello non si è dovuta confrontare con alcuna preclusione in tema di circostanze del reato (erra quindi l'esponente ad evocare l'istituto del giudicato) e ben poteva, sull'appello del P.M., rivedere il giudizio in tema di estinzione del reato, tenendo conto della valutazione da essa stessa operato circa l'incidenza delle circostanze del reato. Vale rimarcare, al proposito, che il giudice di seconde cure ha concesso l'attenuante del risarcimento del danno, che ha con motivazione immune da censure ritenuto equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2.

Tale giudizio, infatti, è stato motivato con il fatto che sono state violate norme cardine in materia di sicurezza. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e che assolve l'onere motivazionale.

5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013