Categoria: 1990
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1990
Validità: 01.01.1990 - 31.12.1992
Parti: Ente Ferrovie dello Stato e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Fisafs-Cisal
Settori: Trasporti, FS
Fonte: CNEL

Sommario:

 Preambolo
Delibera N.AS/610 Esercizio 1990 Ente ferrovie dello stato
Verbale d'accordo
Premessa
Art. 1 - Area di applicazione del contratto.
Capitolo I
Art. 2 - Livelli e fasi delle relazioni industriali.
Art. 3 - Contrattazione integrativa.
Art. 4 - Procedura per la determinazione del fabbisogno.
Art. 5 - Procedure di raffreddamento della conflittualità.
Capitolo II Istituti di carattere sindacale
Strutture di base delle organizzazioni sindacali
Art. 6 - Strutture di base delle Organizzazioni Sindacali.
Art. 7 - Riunioni di personale nei locali dell'Ente.
Art. 8 - Informazione e propaganda sindacale.
Art. 9 - Elezioni di rappresentanti sindacali.
Art. 10 - Agevolazioni e libertà sindacali.
Art. 11. Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive.
Art. 12 - Garanzie specifiche.
Allegato alle norme di autoregolamentazione
   Norme tecniche in caso di sciopero
Capitolo III Mobilità intercompartimentale e/o occupazionale
Art. 13 - Mobilità intercompartimentale e/o occupazionale.
Capitolo IV Particolari tipi di contratto
Art. 14 - Contratto a tempo parziale.
Art. 15 - Contratto a termine.
Capitolo V Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione.
Art. 17 - Benefici particolari.
Art. 18 - Periodo di prova.
Art. 19 - Abilitazioni obbligatorie.
Art. 20 - Attività incompatibili.
Capitolo VI Classificazione del personale e passaggi d'area
Art. 21 - Classificazione ed attribuzioni del personale.
Art. 22 - Utilizzazione del personale.
Art. 23 - Passaggio al livello stipendiale Superiore nell'ambito delle aree
Art. 24 - Cambio di profilo nell'ambito dell'area IV Tecnici qualificati.
Art. 25 - Passaggi di area mediante corsi di formazione.
Art. 26 - Corsi di idoneità.
Art. 27 - Modalità di passaggio di area.
Art. 28 - Abilitazioni per il passaggio a diverso profilo professionale o ad area superiore.
Art. 29 - Passaggio di Area.
Art. 30 - Personale fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza.
Art. 31 - Istituzione e soppressione di profili professionali.
Art. 32 - Attività da valorizzare.
   Norma transitoria.
Capitolo VII Trattamento economico
Art. 33 - Retribuzione.
Art. 34 - Retribuzione base mensile, giornaliera e oraria.
Art. 35 - Retribuzione normale.
Art. 36 - Retribuzione convenzionale.
Art. 37 - Stipendi.
Art. 38 - Progressione, attribuzione effetti degli stipendi.
Art. 39 - Trattamento economico in occasione dei passaggi di livello o di categoria professionale.
Art. 40 - Tredicesima mensilità.
Art. 41 - Premio di esercizio.
Art. 42 - Indennità di utilizzazione.
Art. 43 - Indennità di turno.
Art. 44 - Compenso per lavoro straordinario.
Art. 45 - Compenso per lavoro a cottimo.
Art. 46 - Indennità per lavoro notturno.
Art. 47 - Compenso per lavoro domenicale.
Art. 48 - Indennità di trasferta.
Art. 49 - Indennità Quadri.
Capitolo VIII Orario di lavoro, riposo e festività
Art. 50 - Orario di lavoro.
Art. 51 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 52 - Ferie.
Capitolo IX Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 53 - Permessi.
Art. 54 - Aspettativa per motivi di carattere privato.
Art. 55 - Aspettativa per servizio militare.
Art. 56 - Assenze per malattia per cause comuni ed aspettativa per motivi di salute.
Art. 57 - Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per cause di servizio.
Art. 58 - Tutela della maternità.
Capitolo X Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 59 - Tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Art. 60 - Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per cause di servizio.
Capitolo XI Clausole riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 61 - Lavoratori studenti.
Art. 62 - Vestiario.
Art. 63 - Difesa del dipendente convenuto in giudizio.
Art. 64 - Limitazione della responsabilità verso l'Ente.
Art. 65 - Fondo di solidarietà.
Art. 66 - Distacco.
Art. 67 - Trasferimenti.
Art. 68 - Dopolavoro ferroviario.
Art. 69 - Concessioni di viaggio.
Capitolo XII Formazione
Art. 70 - Mobilità professionale.
Art. 71 - Formazione professionale.
Art. 72 - Scuola Superiore di formazione delle FS.
Capitolo XIII Norme disciplinari
Art. 73 - Doveri del personale.
Art. 74 - Sanzioni disciplinari.
Art. 75 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto.
Art. 76 - Mancanze punibili con la multa.
Art. 77 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni.
Art. 78 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione
Art. 79 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni.
Art. 80 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso.
Art. 81 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso.
Art. 82 - Devoluzione delle ritenute per multe.
Art. 83 - Concorso di mancanze.
Art. 84 - Concorso di più persone nella mancanze.
Art. 85 - Circostanze attenuanti.
Art. 86 - Procedimento disciplinare.
Art. 87 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari e Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
Art. 88 - Sospensione d'ufficio.
Art. 89 - Allontanamento cautelativo.
Art. 90 - Assegno alimentare in pendenza di giudizio su licenziamento disciplinare.
Capitolo XIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 91 - Cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 92 - Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso – Indennità sostitutiva.
Art. 93 - Licenziamento per inidoneità fisica.
Art. 94 - Risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento dei limiti di età di servizio.
Art. 95 - Retribuzione dell'ultimo mese di servizio.
Art. 96 - Trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 97 - Pensione complementare.
Disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro e di trattamento di quiescenza del personale inquadrato nei ruoli FS in base a speciali disposizioni di legge
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Capitolo XV Quadri
Art. 101 - Quadri.
Art. 102 - Inquadramenti.
Art. 103 - Accesso ed immissione nell'area Quadri.
Art. 104 - Passaggi alla 9a categoria.
Art. 105 - Formazione.
Art. 106 - Attività da valorizzare. Norma transitoria.
Capitolo XVI Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 107 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4 Declaratoria delle aree
Allegati 5 Declaratoria delle aree
Allegato 6 Limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo
Allegato 7 Nuove disposizioni sulle competenze accessorie
Capo I - Competenze del personale del settore macchina
Art. 1 - Indennità di utilizzazione.
   1. Personale di condotta.
Art. 2 - Compenso per assenza dalla residenza per condotta in sostituzione dell'indennità di trasferta.
Art. 3 - Indennità di pernottazione.
Art. 4 - Premio di percorrenza.
Art. 5 - Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente (ex art. 43 DCA)
Art. 5 bis
Art. 6 - Servizi locali e speciali.
 Capo II - Competenze del personale del settore viaggiante
Art. 7 - Indennità di utilizzazione.
Art. 8 - Compenso per assenza dalla residenza per scorta in sostituzione dell'indennità di trasferta.
Art. 9 - Premio di percorrenza.
Art. 10 - Indennità di pernottazione.
Art. 11 - Soprassoldo per cumulo di funzioni e vetture eccedenti (ex Art. 50 DCA)
Art. 12 - Servizio svolto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio.
Art. 13 - Dipendenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali (ex Art. 51 DCA)
Capo III - Competenze del personale del settore navi traghetto
A - Personale navigante
Art. 14 - Indennità di presenza a bordo.
Art. 15 - Indennità di navigazione.
Art. 16 - Indennità di utilizzazione al personale marittimo che svolge turno fisso.
Art. 17 - Indennità di utilizzazione dei personale marittimo utilizzato a terra.
Art. 18 - Indennità di pernottazione.
Art. 19 - Lavoro straordinario
Art. 20
Art. 21
Art. 22 - Premio medio per giornata di ferie.
Art. 23
B - Personale delle officine NT
Art. 24 - Indennità di utilizzazione.
Art. 25 - Compensi per effettuazione di lavorazione a bordo delle NT
Capo IV - Competenze del personale del settore stazioni
Art. 26 - Indennità di utilizzazione.
Art. 27 - Indennità di fessurizzazione.
Art. 28 - Indennità di flessibilizzazione dell'orario annuale.
Art. 29 - Premio per le sostituzioni (ex Art. 71 DCA).
Art. 29 bis - compenso per maneggio denaro.
Capo V - Competenze del personale del settore manutenzione
Art. 30 - Indennità di utilizzazione del settore Manutenzione Rotabili.
Art. 31 - Compenso per estensione attività manutentiva.
Art. 32 - Indennità di utilizzazione dei settore Manutenzione
   Infrastrutture.
Art. 33 (Guida automezzi)
Art. 34 - Compensi per il personale che svolge la prestazione lavorativa in regimi di orario diversamente articolati.
Capo VI - Competenze del personale del settore uffici
Art. 35 - Indennità di utilizzazione.
Art. 36
Capo VII - Compensi diversi
Art. 37 - Soprassoldo di località (ex Art. 26 DCA), e assegno di confine.
Art. 38 - Compensi per conoscenza della seconda lingua e per esami su regolamenti esteri.
Art. 39 - Compenso al personale addetto a lavorazioni in ambienti di "tipo A" e di "tipo S".
Art. 40 - Compenso al personale addetto a lavorazioni con uso di mezzi di protezione individuali integrali.
Art. 41 - Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive e tossiche (ex Art. 69 DCA)
Art. 42 - Compenso per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo (ex Art. 68 DCA)
Capo VIII - Reperibilità e disponibilità
Art. 43 - Disposizioni generali.
Art. 44 - Modalità di chiamata.
Art. 45 - Mezzi di trasporto.
Art. 46 - Trattamento economico.
Art. 47 - Disposizioni particolari.
Capo IX - Disposizioni generali
Art. 48
Art. 49
Art. 50 (Decorrenza cessazione compensi)
Allegato 8 Accordo su fabbisogni, prepensionamento e mobilità
Allegato 9 Valorizzazione 5ª - 6ª settore stazioni
Allegato 10 Accordi di settore
Allegato 2
Settore locomotive TE
Settore mezzi leggeri
Settore locomotive Diesel
Settore carri
Settori carrozze, bagagliai, postali
Settore uffici
1 - Settori atipici
2 - Isole di esercizio
3 - Indennità di utilizzazione
Allegato 1
Settore uffici
   Indennità di utilizzazione
   Revisore superiore
Settore stazioni
   1. Premessa
   2. Normativa del lavoro
   2.1 Settore manovra
   2.2 Settore circolazione
   2.3 Settore gestioni
   3. Orario di lavoro
   4. Logistica
Allegato A Criteri, condizioni e disposizioni per le stazioni gestite dal SOLO D.M.
   l. Premessa
   2. Criteri
   3. Condizioni
   3.1 Condizioni tecniche
   3.2 Condizioni d'esercizio
   4. Disposizioni regolamentari
   4.1 Documenti e prescrizioni
   4.2 Presenziamento
   4.3 Accertamento coda
   4.4 Segnali di coda e cartelli indicatori
   4.5 Deviatoi
   4.6 Carrelli
   4.7 Segnali d'arresto
   4.8 Manovre
   4.9 Situazioni particolari d'esercizio
   Settore viaggiante
Allegato 1
Allegato 2 Modifiche dell'istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni
Settore manutenzione infrastrutture (ex I.E. ed ex Lavori)
Personale di macchina
Organizzazione del lavoro
Provvedimenti organizzativi
Logistica
Ferrotel
Mezzi di trasporto
Vestiario-uniforme
Ambiente di lavoro
Allegato Percentuali di recupero da conseguire sin dai turni estivi 1990:
Percorsi di carriera
Cambiamenti di profilo dopo 25 anni di carriera o dopo 50 anni di età
Pensione integrativa (principio generale applicabile anche al P.d.M.)
Competenze accessorie
Settore navi traghetto
Attività da valorizzare
Accordo per gli uffici esercizio navigazione di Civitavecchia e Messina.
Accordo per le officine N/T
Allegato 1
   Officina di Civitavecchia
   Officina di Messina
   Accordo magazzini
   Programmazione per la disattivazione dei magazzini di cui è prevista la chiusura (All. A)
Allegato 11 Meccanismo di assegnazione dell'integrativo per il 1990
Allegato 12
Verbale di accordo avente per oggetto, la rivalutazione dei compensi attribuiti al personale che presta servizio nelle località di confine.
Verbale di accordo avente per oggetto la rivalutazione dei compensi attribuiti al personale che presta servizio nelle località di confine dall'1.6.1992.
Accordo relativo alla rivalutazione del compenso - ex art. 26 DCA - spettante al personale che presta servizio nelle località di confine
Allegato 13 Verbale d'accordo per la revisione della normativa che regola trasferta, trasloco e indennità di linea
Allegato 14 Verbale di accordo ente-sindacati sull'istituto della reperibilità
Allegato 15 del 5 e 18 luglio 1989 Relazioni industriali
Accordo del 5.2.1990
Protocollo fra ente FS e Filt-Fit-Uiltrasporti e Fisafs assistite dalle confederazioni.
Accordo per il rinnovo del CCNL 1990/1992 e per la definizione dei fabbisogni
Allegato 16 Statuto della scuola superiore di formazione delle FS
Decreto interministeriale 13 luglio 1990
Legge 7 giugno 1990, n. 141
Circolare dell'ente FS OWRISO - GCA- IN del 24 luglio 1990

L'Ente Ferrovie dello Stato […]e le OO.SS.:
Filt/Cgil - Federazione italiana lavoratori trasporti […]. Con l'assistenza della Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro […].
Fit/Cisl - Federazione italiana trasporti […]e del […] Segretario Confederale della Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)
Uilt - Unione italiana lavoratori trasporti […] e con l'assistenza della Uil - Unione Italiana del Lavoro[…].
Fisafs/Cisal - Federazione italiana sindacati autonomi ferrovie stato […] con l'assistenza del Segretario Generale Aggiunto della Cisal […].
Si è stipulato il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale per il personale dell'Ente FS.


Verbale d'accordo
Premessa contrattuale
L'Ente FS e le OO.SS., nell'atto di stipulare le intese sul CCNL e sui fabbisogni, dichiarano.
1. Il processo di risanamento e sviluppo dell'Ente ha per obiettivi generali, condivisi dalle OO.SS.;
- la sicurezza dell'esercizio;
- la garanzia della funzionalità e dello sviluppo del sistema;
- l'integrazione europea del Paese, attraverso la riduzione dello svantaggio competitivo infrastrutturale e il collegamento delle reti;
- la puntualità del servizio;
- l'economicità della gestione.
2. Condizioni necessarie e sufficienti per il conseguimento di tali obiettivi sono:
a) la piena autonomia dell'Ente impresa, che entrambe le parti considerano presupposto irrinunciabile del necessario ridisegno istituzionale;
b) la definizione di un Contratto di Programma tra Istituzioni Statali ed Ente FS, focalizzato, in particolare, sulle priorità del piano triennale che va immediatamente finanziato:
- del collegamento europeo
- dello sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno
- dell' intermodalità;
c) la partecipazione dei lavoratori e la valorizzazione del loro apporto, nell'ambito dei ruoli rispettivi e delle intese intervenute in materia di relazioni industriali.
3. Le intese odierne costituiscono uno dei presupposti essenziali per il perseguimento degli obiettivi comuni e sono fondate:
- su uno stretto legame dell'incremento retributivo alla professionalità e all'impegno;
- su un recupero di produttività di almeno il 30% nel triennio 90/92, correlato anche all'aumento di produzione pianificato dall'ente, alla piena attuazione degli obiettivi indicati dalle intese di settore sull'organizzazione del lavoro, alla concretizzazione degli investimenti a ciò programmati, al rientro di parte dei lavori affidati all'esterno.
L'effettiva realizzazione di entrambi gli aspetti formerà oggetto di verifica annuale.
[…]
5. Per il triennio 90/92 l'Ente considera prioritari, per il conseguimento degli obiettivi generali, da confrontare con le OO.SS. gli strumenti seguenti:
- l'attuazione, con opere complete e organiche, inserite in un disegno strategico, del piano triennale;
- il riassetto organizzativo, fondato:
- sull'unitarietà dell'esercizio ferroviario;
- sulla centralità delle responsabilità chiave per il piano, sia quelle rivolte al mercato, sia quelle relative all'efficienza complessiva del sistema, alla valorizzazione del suo patrimonio, ed alla capacità di gestire lo sviluppo e gli investimenti (anche attraverso una effettiva autonomia di gestione dei potenziali centri di profitto);
- il miglioramento della qualità percepita dal cliente, da perseguire con l'apporto dei ferrovieri coordinato in forme che saranno sollecitamente proposte dall'Ente;
- la costituzione accelerata della Scuola superiore FS, quale punto di riferimento dei nuovi valori d'impresa.

Art. 1 - Area di applicazione del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Ferrovie dello Stato ed il personale classificato nelle aree e profili professionali con relativi livelli stipendiali o categorie, ripartiti per settori, risultati dall'allegato n. 1 e 5.
Premessa
L'Ente Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto assoggettano alla reciproca, volontaria regolamentazione i propri autonomi poteri di comportamento, avendo riguardo all'interesse generale, allo sviluppo del servizio di trasporto ferroviario, al suo regolare funzionamento, all'incremento della produzione e della produttività ed al mantenimento in tale settore dei livelli occupazionali, obiettivi ai quali necessariamente deve concorrere il coerente comportamento sia degli organi e dei responsabili della gestione aziendale ai diversi livelli che dei lavoratori e delle stesse Organizzazioni Sindacali che li rappresentano.
Le parti autonomamente convengono di improntare le relazioni sindacali in coerenza con le norme pattizie e con i rispettivi codici di autoregolamentazione di cui all'allegato Protocollo del 16 luglio 1984, nel testo integrato e modificato dal Protocollo del 18 luglio 1986, nonché nel rispetto dell'articolo 20, punto 4, della legge 17 maggio. 1985, n. 210.
Il sistema delle relazioni industriali definisce le rispettive sfere di competenza del Sindacato e dell'Ente.
L'autonomia dell'Ente FS è assicurata in materia di:
- definizione delle strutture organizzative;
- utilizzazione della forza lavoro, nel rispetto dei vincoli determinati dal contratto e dagli accordi sindacali.
Sono richiamati gli accordi del 5 e del 18 luglio 1989 e del 5 febbraio 1990.

Capitolo I
Art. 2 - Livelli e fasi delle relazioni industriali.
I - Livelli
Nel quadro dell'assetto organizzativo dell'Ente, di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, le relazioni industriali si svolgono ai seguenti tre livelli:
I - nazionale;
II - compartimentale;
III - unità di produzione.
2 - Fasi.
2.1 - A tutti e tre i livelli le relazioni industriali, a seconda della materia, si articolano in:
- informazione;
- consultazione;
- contrattazione;
- verifica.
2.2 - L'informazione sarà fornita alle Organizzazioni Sindacali preventivamente rispetto all'attuazione dei provvedimenti relativi. Per le materie per le quali è prevista la consultazione, l'Ente fornirà dieci giorni prima l'informazione, in modo di porre le Organizzazioni Sindacali in condizioni di esprimere la loro opinione e fare eventuali proposte agli effetti della decisione finale che spetta all'Ente.
2.3 - Qualora le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto lo richiedano, si addiverrà, ai medesimi livelli di contrattazione, ad una verifica dell'attuazione degli accordi e del conseguimento degli obiettivi.
Tale verifica potrà avvenire anche tramite Commissioni Ente-Organizzazioni Sindacali predette per materie specifiche.
2.4 - Ove richiesto dalla materia il confronto riguarderà in un primo momento i progetti e i programmi di massima ed in un secondo momento i corrispondenti progetti e programmi esecutivi.
2.5 - Per dare sistematicità all'informazione ed alla verifica degli accordi, saranno istituiti, a livello nazionale e compartimentale, Osservatori permanenti che si riuniranno con periodicità quadrimestrale.
3 - Livello nazionale
3.1. - A livello nazionale il confronto fra l'Ente e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ha i seguenti contenuti di carattere strategico ed operativo:
Materie di informazione
1 - politiche di investimento, patrimoniali, finanziarie, commerciali e di partecipazione societaria;
2 - piani generali di produzione e di produttività;
3 - modalità degli appalti e programmi di attività di interesse ferroviario conferiti in appalto;
4 - interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi;
5 - dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, ripartizione per età sesso e qualifica;
6 - modifiche alla struttura organizzativa.
Materie di consultazione
1 - programmi di investimento poliennali;
2 - piano annuale di attività;
3 - normativa avente diretta e prevalente caduta sul fattore lavoro;
4 - piani di formazione professionale.
Materie di contrattazione, fatto salvo quanto indicato in premessa:
[…]
2 - tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro contrattualizzate collettivamente;
3 - l'ambiente e sicurezza del lavoro;
4 - i riflessi dell'orario dei treni sui turni di lavoro;
5 - i fabbisogni e gli aspetti occupazionali, organizzazione e qualità del lavoro;
6 - i criteri di mobilità territoriale finalizzati agli obiettivi di impresa;
7 - la definizione dei regimi di orario di lavoro;
[…]
3.2 - I provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno inviati in copia alle Organizzazioni Sindacali per opportuna conoscenza.
3.3 - Le relazioni sindacali sono svolte per l'Ente dalle strutture della Direzione Generale nella propria competenza ovvero per delega del Consiglio di Amministrazione, e per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto da una delegazione delle Segreterie Nazionali.
Tale delegazione può essere integrata da altri rappresentanti sindacali;
ciascuna delle OO.SS. avrà titolo complessivamente a due assenze giustificate per ogni giorno di trattativa.
4 - Livello compartimentale
4.1 - Materie di informazione
1 - partecipazione dell'ente in attività di interesse regionale e/o compartimentale;
2 - programmi commerciali d'interesse regionale e/o compartimentale;
3 - modifiche della struttura organizzativa;
4 - programmi locali di attività di interesse ferroviario da appaltare.
Materie di consultazione
1 - programmi di investimenti di interesse regionale e/o compartimentale;
2 - piano di attività di interesse regionale e/o compartimentale;
3 - strumenti e modalità per attuare gli obiettivi del piano di attività;
4 - piani coordinati di formazione ed aggiornamento professionale sulla base di programmi predisposti a livello nazionale.
Materie di contrattazione, nel quadro di riferimento stabilito a livello nazionale e fatto salvo quanto indicato in premessa
1 - mobilità tra unità di produzione;
2 - articolazione dell'orario di lavoro;
3 - condizioni di lavoro, ambiente e sicurezza del lavoro;
4 - distribuzione del fattore lavoro;
5 - effetti sul lavoro delle innovazioni e trasformazioni tecnologiche e produttive.
4.2 - Le relazioni sindacali sono svolte dal Direttore Compartimentale, o da un Dirigente dallo stesso espressamente incaricato, e da una delegazione delle Segreterie Compartimentali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. Tale delegazione può essere integrata da altri rappresentanti sindacali; ciascuna delle OO.SS. avrà titolo complessivamente a tre assenze giustificate per ogni giorno di trattativa.
5 - Livello di unità di produzione
5. 1 - Materie di informazione
1 - Obiettivi di produzione e produttività;
2 - Modifiche di strutture organizzative.
Materie di consultazione
1 - Programmi per la realizzazione degli obiettivi e della produttività;
2 - Interventi di innovazione e trasformazione tecnologica.
Materie di contrattazione, nel quadro di riferimento stabilito a livello nazionale e compartimentale e fatto salvo quanto indicato in premessa
1 - effetti sul lavoro delle innovazioni o trasformazioni tecnologiche o produttive;
2 - ambienti di lavoro, igiene e sicurezza, prevenzione dei danni che le lavorazioni possono recare all'ambiente esterno;
3 - orario di lavoro nel quadro di riferimento nazionale e/o compartimentale.
5.2 - Le relazioni sindacali sono svolte dal Capo delle unità di produzione, o da un funzionario dallo stesso espressamente incaricato, e da una delegazione delle strutture di base delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. Tale delegazione può essere integrata da altri rappresentanti sindacali; ciascuna delle OO.SS. avrà titolo complessivamente a tre assenze giustificate.
6 - Procedure
Gli incontri tra le OO.SS. firmatarie e l'Ente FS per tutti i terzi livelli di contrattazione (unità di produzione, ufficio, ecc.) nell'ambito compartimentale avranno, di norma, inizio in giorno unico determinato, con cadenza mensile, ad integrazione dell'accordo del 5 e 18 luglio 1989.

Art. 4 - Procedura per la determinazione del fabbisogno.
1 - Il fabbisogno per Compartimento/Dipartimento e per Impianto e per Settore, sarà negoziato ogni anno in base al piano di attività in essere, coerente con la proiezione triennale del piano di risanamento e sviluppo.
2 - La contrattazione dei fabbisogni avverrà:
- negli anni di rinnovo contrattuale, in modo contestuale e correlato con l'accordo contrattuale stesso;
- negli altri anni in modo contestuale e correlato con l'accordo integrativo annuale.
3 - La contrattazione annuale dei fabbisogni avverrà con il seguente procedura:
- fase 1: contrattazione a livello nazionale sui criteri e principi, con riferimento ai problemi di organizzazione del lavoro e di struttura di impresa, e determinazione di un quadro nazionale di riferimento;
- fase 2: contrattazione a livello di Compartimento/Sede Centrale e determinazione dei fabbisogni per l'applicazione dei criteri di cui alla fase 1;
- fase 3 (eventuale): in caso di dissenso a livello compartimentale, contrattazione nazionale.
[…]

Art. 5 - Procedure di raffreddamento della conflittualità.
1 - Le parti convengono di gestire a 3 livelli le relazioni sindacali:
- livello di unità di produzione
- livello compartimentale
- livello nazionale.
2 - Allo scopo di prevenire possibili motivi di conflittualità, vengono costituite specifiche Sedi permanenti miste, per informazioni e consultazioni reciproche sulle materie contrattuali, nonché con il compito di controllare l'applicazione degli accordi sottoscritti, sia a livello centrale che compartimentale.
[…]

Capitolo II Istituti di carattere sindacale
Art. 6 - Strutture di base delle Organizzazioni Sindacali.
1 - Le strutture di base quali organismi delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, rappresentano le Organizzazioni sindacali predette ed i lavoratori. Esse attivano il confronto sui contenuti di cui all'art. 2 punto 5.1.
Le suddette strutture di base sono riconosciute come tali rispettivamente dalle Federazioni Compartimentali, Regionali, Provinciali, Comprensoriali e dalle Segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
2 - Le strutture di base hanno titolo in particolare:
a) a verificare l'esatta applicazione delle norme di carattere sociale, di sicurezza del lavoro, di igiene e di ogni altro provvedimento di carattere interno dell'Ente riguardante il personale di Impianto;
b) a proporre interventi, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di Impianto al fine di tutelare la condizione dei lavoratori e contribuire alla migliore organizzazione dei servizi ed all'ammodernamento e potenziamento delle strutture.
3 - I componenti le strutture di base, senza arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa, possono allontanarsi dal posto di lavoro per lo svolgimento dell'attività sindacale, dandone tempestiva comunicazione al superiore diretto, nel quadro delle agevolazioni sindacali previste.
4 - É consentito ai componenti le strutture di base di tenere riunioni due volte al mese durante l'orario di lavoro, secondo quanto previsto al successivo art. 7, punto 2.
5 - Le elezioni dei rappresentanti del personale dipendente delle Imprese appaltatrici dei servizi ferroviari, allorquando le imprese stesse non possano mettere a disposizione dei propri dipendenti idonei locali per lo svolgimento delle elezioni, possono aver luogo in un ambiente dell'impianto nel quale i lavoratori in questione prestano la loro opera. L'autorizzazione può essere concessa a richiesta delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto secondo la procedura e le norme previste per le strutture di base del personale ferroviario.

Art. 7 - Riunioni di personale nei locali dell'Ente.
- Riunioni fuori dell' orario di lavoro.
1.1 - Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto possono tenere, nei locali dell'Ente disponibili e fuori dell'orario di lavoro, riunioni del personale, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, purché dette riunioni non arrechino nocumento o intralcio al normale svolgimento del servizio.
[…]
2 - Riunioni durante l'orario di lavoro.
2.1 - Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono indire, singolarmente o congiuntamente, nell'impianto interessato e durante l'orario di lavoro, riunioni del personale dell'impianto con osservanza delle seguenti modalità:
[…]

Art. 12 - Garanzie specifiche.
a) condizioni di lavoro del personale femminile
b) Rapporto con i clienti - utenti
c) utenti portatori di handicap
d) tossicodipendenti e etilisti

Norme tecniche in caso di sciopero
[…]
3 - Il presenziamento di Posti Pilota di telecomando degli Impianti TE e SSE non tele comandate, verrà attuato durante tutti gli scioperi nazionali, compartimentali e/o comprensoriali dichiarati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, fatta eccezione per quelli esplicitamente dichiarati per motivi attinenti l'Impianto delle SSE pilota e/o presenziate.
3.1 - La designazione degli agenti da impiegare per il presenziamento verrà concordata secondo il turno, tra il Capo Impianto interessato e le Organizzazioni sindacali locali.
3.2 - Il numero degli agenti da designare per ciascun turno di presenziamento viene di norma fissato in due unità, dovendo gli stessi assicurare i soli interventi per motivi di sicurezza.
3.3 - Il presenziamento sarà previsto dalle OO.SS. con apposita annotazione nelle norme di attuazione dello sciopero.
3.4 - Essendo il presenziamento attuato solo per motivi di sicurezza, il personale presenziante ha unicamente l'obbligo di togliere tensione in caso di pericolo o avarie segnalate sia dalle apparecchiature di allarme e protezione, che direttamente dal personale ferroviario o da terzi. Lo stesso personale presenziante, dopo la tolta tensione o l'intervento automatico delle protezioni, dovrà sezionare la tratta interessata dal pericolo o dal guasto con gli strumenti a sua disposizione ed informare il Centro Operativo Compartimentale o altra autorità preposta, nonché richiedere direttamente, quando occorresse, l'intervento degli agenti di pubblica sicurezza e pronto intervento esterni all'Ente FS (Polizia, Vigili del Fuoco, Pronto soccorso, ecc...)
3.5 - Ribadito che il presenziamento si effettua unicamente per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l'integrità degli impianti, l'Ente FS non porrà in essere iniziative non concordate preventivamente con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, tese ad attuare interventi operativi durante il periodo di sciopero.
[…]

Capitolo V Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Abilitazioni obbligatorie.
1 - L'Ente sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto determina le abilitazioni obbligatorie per ciascun profilo professionale di assunzione ed i tempi minimi per conseguirle, possibilmente nei limiti temporali previsti per il periodo di prova al precedente art. 18.
2 - Il mancato conseguimento delle abilitazioni di cui al punto 1) nei tempi massimi fissati dall'Ente, sentite le OO.SS., comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
3 - Per i dipendenti provenienti da profilo ferroviario e successivamente assunti in altro profilo ferroviario il mancato conseguimento nei tempi fissati delle abilitazioni obbligatorie previste per il nuovo profilo comporta la restituzione al profilo di provenienza.

Capitolo VI Classificazione del personale e passaggi d'area
Art. 22 - Utilizzazione del personale.
[…]
4 - L'Ente emanerà sentite le OO.SS. firmatarie del presente contratto le disposizioni sull'utilizzazione del personale in relazione ai turni.

Art. 25 - Passaggi di area mediante corsi di formazione.
1 - Il passaggio da un'Area ad un'altra per i dipendenti che abbiano conseguito la relativa idoneità avviene sulla base dei criteri da concordare con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2 - L'idoneità per l'accesso all'Area superiore viene concessa ai dipendenti che hanno frequentato e superato:
- per l'Area II: il corso di specializzazione;
- per l'Area III: il corso di qualificazione tecnica;
- per l'Area IV: il corso per tecnici qualificati dall'Area II e III.
3 - Nell'arco della presente vigenza contrattuale l'Ente, d'intesa con le O0.SS. e avvalendosi in particolare della Scuola Superiore di formazione FS, definirà percorsi di carriera che consentano il pieno sviluppo professionale di tutti i ferrovieri.
4 - I percorsi saranno progettati in modo da consentire, attraverso opportuni cambi di profili e con adeguati interventi anche di formazione, che in base alle esigenze tecnico-organizzative dell'Ente, personale di equivalente professionalità e esperienza abbia analoghe opportunità nello sviluppo di carriera, indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro profilo o settore.
5 - Nell'arco della presente vigenza contrattuale, per tutto il personale che svolga attività logoranti e usuranti l'Ente e le OO.SS. studieranno opportuni meccanismi che, al compimento del 50° anno di età o dopo 25 anni di servizio nel settore, permettano, su base volontaria e attraverso adeguata riqualificazione professionale, il cambio di profilo purché compatibile con le esigenze tecniche e produttive dell'Ente.

Art. 28 - Abilitazioni per il passaggio a diverso profilo professionale o ad area superiore.
1 - L'Ente, sentite le OO.SS., determina quali abilitazioni siano da conseguire, per ciascun profilo professionale, ai fini del passaggio di area o della utilizzazione nel diverso profilo.
2 - I dipendenti che non conseguono nei termini fissati le abilitazioni richieste per l'espletamento delle nuove funzioni vengono restituiti al profilo di provenienza.

Art. 30 - Personale fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza.
1 Il dipendente riconosciuto in via definitiva fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermità comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempreché non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nell'allegato n. 6 annesso al presente contratto, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio entro un termine di due anni ad altro profilo professionale, anche di nuova istituzione, della stessa area di appartenenza, individuato dall'Ente, per il quale possieda la completa idoneità fisica, sussista disponibilità nel fabbisogno organico del Compartimento ed abbia conseguito le relative prescritte abilitazioni e superati i corsi di riqualificazione professionale.
2 Tali disposizioni si applicano anche al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via definitiva per cause comuni alle mansioni del profilo di appartenenza, qualora sussista la disponibilità nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente punto l. 3 Ove non sussista disponibilità in altro profilo professionale della stessa area, il personale di cui ai precedenti punti, ferma restando l'area ed il profilo di appartenenza, in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'Ente, può essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di area inferiore, per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo in altro profilo professionale della stessa area di appartenenza per il quale è idoneo.
4 Il dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per le cause indicate nei precedenti punti l e 2, può essere utilizzato per un periodo massimo di un anno in altro profilo dell'area di appartenenza od inferiore per il quale conservi l'idoneità.
5 Allo scadere dei periodo di cui al punto 4, in assenza del recupero della piena idoneità, al dipendente stesso viene riservato il trattamento previsto per il personale riconosciuto inidoneo in via definitiva.
6 In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al punto 4, il dipendente viene reintegrato nelle mansioni del profilo originario.
7 Il dipendente riconosciuto inidoneo può essere trasferito con gli stessi criteri previsti per il personale idoneo.

Capitolo VII Trattamento economico
Art. 43 - Indennità di turno.
1 - Per ogni giornata di presenza al personale compreso quello dell'area Quadri è attribuito un compenso il cui ammontare è correlato al tipo di turno espletato.
[…]

Art. 46 - Indennità per lavoro notturno.
1 - Al personale che presta servizio tra le ore 22 e le ore 6, è corrisposta una indennità oraria notturna […]

Capitolo IX Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 57 - Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per cause di servizio.
1 - É obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il personale con profilo professionale di Ausiliario per il settore uffici ed il personale di qualsiasi profilo dei restanti settori.,
2 - É ugualmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al precedente punto l., il personale del settore uffici, quando svolga attività protette dal citato DPR n. 1124/1965 o eserciti eccezionalmente attribuzioni devolute al personale dei restanti settori o, quando, nell'adempimento del proprio servizio, sia stato esposto agli stessi rischi cui sono normalmente soggetti il personale con profilo professionale di Ausiliario per il settore uffici ed il personale dei restanti settori.
3 - Al personale, nei casi di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per cause di servizio compete, per i giorni di assenza il trattamento di cui al successivo articolo 60.

Art. 58 - Tutela della maternità.
1 - Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità.
[…]

Capitolo X Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 59 - Tutela della salute e sicurezza del lavoro.
1 - Le parti, riconosciuta la priorità della tutela della salute dei dipendenti e della igiene e sicurezza del lavoro all'interno del processo produttivo dell'Ente, convengono di esaminare, in incontri periodici semestrali, salvo il diritto di ognuna delle parti di richiederli ad intervalli più brevi per giustificati motivi, la situazione esistente in materia di:
- individuazione, controllo ed abbattimento dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento degli ambienti di lavoro di natura chimica, fisica, biologica e strutturale;
- revisione, ammodernamento e collaudo di macchine, impianti e mezzi di protezione installati negli impianti ferroviari;
- formulazione delle mappe di rischio anche con il contributo dei dipendenti in tutti gli impianti e luoghi di lavoro.
2 - L'Ente:
a) fornirà, entro il 30.6.1991, un consuntivo attendibile dello stato di adeguamento degli impianti alle norme previste dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, e formulerà un programma di interventi basati su scelte prioritarie di intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto;
b) confronterà con le stesse OO.SS., entro il 30.6.1991, una riorganizzazione globale del settore tecnico-sanitario-amministrativo preposto alla tutela della salute dei dipendenti ed all'igiene e sicurezza del lavoro;
c) notificherà ai dipendenti interessati e alle loro rappresentanze sindacali le sostanze presenti nel ciclo produttivo, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente interno ed esterno;
d) fornirà tutte le indicazioni atte ad un'efficace prevenzione ed attuerà interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
e) con particolare attenzione alla fisiologia femminile tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici ed in particolare il periodo di gestazione, allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.
3 - Inoltre l'Ente:
a) proseguirà a curare iniziative per assicurare l'igiene industriale negli ambienti di lavoro e l'igiene generale nei dormitori e nelle mense;
b) garantirà interventi per indagini ed esami da effettuare presso i centri intercompartimentali già esistenti finalizzati anche allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi alle indagini ambientali ed alle visite sanitarie sui dipendenti.

Capitolo XI Clausole riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 62 - Vestiario.
1 - L'Ente provvede a dotare i dipendenti in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti ed oggetti di vestiario definiti da apposito regolamento.
2 - É obbligo specifico del dipendente indossare sia l'uniforme prescritta che gli indumenti di servizio.
[…]
3 - Entro il 31.12.1990 l'Ente predisporrà un nuovo regolamento aziendale per il vestiario uniforme che sarà sottoposto alla consultazione delle OO.SS..
La normativa dovrà tener conto dell'avvicendamento delle stagioni e delle caratteristiche climatiche.

Capitolo XII Formazione
Art. 70 - Mobilità professionale.
1 - Il sistema della mobilità professionale è basato sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti, al fine di promuovere lo sviluppo delle stesse, nell'ambito delle esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'Ente.
2 - Per tali specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economico-produttive, l'Ente può promuovere lo studio di aggiornate e più adeguate forme di organizzazione del lavoro, anche locali, che tendano a realizzare gli obiettivi di cui al precedente punto 1.
3 - Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti 1 e 2, anche al fine di assicurare condizioni di lavoro migliori e di ridurre il grado di parcellizzazione delle mansioni, l'Ente, sentite le OO.SS., adotterà opportune iniziative quali:
- corsi di formazione e aggiornamento, riqualificazione e addestramento professionale;
- riconoscimento ed aggiornamento delle mansioni, dei ruoli e delle funzioni;
- utilizzazione volontaria del personale su diverse posizioni di lavoro.

Art. 71 - Formazione professionale.
1 - I compiti di formazione professionale che l'Ente svolge sono finalizzati alla trasmissione dei valori dell'impresa FS ed alla diffusione della conoscenza del suo ruolo e dei relativi obiettivi strategici e produttivi.
L'attività consiste in:
a) formazione ed addestramento dei dipendenti neo-assunti, che dovranno essere realizzati, di regola, nel Compartimento di assunzione, sulla base di specifici programmi, definiti nazionalmente;
b) formazione tesa all'aggiornamento dei dipendenti in servizio, cui dovranno essere riservati adeguati periodi nel corso dell'anno, la cui durata, in relazione ai diversi profili professionali sarà determinata nei programmi di aggiornamento definiti nazionalmente all'inizio di ogni anno.
L'aggiornamento riguarderà la generalità dei profili professionali e dei dipendenti dell'Ente;
c) formazione e specializzazione di dipendenti realizzata mediante la partecipazione ad appositi corsi propedeutici al passaggio di categoria e/o di area professionale;
d) addestramento specifico dei dipendenti, in ipotesi di introduzione di nuove tecnologie, attrezzature e modifiche regolamentari, la cui durata e modalità saranno determinate in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive;
e) addestramento, presso le imprese fornitrici di apparecchiature e macchinari ad alto contenuto tecnologico, dei dipendenti dell'Ente addetti al successivo utilizzo e manutenzione. Allo scopo, l'Ente inserirà apposite clausole nei contratti di acquisto e forniture.
f) riqualificazione dei dipendenti da adibire, per qualsiasi motivo, a diverso profilo professionale. I contenuti e la durata dei corsi e le attività di riqualificazione saranno determinati sulla base di programmi di massima definiti nazionalmente;
g) formazione ed aggiornamento professionali specifici del personale incaricato dell'attività formativa;
h) formazione ed aggiornamento professionali specifici indirizzati al personale femminile.

Art. 72 - Scuola Superiore di formazione delle FS.
1 - Le attività per la mobilità e la formazione professionale di cui ai precedenti artt. 70 e 71 sono organizzate dalla Scuola Superiore, in coerenza con la strategia, i piani di attività, le esigenze formative ed i programmi dell'Ente FS, nel rispetto delle norme dello Statuto, che regola il funzionamento e i rapporti della Scuola.
[…]

Capitolo XIII Norme disciplinari
Art. 73 - Doveri del personale.
1 - Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente contratto ed i regolamenti interni dell'Ente.
2 - In particolare:
[…]
b) deve avere cura dei locali dell'Ente e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;
c) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall'Ente in materia di sicurezza del lavoro;
[…]
g) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale;
[…]

Art. 77 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni.
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni per una delle seguenti mancanze, considerate di gravità equivalente:
[…]
c) per essere sotto constatato effetto di sostanze alcooliche o di droghe all'atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
[…]
h) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
[…]

Art. 78 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni.
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni per una delle seguenti mancanze, considerate di gravità equivalente:
[…]
f) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio e danno all'Ente ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato;
[…]
i) per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che le problematiche relative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie sessuali, costituiscono un aspetto estremamente delicato la cui importanza va tenuta nella migliore considerazione.
A tal fine le Parti si danno atto che saranno posti in essere, anche di intesa con il Comitato bilaterale paritetico, tutti gli accorgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pongano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evitare tali episodi. Ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari del caso.
[…]

Art. 79 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni.
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni per una delle seguenti mancanze, considerate di gravità equivalente:
[…]
b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'Ente, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
e) in genere; per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile;
f) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento del servizio;
[…]

Art. 80 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso.
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze considerate di gravità equivalente:
[…]
b) per essere sotto constatato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;
c) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi od apparecchi inerenti la sicurezza dell'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno al materiale o alle persone;
d) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
[…]
h) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.
Nota a verbale
Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso oppure l'instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità non rientra nel punto c) a meno che il personale non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.

Art. 81 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso.
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze considerate di gravità equivalente:
[…]
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'Ente o a terzi;
[…]
f) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
[…]

Capitolo XIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 93 - Licenziamento per inidoneità fisica.
l - Salvo quanto disposto dal precedente art. 30 il dipendente divenuto fisicamente inidoneo a qualsiasi mansione ferroviaria può essere licenziato con preavviso o con pagamento della relativa indennità, previo accertamento della inidoneità fisica mediante visita collegiale di tre medici designati dall'Ente. Il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
2 - Il risultato della visita, con l'indicazione della inidoneità constatata e delle cause che la produssero deve essere comunicato per iscritto all'interessato che entro 30 giorni, può chiedere una visita di revisione, con diritto ad ottenere, a domanda, copia degli atti relativi al primo accertamento sanitario. La visita di revisione viene eseguita da un Collegio di tre medici designati dall'Ente, fermo il diritto del dipendente di farsi assistere da uno o più medici di sua fiducia.
3 - Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile o risulti estremamente difficoltoso procedere alla visita collegiale per l'accertamento della inidoneità fisica al servizio ferroviario o a quella di revisione di cui ai precedenti punti 1 e 2, nel rispetto della prescritta procedura, un Collegio composto da tre medici designati dall'Ente procede all'esame del caso sulla base degli atti. Il dipendente interessato ha, in tal caso, diritto a presentare la documentazione medica ritenuta necessaria ed a far partecipare, in qualità di consulente di parte, un medico di sua fiducia, assumendone il relativo onere.
4 - Durante gli accertamenti sanitari e fino all'eventuale licenziamento il dipendente è considerato assente per malattia, nei limiti e nell'osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 56 e 57.

Allegati
Allegato 7 Nuove disposizioni sulle competenze accessorie
Art. 33
Al personale che, oltre alle normali mansioni, viene adibito alla guida di automezzi di servizio su strada, spetta una maggiorazione, dell'indennità di utilizzazione spettante pari al 10% per giornata di guida.

Art. 39 - Compenso al personale addetto a lavorazioni in ambienti di "tipo A" e di "tipo S".
1. Al personale ferroviario, che riveste profilo professionale di Tecnico, Operaio Qualificato, Ausiliario e Manovale, impiegato in turni di decoibentazione dell'amianto, è attribuito un compenso di L. 40.000 dall' 1.6.1990, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attività, svolta in appositi ambienti all'uopo attrezzati e protetti denominati di "tipo A".
2. Il personale non può essere utilizzato nell'attività di cui al punto l per più di cinque giorni consecutivi nell'arco di quattro mesi, ed, eccezionalmente, fino a dieci giorni, previ accordi con le OO.SS. locali.
3. Il medesimo trattamento è esteso ai Capi Tecnici di squadra e ai Capi Tecnici che collaudano le operazioni di bonifica e decoibentazione presso le Officine G.R. e presso i posti di sorveglianza FS delle Officine dell'industria privata.
4. Considerato che i Capi Tecnici interessati svolgono saltuariamente attività lavorati ve all'interno dei locali di tipo "A", le singole presenze in detti locali, regolarmente registrate negli appositi elenchi, saranno sommate ai fini dell'assegnazione del premio giornaliero.
5. A decorrere dal 1 giugno 1990 al personale adibito a lavorazioni in luoghi con presenza di amianto, denominati ambienti di "Tipo S", è corrisposto, per ogni giornata di effettiva utilizzazione, un compenso giornaliero di L. 10.000.

Art. 40 - Compenso al personale addetto a lavorazioni con uso di mezzi di protezione individuali integrali.
Al personale addetto a lavori che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche che comportano l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale è corrisposto un compenso giornaliero di L. 5.000 dal 1.6.1990, L. 12.500 dal 1.6.1991 e L. 20.000 dall' 1.6.1992.

Art. 41 - Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive e tossiche (ex Art. 69 DCA)
1. Al personale addetto a lavori che richiedono la manipolazione di sostanze nocive o tossiche o il continuo contatto con le stesse e comportano quindi condizioni di reale disagio e gravosità, è corrisposto un compenso giornaliero di L. 1.340 dal 1.6.1990, di L. 1.920 dal 1.6.1991 e di L. 2.500 dal 1.6.1992.
2. L'Ente, determina, sentiti i propri organi tecnici e sanitari, quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo, concordando con le OO.SS. i criteri di attribuzione.

Art. 42 - Compenso per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo (ex Art. 68 DCA)
1.1 Al personale che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da gallerie di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un compenso giornaliero stabilito nelle seguenti misure:
I - Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra con un minimo di metri 500:
L. 1.070 dal 1.6.1990, L. 1.250 dal 1.6.1991, L. 1.430 dal 1.6.1992
II - Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra L. 2.080 dal 1.6.1990, L. 2.430 dal 1.6.1991, L. 2.780 dal 1.6.1992.
1.2 Al dirigente del Tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso Tronco che percepisce il compenso nella misura più elevata.
Nel conteggio dei tratti coperti, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.
2. Al personale delle Zone e dei Tronchi è corrisposto un compenso di L. 1.070 dal 1.6.1990, di L. 1.250 dal 1.6.1991 e di L. 1.430 dal 1.6.1992 per ogni giornata nel corso della quale abbia effettuato la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie stesse.
3. Al personale che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un compenso giornaliero di L. 1.070 dal 1.6.1990, di L. 1.250 dal 1.6.1991 e di L. 1.430 dal 1.6.1992.
4. Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro in locali sotterranei viene corrisposto un compenso di L. 1.070 dal 1.6.1990, di L. 1.250 dal 1.6.1991 e di L. 1.430 dal 1.6.1992.
5. L'Ente, sentiti i propri organi tecnici e sanitari, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del compenso.

Art. 47 - Disposizioni particolari.
1. Il personale può essere chiamato ad intervenire anche se dal termine dell'orario giornaliero non sono trascorse otto ore; tuttavia, devono essere garantite al personale stesso, nell'arco delle 24 ore (a partire dal termine dell'orario giornaliero di lavoro) otto ore di riposo al netto dei tempi di spostamento dal luogo di intervento al luogo di riposo, prima o dopo o fra gli interventi e le prestazioni ordinarie di lavoro.
[…]

Art. 50
Con decorrenza 1.6.1990 cessano di essere corrisposti i seguenti compensi:
[…]
- pulizia e disinfezione carri bestiame - art. 1 del D.M. 29.12.61 n. 2216;
- recupero piombini usati - D.M. 22.11.57 n. 2683;
- recupero piombo delle bandelle - D.M. 23.7.1958 n. 359;
[…]
- decoibentazione amianto: D.M. 07.06.85 n. 1297;

Allegato 10 Accordi di settore
Accordi di settore
N.B. Gli accordi seguenti fanno parte integrante del contratto per quanto attiene gli aspetti relativi all'organizzazione del lavoro. Gli aspetti economici e normativi sono assunti dalla parte generale e dall'allegato 7.
Settore manutenzione rotabili
Premesso che verranno definite le condizioni retributive a supporto degli interventi di seguito indicati e che l'avvio dei nuovi modelli organizzativi è legato alla definizione contrattuale cui si perverrà, le parti convengono che è obiettivo comune aumentare la produttività nel settore della manutenzione rotabili, anche al fine di una riduzione degli appalti all'I.P.. Ciò premesso si conviene di conseguire nell'arco del triennio l'obiettivo di un aumento di produttività nel settore del 20% agendo sui vari fattori della produzione (modelli organizzativi, tecnologie ed attrezzature, utilizzazione forza lavoro, infrastrutture). A tal fine l'Ente si impegna a realizzare il piano triennale di interventi per il potenziamento tecnologico e strutturale degli impianti, nonché il programma di informatizzazione, nella dimensione e nei tempi di attuazione indicati nell'allegato 1. In relazione al piano di produzione annuale con proiezione triennale degli impianti riparatori (all. 2) l'Ente assicurerà alle OO.SS. la consultazione annuale sui programmi di distribuzione dei carichi di lavoro fra le Officine Grandi Riparazioni da una parte e fra le Unità di Produzione Compartimentali dall'altra. Tale obiettivo verrà conseguito con l'applicazione delle seguenti fasi di intervento:
1) nel primo anno l'economia di tempo "media" di impianto crescerà dal 38 al 53%, garantendo l'obiettivo di un aumento della produttività media del 9%. Tale aumento verrà graduato mediante contrattazione a livello di impianto agendo anche sui fattori della produzione ed accelerando la riorganizzazione dei servizi generali;
2) contestualmente si predispone un piano per la realizzazione di nuovi tempi standard di riparazione da verificare e concordare a livello di impianto (OGR), con il coordinamento della Sede Centrale, con l'obiettivo di renderli operativi dall' 1.6.91;
3) dall' 1.6.90 verrà esteso a tutte le OGR il modello organizzativo già presentato presso le officine di Bologna, Foligno e Napoli SMB, ivi compresa la nuova organizzazione del lavoro;
4) a partire dall' 1.9.90 nei seguenti impianti pilota: officine D.L. Roma S.L., Milano C.le, Napoli Sm., Firenze, Squadre Rialzo Torino PN, Roma Prenestina e Bologna Ravone, verrà sperimentato il nuovo modello organizzativo articolato su tre aree (organizzazione, produzione, logistica). Dopo una verifica sugli esiti della sperimentazione da effettuarsi entro l'1.7.91, il nuovo modello organizzativo verrà esteso agli impianti della rete, in relazione alle dimensioni e caratteristiche degli stessi, dall' 1.9.91;
5) a partire dall'1.6.91 si avvia l'introduzione dei tempi standard per la M.C. programmata che verranno verificati e concordati a livello di impianto pilota;
6) si predisporrà una sperimentazione di una diversa ordinazione del lavoro per la M.C. non programmata tendente a superare il tempo analitico, negli impianti pilota;
7) fermo restando l'orario settimanale su 5 giornate da lunedì a venerdì, si conviene che a livello compartimentale verranno individuati quegli impianti definiti strategici per i quali l'apertura verrà estesa per l'intera settimana per le esigenze della manutenzione corrente. Tali prestazioni, fermo restando l'orario settimanale di 36 ore, saranno rese, previa contrattazione, anche della presenza di adeguati equilibri professionali e daranno luogo a compensi definiti dal CCNL
Roma, 13 maggio 1990

Allegato 1
Revisore superiore
[…]
(26 - Studia l'applicazione di norme tecniche, disposizioni legislative e della bibliografia scientifica riguardanti la medicina del lavoro e l'igiene industriale.
(27 - Partecipa a gruppi di ricerca infrastrutturali e/o con altri Enti nonché a commissioni tecniche concernenti la medicina del lavoro e l'igiene industriale. Partecipa all'organizzazione dell'attività di formazione del personale ferroviario nelle materie di pertinenza del Servizio. Partecipa, infine, allo studio di linee guida operative nonché controlla l'effettuazione pratica delle indagini ambientali.
Settore stazioni
1. Premessa
Le parti convengono che la nuova organizzazione del lavoro è conseguente a modifiche regolamentari, innovazioni tecnologiche, modifiche delle strutture organizzative ed ha, come obiettivo, l'incremento di produzione, l'aumento di produttività, il miglioramento della qualità del servizio e la riduzione della gravosità del lavoro. Le parti convengono, inoltre, di definire, in esecuzione degli accordi del 5.7.89 e del 18.7.89, in aggiunta e/o sostituzione di quanto oggi previsto nuovi criteri per la determinazione del carico di lavoro.
A tal fine, l'Ente si impegna a definire, con l'accordo delle OO.SS., una serie di indicatori, a livello direte, da utilizzare per la determinazione del fabbisogno organico. Nel 1990 si avrà un recupero di risorse pari al 4% agendo esclusivamente sull'organizzazione del lavoro e/o sulla normativa.
Inoltre nel triennio 1990-1992 si avrà un ulteriore recupero di risorse dell'8% agendo esclusivamente sull'introduzione di tecnologie, all'atto della loro attivazione.

Personale di macchina
(Il seguente testo, parte integrante del CCNL dei Ferrovieri stipulato da Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uilt/Uil, Fisafs/Cisal, è stato negoziato e sotto scritto anche dal Comu[…]
Si riconosce che il personale di macchina, specie con l'evolversi della tecnologia e dell'alta velocità, svolge un'attività di grande professionalità, a concentrato impegno, in condizioni di lavoro particolari, per cui un miglioramento delle condizioni complessive comporta "ritorni" consistenti, anche se non preventivamente valutabili, in tema di qualità, di crescita della produzione e di minore morbilità.
Conseguentemente saranno effettuati contrattualmente i seguenti provvedimenti:
Organizzazione del lavoro
L'incremento di produttività fissato per l'arco contrattuale 1990/92 nel settore del personale di macchina è il seguente: 4% per il 1990 dovuto al lavoro, a parità di produzione 1989, (calcolata in OCE ed OLE), 2% per il 1991, 1% per il 1992 dovuti ai programmi di produzione, all'applicazione di tecnologie, alla velocizzazione e all'organizzazione a terra. L'incremento `90 per Compartimento è espresso nell'allegato. Esso potrà essere conseguito mediante una revisione dell'organizzazione del lavoro che, attraverso il miglioramento della logistica, dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, veda tra l'altro un riequilibrio dei carichi di lavoro tra Compartimenti ed Impianti. Tale riequilibrio sarà attuato senza modificare la geografia degli Impianti e senza attivare mobilità obbligatorie.
L'Ente FS proporrà, per i turni invernali 1990/91, una turnificazione intercompartimentale avvalendosi, delle seguenti deroghe al DPR 374:
a) si procederà ad un primo riequilibrio dei carichi di lavoro tra i vari Compartimenti e tra gli Impianti mediante una ripartizione dei servizi intercompartimentali e compartimentali che assegni gli stessi, per quanto possibile, agli Impianti che possono svolgerli con minore impegno di personale.
b) i servizi ripetuti senza riposo fuori residenza avranno limite di 8 ore di giorno.
c) il limite per i servizi senza riposo fuori residenza sarà di 550 Km. con treni EC ed IC dalle ore 6.00 alle ore 22.00 con 6 ore massime di condotta in turno e solo con Loc. E444R, E444 (solo se contrattate Milano-Venezia), E656, E632, E633, E652, Ale601 dopo riclassamento, ETR450 e ETR500, viaggianti su linee attrezzate con la ripetizione di segnali in macchina efficiente. É ammesso Roma-Firenze anche nei casi di guasti sulla linea DD, fermi restando i limiti previsti per l'orario di lavoro.
d) nella validità del CCNL 1990/1992, limitatamente alle tratte Roma-Milano e Roma-Firenze-Pisa, per servizi di sola andata o solo ritorno con materiale ad alta velocità (ETR 450 e 500), escludendo riposi fuori residenza di giorno è ammesso superare gli attuali limiti chilometrici, fermi restando i limiti previsti dall'orario di lavoro.
e) qualora i sopracitati interventi non si dimostrino sufficienti al conseguimento degli obiettivi (recupero di produttività del 4% rispetto all'orario estivo 1989 a parità di produzione) nella predisposizione del progetto di turnificazione l'Ente potrà attuare riposi giornalieri minimi in residenza di 16 h a seguito dei servizi diurni e comprendenti il periodo 20.00-08.00.
Il provvedimento sarà in precedenza applicato, in funzione del riequilibrio interno ai vari Compartimenti, a quei turni che presentino rendimenti inferiori alla media.
L'incremento di produttività è espresso nell'allegato.
La ripartizione intercompartimentale sarà verificata con le OO.SS. entro il 31.7.90.
I turni a livello compartimentale saranno negoziati entro il 15/9 in modo da garantire:
- il conseguimento dei recuperi programmati;
- il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità del lavoro di cui al seguente capoverso.
Nella contrattazione a livello compartimentale potranno concordarsi modifiche rispetto al progetto dell'Ente che comunque consentano di realizzare recupero di produttività predeterminato.
Nel caso di disaccordo a livello di contrattazione compartimentale dovuto a richieste di modifica al progetto presentato dall'Ente che non consentano di raggiungere il citato recupero, entreranno provvisoriamente in vigore i turni predisposti dall'Ente fermo restando le procedure vigenti. Qualora il disaccordo sia invece dovuto alle modalità con le quali raggiungere l'incremento di produttività pur essendo esso conseguito sia dal progetto dell'Ente che dalle controproposte sindacali, entro cinque giorni verrà deciso sull'argomento da parte del Dipartimento Produzione e delle Segreterie Nazionali delle OO.SS..

Provvedimenti organizzativi
Sempre fermo restando il recupero di produttività del 4% - 2% ed 1% al P.d.M. dal prossimo orario invernale sarà assicurato, attraverso gli allentamenti normativi:
- la maggiorazione del 30% dei riposi di due giornate solari rispetto a quelli dell'orario estivo nell'ambito delle 58 ore medie, prevedendo la ripresa del servizio dopo le ore 6.00 (vedi accordo 30.9.88);
- 25% di disponibilità in nastri lavorativi (in bianco);
- il congelamento alla contrattazione estiva 1989 dei servizi ad agente unico;
- riduzione dei riposi fuori residenza di giorno.
Nel corso dell'orario invernale 1990/91 una commissione mista Ente FS-OO.SS. studierà, anche con simulazioni, la possibilità di ricorso a modifiche dell'organizzazione del lavoro e della normativa che portino anche, entro il 30.6.1991, a raggiungere i seguenti obiettivi per l'orario invernale 1991-92:
- aumento fino al 40% dei doppi riposi rispetto all'orario estivo 1990;
[…]
- eliminazione dei riposi diurni fuori residenza dall'invernale 91/92;
- professionalizzazione verso il profilo di macchinista di tutti quegli agenti utilizzati in macchina che non rivestono il profilo suddetto;
- istituzione telefono verde in tutti i depositi e rimesse;
[…]
-L'Ente FS si impegna a fornire al P.d.M. copia dei turni di lavoro.

Logistica
Intensificazione delle azioni tese a migliorare le condizioni operative e la qualità del la vita di lavoro del personale di macchina, quali:
Consumazione del pasto
Nella fase di programmazione dei servizi (turni) saranno comunque previsti intervalli netti di mezz'ora per la consumazione dei pasti, nelle fasce orarie 11.00 - 15.00 e 18.00 - 22.00. A tal fine l'Ente curerà il rispetto del programma di lavoro stabilito, senza che comunque vengano causati ritardi ai treni viaggiatori (vedi accordo 30.9.1988). Il principio verrà rispettato nel comando dei servizi straordinari. […] Qualora le pause programmate per i pasti venissero meno a causa dei ritardi dei treni viaggiatori, sarà previsto un servizio di supporto per il ristoro veloce.

Ambiente di lavoro
Saranno attuati i seguenti interventi:
Problema amianto
Dal 1983 al 30.6.1989 sono state decoibentate 417 locomotive su 1.1.198,500 elettromotrici su 830 e 104 automotrici diesel su 130. Il restante parco non presenta coibentazione d'amianto. Saranno assunte come vincolanti le conclusioni, anche sui tempi d'intervento, della Commissione mista degli esperti.
Continuerà la graduale sostituzione delle PCB nei locomotori, anche se il PCB, additivo isolante dell'olio contenuto in alcune apparecchiature elettriche, in condizioni normali non inquina l'ambiente di lavoro, essendo contenuto in apparecchiature sigillate. Premesso che sono già stati completamente "radiati" i locomotori E 428, i residui locomotori E 626 (in numero di 284) saranno gradualmente in parte eliminati (circa un centinaio), mediante la consegna di n. 86 E 652 (anni 1990/91) mentre i rimanenti saranno eliminati con i prossimi nuovi ordini di materiale rotabile in attuazione PRRS. In attesa della radiazione i restanti locomotori in servizio saranno dotati entro il 31.12.1992 di sedili anatomici.
Installazione della ripetizione segnali in macchina
Sarà prevista per tutti i mezzi di trazione: attualmente ne sono dotate 1500 locomotive elettriche su 1980 circolanti ed 800 automotrici elettriche e rimorchi su 1380 circolanti.
Riclassamento delle cabine di guida É in atto per le locomotive elettriche E 444, mentre sono allo studio i problemi di progettazione relativi agli altri mezzi. L'esperimento di refrigerazione delle E 656 sarà generalizzato entro tre anni. Saranno istituite commissioni miste permanenti di gestione e controllo su logistica e ambiente. Verranno avviati esperimenti di condizionamento nella vigenza contrattuale sui locomotori ancora sprovvisti (esclusi quelli in via di radiazione).

Allegato 15 del 5 e 18 luglio 1989 Relazioni industriali
1. Le parti convengono di avviare, con il presente accordo, un ciclo integrato di negoziazioni, mirato a gestire in modo concordato le relazioni industriali durante la realizzazione del piano di ristrutturazione e sviluppo, che formerà oggetto di confronto tra le parti.
Il presente accordo integra il Capo 1° dell'attuale CCNL in vista del rinnovo dello stesso.
2. Contrattazione integrativa
Le parti convengono di istituire la contrattazione integrativa annuale nell'ambito del rinnovo contrattuale 1990/92.
L'istituto dell'integrativo annuale avrà per oggetto in modo particolare la negoziazione di inquadramenti professionali, di sistemi premianti per i lavoratori, di programmi occupazionali coerenti con lo stato di attuazione del piano di risanamento e sviluppo.
3. Procedure per la determinazione dei fabbisogni organici Le parti convengono di considerare concordemente superato il concetto di pianta organica, e di sostituirlo con il concetto di fabbisogno per Compartimento/Dipartimento per settore e per impianto da negoziare ogni anno alla luce del piano di attività in essere, coerente con la proiezione triennale del piano di risanamento e sviluppo.
La contrattazione dei fabbisogni avverrà:
- negli anni di rinnovo contrattuale, in modo contestuale e correlato con l'accordo contrattuale stesso;
- negli altri anni in modo contestuale e correlato con l'accordo integrativo annuale. La contrattazione dei fabbisogni avverrà annualmente con la seguente procedura:
fase 1: contrattazione a livello nazionale sui criteri e principi, con riferimento ai problemi di organizzazione del lavoro e di struttura di impresa, e determinazione di un quadro nazionale di riferimento;
fase 2: contrattazione a livello di compartimento/sede centrale per la determinazione dei fabbisogni in applicazione dei criteri di cui fase 1;
fase 3 (eventuale): in caso di dissenso a livello compartimentale, contrattazione centrale. Per gli anni 1989/1990 le parti concordano sull'obiettivo di completare:
- la fase 1 entro il 1.7.1989;
- la fase 2 entro il 31.10 1989 e l'eventuale fase 3 entro il 15.11.1989, ovviamente in modo contestuale e correlate con l'accordo del CCNL.
Per l'anno 1991 e per l'anno 1992, le parti si propongono di completare, entro le seguenti date dell'anno precedente cui si riferiscono:
- la fase 1 entro il 30.9;
- la fase 2 entro il 30.11 e l'eventuale fase 3 entro il 15.12, ovviamente in modo contestuale e correlate con l'accordo integrativo annuale.
4. Procedure di i raffreddamento della conflittualità
Le parti convengono di gestire a 3 livelli le relazioni industriali:
livello impianto livello compartimentale livello centrale.
Le parti, allo scopo di prevenire possibili motivi di conflittualità, convengono di procedere alla costituzione di specifiche sedi permanenti miste, per informazioni e consultazioni reciproche sulle materie contrattuali, nonché con il compito di controllare l'applicazione degli accordi sottoscritti, sia a livello centrale che compartimentale.
Ad ogni livello, entro dieci giorni dalla contestazione della violazione di un accordo o in richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il negoziato. Entro i successivi dieci giorni, si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza fra le parti.
Entro tre giorni dall'inizio del negoziato, si procederà ad una verifica dei risultati e le parti dichiareranno la loro volontà di proseguimento sulla base di una constatazione della reale possibilità di accordo.
Se le posizioni ad un determinato livello saranno ritenute inconciliabili, si assumerà una sede di confronto, a livello superiore, che avrà carattere di conciliazione e dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
In presenza di questo processo di relazione, le OO.SS. non attueranno azioni conflittuali e l'Ente azzererà le iniziative in contestazione ovvero non adotterà misure unilaterali sulle materie del contendere, ad eccezione di quelle connesse allo svolgimento del servizio essenziale contrattualmente stabilito.
5. Le parti convengono di rivedere contrattualmente le norme pattizie e di definire i servizi minimi da assicurare in caso di conflitto.
6. Le parti si impegnano ad attivare concordemente iniziative di formazione (in materia tecnica, economica e di relazioni industriali) delle proprie rappresentanze a livello periferico, al fine di elevare la qualità e la trasparenza del sistema di relazioni industriali.
[…]
11. Le parti convengono di incontrarsi per definire:
[…]
c) descrizione delle linee di riorganizzazione dell'Ente: giorno 19.7 ore 17.00;
d) trattativa sui principi di revisione dei fabbisogni (fase 1 art. 3):
giorni 25, 26, 27.7 ore 9.00;
e) confronto metodologico preliminare al rinnovo del CCNL: giorno 28.7. ore 9.00;
f) illustrazione del piano di priorità degli investimenti contestualmente con la presentazione al Governo.
Resta inteso che l'odierno accordo, siglato come ipotesi dalle parti, verrà definitivamente sottoscritto dopo le rispettive verifiche interne e dopo l'intesa di cui al punto a).
[…]

Accordo del 5.2.1990
[…]
Si è convenuto di istituire due gruppi di lavoro come appresso indicato:
1) per la contrattazione dell'organizzazione del lavoro e del ciclo produttivo nelle FS nonché per la discussione del piano di attività 1990;
2) per la contrattazione delle implicazioni in materia di politica del lavoro, della definizione dei fabbisogni e della ristrutturazione degli appalti e dei servizi. Per il protocollo vale il testo allegato.

Accordo per il rinnovo del CCNL 1990/1992 e per la definizione dei fabbisogni
Le parti approvano:
1.1 - gli accordi sull'organizzazione del lavoro che costituiscono i criteri per la definizione dei fabbisogni (vedasi All. 10 del CCNL);
1.2 - la parte "Relazioni Industriali" del CCNL;
1.3 - la parte "Classificazione e inquadramento professionale" del CCNL;
valorizzazione professionale (vedasi All. 9 del CCNL);
1.4 - il documento "Competenze accessorie" (vedasi All. 7 del CCNL).
[…]