Tipologia: CCLA
Data firma: 18 giugno 1990
Validità: 01.01.1990 - 30.04.1993
Parti: Intersind e Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, Federazione informazione e spettacolo, Unione italiana lavoratori stampa spettacolo sport informazione comunicazione cultura cartai
Settori: Poligrafici e spettacolo, Produttori abbonamenti RAI
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Espletamento dell'incarico
Art. 3 - Retribuzione, indennità e rimborsi spese
- A) Premi
- B) Minimo Mensile
- C) Indennità di Contingenza
- D) Aumenti Periodici di Anzianità
- E) Tredicesima Mensilità
- F) Premio Aggiuntivo e per Produzione Indotta
- G) Contributo Spese Aggiuntive
- H)
- I)
- L) Indennità di Trasferta
 Norme transitorie
Art. 4 - Malattia
Art. 5 - Ferie, permessi e congedo matrimoniale
Art. 6 - Provvedimenti disciplinari
Art. 7 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Minimo di produzione
Art. 9 - Assicurazione infortuni
Art. 10 - Assicurazioni sociali
Art. 11 - Decorrenza e durata del contratto
Clausole transitorie

L'Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione della Rai-Radiotelevisione Italiana […].
e la Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da: Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo […]; Federazione informazione e spettacolo […]; Unione italiana lavoratori stampa spettacolo sport informazione comunicazione cultura cartai […];

Premessa
si è stipulato il presente contratto collettivo da valere per la regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la RAI-Radiotelevisione Italiana ed i produttori di abbonamenti intendendosi per tali coloro che hanno il compito di promuovere, nelle zone loro assegnate dalla Sede, l'acquisizione di nuovi abbonamenti alle radioaudizioni ed alla televisione, reperendo potenziali abbonati al fine di ottenere la regolarizzazione dell'abbonamento attraverso le informazioni che forniscono sulla legislazione e sulle modalità relative agli abbonamenti stessi[…]

Art. 1 - Assunzione
[…]
4. Il produttore all'atto dell'assunzione, può essere sottoposto a visita medica da parte di un sanitario di fiducia della Società.
[…]

Art. 9 - Assicurazione infortuni
1. La RAI, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i produttori contro il rischio di infortuni sul lavoro per i seguenti importi: lire 50.000.000 in caso di morte; lire 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale.
2. In caso di invalidità permanente parziale l'indennizzo sarà corrisposto in misura proporzionale al predetto massimale di lire 60.000.000.