Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2014, n. 11173 - Lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e mancata impugnazione





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
Z.C. N. IL (Omissis);
avverso l'ordinanza n. 151/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 11/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatto


1. Con ordinanza in data 11/1/2013 la Corte d'appello di Trento dichiara inammissibile - per inosservanza del termine di cui dell'art. 175 c.p.p., comma 1 e, comunque, per l'insussistenza della dedotta causa di forza maggiore - l'istanza di restituzione in termini avanzata da Z.C. per proporre appello contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Rovereto il 12/1/2012 per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso in (Omissis).

Avverso tale decisione lo Z., per mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza di norme processuali e violazione della legge penale.

Sotto il primo profilo, richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine per proporre istanza di restituzione nel termine per inerzia o impedimento del difensore decorre dal momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza della mancata impugnazione, rileva che nella specie egli ha avuto contezza della non tempestiva impugnazione soltanto con la notificazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, avvenuto in data 19/12/2012.

Sotto il secondo profilo censura gli argomenti di merito utilizzati nell'ordinanza impugnata, secondo cui: da un lato, l'intervento odontoiatrico cui il difensore si è dovuto sottoporre l'ultimo giorno utile per proporre appello non rappresenterebbe causa di forza maggiore perchè, essendo il termine per l'impugnazione di 30 giorni, ben avrebbe potuto il difensore predisporre e depositare l'atto in precedenza e non allo scadere del termine stesso; dall'altro, il dedotto problema di salute (ascesso dentale e conseguente intervento di apicectomia) non riveste gravita tale da impedire il deposito dell'atto o la nomina di un procuratore speciale.

Rileva in proposito il ricorrente che, se è vero che il difensore ha a disposizione 30 giorni per proporre appello, è anche vero che nulla vieta che egli, come spesso accade, attenda l'ultimo giorno utile per depositare l'atto. Quanto all'altro argomento, rileva che l'evento in questione nella specie si è verificato tra domenica e lunedì, ultimo giorno utile per il deposito dell'impugnazione, e fu tale da costringere il difensore a recarsi il mattino stesso dall'odontoiatra per le cure del caso, concretizzandosi i sintomi in un intensissimo mal di denti, gonfiore delle ghiandole del collo e della mascella, febbre e malessere generale.

2. Il P.G. in sede ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto


3. Il ricorso è manifestamente fondato.

La decisione impugnata trova valido e assorbente fondamento nel preliminare rilievo della tardività dell'istanza di restituzione in termini.

Giova rimarcare in premessa che l'impedimento, quand'anche in ipotesi rilevante ai sensi dell'invocata norma, riguardava esclusivamente il difensore e ostava all'esercizio del potere di impugnazione allo stesso attribuito, non riguardava invece l'imputato che, secondo quanto espressamente ammesso il ricorso, aveva avuto rituale notizia della sentenza di primo grado e per il quale pertanto deve ritenersi separatamente decorso il termine per impugnare.

Ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 1, secondo periodo "la richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore".

Nel caso di specie è pacifico che l'impedimento è cessato il 5 marzo 2012: ne discende che termine ultimo per la presentazione dell'istanza era da considerarsi il 15 marzo 2012, termine evidentemente non rispettato nel caso di specie essendo stata l'istanza de qua depositata in data 28 dicembre 2012, come correttamente rilevato nell'ordinanza qui impugnata.

Nessun pregio ha in proposito la tesi secondo cui dies a quo per il decorso del termine dovrebbe essere considerato quello in cui l'imputato venga effettivamente a conoscenza della mancata impugnazione da parte del difensore.

Come condivisibilmente evidenziato in proposito nel precedente di Sez. 4, n. 28683 del 07/06/2012, Carla e aa., non mass. - del tutto impropriamente citato dallo stesso ricorrente a sostegno della propria tesi - il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poichè consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione. Nè può essere escluso, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (v. da ultimo, Sez. 5^, 6 luglio 2011, Mangano ed altro, rv. 251695)".

4. Per quanto il superiore rilievo risulti come detto assorbente, giova nondimeno evidenziare che ad analoga valutazione di manifesta infondatezza si espone anche il secondo motivo di ricorso.

Deve invero ritenersi del tutto corretta e congrua sul piano logico - e tale dunque da sottrarsi alla censura del ricorrente - la valutazione della corte territoriale secondo cui un impedimento fisico limitato al giorno della scadenza del termine per impugnare non può rappresentare quel caso fortuito o forza maggiore non altrimenti vincibile richiesto dalla norma per la restituzione nel termine, essendo in tal caso imputabile alla parte il non aver saputo organizzare i propri impegni e comunque predisporre delle modalità idonee a consentirle di rispettare il termine fissato, pervenendo all'ultimo giorno utile per il deposito e ponendosi in tal modo nelle condizioni di sopportare il rischio appunto di imprevisti impedimenti, proprio per questo non strettamente o esclusivamente ascrivibili a caso fortuito.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, discendendone, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè di una somma in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria che appare equo determinare, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, in Euro 300,00.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014