Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 21 marzo 2013
Validità: annuale
Parti: Poste Italiane spa e Slc Cgil - Slp Cisl - Uil poste - Failp Cisal - Confsal Com.ni - Ugl Com.ni
Settori: Servizi, Poste italiane
Fonte: confsalcom.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 Riunioni periodiche
Art. 2 Informazione
Art. 3 Formazione
Art. 4 Modalità di consultazione
Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 6 Organismi Paritetici
1 - Organismo Paritetico Nazionale
2 - Organismo Paritetico Regionale
Art. 7 Permessi retribuiti
Art. 8 Strumenti
Art. 9 Controversie

Accordo integrativo al protocollo d'intesa sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RR.LL.S.)

Il giorno 21 marzo 2013, in Roma, tra Poste Italiane spa e Slc Cgil - Slp Cisl - Uil poste - Failp Cisal - Confsal Com.ni - Ugl Com.ni

Premesso:
- che il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'art. 1 della legge 03 agosto 2007 n. 123 detta norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il D.Lgs. di cui all'alinea che precede demanda alla contrattazione collettiva la definizione di specifici aspetti applicativi;
- che all’art. 6 del Protocollo d’Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori del 26/09/2012, le Parti hanno convenuto di definire in un Accordo aggiuntivo quanto previsto negli artt. 35, 47, 50 e 51 del D.lgs. 81/2008 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Organismi Paritetici;
- che le Parti intendono, con il presente Accordo, dare attuazione a quanto previsto nel predetto Protocollo del 26 settembre 2012;
- che il presente Accordo rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile e sostituisce tutto quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi od usi comunque rinvenienti.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 35 del D.lgs. 81/2008 le riunioni periodiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, sono convocate su iniziativa del Datore di lavoro, almeno una volta l'anno, con un preavviso non inferiore a 7 giorni e su ordine del giorno scritto.
La riunione può avere altresì luogo in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Al termine della riunione viene redatto un verbale che sarà sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 e che sarà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Tale verbale verrà consegnato alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo.
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), previa comunicazione al Responsabile della propria unità di appartenenza, vengono concessi specifici permessi senza perdita della retribuzione, per la durata della riunione nonché per i tempi strettamente necessari al raggiungimento del luogo di effettuazione della riunione stessa.
I RR.LL.S. parteciperanno alle riunioni di cui al 1° comma che verranno convocate a livello regionale.
Agli incontri potranno partecipare i membri degli organismi di cui all'art. 6 del presente Accordo.
Successivamente, nel corso di apposito incontro, convocato a livello nazionale, verrà comunicata alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo opportuna sintesi di quanto affrontato a livello regionale.

Art. 2 Informazione
Ai RR.LL.S. vengono fornite, sin dall'inizio del loro mandato, le informazioni relative agli ambiti di loro competenza di cui all'art. 50, co. 1, lett. e) ed f) ed in generale quelle eventualmente e preventivamente necessarie alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 1 che precede.
In particolare, per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'Unità Produttiva di propria competenza, per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 18, I co., lett. o) del D.lgs. 81/2008 anche su supporto informatico; il documento può essere consultato esclusivamente in Azienda.
I RR.LL.S. sono tenuti al rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni espletate.
Nel caso in cui l'Azienda provveda alla nomina di un Medico Centrale Coordinatore, comunicazione della stessa verrà data tempestivamente ai componenti dell'Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3 Formazione
Il RLS ha diritto a ricevere, in coerenza a quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. g) del D.Lgs 81/2008 una formazione adeguata.
La formazione per i RR.LL.S. i cui oneri sono a carico dell’Azienda, è svolta durante l'orario di lavoro mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e di cui agli artt. 1 e 7 del presente Accordo.
Tale formazione, in applicazione di quanto previsto all'art. 37, co. 11, del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere distribuita per complessive 48 ore nell’arco temporale del mandato e si realizza attraverso un apposito programma articolato in due distinti moduli, uno di base ed uno di aggiornamento, cosi individuati:
a) formazione iniziale di base della durata di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, per il primo anno di incarico;
b) formazione di aggiornamento di 8 ore annue per i successivi due anni di mandato.
La formazione di base deve comunque prevedere:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
All'orientamento formativo sono chiamati a collaborare gli organismi di cui all’art. 6 che segue, nonché l'Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale di cui al vigente CCNL.

Art. 4 Modalità di consultazione
Al fine di assicurare la preventiva e tempestiva consultazione dei RR.LL.S. da parte della struttura aziendale opportunamente delegata in ordine agli eventi che hanno rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1, del D.lgs. 81/2008, ed in relazione all’esigenza di garantire effettività e tempestività a tale consultazione, le Parti convengono, anche in considerazione dell’articolazione territoriale di Poste Italiane spa ed ai sensi di quanto previsto agli artt. 35 e 50 del D.lgs. 81/2008, che la consultazione si svolga su due livelli:
• nazionale
• regionale
a) Livello nazionale
La consultazione a livello nazionale, rivolta alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, riguarda gli atti e le materie di portata generale, concernenti l'intera Azienda e di seguito elencate:
1. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Tutela Aziendale);
2. criteri di valutazione dei rischi e relativo documento,
3. organizzazione della formazione dei lavoratori di cui al comma 9 dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008;
4. individuazione e programmazione generale della prevenzione in Azienda.
L’eventuale partecipazione dei RR.LL.S potrà realizzarsi previa costituzione di una specifica delegazione che verrà individuata nell’ambito dei lavori dell'Organismo Paritetico Nazionale di cui al successivo art. 6.
b) Livello regionale
La consultazione a livello regionale, rivolta ai RR.LL.S. è relativa al territorio di riferimento, e riguarda:
1. la designazione degli Addetti al Servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all’evacuazione dei lavoratori dai luoghi di lavoro e del Medico Competente;
2. la realizzazione e la verifica della prevenzione di cui al punto 5 della lettera a) del presente articolo, nelle Unità Produttive presenti;
3. tematiche di carattere esclusivamente territoriale riferite alla programmazione della prevenzione nell'unità produttiva interessata;
4. l'implementazione, a livello regionale o presso specifiche strutture territoriali, delle misure inerenti la salute e sicurezza sul lavoro connesse alla consultazione di livello nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.
La consultazione potrà essere estesa ai membri degli organismi di cui all’art. 6 del presente Accordo.
Gli attori della consultazione sono tenuti, relativamente alle notizie ed alla documentazione ricevuta, al rispetto della sicurezza e del segreto industriale.
Tali soggetti, in occasione della consultazione, possono formulare proposte e osservazioni che vengono riportate nel verbale di riunione, successivamente da questi controfirmato; copia di detto verbale viene consegnata a tutti i soggetti interessati.

Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro
Ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008, ciascun RLS ha diritto di accesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, ai luoghi di lavoro ricompresi nel territorio dell'Unità Produttiva nel quale è stato eletto.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle aree protette, delle previsioni di legge e dei programmi interni di igiene e sicurezza.
Il RLS segnala con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, al dirigente delegato (es. responsabile RAM, responsabile Filiale, responsabile CMP) e, per conoscenza, al Servizio di Prevenzione e
Protezione (Tutela Aziendale) e al RUR, le visite che intende effettuare presso gli ambienti di lavoro, al fine di poter permettere di organizzare e prestare, direttamente o attraverso un addetto delegato, la relativa assistenza tecnica.
Al fine di favorire la massima integrazione, il dirigente delegato dovrà informare tempestivamente gli altri RR.LL.S. della unità produttiva interessata per consentire loro la possibilità di partecipare al sopralluogo.

Art. 6 Organismi Paritetici
Sono istituiti, sia a livello nazionale che a livello regionale, gli Organismi Paritetici per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.
Gli stessi, oltre a svolgere compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, avranno anche un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 81/2008.
Gli Organismi Paritetici svolgeranno, nei rispettivi ambiti di competenza, un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione in Azienda, intervenendo anche in relazione all’insorgenza di eventuali problematiche.

1 - Organismo Paritetico Nazionale
Tale Organismo svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare:
a. promuove ricerche, studi ed analisi necessari alla conoscenza delle condizioni ambientali e della sicurezza degli ambienti di lavoro, assolvendo compiti e funzioni della Commissione di studio di cui al vigente CCNL;
b. propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici forniti dalla Società;
c. formula proposte in materia di iniziative formative connesse all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
d. formula proposte finalizzate a favorire l’accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;
e. favorisce incontri e relazioni con Organismi Paritetici sull’ambiente e sicurezza di altre imprese allo scopo di reciproci arricchimenti conoscitivi;
f. favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti;
g. coordina le attività degli Organismi Paritetici Regionali di cui al punto 2;
h. costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse negli OP territoriali, formulando proposte idonee al loro superamento.
In ordine a quanto previsto negli alinea c. e d. che precedono, l’Organismo Paritetico Nazionale inoltra le relative proposte, adeguatamente motivate e corredate, all’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui al vigente CCNL, al fine di consentire a quest'ultimo la formulazione di eventuali proposte definitive che tengano altresì conto della opportuna armonizzazione sull'intero territorio nazionale.
L’Organismo in argomento è costituito da un membro designato per ciascuna O.S. stipulante il presente Accordo e da un corrispondente numero di rappresentanti aziendali per Poste Italiane spa.
Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
All'atto dell’insediamento, l’Organismo Paritetico elegge al suo interno, su proposta dell'Azienda, il Presidente e la Segreteria.
Il Presidente, entro 30 giorni dalla data della nomina, convoca l'Organismo Paritetico per la definizione e l'approvazione del Regolamento che dovrà disciplinarne l'attività.
L'Organismo Paritetico si riunisce, di norma, con cadenza almeno trimestrale a livello nazionale e con cadenza almeno semestrale a livello regionale.

2 - Organismo Paritetico Regionale
In ciascun ambito regionale viene costituito - con le stesse modalità, anche di funzionamento, previste per l'Organismo Paritetico Nazionale - un Organismo Regionale per l'igiene e la sicurezza del lavoro.
Agli Organismi Paritetici Regionali sono attribuiti i seguenti compiti:
• assicurare nel territorio di riferimento la corretta applicazione degli indirizzi formulati dall'Organismo Paritetico Nazionale (OPN);
• articolare nelle specificità territoriali le linee guida definite dall'OPN in materia di formazione;
• favorire in sintonia con l'OPN l'effettuazione delle iniziative nei confronti dell’Ente Regione e degli altri soggetti istituzionali in materia di salute e sicurezza;
• formulare proposte all'OPN in materia di iniziative formative connesse all’applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per i RR.LL.S. che per il restante personale;
• formulare proposte finalizzate a favorire l'accesso ai finanziamenti regionali in materia di salute e sicurezza;
• garantire la tenuta dell'elenco dei nominativi dei RR.LL.S. del territorio di riferimento dandone comunicazione all’OPN;
• costituire sede di prima istanza per le controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all’art. 9 che segue.

Art. 7 Permessi retribuiti
In relazione all’articolazione delle strutture aziendali e del relativo ambito geografico, sono fissati in 30 ore annue pro-capite i permessi retribuiti che ciascun RLS può utilizzare per l’espletamento dei compiti riconosciutigli dalla normativa vigente in materia.
Le ore di permesso sono riconosciute a titolo esclusivo e specifico a ciascun RLS.
Sono esclusi dalle predette quantità di ore i permessi retribuiti necessari sia per la partecipazione a riunioni convocate dalla Società sia per le attività previste alle lettere b), c), d), i) e l) dell’art. 50, 1° co., del D.Lgs. n. 81/2008.
Per le attività di cui alla lettera g) del predetto articolo vale quanto previsto all'art. 3 che precede.
Fermo restando quanto previsto al 3° comma dell'art. 5 del presente Accordo, i permessi previsti al comma primo del presente articolo devono essere comunicati in forma scritta dal RLS al Responsabile della propria unità di appartenenza, di norma, due giornate lavorative prima della fruizione.
Ai RR.LL.S. che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti in base agli accordi derivanti dall'applicazione dell'art. 30 del Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora per gli spostamenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 50 del D.lgs. 81/2008, il RLS debba sostenere delle spese per viaggio e vitto, le stesse dovranno esseri preventivamente autorizzate dall'Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della relativi documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale.

Art. 8 Strumenti
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 47, co 5, e 50 commi 2 e 3 del D.lgs. 81/2008, l'Azienda fornisce ai RR.LL.S. gli strumenti necessari all’espletamento delle relative funzioni, come di seguito precisato:
• la facoltà di affissione dei comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori;
• la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni telefoniche e via fax;
• l'utilizzo, su richiesta, dei locali delle RSU;
• quanto altro strettamente necessario allo svolgimento del mandato, ivi ricomprendendo una sufficiente dotazione di materiale di cancelleria.

Art. 9 Controversie
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008, in tutti i casi di insorgenza di controversie sull'applicazione di norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire l’Organismo Paritetico Regionale (OPR), competente per territorio, di cui all’art. 6 del presente Accordo, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata.
La Parte che ricorre all’OPR ne informa senza ritardo le altre Parti interessate inviando ricorso scritto con Raccomandata A.R.
La controparte può presentare all’OPR, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, le proprie controdeduzioni.
Decorso il termine di cui al comma che precede, l'esame del ricorso avviene nella prima riunione fissata, fatta salva l’eventuale proroga decisa dall'OPR medesimo.
L'OPR, sentite le Parti congiuntamente o disgiuntamente, delibera a maggioranza.
Del procedimento viene redatto motivato verbale.
La decisione dell’OPR, dietro istanza di una delle Parti interessate, potrà formare oggetto di un ulteriore esame nell'ambito dell'OPN, secondo le stesse modalità procedurali definite nei commi che precedono.
Le Parti si impegnano a rivedere in sede di OPN quanto previsto dalle procedure di partecipazione RR.LL.S. del 19/10/2004 e quanto stabilito il 02/04/2004 relativamente al Regolamento per il funzionamento degli Organismi Paritetici per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro di Poste Italiane spa in coerenza con il presente Accordo Integrativo.

Il presente Accordo Integrativo sostituisce integralmente tutto quanto contenuto in preesistenti accordi, previsioni o usi anche aziendali per le materie disciplinate nel presente atto. Detto accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.