Categoria: Cassazione penale
Visite: 10475


Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2014, n. 5029 - Delega impropria al lavoratore più anziano di compiti di formazione ai neoassunti


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza



sul ricorso proposto da:
D.R.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 2107/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GUELI Emilio.



Fatto


1. In data 12/12/2012 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti dell'appellante D.R.A. ad anni 2 di reclusione, revocando la pena accessoria e confermando nel resto la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Bergamo - Sez. distaccata di Treviglio, in data 10/01/2012, che aveva dichiarato D.R.A. responsabile del delitto previsto dell'art. 81 c.p., art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1), perchè, in qualità di consigliere delegato in materia di sicurezza della Olifer-ACP s.p.a., come da delibera del consiglio di amministrazione della medesima società in data (Omissis), cagionava la morte di D.G., dipendente della medesima ditta, deceduto in data (Omissis) presso il centro ustionati di Borgo Trento ove trovavasi ricoverato dal (Omissis), nonchè lesioni personali, da cui derivava una malattia superiore a 40 giorni, al lavoratore P.C. ed al lavoratore H.E., per colpa consistita in generiche negligenza, imprudenza, imperizia, nonchè nell'inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, non adottando le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.) e segnatamente: in violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. f), per avere omesso di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle operazioni di fusione di rottami di ferro e di raccolta del materiale refrattario; in violazione altresì del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, per non aver impedito che il mastello per il deposito delle scorie costituite da materiale fuso non metallico fosse utilizzato dai lavoratori quale contenitore di comodo per smaltire rifiuti di ogni genere, fungendo lo stesso in pratica da inceneritore; nonchè in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 37, per aver omesso di fornire ai lavoratori sufficienti ed adeguate informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale e sui rischi specifici in relazione all'attività di fusione di rottami di ferro.

Con la conseguenza che nel corso delle operazioni di fusione di materiale ferroso presso il reparto "fossa scorie" della ditta, la presenza, all'interno del mastello per il deposito delle scorie fuoriuscite dal forno, di sostanze e corpi estranei generava un'esplosione con proiezione di materiale incandescente che investiva i lavoratori sopra indicati con le conseguenze esposte. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchè di aver cagionato lesioni gravi.

2. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio non era oggetto di contestazione e veniva rappresentata dal Tribunale secondo la seguente successione cronologica dei fatti: l'impianto dell'acciaieria Olifer- ACP s.p.a, ove si era verificato il fatto, era destinato alla produzione dell'acciaio; il processo prevedeva che il metallo liquefatto venisse purificato attraverso lo sversamento della scoria metallica liquida dal forno fusorio in un mastello interrato in una profonda buca, alla base dell'impianto stesso; i mastelli necessari all'uopo erano custoditi all'esterno dello stabilimento, in posizione capovolta (per evitare la raccolta di acqua) ed erano portati poi all'interno del capannone, prima della collocazione nella fossa, attraverso un carroponte, ciò per assicurare che il caldo della fonderia ne asciugasse l'interno.

Durante la fusione del primo carico di rottame (la fusione si articolava in due carichi), il gruista scoperchiava la buca ai piedi del forno fusorio e vi calava il mastello, che poi estraeva al termine della scorificazione. Verso le 8:00 del (Omissis), all'interno della predetta acciaieria si era verificata un'esplosione: un getto di liquido metallico incandescente era stato proiettato all'esterno del mastello che lo conteneva provocando l'ustione di D.G. e le gravi lesioni di P. C. e H.E.. La causa dell'esplosione era l'infiammazione del materiale contenuto nel mastello che, una volta venuto a contatto con la scoria metallica fusa, aveva innescato una reazione chimica tale da sprigionare un'esplosione di particolare violenza, avendo essa ha avuto la forza di sollevare il coperchio della buca del mastello (coperchio del peso di 130 quintali circa) e di proiettare metallo fuso all'intorno per un raggio di una ventina di metri e un'altezza di sei metri e più.

3. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, il Tribunale premetteva che la posizione del D.R. era stata stralciata da quella dei coimputati e che a quest'ultimo, nella sua qualità di Consigliere Delegato in materia di sicurezza dell'acciaieria, era contestato di aver cagionato la morte e le lesioni dei lavoratori per colpa, consistita, sotto un profilo generico, nell'omissione di cautele secondo norme di esperienza e tecniche, adatte alla particolarità del lavoro e, sotto un profilo specifico, nel non aver impedito, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, il deposito di rifiuti nel mastello e per violazione degli artt. 21 e 37 stesso decreto, per omessa informazione dei lavoratori circa i rischi connessi all'attività di impresa, specificamente con riguardo alla fusione del rottame.

4. La Corte di Appello ripercorreva l'esame delle deposizioni rese dalle vittime sopravvissute e dai testimoni effettuato dal giudice di primo grado, che aveva concluso affermando che le prove assunte facevano emergere la sussistenza dei profili di colpa ascritti all'imputato, essendovi prova: a) del gravissimo deficit informativo e formativo dei lavoratori riguardo ai rischi attinenti alla loro attività; b) dell'avvenuta contestazione all'impresa, già nel 1999, della mancata formazione dei lavoratori da parte del servizio di prevenzione della ASL di Bergamo; c) dell'assenza di formazione specifica sui rischi di tutti i lavoratori assunti dopo il 1999, epoca in cui era stata fatta la formazione generale a tutti i lavoratori senza che tale formazione fosse ripetuta; d) del fatto che l'esplosione delle scorie non fosse prevista come ipotesi nel documento di valutazione dei rischi della Olifer; e) del fatto che le vittime dell'esplosione fossero state assunte solo alcuni mesi prima del fatto e comunque a distanza di anni dalla formazione del 1999; f) del fatto che il modello organizzativo che fondava la trasmissione del sapere dal lavoratore anziano al neoassunto si esaurisse nell'insegnamento degli aspetti tecnici dell'attività lavorativa, con compressione dei temi della sicurezza e della prevenzione, da ritenersi "intrinsecamente inadeguato" poichè affidato alla sensibilità dell'improprio formatore e condizionato dalla cultura di questi in ordine a concetti anche complessi, quali le possibili reazioni chimiche all'interno del mastello di raccolta della scoria metallica liquida. Riportava, quindi, il giudizio del Tribunale che la tragica realtà dell'accadimento costituisse una inevitabile conseguenza di questo deficit, che fosse da respingere la fondatezza della linea difensiva secondo la quale il D.R. non avrebbe potuto prevedere in concreto che i lavoratori si liberassero della spazzatura buttandola nei mastelli, sia perchè il rischio di esplosione in fonderia è un rischio tipico di quell'attività ed era noto (sia pure in termini confusi) agli stessi dipendenti, che fosse noto l'uso di gettare sacchetti nei mastelli, ed in seguito alla prescrizione della ASL del 1999, epoca in cui il D.R. era già amministratore della Olifer, era stata svolta attività di formazione dei lavoratori e dunque la società era stata seriamente sollecitata sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, che fosse provato il profilo di colpa costituito dalla mancata adozione di modalità che impedissero il deposito di rifiuti nel mastello, in quanto l'incerto divieto datoriale di gettare rifiuti nei mastelli era privo di cogenza e non era assistito dalla illustrazione delle conseguenze ferali che esso mirava ad evitare e la condotta proibita era stata lungamente sottovalutata e tollerata, che l'evento si atteggiasse come l'effetto di una colpa plurima e grave, costituita anche dall'omissione di cautele quali l'accorta regolamentazione del transito in prossimità del forno e del mastello durante lo svolgimento di operazioni di scorificazione particolarmente rischiose, ovvero la regolamentazione del posizionamento dei lavoratori o la predisposizione di barriere protettive.

5. La sentenza impugnata riteneva che il Tribunale avesse emesso una pronuncia correttamente motivata, sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti sia delle argomentazioni logiche e giuridiche, e che dovesse trovare piena conferma in punto di affermazione della penale responsabilità, evidenziando come fosse un dato certo che le tre vittime fossero state assunte nel 2006 e che non avessero mai partecipato ad alcun corso con riferimento ai temi della sicurezza. Richiamando i motivi di appello, la Corte territoriale riteneva non corrispondente al tenore della sentenza di primo grado la tesi difensiva per cui il primo giudice avrebbe escluso il primo profilo di colpa indicato nell'imputazione, ossia l'aver omesso di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, richiamando l'affermazione per cui vi fosse stata l'omissione dell'obbligo formativo e informativo da parte dell'imputato; condivideva la conclusione per cui il modello organizzativo che fondava la trasmissione del sapere dal lavoratore anziano al neoassunto fosse intrinsecamente inadeguato, essendo circostanza pacifica che l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro o sui dirigenti all'uopo delegati non è ulteriormente delegabile, e che la delega impropria rappresentasse un modello formativo dell'acciaieria che aveva prodotto l'effetto di trasferire il delicatissimo tema della formazione e sicurezza sulla sensibilità dell'improprio formatore; sottolineava che, sebbene la condotta materiale di abbandono nel mastello di materiale che aveva poi cagionato l'esplosione fosse ascrivibile ad un soggetto rimasto sconosciuto, era altrettanto certo che una informazione corretta sui rischi di una simile condotta avrebbe determinato i soggetti che avevano avvertito la presenza di tale materiale a rimuoverlo prima di versarvi le scorie, escludendo la tesi difensiva della causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento; condivideva, altresì, l'affermazione del primo giudice, che aveva ritenuto provato il profilo di colpa costituito dalla mancata adozione di modalità che impedissero il deposito di rifiuti nel mastello, non esaurendo l'obbligo gravante sul datore di lavoro la mera indicazione di non buttare alcunchè nei mastelli se la stessa non si accompagna all'informazione in ordine agli effetti possibili di una simile condotta e ai rischi connessi, rischi ignorati ad ogni livello e anche nel documento di valutazione; ravvisava la condotta omissiva da considerare causa dell'infortunio nell'assenza della predetta informazione, nonchè nell'assenza di soggetti addetti a verificare la presenza nei mastelli di materiale (verifica possibile solo con l'uso di una scala o nel momento di abbassamento del mastello nella fossa). Per il profilo dell'elemento soggettivo, la Corte riteneva che tali obblighi gravassero sull'imputato, che lo stesso ne avesse omesso l'osservanza e che non potesse essere affermato che l'imputato fosse legittimato a confidare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, di una regola non data nei termini richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, priva delle sue giuste connotazioni (conseguenze della inosservanza della regola, cogenza della stessa, sistema di controllo) e in assenza di un qualsiasi controllo sulla sua osservanza.

6. Ricorre per cassazione D.R.A. deducendo vizio motivazionale e violazione dell'art. 43 c.p., sulla base dei seguenti motivi:

a) in relazione all'elemento oggettivo del reato, assume il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel sostenere che il giudice di primo grado non abbia escluso il primo profilo di colpa indicato nell'imputazione, posto che l'affermazione del Tribunale relativa alla prova di un gravissimo deficit informativo e formativo dei lavoratori riguardo ai rischi attinenti alla loro attività corrisponde al profilo di colpa indicato per ultimo nel capo d'imputazione, mentre l'aver omesso di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali è profilo che non viene mai trattato dal giudice di primo grado, mentre rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera motivazione della sentenza della Corte di Appello, che ha condiviso la conclusione per cui il modello organizzativo che fondava la trasmissione del sapere dal lavoratore anziano al neoassunto era intrinsecamente inadeguato sebbene la contestazione di "aver omesso di far rispettare la regola" presuppone il convincimento circa l'esistenza della regola; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe contestato le modalità di trasmissione del sapere, ossia le forme inadeguate con le quali la regola è stata tramandata, travisando le emergenze dibattimentali e, in particolare, quanto riferito da H. E., V.F. e C.L., dalle quali emerge come i rischi connessi alla violazione della regola non fossero ignoti ai lavoratori.

La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria anche laddove ha ritenuto che il soggetto interno alla società, che ha gettato il materiale nel mastello, non fosse a conoscenza dei rischi connessi alla propria condotta, conseguentemente sostenendo che all'imputato non si potrebbe rimproverare alcuna omissione ove tale soggetto fosse stato consapevole del rischio di esplosione, ponendo a base della decisione di condanna un fatto indimostrato, ossia l'inconsapevolezza dei rischi in capo a chi ha gettato il materiale nel mastello. La motivazione, si assume, presenterebbe vizi di logicità laddove condivide l'argomentazione secondo la quale sarebbe stato provato il profilo di colpa costituito dalla mancata adozione di modalità che impedissero il deposito di rifiuti nel mastello perchè l'incerto divieto datoriale di gettare rifiuti nei mastelli si è rivelato tale alla prova dei fatti, formulando con riguardo all'elemento soggettivo una valutazione ex post. Sempre con riferimento al vizio motivazionale concernente l'elemento oggettivo, il ricorrente assume che la Corte avrebbe impropriamente sostenuto la inadeguatezza del sistema sulla base dell'assunto per cui l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro o sui dirigenti non è ulteriormente delegabile, ovvero sulla base dell'assunto per cui la delega impropria rappresenterebbe un modello formativo dell'acciaieria che ha l'effetto di trasferire il delicatissimo tema della formazione e sicurezza sulla sensibilità dell'improprio formatore, pur non essendo emerso dall'istruttoria che vi fosse una delega impropria, essendo invece emerso che il divieto di gettare materiale nel mastello fosse noto a tutti, così come erano note le conseguenze derivanti dall'inosservanza del divieto, e che fosse irrilevante il fatto che la fonte di conoscenza fosse un collega ovvero un formatore esterno.

b) in relazione all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente sottolinea di aver censurato la decisione del Tribunale sotto il profilo dell'affermata prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato e che la motivazione della Corte territoriale sarebbe, sul punto, omessa, non avendo il giudice di appello in alcun modo accertato se l'imputato fosse mai venuto a conoscenza che la direttiva a tutti data e da tutti conosciuta di non gettare alcunchè nei mastelli fosse talvolta da qualcuno non osservata, omettendo totalmente di analizzare le questioni inerenti all'elemento soggettivo.

Diritto


1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, questa Corte ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto travisamento della prova, purchè siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

1.2. Il vizio di travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

2. La condotta contestata all'imputato, qui ricorrente, si sostanzia in una condotta omissiva, la cui rilevanza penale è collegata alla cosiddetta posizione di garanzia attribuita al datore di lavoro e, nella specie, al Consigliere Delegato di una società per azioni in materia di sicurezza, nei confronti dei lavoratori; di talchè, sulla base dell'accertata sussistenza di taluni obblighi di agire, specificamente indicati nel capo d'imputazione, si ricollega l'evento dannoso alla condotta passiva del titolare della posizione di garanzia. Nell'ipotesi in cui la condotta omissiva contestata si concretizzi nella violazione di più disposizioni concernenti l'obbligo di agire (e nelle fattispecie di reato cosiddette causalmente orientate la norma indica l'evento ma non il meccanismo di produzione del medesimo), l'accertamento del nesso di causalità tra le condotte contestate e l'evento verificatosi si atteggia come ricostruzione ipotetica dell'efficacia di ciascun comportamento omesso. Ciò comporta che, verificata a mezzo del cosiddetto giudizio controfattuale, l'efficacia anche di uno solo dei comportamenti la cui omissione sia stata ascritta all'imputato, e ritenuto dunque che l'osservanza di uno fra i vari obblighi che si assumono violati avrebbe potuto evitare il prodursi dell'evento, non risulta decisivo ai fini dell'accertamento del nesso di causalità fra condotta ed evento, potendo eventualmente incidere sul giudizio di gravità della colpa, che il giudice di merito abbia escluso o non abbia correttamente valutato la violazione di altro obbligo.

2.1. Con specifico riferimento, poi, alla descrizione del comportamento omissivo, quest'ultimo non deve essere inteso in senso assoluto, nel senso cioè di ritenersi sussistente solo nel caso di assoluta mancanza di azione da parte del soggetto, ma è comprensivo anche dei casi in cui il soggetto pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto (Sez. 4^, n. 3380 del 15/11/2005, Fedele), potendosi ravvisare, per quanto qui rileva, una condotta omissiva del datore di lavoro in relazione all'obbligo di fornire ai lavoratori informazioni sui rischi per la sicurezza anche nel caso in cui siano state adottate modalità informative inadeguate, improprie e, in concreto, inefficaci.

3. Nel caso in esame, la censura mossa dal ricorrente, già appellante, tende a dimostrare che l'imputato avesse posto la regola di non gettare alcunchè nel mastello e che tale regola fosse nota a tutti i lavoratori, da ciò facendo derivare l'evento dalla condotta abnorme di chi, deliberatamente violando la regola esistente, ha gettato nel mastello un oggetto che ha innescato l'esplosione, ossia da una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale. La censura è priva di pregio. Va in primo luogo ricordato che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p., (Sez. 4^, n. 2393 del 17/11/2005, dep. 20/01/2006, Tucci, Rv.

232973). A maggior ragione, risulta irrilevante ai fini del giudizio di legittimità se il giudice di merito abbia ritenuto di attribuire efficacia causale alla condotta violativa di una specifica norma cautelare piuttosto che di un'altra fra quelle contestate, purchè la motivazione presenti carattere di congruità e logicità.

3.1. La sentenza di primo grado, come si desume dalla pronuncia della Corte territoriale (pag. 4), aveva premesso che la condotta omissiva ascrivibile all'imputato consistesse nel non aver impedito il deposito di rifiuti nel mastello e nel non aver informato i lavoratori circa i rischi connessi all'attività d'impresa, specificatamente i rischi concernenti la fusione del rottame, circoscrivendo a tali omissioni, pure correttamente contestate, la violazione dell'obbligo di garanzia più ampiamente descritta nel capo d'imputazione, ritenendo, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, che il fulcro attorno al quale ruotasse il giudizio circa la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento non fosse tanto la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. f), implicitamente assorbito dall'argomento dell'accertata assenza di previsione dell'esplosione della scoria come ipotesi nel documento di valutazione dei rischi, quanto piuttosto l'accertata violazione dell'art. 35, comma 2, nonchè artt. 21 e 37 del medesimo decreto, sul presupposto che, come del resto asserito dallo stesso ricorrente, fossero inadeguate "le modalità di trasmissione del sapere, le forme con le quali la regola è stata tramandata".

3.2. In relazione a tale profilo della condotta omissiva, alcun travisamento delle prove è ravvisabile nella sentenza impugnata, che ha peraltro mostrato di aver preso in esame le stesse dichiarazioni dei testi V. e C. indicate nel ricorso, nonchè le dichiarazioni della persona offesa H.E. indicate nella sentenza di primo grado (pag.5 sentenza di appello), spiegando congruamente per quale motivo la circostanza che alcuni lavoratori fossero informati del rischio di esplosioni connesso alla presenza di materiale diverso dalle scorie nel mastello non fosse idonea a provare, in presenza di differenti versioni rese sul punto da altri lavoratori e di ulteriori emergenze istruttorie, specificamente indicate nel provvedimento (pagg. 10-11), la corretta osservanza dell'obbligo di informazione dei lavoratori sui rischi specifici cui erano esposti in relazione all'attività svolta.

3.3. La sentenza impugnata fornisce (pag. 10) motivazione ampia, completa, e logicamente coerente anche in merito all'irrilevanza causale della condotta del soggetto rimasto sconosciuto, che ha abbandonato nel mastello il materiale che ha poi cagionato l'esplosione, evidenziando come un'informazione corretta sui rischi di simile condotta avrebbe indotto i lavoratori a rimuovere dall'interno del mastello il materiale prima di versarvi le scorie ed indicando, con corretta deduzione, nell'attività di questi ultimi l'oggetto del giudizio circa l'abnormità del comportamento del lavoratore che avrebbe potuto escludere il nesso causale tra l'evento e la condotta dal datore di lavoro.

3.4. Lo stesso inserimento della censura nel dedotto vizio motivazionale relativo all'elemento oggettivo del reato denota l'infondatezza della asserita illogicità della sentenza nella parte in cui avrebbe formulato un giudizio di colpevolezza sulla base di una valutazione ex post dei fatti, essendo evidente che la Corte territoriale, analizzando la condotta omissiva dell'adozione di modalità che impedissero il deposito di rifiuti nel mastello, ha desunto l'inadeguatezza della condotta datoriale "alla prova dei fatti", effettuando un corretto giudizio controfattuale di natura esplicativa e diagnostica con criteri ex post in relazione allo specifico contesto fattuale in cui si è verificato l'evento, nell'ambito delle argomentazioni volte ad accertare il nesso di causalità.

3.5. Del tutto inidonea a scardinare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata risulta, poi, la censura concernente la cosiddetta "delega impropria", ossia la locuzione utilizzata dalla Corte territoriale per descrivere il modello organizzativo emergente dalle risultanze istruttorie, in base al quale nell'acciaieria, una volta effettuata la formazione generale a tutti i lavoratori nel 1999 a seguito di specifica prescrizione della ASL di Bergamo, l'attività di formazione dei lavoratori si era da quel momento concretizzata in un mero addestramento per affiancamento del nuovo assunto al lavoratore più anziano. Può definirsi, senza con ciò incorrere in alcuna violazione di legge, con il termine di "delega improprià la condotta del datore di lavoro che trasferisca sul lavoratore più anziano compiti di formazione dei neoassunti, intendendosi come impropria tanto la delega che non chiarisca i confini delle mansioni spettanti al singolo lavoratore quanto l'attribuzione al delegato di compiti che non siano propri di quest'ultimo, quanto l'attribuzione di compiti indeterminati ovvero di compiti spettanti al delegante, essendo sussumibile nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 37, la condotta del datore che attribuisca al lavoratore più anziano il compito di fornire al neoassunto le informazioni sui rischi ai quali sarà esposto in relazione all'attività svolta, non potendosi condividere sul punto le asserzioni del ricorrente in merito al fatto che fosse "irrilevante il fatto che la fonte di conoscenza fosse un collega ovvero un formatore esterno".

4. Il secondo motivo di ricorso è, ugualmente, infondato in quanto l'argomento difensivo concernente l'imprevedibilità dell'evento, dunque l'asserita assenza di colpa dell'imputato, era stato già proposto in primo grado ed esaminato dal Tribunale. La Corte territoriale ha mostrato di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado (pag. 9) ed ha analiticamente richiamato sul punto tali argomentazioni (pag. 7) fornendo, dunque, motivazione in merito alla prevedibilità dell'evento per relationem.

4.1. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6^, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3^, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2^, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).

5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso non può trovare accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014