Tipologia: CCLA
Data firma: 18 dicembre 1990
Validità: 01.05.1990 - 31.12.1993
Parti: Intersind, Sipra e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater
Settori: Poligrafici e spettacolo, Sipra
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Relazioni azienda - Sindacato
Art. 2 - Sistema informativo
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Applicazione del contratto
Art. 5 - Assunzione del personale
Art. 6 - Assunzioni a termine
Art. 7 - Lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Documenti
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Inquadramento
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Giorni festivi
Art. 14 - Minimi tabellari
Art. 15 - Elementi e computo dello stipendio e della retribuzione
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 17 - Indennità speciali
Art. 18 - Premio di produzione
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Trasferimenti
Art. 23 - Passaggio di classe e mutamento temporaneo di mansioni
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 26 - Trattamento in caso di maternità
Art. 27 - Permessi retribuiti
Art. 28 - Premi straordinari
Art. 29 - Aspettativa
 Art. 30 - Servizio militare
Art. 31 - Anzianità convenzionale
Art. 32 - Preavviso
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Certificato di servizio
Art. 36 - Disciplina aziendale
Art. 37 - Abito da lavoro
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Provvedimenti Disciplinari
Art. 40 - Cessione, trasformazione e trapasso dell'azienda
Art. 41 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 42 - Tutela assistenziale
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Art. 44 - Pari opportunità
Art. 45 - Appalti
Art. 46 - Tossicodipendenti
Art. 47 - Portatori di handicap
Art. 48 - Decorrenza e durata del contratto
Allegati

Allegato A Classi figure professionali
Allegato B Figure professionali
Accordo interconfederale sulle politiche di formazione professionale e sui contratti di formazione e lavoro
Legge 20 maggio 1970, n.300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Associazione Sindacale Intersind […], con la partecipazione della Sipra - Società Italiana Pubblicità per Azioni […] e Filis/Cgil […]; Fis/ Cisl […]; Uilsic/Uil […];
[…]
e Snater […];
é stato stipulato il Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente della Sipra S.p.A.


Art. 1 - Relazioni azienda - Sindacato
Nell'intento di dare un nuovo impulso alle relazioni industriali e di qualificarle ad un più alto livello di partecipazione del Sindacato, si conviene sulla necessità di instaurare un rapporto che consenta al Sindacato di svolgere proficuamente e costruttivamente il ruolo di soggetto negoziale con l'Azienda.
Le parti nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali, concordano di adottare le procedure di seguito indicate:
a) Procedura preventiva
- L'Azienda fornirà ai Consigli d'Azienda o alle RSA locali l'informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico-organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro.
Consigli d'Azienda o le RSA locali presenteranno all'Azienda le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa.
Le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale.
- Trascorso tale termine, le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi. Questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territoriale competente.
- Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti.
- Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
- Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
b) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con un mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
c) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale delle parti e alla Autorità Giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di che trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;
- la materia di cui all'art. 39 del CCL (provvedimenti disciplinari).
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l'Azienda e il Consiglio d'Azienda, o le RSA locali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto.
La richiesta d'esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite presentazione di apposita domanda alla Direzione locale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Azienda e i predetti Organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i cui rappresentanti, unitamente all'Azienda, dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 2 - Sistema informativo
Lo sviluppo dell'attività produttiva, la tutela dell'occupazione e la valorizzazione della professionalità dei lavoratori, sono gli obiettivi cui deve tendere il confronto preventivo sui problemi più importanti delle politiche generali dell'Azienda rispetto all'andamento del mercato pubblicitario italiano ed in particolare sulle linee programmatiche in materia di razionalizzazione produttiva, finanziaria, organizzativa e di eventuali forme di incentivazione.
Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, l'Azienda illustrerà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, nel corso di due appositi incontri annuali, i dati consuntivi e previsionali sulla Società e sulle prospettive e potenzialità del mercato pubblicitario nazionale e internazionale.
In tali occasioni l'Azienda fornirà anche la propria analisi ed eventuale documentazione di supporto.
Qualora si dovessero verificare sostanziali modifiche rispetto alle linee previsionali esposte, si darà luogo ad appositi incontri.
Inoltre l'Azienda fornirà, preventivamente, informazioni in ordine a:
a) andamento della gestione commerciale (mezzi e testate);
b) rilevanti modificazioni strutturali;
c) consistenza, composizione e dinamica degli organici, suddivisa per: aree territoriali, classi, figure professionali e settori aziendali;
d) prevedibili evoluzioni del turnover e utilizzo delle assunzioni a tempo determinato;
e) orientamenti sulle sperimentazioni prevedibili connesse alla riorganizzazione delle strutture aziendali, alla revisione dei flussi operativi, con particolare riferimento ai riflessi sull'utilizzo della forza del lavoro;
f) innovazioni tecnologiche e conseguenti possibili riflessi sull'occupazione e sulla professionalità dei lavoratori;
g) indirizzi e tendenze in ordine agli investimenti;
h) dati disaggregati per area delle ore di straordinario.
Per gli aspetti di specifico interesse, verranno fornite informazioni alle strutture sindacali aziendali locali delle organizzazioni stipulanti, eventualmente assistite dalle rispettive OO.SS. territoriali, su:
1) riflessi in sede locale delle materie di cui ai punti c), d), e), f) e h);
2) condizioni di impiego dei lavoratori soggetti alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 per le assunzioni obbligatorie;
3) posizioni vacanti, programmabili con sufficiente anticipo e modalità di copertura (assunzioni, promozioni, trasferimenti, mutamenti di mansioni), nonché sui criteri adottati.

Art. 3 - Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione anche all'esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
In questo quadro l'Azienda fornirà alle RSA, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in Centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda.
In conformità alle previsioni contrattuali specifiche, l'Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai "quadri", in considerazione della natura dei compiti agli stessi affidati, prevederà un sistema di formazione volto a realizzare più compiutamente la professionalità delle risorse interessate.
L'Azienda nell'ambito dei programmi formativi prevederà specifici interventi finalizzati alla "forza vendita".

Art. 4 - Applicazione del contratto
Il presente Contratto di Lavoro disciplina i rapporti tra la Sipra - Società Italiana Pubblicità per Azioni ed i dipendenti della stessa.
Le norme del presente Contratto, con le eccezioni espressamente previste, disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato nonché quelli a tempo parziale instaurati ai sensi della vigente normativa e degli accordi in vigore.

Art. 5 - Assunzione del personale
L'assunzione avverrà secondo le vigenti norme legislative in materia di collocamento.
[…]
La Società, prima dell'assunzione, potrà far sottoporre il lavoratore a visita medica a norma delle vigenti disposizioni.
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro
Per la durata massima dell'orario di lavoro, si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[…]
- Lavoro a turni a squadre
É considerato lavoro a turni a squadre quello svolto da lavoratori che si avvicendano sulla stessa macchina o nelle medesime mansioni nell'arco di 24 ore per cinque giorni alla settimana.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. L'avvicendamento nei turni coinciderà con la giornata di riposo settimanale.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni con prestazioni lavorative di almeno 7 ore giornaliere.
Nel lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo a sostituzione avvenuta o, qualora ciò non avvenisse, non prima di due ore dal termine del proprio turno.
L'orario di lavoro del personale a turno è fissato settimanalmente e preventivamente comunicato al personale interessato.
In caso di istituzione di lavoro a turni, l'Azienda darà preventiva comunicazione alle OO.SS.

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Ai lavoratori inseriti nelle squadre a turni verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni:
- 8% per lavoro prestato nei turni avvicendati nell'arco di 24 ore;
- 30% per lavoro prestato nel turno notturno avvicendato di spettanza.
[…]

Art. 17 - Indennità speciali
[…]
2 - Indennità per macchine del Centro Elettronico
Ai tecnici-operatori C.E., agli analisti-programmisti C.E., i quali siano continuativamente addetti a macchine di elaborazione e registrazione dei dati, in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta una indennità del 10% del minimo di stipendio a decorrere dal 1 novembre 1987.
[…]
4 - Indennità guida
Con decorrenza 1 gennaio 1991
- agli autisti che conducono continuativamente automezzi aziendali di rappresentanza viene corrisposta una indennità di L. 78.000 lorde mensili;
- ai fattorini che usano auto e motomezzi viene corrisposta una indennità di L. 45.500 lorde mensili.
[…]

Art. 26 - Trattamento in caso di maternità
Salvo quanto disposto dal presente articolo il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalle leggi in vigore sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 36 - Disciplina aziendale
Il lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori così come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra colleghi debbono essere improntati a sensi di correttezza e di collaborazione.
I dipendenti debbono:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i propri compiti, osservando le norme del presente Contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
e) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti affidati.
[…]

Art. 37 - Abito da lavoro
L'Azienda può prescrivere l'adozione di una tenuta da lavoro per gli autisti, gli uscieri, i fattorini, i passafilms e gli addetti ai magazzini.
in tal caso l'abito da lavoro è fornito dall'Azienda stessa.

Art. 39 - Provvedimenti Disciplinari
Le infrazioni alle norme del presente Contratto e a quelle previste dall'apposito regolamento, danno luogo, a seconda della gravità e della recidività, ai seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa sino all'importo di n. 4 ore di stipendio;
d) sospensione dai servizio e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni ed in caso di recidiva, fino a 10 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui al punto d) si applica a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile il provvedimento del licenziamento, ma abbiano tuttavia tale rilievo, o facciano seguito a ripetizioni di altre sanzioni, da non trovare adeguato intervento disciplinare dei disposti a), b), e c).
Nel provvedimento di cui al punto e) incorrono i lavoratori che […] commettano infrazioni alla disciplina ed ai doveri, anche non particolarmente richiamati dal presente Contratto, di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria dei rapporto di lavoro o che abbiano provocato ripetuti provvedimenti disciplinari previsti ai punti precedenti.
[…]
Si considera altresì motivo di licenziamento l'aver taciuto al momento dell'assunzione circostanze che l'avrebbero impedita o, nel caso di rapporto in atto, ne avrebbero determinato la risoluzione.
[…]

Art. 43 - Ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto all'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, eventuali indagini verranno effettuate da personale qualificato, appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico, scelto di comune accordo tra le parti stipulanti.
La Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali concorderanno specifici accertamenti sulle conseguenze dirette o indirette della introduzione di nuove tecnologie sulla salute ed integrità psico-fisica dei dipendenti.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate. Saranno adottate, con intesa tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, tutte le misure necessarie ad eliminare, o quanto meno ridurre significativamente, i fattori e le condizioni di nocività ambientali e tempo d'esposizione.

Art. 45 - Appalti
In caso di specifiche necessità che comportino l'esigenza di assegnare lavori in appalto, i relativi contratti dovranno contenere clausole di garanzia circa l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui dette imprese appartengono.
L'Azienda non rinnoverà contratti di appalto con le imprese che dovessero risultare inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 47 - Portatori di handicap
Al fine di agevolare l'inserimento di portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, sarà propiziata la loro collocazione presso le strutture aziendali più rispondenti, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, e in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per adeguati inserimenti, anche mediante la frequenza a specifici corsi di formazione o riqualificazione professionale, per facilitarne la migliore integrazione.
L'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle esigenze degli interessati.
[…]