Categoria: 1990
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Tipologia: CCLA
Data firma: 18 luglio 1990
Validità: 01.01.1990 - 30.04.1993
Parti: Intersind, Sacis e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Sacis
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 Chiarimenti a verbale
Relazioni azienda-sindacato
Politica attiva del lavoro
Formazione professionale
Part time
Istituti sociali
- Portatori di handicap
- Pari opportunità
- Gravidanza e puerperio
- Tossicodipendenza
Una tantum
Minimi mensili di stipendio
Orario di lavoro
 Inquadramento
Premio di produzione - parte variabile
Indennità di funzione
Indennità di trasferta
Una tantum
Lettera dell'Azienda alle O.SS. Salario unilaterale
Lettera dell'Azienda alle OO.SS. Video-terminali
Lettera dell'Azienda alle OO.SS. AIDS
Lettera dell'Azienda alle OO.SS.
Lettera dell'Azienda alle OO.SS.
Indennità macchine di elaborazione e registrazione dati (art. 11 CCL)
Indennità maneggio denaro (art. 11 CCL)

Intersind Sacis Società per Azioni Commerciale Iniziative Spettacolo le Segreterie nazionali Filis-Cgil Fis-Cisl Uilsic-Uil assistite dal Consiglio d'azienda della Sacis
è stato stipulato il presente contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dalla Società Sacis

Relazioni azienda-sindacato
1 - La Sacis S.p.A. Commerciale Iniziative Spettacolo e le Organizzazioni Sindacali Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic, condividendo la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni industriali, convengono sulla opportunità di avviare un più incisivo tipo di rapporto, mediante una diversa partecipazione del Sindacato alle fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e verifica delle linee di politica di sviluppo complessivo dell'azienda e di utilizzazione del personale.
Tale rapporto si baserà su un sistema di informazione e consultazione finalizzato principalmente allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità aziendali.
Ciò premesso, il sistema di relazioni azienda-sindacato risulta così articolato:
1) Livello nazionale Annualmente l'Azienda, in linea di massima entro il primo quadrimestre, esporrà in via preventiva, per un esame, alle OO.SS. stipulanti:
a) le linee di sviluppo delle attività aziendali e relativi investimenti.
b) le innovazioni tecnologiche o tecnico-organizzative significative, le nuove iniziative, i nuovi insediamenti e i nuovi modelli produttivi che comportino riflessi sull'occupazione, sulle condizioni di lavoro e sulle articolazioni professionali globali.
L'informativa avrà luogo, indipendentemente dalla prevista cadenza annuale, ogni qual volta si avranno sostanziali modifiche alle linee previsionali esposte.
2) Livello locale Per gli aspetti di specifico interesse saranno esposti alle OO.SS. locali, con le medesime cadenze gli argomenti di cui al punto 1) ed inoltre costituirà oggetto di momento di confronto l'esame di:
a) riflessi delle innovazioni di carattere tecnologico o tecnico-organizzativo sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
b) le articolazioni degli orari di lavoro;
c) le iniziative in ordine alla riqualificazione ed aggiornamento, nonché alla mobilità.
[…]

Formazione professionale
L'Azienda, nel convenire sulla necessità di un'attenta pianificazione della attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professione, esporrà con apposita preventiva informativa annuale, le iniziative in ordine alla formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, con specifiche indicazioni sui corsi, loro tipo, durata e personale interessato, nonché sui criteri generali dei programmi.
In conformità alle previsioni contrattuali specifiche, l'Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai Quadri, in considerazione della natura dei compiti agli stessi affidati, prevederà un sistema di formazione volto a realizzare più compiutamente la professionalità delle risorse interessate attraverso interventi programmati sulla base sia di rilevazioni periodiche delle esigenze sia di richieste da parte di tali risorse. Detto impegno si realizzerà attraverso la partecipazione a specifici corsi, seminari ed altre attività formative anche a carattere di formazione manageriale.
[…]

Portatori di handicap
Con riferimento a quanto previsto con il CCL 23.12.87 in merito ai portatori di handicap, e nel riconfermare l'attenzione al problema nella sua globalità, l'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati; verrà inoltre posta specifica attenzione nell'assegnare agli stessi mansioni che, rispettando le singole professionalità siano compatibili con il loro handicap.
L'Azienda, nel confermare per gli interessati pari condizioni di accesso, verificherà, inoltre, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
[…]

Lettera dell'Azienda alle OO.SS. Video-terminali
La Società nel ribadire che l'esperienza maturata e le consolidate acquisizioni tecnico-scientifiche consentono allo stato di escludere che il video-terminale sia fonte di danni specifici per i lavoratori addetti, provvederà comunque ad avviare ad una visita medica oculistica di controllo tutti i lavoratori interessati che operano in modo significativamente prevalente con il video-terminale, utilizzato non quale semplice supporto informativo e/o di ausilio all'attività, ma quale strumento ordinario di lavoro.
Tali visite saranno effettuate dalle strutture specialistiche pubbliche previste dalla legge 833/78 (Unità Sanitarie Locali, ecc.) o da istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie e che siano scelti tra le parti.
I risultati di tali esami, aventi peculiari finalità di medicina preventiva ed educazione sanitaria, saranno comunicati al lavoratore.
L'Azienda curerà, inoltre, che le postazioni di lavoro siano le più idonee all'uso specifico.

Indennità macchine di elaborazione e registrazione dati (art. 11 CCL)
Le parti convengono di esaminare entro il 30 settembre 1990 in una apposita riunione la problematica connessa alla validità dell'indennità macchine di elaborazione e registrazione dati in relazione alle eventuali mutate condizioni operativo-professionali di tutti i lavoratori dell'informatica.