Tipologia: Accordo
Data firma: 22 luglio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2005
Parti: Marelli & Berta e RSU e Filtea-Cgil, Ugl
Settori: Tessili, Marelli & Berta Ascoli Piceno
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1. Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
2) Resa media annuale delle varie famiglie di prodotto
3) Percentuale di tessuto declassato
4) Giorni d presenza
5) Volume di tessuto prodotto

Verbale di accordo per il premio di risultato della Marelli & Berta sas di H. Freudenberg Stabilimento di Ripaberarda

Addì 22/07/2005 presso la sede amministrativa della Marelli & Berta sas di H. Freudenberg in Sant'Omero (TE), si sono incontrati: la Direzione aziendale […], la RSU […], la Filtea Cgil […], la Ugl […]

Premesso che:
si riconosce piena validità agli accordi vigenti in materia di costo dei lavoro che stabiliscono che i benefici economici derivanti ai lavoratori dalla contrattazione integrativa aziendale non devono costituire oneri aggiuntivi per le aziende, ma ai contrario, devono scaturire ed essere collegati ad incrementi di produttività, recuperi di efficienza nell'organizzazione dei lavoro e miglioramento della qualità dei prodotto;
le erogazioni derivanti dal contratto integrativo aziendale hanno finalità, natura e caratteristiche proprie, diverse dagli elementi retribuitivi previsti dalla contrattazione nazionale o da normative di legge:
le parti in coerenza di quanto previsto dal protocollo interconfederale dei 23 Luglio 1993 e del CCNL per i lavoratori delle industrie del settore "Tessili vari", hanno esaminato le condizioni produttive e le relative prospettive future dell'Azienda;
Quanto sopra premesso, le parti concordano che viene riconosciuto per l'anno 2005, intendendo l'anno solare che va dal 01/01/2005 al 31112/2005, un premio di risultato determinato dai seguenti parametri:
1. Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
2. Resa media annuale delle varie famiglie di prodotto;
3. Percentuale di tessuto declassato;
4. Giorni di presenza;
5. Volume di tessuto prodotto.

1. Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
Le parti concordano che la promozione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, unitamente alla tutela della salute dei lavoratori, sono ritenuti i compiti fondamentali per una moderna gestione dell'azienda.
In tale direzione va anche il programma promosso a livello mondiale dalla casa madre tedesca “we all take care” che impegna ingenti risorse in tutti i siti produttivi nel mondo per raggiungere i massimi livelli in tema di ambiente e sicurezza sui posto di lavoro.
Le parti riconoscono che tale sforzo deve essere condotto unitamente ai lavoratori, non solo esercitando un mero esercizio di regole da applicare e obblighi da adempiere scrupolosamente, ma come processo di acquisizione di una cultura volta alla rispetto della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Ciò perché questo, oltre al raggiungimento dell'obbiettivo primario della tutela della vita umana e dell'integrità Psicofisica dei lavoratore, comporta anche una crescita dei patrimonio di valori della comunità aziendale, fattore alla base di una sana ed efficace competitività economica.
L'azienda si impegna a promuovere costantemente la formazione e informazione dei lavoratori motivandoli e stimolando una loro attiva consapevolezza della prevenzione e sicurezza.
Per questi obiettivi, le parti concordano che, a far data dalla stipula dei presente accordo,
a) con nessun infortunio nell'arco dell'anno verrà erogato un importo individuale pari a 250,00 E.
b) con n. 1 infortuni nell'arco dell'anno, l'importo individuale elargito sarà di: 170,00 E.
c) con n. 2 infortuni nell'arco dell'anno, non sarà elargito nessun premio.
Gli infortuni che si verificheranno all'esterno dello stabilimento (infortuni in itinere) non contribuiranno alla definizione dei premio.

4) Giorni d presenza
[…]
Oltre i 25 giorni di assenza il dipendente non ha diritto a nessun premio. Le parti concordano inoltre che non verranno considerate assenze
1. Gli infortuni inclusi quelli in "itinere",
2. I ricoveri ospedalieri, nonché le prestazioni sanitarie in day hospital erogate da strutture pubbliche o private, opportunamente documentate, ad esclusione di quelle non finalizzate al recupero dell'efficienza psicofisica dei lavoratore e di quelle a cui il vigente CCNL e la legislazione in materia non riconosce lo status di "malattia".
Inoltre le parti si dichiarano disponibili nei valutare su richiesta particolari di assenza che, comportando di norma la perdita del diritto al premio potrebbero derogare alla regola dato il carattere di eccezionalità e di gravità
3. Le giornate di ferie collettive;
4. Le giornate di ferie individuali
5. Le giornate di permesso dovuti per ex festività e ROL.
6. I permessi sindacali;
7. Le maternità obbligatorie;
8. Gli scioperi indetti dalle OO.SS. legalmente riconosciute
9. I permessi richiesti dai donatori di sangue e di midollo per consentire i prelievi nelle strutture pubbliche abilitate ed opportunamente certificati;
10. I permessi straordinari per un massimo di tre giorni, ai sensi dei comma 3 art. 57 CCNL del 2004
[…]