Categoria: 1990
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Tipologia: CCLA
Data firma: 9 maggio 1990
Validità: 10.01.1990 - 30.04.1993
Parti: Intersind, Rai-Radiotelevisione Italiana e Federazione Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, RAI
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzione del personale
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Residenza
Art. 5 - Anzianità convenzionale
Art. 6 - Classi di retribuzione e mansioni
Art. 7 - Assegnazione di classe dei laureati e diplomati
Art. 8 - Area quadri. individuazione e classificazione dei quadri
Art. 9 - Passaggio di classe e mutamento temporaneo di mansioni
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Part-time
Art. 12 - Indennità mancata limitazione e variabilità orari di lavoro e indennità maggiori prestazioni
Art. 13 - Indennità mensile forfettaria e premio di presenza
Art. 14 - Variabilità
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Giorni festivi
Art. 17 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno e lavoro domenicale
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Doveri dei lavoratori
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari
Art. 21 - Trasferimenti
Art. 22 - Trasferte
Art. 23 - Alloggio
Art. 24 - Abiti da lavoro
Art. 25 - Definizione dello stipendio e della retribuzione
Art. 26 - Minimi di stipendio
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - Indennità speciali
Norme transitorie
Art. 29 - Indennità di reperibilità
Art. 30 - Indennità di mensa
Art. 31 - Tredicesima mensilità
Art. 32 - Quattordicesima mensilità
Art. 33 - Premio di produzione
Art. 34 - Gratifica ispettori
Art. 35 - Assegno di nuzialità
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Malattia e infortuni sul lavoro
Art. 38 - Gravidanza e puerperio
Art. 39 - Assenze
Art. 40 - Aspettativa
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Assicurazione per infortuni
Art. 43 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 44 - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
Art. 45 - Previdenza aziendale
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Certificato di servizio
Art. 48 - Trapasso e cessione dell'azienda
Art. 49 - Controversie
Art. 50 - Assemblea dei lavoratori
Art. 51 - Comitato per la sicurezza del lavoro
Art. 52 - Decorrenza e data del contratto
Art. 53 - Condizioni più favorevoli
Allegato A Minimi mensili di stipendio
Allegato B Classi -figure professionali
Figure professionali
Impiegati
• Acquisitore certificatore input
• Addetto alla post-produzione
• Addetto taglio negativi
• Aiuto regista-assistente alla regia
• Analista-programmatore ED
• Annunciatore
• Arredatore
• Assistente ai programmi
• Assistente alla regia RF
• Assistente edile
• Chimico sensitometrista
• Consulente musicale
• Commesso
Costumista
Datore luci
Direttore di produzione
• Disegnatore
• Documentatore
• Fotografo
• Funzionario
• Geometra
• Grafico-operatore animatore
• Impiegato
• Infermiere
• Montatore
• Operatore di ripresa
• Operatore truka
• Operatore televideo
Organizzatore - ispettore di produzione
• Ottimizzatore-coordinatore tv
• Ottimizzatore RF
• Procedurista ED
• Programmista-regista
• Scenografo
• Sonorizzatore tv
• Tecnico
• Tecnico di produzione
• Tecnico-operatore ED
• Operai
• Capo operaio (cl. 4)
• Capo squadra (cl. 5)
• Operaio altamente specializzato
-  a) attrezzista
-  b) elettricista di manutenzione
-  c) idraulico di sviluppo e stampa
-  d) meccanico
-  e) modellatore
-  f)  modellinista
-  g) realizzatore-decoratore
-  h) truccatore-parrucchiere
 Operaio specializzato
-  a) aiuto operatore
-  b) assistente al montaggio-passafilm
-  c) autista
-  d) costruttore
-  e) primo addetto ai costumi
-  f) sarto-tagliatore
-  g) specializzato di ripresa
-  h) specializzato di studio
-  i) specializzato di sviluppo e stampa
-  l) specializzato tecnologico
-  m) tappezziere
-  n) tipografo titolista-specializzato stampatore
Ausiliario (operaio qualificato)
Manovale.
Addetto ai costumi.
Chiarimenti a verbale alle figure professionali
Allegato C – Accordo 18.12.1989 Cassa di previdenza
Relazioni azienda-sindacato (Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil)
Relazioni azienda-sindacato (Snater)
Consiglio d'azienda
Politica attiva del lavoro
Pari opportunità
Appalti
Formazione professionale
Protocollo aggiuntivo
­Profili professionali
Addetto alla contabilità del personale
Addetto alla sicurezza sul lavoro
Addetto alle relazioni esterne
Addetto al personale
Auditor
Budgettista
Contabile
Traduttore
Chiarimenti a verbale ai profili professionali
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater giugno 1987 - Pensioni integrative
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater giugno 1987 - Lavoro festivo
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater maggio 1990 - Osservatorio nazionale
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater maggio 1990 - Salario unilaterale
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater maggio 1990 - AIDS
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater maggio 1990 - Video terminali
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater maggio 1990 - Bilinguismo
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater maggio 1990 - Permessi non retribuiti
Lettera della Rai a Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater maggio 1990 - Indennità di funzione
Principali Normative di legge attinenti al rapporto di lavoro richiamate nel CCL
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473 Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
Legge 18 aprile 1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
Legge 11 agosto 1973, n. 533 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria (stralcio)
Legge 5 marzo 1977, n. 54 Disposizioni in materia di giorni festivi
Legge 28 febbraio 1982, n. 54 Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale
Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n.863 Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
Legge 13 maggio 1985, n. 190 Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 792. Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la repubblica italiana e la santa sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
Legge 26 febbraio 1986, n. 38 Disposizioni in materia di indennità di contingenza
Legge 12 giugno 1990, n. 146 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991 - 1993
Legge 10 Aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Principali accordi Interconfederali richiamati nel CCL
Accordo interconfederale 3 dicembre 1954 per il trattamento economico degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura Fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica (settore industria)
Accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali (settore industria)
Accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne con allegato il regolamento per le relative elezioni
Accordo interconfederale 4 febbraio 1975 per la modifica dell'indennità di contingenza, l'aumento salariale e la maggiorazione degli assegni familiari per le aziende a partecipazione statale.
Accordo interconfederale sulle politiche di formazione professionale e sui contratti di formazione e lavoro
Accordi aziendali richiamati nel CCL
Verbale d'accordo 18.04.1980 Minimi tabellari mensili
Art. 10 CCL 6.10.1980 aumenti di anzianità
Accordo 26 aprile 1988

Associazionee Sindacale Intersind […] con la partecipazione della Rai-Radiotelevisione Italiana […]
e Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo […] e dai membri del Coordinamento nazionale della Rai[…], Federazione Informazione e Spettacolo […] e dai membri del Coordinamento nazionale della Rai […], Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Sport Informazione Comunicazione Cultura Cartai […]assistiti dalle Segreterie Territoriali della Uilsic-Uil e dal Coordinamento nazionale della Rai […], Snater[…] e con la partecipazione della Delegazione Territoriale […].
É stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla Società Rai-Radiotelevisione Italiana.


Art. 1 - Applicazione del contratto
1. Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina il rapporto di lavoro intercorrente tra la Società Rai- Radiotelevisione Italiana ed i lavoratori dipendenti dalla Società medesima con qualifica di quadro, impiegato e di operaio.
[…]

Art. 2 - Assunzione del personale
1. L'assunzione avviene in base alle norme legislative che regolano l'avviamento al lavoro.
[…]
3. Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte di un sanitario di fiducia della Società.
[…]
Dichiarazione a verbale
1. Nell'intento di facilitare l'inserimento di portatori di handicaps nell'attività lavorativa, l'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati; verrà inoltre posta specifica attenzione nell'assegnare agli stessi mansioni che, rispettando le singole professionalità, siano compatibili con il loro handicap.
2. L'Azienda, nel confermare per gli interessati pari condizioni di accesso, verificherà, inoltre, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione..
[…]

Art. 8 - Area quadri. Individuazione e classificazione dei quadri
1. In attuazione dell'art. 2 della Legge n. 190/1985, la qualifica di quadro viene attribuita a quei lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri anche di rappresentanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo e/o ideativo-produttive nell'ambito di uffici, settori o unità organizzative essenziali dell'Azienda.
[…]
8. Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati:
[…]
- sul piano della formazione, nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
[…]

Art. 10 - Orario di lavoro
[…]
3. In via normale e quando consentito dalle esigenze del servizio o della produzione, l'orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove vengano adottati orari spezzati, la durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà essere inferiore a due ore e trenta e l'intervallo tra i due semiturni non potrà essere inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si applica nel caso in cui l'orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba essere uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avvenga, e per i giorni in cui avviene, l'orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un'ora quello delle masse artistiche stesse con un massimo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni.
4. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 9 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano; in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull'ora di inizio normale del suo turno. L'intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve intercorrere tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l'effettivo inizio della prestazione successiva.
L'intervallo tra un turno di servizio e l'altro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può essere inferiore a 33 ore.
5. Nella determinazione degli orari di lavoro del personale non a turno e dei criteri di massima per la Fissazione degli orari di lavoro del personale a turno si osserverà il disposto del n. 3 del secondo comma dell'art. 3 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
6. Gli orari di lavoro del personale a turno sono Fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato, con apposite tabelle con 48 ore di anticipo.
7. Nel lavoro a turno, ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
[…]
10. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavoro di particolare faziosità l'orario di lavoro settimanale è di 36 ore.
La riduzione non si applica a coloro che, per qualsiasi causa, godano di orari di lavoro ridotti.
11. Il presente articolo non si applica ai lavoratori di cui al successivo art.12.
[…]
Nota a verbale
I centralinisti, che osservano l'orario settimanale di 36 ore, fruiranno di un ulteriore permesso giornaliero retribuito compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Norma transitoria
Stante l'attuale modello organizzativo che non consente una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, le parti convengono che i lavoratori che prestano la propria opera presso i Centri Trasmittenti, fermo restando l'orario ordinario di lavoro di 40 ore settimanali, godranno della riduzione dell'orario di lavoro tramite la fruizione di una giornata di permesso ogni otto settimane lavorative.

Art. 12 - Indennità mancata limitazione e variabilità orari di lavoro e indennità maggiori prestazioni
1. a) In considerazione della mancata limitazione e della variabilità degli orari di lavoro giornalieri dei programmisti-registi, aiuto registi-assistenti alla regia, operatori di ripresa e aiuto operatori è corrisposta loro una indennità mensile pari al 25% dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
[…]
Dichiarazione a verbale
1. Pur confermando che ai dipendenti con qualifica di operatore di ripresa, data la peculiarità della loro prestazione, non sono applicabili limitazioni neanche convenzionali dell'orario di lavoro, l'Azienda si impegna a fare in modo che, nella produzione televisiva, ad eccezione di quella a carattere giornalistico, la loro prestazione sia contenuta nei limiti dell'orario di lavoro ordinario previsto per la generalità del personale e comunque in non più di 50 ore settimanali in regime di c.d. "Settimana corta".
2. L'azienda, ferma restando la normativa specifica in tema di orario di lavoro riportata nel presente articolo - che prevede la mancata limitazione e la variabilità degli orari di lavoro - si impegna a fare in modo che l'attività giornaliera del restante personale (programmisti-registi, aiuto registi-assistenti alla regia e personale regolato dalla lettera b) sia contenuta, di norma, nei limiti dell'orario di lavoro ordinario stabilito al 1° comma dell'art. 10.
Chiarimenti a verbale
1. L'indennità maggiori prestazioni di cui al punto b) del presente articolo si applica, oltre che ai lavoratori con qualifica di "quadro" di cui all'art. 8 del presente contratto (con esclusione dei programmisti registi di 1° livello cui si applica l'indennità mancata limitazione e variabilità di lavoro), agli scenografi di 1° livello, agli ottimizzatori coordinatori Tv, agli organizzzatori-ispettori di produzione di 1° livello, agli arredatori di 1° livello, ai costumisti di 1° livello, al consulente musicale di 1° livello e al montatore di 1° livello.
[…]

Art. 19 - Doveri dei lavoratori
1. Il lavoratore deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori nell'esercizio delle sue funzioni, rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione ed inoltre deve:
[…]
d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendosi la personale responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute, curando con zelo gli interessi dell'Azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
[…]
2. Al lavoratore è particolarmente vietato:
[…]
e) introdurre persone estranee nei locali della Società non per motivi di ufficio, salvo autorizzazione;
f) fumare o accendere fuochi nei locali della Società nei quali ciò sia espressamente vietato.
[…]

Art. 24 - Abiti da lavoro
1. Al lavoratore cui sia prescritta o per il quale la natura del lavoro imponga l'uso di particolari capi di vestiario, la Società fornirà gratuitamente l'abito da lavoro.
2. Agli operatori di ripresa e agli aiuto operatori è corrisposto, per le spese di vestiario, un rimborso forfettario mensile di L.16.500 perché provvedano in proprio al vestiario che si renda necessario per la esplicazione dei propri compiti salvo per quello, del tutto speciale, necessario per eccezionali condizioni ambientali alla cui fornitura provvederà direttamente l'Azienda.
[…]

Art. 28 - Indennità speciali
[…]
4. b) Indennità per macchine di elaborazione e registrazione dati Ai tecnici-operatori ED, agli acquisitori-certificatori INPUT, ai proceduristi ED e agli analisti-programmatori ED i quali siano continuamente addetti a macchine di elaborazione e registrazione dei dati, in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta una indennità graduabile dall'8,2 per cento al 13,4 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenenza a seconda della gravosità del lavoro.
[…]
6. Al restante personale il quale sia addetto continuamente alle macchine cosiddette "AUDIT",in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta una indennità computabile nella retribuzione ai soli effetti dei compensi per lavoro straordinario, graduabile dal 3,3 per cento all'8,2 per cento del minimo della classe di appartenenza, a seconda della gravosità del lavoro.
[…]
19. g) Indennità di laboratorio
Ai tecnici ed agli operai altamente specializzati organicamente inquadrati presso i laboratori di manutenzione dei Centri di produzione e delle Sedi viene corrisposta un'indennità di:
- per i tecnici di 10 livello L 100.000
- per i tecnici di 20 livello L 80.000
- per i tecnici degli altri livelli e gli operai L 60.000
La predetta indennità è utile esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
20. g) Indennità guida automezzi sociali
I lavoratori nell'esercizio della propria attività sono tenuti alla guida degli automezzi sociali sempreché la guida stessa risulti accessoria allo svolgimento dell'attività medesima.
21. Ai predetti lavoratori, esclusi gli autisti e i fattorini motorizzati, in caso di guida di automezzi siano essi di proprietà aziendale o presi a noleggio, verrà corrisposta una indennità nelle seguenti misure:
a) L. 5.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
b) L. 10.400 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori 10;
c) L. 16.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
d) L. 28.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 10.
22. Per il personale che effettui nel mese almeno una prestazione di guida extraurbana di automezzi per la cui conduzione sia necessaria almeno la patente di guida di tipo "C" sarà corrisposta un'indennità di L. 26.000 mensili; qualora nel corso del mese dette prestazioni siano superiori a 4 e fino a 8 l'indennità viene elevata a L. 65.000 mensili; qualora dette prestazioni siano superiori a 8 viene elevata a L. 104.000 mensili.
23. La guida di automezzi speciali sarà richiesta a quei lavoratori cui al l'atto dell'assunzione o dell'immissione nella mansione sia stata richiesta una patente del grado previsto per la guida degli automezzi stessi.
24. Ai lavoratori cui venga richiesta la guida di mezzi speciali (gatto delle nevi, motoslitta, ecc), in quanto strumentale ed accessoria allo svolgimento dell'attività principale, sarà corrisposta un'indennità, commisurata al numero delle guide giornaliere con tali mezzi effettuate, nelle seguenti misure:
a) L. 8.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a tre e fino a dieci;
b) L. 12.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a dieci.
25. Le indennità corrisposte per le prestazioni di cui ai comma 22 e/o 24 si cumulano con quelle di cui al comma 21.
26. Salvo nel caso vengano richieste prestazioni di guida saltuarie, l'Azienda rimborserà le spese sostenute dai lavoratori per il bollo della patente.
27. In caso di sinistro stradale, l'Azienda porrà gratuitamente a disposizione del dipendente i propri legali di fiducia per la difesa nell'eventuale giudizio penale.
[…]
Norme transitorie
1. I lavoratori che tuttora fruiscono dell'indennità zona malarica di cui alla lettera e) dell'art. 11 del CCL 6 ottobre 1980 conservano in cifra la predetta indennità fino a quando sussisteranno le condizioni per le quali l'indennità stessa è stata concessa. I lavoratori che tuttora fruiscono dell'indennità fattorini motorizzati di cui alla lettera i) dell'art. 11 del CCL 6 ottobre 1980 conservano in cifra la predetta indennità fino a quando svolgeranno l'attività per la quale l'indennità stessa è stata loro concessa. I lavoratori che alla data di sottoscrizione del CGL 6 ottobre 1980 fruivano dell'indennità per macchine elettro-contabili pur non rientrando nella previsione della lettera b) dell'art.11 del predetto contratto collettivo conservano in cifra la suddetta indennità fino a quando svolgeranno l'attività per la quale l'indennità stessa è stata loro concessa.
[…]

Art. 37 - Malattia e infortuni sul lavoro
[…]
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la Società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore adibendolo a mansioni confacenti con la sua ridotta capacità lavorativa.
[…]

Art. 38 - Gravidanza e puerperio
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo alle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
2. In sostituzione di quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 4 della precitata legge, la Società consentirà la astensione dal lavoro della lavoratrice per un periodo di quattro mesi successivi alla data del parto.
Tale maggior periodo assorbe quello eventualmente concesso a norma dell'art. 4, 2° comma, e dell'art. 5 della legge sopra citata.
[…]

Art. 42 - Assicurazione per infortuni
La Società, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i lavoratori per il rischio di infortunio professionale ed extra professionale, in modo che sia garantito:
a) per il rischio professionale, un indennizzo di lire 50.000.000 per il caso di morte e di lire 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale;
[…]

Art. 51 - Comitato per la sicurezza del lavoro
1. Alla tutela della qualità dell'ambiente, della sicurezza, della salute e dell'integrità Fisica dei lavoratori, l'Azienda provvede avvalendosi di una propria struttura organizzativa cui sono assegnati specifici compiti di studio, ricerca, normazione e controllo nel campo della prevenzione dei rischi comunque connessi con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Ciò premesso, viene istituito il comitato per la sicurezza sul lavoro, che a livello nazionale svolge i seguenti compiti:
- esprimere pareri in ordine ai dati informativi forniti preventivamente dalla Società in occasione dell'introduzione a livello nazionale di :
a) nuovi impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di impiego determinino fenomeni di natura biologica, Fisica e chimica e/o alterazioni delle condizioni ambientali (quali ad es.: rumore, microclima, illuminazione, polvere, fumi, gas e vapori) che allo stato delle conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, siano suscettibili di incidere sulla salute dei lavoratori;
b) nuovi materiali e sostanze (quali ad es. : resine, collanti, vernici, solventi, ecc.) la cui composizione e livello di concentrazione, correlati alle modalità d'uso, possano risultare, allo stato delle conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, nocivi alla salute dei lavoratori;
c) nuove attrezzature e strumenti che, per la loro complessità correlata alle modalità d'uso, possano presentare, allo stato delle conoscenze scientifiche esistenti, particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza del lavoro;
- suggerire iniziative finalizzate alla tutela della salute e dell'integrità Fisica dei lavoratori;
- esprimere pareri in ordine all'introduzione di normative e standard attinenti la sicurezza dei lavoratori;
- controllare la rispondenza delle norme emanate dall'Azienda in materia di sicurezza sul lavoro con le disposizioni di legge proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti;
- promuovere indagini conoscitive e ricerche tecnico-specialistiche finalizzate alla soluzione di particolari problemi di sicurezza sul lavoro;
- procedere all'esame di problematiche di carattere generale o specifico;
emerse nei comitati locali, formulando alla Direzione Generale motivate proposte per la loro soluzione;
- esaminare, alla luce dei dati statistici aziendali, l'evoluzione del fenomeno infortunistico proponendo, se del caso, alla Direzione Generale l'adozione di idonee iniziative volte al suo contenimento;
- esaminare ed orientare l'attività dei comitati locali.
3. Analoghi comitati vengono istituiti a livello locale, con i compiti di:
- procedere, ove necessario, alla verifica dello stato di applicazione della vigente normativa di legge ed aziendale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, proponendo alla Direzione l'adeguamento delle anomalie eventualmente riscontrate;
- seguire l'evoluzione del fenomeno infortunistico, avvalendosi dei dati statistici forniti dall'azienda, proponendo eventualmente alla Direzione specifici interventi volti al suo contenimento, ed effettuare, ove e nei modi ritenuti più opportuni dal Comitato stesso, verifiche ed indagini;
- raccogliere, ai fini della sicurezza sul lavoro, le segnalazioni di anomalie degli impianti delle attrezzature e dei mezzi protettivi trasmesse dai lavoratori e verificare l'adozione di adeguati interventi da parte dell'Azienda;
- sottoporre al Comitato in sede nazionale con accompagnamento di pareri e di proposte, l'esame dei problemi di sicurezza sul lavoro di interesse generale o che, per i loro particolari aspetti, non possano trovare adeguata soluzione in ambito locale;
- esprimere pareri in ordine a nuovi materiali, attrezzature e mezzi protettivi di esclusivo impiego o approvvigionamento locale, che possano presentare, in relazione alle conoscenze specifiche tecnico-mediche esistenti risvolti di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- esaminare i riflessi sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, derivanti dall'impiego, anche in via sperimentale, di nuove apparecchiature, attrezzature e materiali introdotti su scala nazionale, riferendo nel merito al Comitato in sede nazionale;
- raccogliere le segnalazioni intese a migliorare l'esistente normativa aziendale in tema di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'impiego di materiali ed attrezzature, all'uso dei mezzi individuali di protezione, nonché all'installazione di postazioni di lavoro di videoterminali, formulando eventualmente al Comitato in sede nazionale richieste di chiarimento e proposte di adeguamento.
4. Il Comitato per la sicurezza sul lavoro a livello nazionale è composto da 8 membri, di cui 4 designati dall'Azienda e 4 dalle OO.SS. stipulanti.
5. I comitati di sicurezza locali nelle sedi senza Centro di Produzione saranno composti di 2 membri di cui uno di designazione aziendale e l'altro designato di comune intesa tra le OO.SS. stipulanti. Presso le sedi con Centro di Produzione, i comitati avranno composizione numerica analoga al Comitato in sede nazionale.
6. Tutti i membri dei Comitati dovranno essere dipendenti dell'Azienda e quelli locali reperiti nell'ambito della Sede o Centro.

Allegato B Classi -Figure professionali
Direttore di produzione
Cura, in possesso di specifica competenza tecnica ed organizzativa, l'organizzazione tecnica e logistica ed il regolare svolgimento della produzione elettronica e filmata sia in fase di preparazione che di realizzazione, assicurando il rispetto del piano di produzione.
A tal fine, in fase di progettazione, partecipa alla riunione di produzione collaborando in particolare per la scelta e l'uso dei mezzi.
Durante la realizzazione assume la direzione, il coordinamento ed il controllo di tutte le fasi operative che si realizzano nello studio ed in esterni.
Assicura il rispetto dei tempi preventivati e l'osservanza delle norme contrattuali ed antinfortunistiche e delle disposizioni aziendali.
[…]
Organizzatore - Ispettore di produzione
Opera normalmente alle dipendenze del direttore di produzione.
In particolare coordina, in fase di ripresa, su indicazioni del responsabile del programma, i movimenti degli esecutori artistici e del personale addetto alla produzione. Collabora ad assicurare l'osservanza delle norme contrattuali ed antinfortunistiche e delle disposizioni aziendali;
documenta lo svolgimento della produzione compilando i previsti rapporti.
[…]

Relazioni azienda-sindacato
I - La RAI-Radiotelevisione Italiana e le Organizzazioni sindacali Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic, condividendo la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni industriali, convengono sulla opportunità di avviare un più incisivo tipo di rapporto, mediante una diversa partecipazione del Sindacato alle fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e verifica delle linee di politica di sviluppo complessivo dell'Azienda e di utilizzazione del personale nonché alla definizione del piano editoriale aziendale.
Tale rapporto si baserà su un sistema di informazione e consultazione finalizzato principalmente allo sviluppo organico ed eqUilibrato delle potenzialità produttive aziendali e si muoverà nella logica della conferma del ruolo e centralità del servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito del sistema misto, nell'interesse primario dell'utenza.
Ciò premesso il sistema di relazioni azienda-sindacato risulta così articolato:
1) livello nazionale
Annualmente l'Azienda, in linea di massima entro il primo quadrimestre, esporrà in via preventiva, per un esame, alle OO.SS. stipulanti:
a) le linee della programmazione aziendale in ordine agli investimenti;
b) le linee di sviluppo tecnologico dell'Azienda e i loro riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione della tecnologia e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura del palinsesto (sia radiofonico che televisivo) ed ai conseguenti piani annuali di produzione;
d) gli indirizzi produttivi, avuto riguardo al rapporto tra produzione interna ed esterna (acquisti, coproduzioni, appalti);
e) le innovazioni tecnologiche o tecnico-organizzative significative, le nuove iniziative, i nuovi insediamenti e i nuovi modelli produttivi che comportino riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
L'informativa avrà luogo indipendentemente dalla prevista cadenza annuale, ogni qual volta si avranno sostanziali modifiche alle linee previsionali esposte.
2) livello locale
Per gli aspetti di specifico interesse saranno esposti alle OO.SS. locali, con le medesime cadenze, gli argomenti di cui al punto 1) ed inoltre costituirà oggetto di momento di confronto l'esame di:
a) riflessi delle innovazioni di carattere tecnologico o tecnico-organizzative sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
b) le articolazioni degli orari di lavoro:
c) su possibili varianti ai modelli organizzativi di riferimento anche attraverso l'adozione di specifiche soluzioni a carattere sperimentale che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
d) le iniziative in ordine alla riqualificazione ed aggiornamento.
Specifica informativa sarà fornita con cadenza trimestrale relativamente:
a) alla consistenza del personale suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro, con indicazione delle varianti intervenute durante l'anno;
b) ai dati consuntivi disaggregati del lavoro straordinario effettuato da ogni singola struttura.
La Direzione Aziendale invierà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, a livello nazionale, entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre solare i dati relativi:
- consistenza numerica del personale diviso per struttura e Sedi con l'indicazione delle classi e figura professionale;
- i dati disaggregati per settore delle ore di lavoro straordinario effettuate.
II - In coerenza con il sistema relazioni Azienda-Sindacato, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse della utenza, le parti con riferimento a quanto previsto al punto I- concordano di adottare le procedure di seguito indicate:
a) Procedura preventiva
- L'Azienda fornirà ai Consigli d'Azienda o alle RSA locali informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. I Consigli d'Azienda o le RSA locali presenteranno all'Azienda le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa.
- Le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o, comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale.
- Trascorso tale termine le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi. Questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territoriale competente.
- Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
- Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
b) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- Le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la Delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
c) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale delle parti e alla Autorità giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di che trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;
- la materia di cui all'art. 37 del contratto collettivo di lavoro (provvedimenti disciplinari).
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l'Azienda e il Consiglio d'Azienda, o le RSA locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione locale, che dovrà contenere l'indicazione della nonna in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Azienda e i predetti Organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente all'Azienda dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che le norme previste dal presente sistema di relazioni - che assorbono ogni altra intesa esistente in materia - potranno essere invocate e applicate solo quando non siano operanti, per le stesse materie, il Protocollo Iri-Cgil/Cisl/Uil del 16 luglio 1986 e successive eventuali modifiche, fermo restando che in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso Protocollo.

Relazioni azienda-sindacato
I - La RAI - Radiotelevisione Italiana e lo Snater, condividendo la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni industriali, convengono sulla opportunità di avviare un più incisivo tipo di rapporto, mediante una diversa partecipazione del Sindacato alle fasi di progettazione esecutiva realizzazione e verifica delle linee di politica di sviluppo complessivo dell'azienda e di utilizzazione del personale nonché alla definizione del piano editoriale aziendale.
Tale rapporto si baserà su un sistema di informazione e consultazione finalizzato principalmente allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive aziendali e si muoverà nella logica della conferma del ruolo e centralità del servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito del sistema misto, nell'interesse primario dell'utenza.
Ciò premesso il sistema di relazioni azienda-sindacato risulta così articolato:
1) Livello nazionale
Annualmente l'azienda, in linea di massima entro il primo quadrimestre, esporrà in via preventiva, per un esame, allo Snater
a) le linee della programmazione aziendale in ordine agli investimenti;
b) le linee di sviluppo tecnologico dell'azienda e i loro riflessi sull'occupazione, e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione della tecnologia e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura del palinsesto (sia radiofonico che televisivo) ed i conseguenti piani annuali di produzione;
d) gli indirizzi produttivi, avuto riguardo al rapporto tra produzione interna ed esterna (acquisti, coproduzioni, appalti);
e) le innovazioni tecnologiche o tecnico-organizzative significative, le nuove iniziative, i nuovi insediamenti e i nuovi modelli produttivi che comportino riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
L'informativa avrà luogo, indipendentemente dalla prevista cadenza annuale, ogni qual volta si avranno sostanziali modifiche alle linee previsionali esposte.
1) Livello locale
Per gli aspetti di specifico interesse saranno esposti alle RSA locali, con le medesime cadenze, gli argomenti di cui al punto 1) ed inoltre costituirà oggetto di momento di confronto l'esame di:
a) riflessi delle innovazioni di carattere tecnologico o tecnico-organizzative sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
b) le articolazioni degli orari di lavoro;
c) su possibili varianti ai modelli organizzativi di riferimento anche attraverso l'adozione di specifiche soluzioni a carattere sperimentale che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
d) le iniziative in ordine alla riqualificazione ed aggiornamento.
Specifica informativa sarà fornita con cadenza trimestrale relativamente:
a) alla consistenza del personale suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro, con indicazione delle varianti intervenute durante l'anno;
b) ai dati consuntivi disaggregati del lavoro straordinario effettuato da ogni singola struttura.
La Direzione Aziendale invierà allo Snater, a livello nazionale, entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre solare i dati relativi a:
- consistenza numerica del personale diviso per struttura e Sedi con l'indicazione delle classi e figura professionale;
- i dati disaggregati per settore delle ore di lavoro straordinario effettuate.
II. In coerenza con il sistema relazioni Azienda-Sindacato, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse della utenza, le parti - con riferimento a quanto previsto al punto I - concordano di adottare le procedure di seguito indicate:
a) Procedura preventiva
- L'Azienda fornirà ai Consigli d'Azienda o alle RSA locali l'informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. I Consigli d'Azienda o le RSA locali presenteranno all'Azienda le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa.
- Le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale.
- Trascorso tale termine, le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi. Questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territoriale competente.
- Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti.
- Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
- Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
b) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- Le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.
c) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale delle parti e alla Autorità giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di che trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;
- la materia di cui all'art. 20 del ccl (provvedimenti disciplinari).
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l'Azienda e il Consiglio d'Azienda, o le RSA locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La richiesta d'esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione locale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra la Azienda e i predetti Organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti, unitamente all'Azienda, dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
III. - Le parti, valutato complessivamente il nuovo assetto delle relazioni industriali così come delineato dalla presente intesa, convengono di armonizzare in questo più ampio quadro partecipativo sia il sistema di informazione esistente e sia tutti gli accordi nazionali e locali.
Le parti concordano altresì che la soluzione delle questioni afferenti l'applicazione e l'interpretazione della presente intesa rimanga riservata alla loro esclusiva disponibilità.
Tali questioni devono essere devolute da un organismo composto da tre soggetti, dei quali uno nominato dalla RAI, uno nominato dallo Snater ed un terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In caso di mancato accordo, si farà ricorso per la designazione al Presidente del Tribunale di Roma.
I pronunciamenti di tale organismo impegnano le parti quale espressione vincolante della loro comune volontà.
Le parti conseguentemente rinunciano ad utilizzare le disposizioni dell'intesa in oggetto, nonché i pronunciamenti dell'organismo arbitrale, come titolo per azioni in giudizio.
La presente intesa avrà una durata pari alla vigenza contrattuale e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra, mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Consiglio d'azienda
L'Azienda prende atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uil-Uilsic riconoscono:
a) nel Consiglio di Azienda, costituito per ciascuna unità produttiva, intendendosi per tale quella già sede di Commissione interna, l'organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell'ambito delle Organizzazioni medesime ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) nell'Esecutivo espresso dal Consiglio di Azienda l'organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione e l'unica struttura sindacale delle predette Organizzazioni abilitata nell'unità produttiva a trattare con la Direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7).
Quanto sopra premesso, si concorda che:
1) la composizione numerica del Consiglio di Azienda, ivi compresi i dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite per ogni unità produttiva ai sensi degli artt. 19 e 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'Esecutivo del Consiglio stesso, è indicata nella tabella allegata;
2) i nominativi dei componenti il Consiglio e l'Esecutivo, tutti dipendenti dall'unità produttiva interessata, verranno comunicati all'Azienda, per il tramite dell'Associazione Sindacale Intersind, unitariamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori;
3) eventuali revoche e conseguenti sostituzioni verranno successivamente comunicate alla Direzione sempre nei modi sopra detti;
4) le ore di permessi retribuiti per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il funzionamento del Consiglio di Azienda vengono determinate, per l'intero periodo annuale, moltiplicando per 104 il numero dei componenti del Consiglio di Azienda.
Dette ore sono inclusive di quelle previste dall'art. 23 della Legge n. 300/1970 e di quelle già concesse per il funzionamento delle Commissioni Interne; non sono comprese quelle consumate per trattative con la Direzione;
5) i permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo dall'Esecutivo alla Direzione aziendale indicando il tempo e i membri del Consiglio di Azienda che ne usufruiranno e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali;
6) ai componenti l'organo di cui al punto a) compete la tutela prevista dalla citata Legge n. 300/1970;
7) il Consiglio di Azienda, per il tramite dell'Esecutivo, esercita:
a) di fatto, i compiti riconosciuti alla Commissione Interna dall'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966, fino a quando questa non venga eventualmente rieletta;
b) i compiti di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9;
c) i compiti derivanti dalle intese aziendali vigenti all'atto della stipulazione, del presente contratto;
8) qualora intervenissero, per la materia regolata dal presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti, rispettive Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo si intende automaticamente sostituito dalle medesime.
Tabella allegata [Omissis]

Politica attiva del lavoro
Appalti
L'Azienda nel concordare sull'esigenza di un nuovo e più incisivo impegno alla migliore utilizzazione delle risorse interne che porti al decremento degli appalti, conferma che il ricorso agli appalti stessi sarà effettuato dopo aver verificato il completo impiego delle capacità produttive interne e in particolare delle professionalità più elevate.
1) In consonanza con le linee di comportamento sopra indicate, l'Azienda comunicherà annualmente alle OO.SS. stipulanti la prevista incidenza in via presuntiva degli appalti di opere compresi nel ciclo produttivo dell'Azienda nell'attività complessiva, e in rapporto al programma di produzione svolto l'incidenza che hanno avuto sulla produzione stessa gli appalti, precisandone la natura e le ditte appaltatrici.
2) l'Azienda, inoltre, esporrà semestralmente alle OO.SS. stipulanti i previsti piani di produzione ed il relativo utilizzo delle risorse tecniche e professionali presenti in Azienda; in materia il Sindacato potrà formulare proposte.
Analoga informativa, con verifica, sarà fornita anche a livello locale per quanto di specifico interesse.
4) L'Azienda avrà cura che i prodotti degli appalti, nonché gli acquisti, siano di qualità tecnica adeguata agli standards aziendali e non necessitino, di norma, di interventi correttivi.
5) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, l'Azienda si impegna ad avvalersi di imprese iscritte al previsto albo dei fornitori e provvederà ad inserire nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
6) L'Azienda subordinerà l'esecuzione da parte sua del contratto di appalto alla presentazione del certificato di cui all'art. 10 della legge 29.11.1952 n. 2388.
7) In caso di comprovate violazioni da parte della ditta appaltatrice delle norme di legge e di contratto, l'Azienda, in relazione alla gravità della violazione, disporrà per la sospensione temporanea o per la cancellazione della ditta stessa dall'albo dei fornitori.

Formazione professionale
L'Azienda, nel convenire sulla necessità di una attenta pianificazione della attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale anche in rapporto con il mondo della ricerca, dell'università e della scuola, esporrà con apposita preventiva informativa annuale, le iniziative in ordine alla formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, con specifiche indicazioni sui corsi, loro tipo, durata e personale interessato, nonché sui criteri generali dei programmi; analoga informativa - per quanto di specifico interesse - sarà fornita alle OO.SS. locali.
[…]

Protocollo aggiuntivo
[…]
L'Azienda, allo scopo di ampliare la base di conoscenza dei fenomeni che caratterizzano il processo produttivo nelle varie articolazioni, fornirà trimestralmente alle OO.SS. stipulanti per una congiunta ricognizione - dati consuntivi sui contratti a tempo determinato, suddivisi per figure professionali e struttura.
Analoga informativa sarà fornita in sede locale, con le stesse modalità, finalità e cadenza.
[…]

Profili professionali
Addetto alla sicurezza sul lavoro
In possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nonché di specifiche conoscenze tecniche e delle relative norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base delle disposizioni impartite dall'Azienda, informa assiste e riferisce al Direttore di Sede di appartenenza - ed eventualmente su sue precise istruzioni ai responsabili delle unità operative e, ove presente, al medico del lavoro - o perito:
a) alla applicazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme interne; uso dei dispositivi e degli indumenti protettivi; attuazione di procedimenti per la sicurezza sul lavoro;
b) alle situazioni che possono dar luogo a rischio e/o nocività per gli eventuali interventi di istituto;
c) alla valutazione delle condizioni del lavoro e delle azioni che hanno determinato o contribuito a determinare gli infortuni al fine di accertare le cause e suggerire le adeguate misure protettive.
Mantiene a tali fini continui rapporti con il Supporto del Personale-Ispettorato del Personale-Antinfortunistica e Sicurezza sul Lavoro.
Partecipa d'intesa con i responsabili dei settori interessati all'esame delle caratteristiche degli impianti per accertare la rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza.
Svolge accertamenti e controlli su richiesta della direzione relazionando in merito.
Cura i contatti con Enti aventi poteri ispettivi e di vigilanza (USL, Ispettorato del Lavoro, VV.FF) e partecipa ai sopralluoghi svolti dai pubblici funzionari.
Raccoglie, esamina e mantiene aggiornata la documentazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti che interessano direttamente l'attività di prevenzione aziendale nella sede.
Collabora con le strutture aziendali preposte per tutte le iniziative riguardanti l'addestramento del personale in materia di sicurezza sul lavoro.
Nota
L'Addetto alla sicurezza del lavoratore svolge l'intera gamma dei compiti descritti nel profilo professionale è inquadrato al 1° livello della figura professionale del tecnico.

Auditor
In possesso di diploma di scuola inedia superiore o di diploma di laurea svolge, applicando idonei sistemi e metodologie d'indagine, accertamenti revisionali relativi alla corretta applicazione delle norme legislative e delle disposizioni aziendali di carattere amministrativo e/o contabile.
In particolare:
- verifica la correttezza e l'attendibilità delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle procedure e delle norme di legge;
- accerta la validità delle procedure, delle metodologie applicate e, in particolare, dell'efficacia dei sistemi di controllo interno, identificando eventuali carenze e fornendo agli organismi competenti eventuali suggerimenti e proposte correttive, migliorative ed innovative;
[…]
Formalizza in apposite relazioni i risultati della propria attività fornendo valutazioni e suggerimenti per eliminare gli inconvenienti riscontrati.
[…]

Lettera della Rai a: Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater - Osservatorio nazionale
Viene istituito un Osservatorio Nazionale a composizione paritetica con il compito di:
- acquisire i dati e gli elementi di analisi da fornire alle parti per i confronti previsti ai vari livelli dal sistema di relazioni Azienda-Sindacato;
- promuovere studi e ricerche nell'ambito del settore dell'emittenza radiotelevisiva con particolare riferimento alle previsioni occupazionali, allo sviluppo tecnologico e conseguenti modelli organizzativi alle nuove professionalità;
- elaborare proposte in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in coordinamento con la Commissione Nazionale sulle pari opportunità.
L'Osservatorio si avvarrà, per il suo concreto funzionamento, di un apposito regolamento che verrà concordato tra le parti.
Roma, maggio 1990

Lettera della Rai a: Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil, Snater - Video terminali
La Società nel ribadire che, l'esperienza maturata e le consolidate acquisizioni tecnico-scientifiche consentono allo stato di escludere che il videoterminale sia fonte di danni specifici per i lavoratori addetti, provvederà comunque ad avviare ad una visita medica oculistica di controllo tutti i lavoratori interessati che operano in modo significativamente prevalente con il videoterminale, utilizzato non quale semplice supporto informativo e/o ausilio all'attività, ma quale strumento ordinario di lavoro.
Tali visite saranno effettuate dalle strutture specialistiche pubbliche previste dalla legge 833/78 (unità sanitarie locali ecc.) o da istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie e siano scelti tra le parti.
I risultati di tali esami, aventi peculiari finalità di medicina preventiva ed educazione sanitaria, saranno comunicati al lavoratore e i dati statistici afferenti a tali accertamenti saranno trasmessi al Comitato per la sicurezza sul lavoro.
L'Azienda curerà, inoltre, che le postazioni di lavoro siano le più idonee all'uso specifico.
Roma, maggio 1990

Accordo 26 aprile 1988
Riprese esterne - In considerazione della peculiarità delle condizioni logistiche e ambientali nelle quali si trovano ad operare, sarà corrisposta al personale componente le squadre dei pullman di ripresa esterna televisiva una gratifica straordinaria semestrale. L'importo della gratifica sarà determinato con riferimento al numero delle giornate di trasferta completa effettuate nel corso del semestre solare, restando intesi che avranno diritto alla predetta gratifica solo i dipendenti con almeno 45 giorni di trasferta a semestre; di conseguenza la gratifica stessa non potrà essere inferiore a lire 250.000. L'importo della gratifica aumenterà in proporzione al numero dei giorni trascorsi in trasferta superiori ai 45.
L'Azienda, ai fini della corrispondenza della gratifica e della determinazione del suo importo complessivo, terrà conto anche della partecipazione a manifestazioni che richiedano ai singoli componenti la squadra un eccezionale impegno nonché di specifiche situazioni che dovessero verificarsi per esigenze organizzative aziendali; di tali valutazioni si darà opportuna comunicazione alle rappresentanze sindacali interessate.