Categoria: 2006
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Tipologia: Accordo
Data firma: 27 luglio 2006
Validità: 31.12.2009
Parti: Berloni e RSU/Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Legno, Berloni Pesaro
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Parte normativa
1) Sistema delle relazioni industriali
2) Ambiente di lavoro e sicurezza
3) Orario di lavoro normale ed in regime di flessibilità - Calendario ferie - Festività abolite - Riduzione dell'orario di lavoro
a) Orario di lavoro normale

b) Orario di lavoro in regime di flessibilità
c) Riduzione dell'orario di lavoro
d) Festività abolite
e) Ferie
f) Qualificazione e formazione professionale - Inquadramento
g) Anticipazione del TFR
h) Mensa
i) Banca ore
l)
Parte economica
a) Premio ferie
b) Somma una tantum di assiduità al lavoro
c) Superminimo collettivo aziendale
Contratto di secondo livello - Premio di risultato

Verbale di accordo in esito alla piattaforma presentata dalla Fillea-Cgil Pesaro-Urbino in data 14/03/2006 per il quadriennio 2006-2007-2008-2009

Oggi 27/07/2006, a conclusione delle trattative intercorse in merito agli argomenti di cui alla piattaforma sopra specificata, tra il […] Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Berloni Holding Spa" che agisce per conto della stessa Holding e della ditta "Berloni Spa" operante nel settore legno, mobile e arredamento, i componenti delle RSU delle ditte suindicate […], assistiti da […] Fillea-Cgil di Pesaro ed Urbino, si conviene e si stipula quanto segue:

Parte normativa
1) Sistema delle relazioni industriali

Sarà data concreta applicazione a quanto previsto dall'art. 1 - parte prima - del vigente CCNL. In merito le aziende confermano la disponibilità a sviluppare un sistema di relazioni che valorizzando i reciproci rapporti consenta di accrescere la competitività e quindi di sostenere l'occupazione. Comunque verranno fomite di norma annualmente alle RSU, assistita dalla organizzazione sindacale, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi determinati sia da rilevanti ampliamenti dei locali aziendali che dalla costruzione di nuovi insediamenti produttivi;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano incidenza significativa sull'occupazione; alla struttura occupazionale distintamente per sesso e classi di età.
Inoltre verrà consegnata alle RSU la copia del bilancio dopo l'avvenuto deposito presso la CCIAA di Pesaro e prenderà in esame una qualsiasi richiesta pervenuta dalla RSU su argomenti di interesse comune come ad es. ambiente di lavoro, organico aziendale, osservanza della disciplina aziendale e contrattuale da parte dei lavoratori.
Inoltre sarà data concreta applicazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di lavoro a tempo parziale (art. 29) CCNL, contratto a termine e lavoro somministrato (art. 30).

2) Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti si danno reciprocamente atto che:
È stato istituito ed è operante nell'ambito delle unità produttive il servizio di prevenzione e di protezione, secondo la previsione del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per assolvere in via principale ai compiti previsti dall'art. 9 che per apprestare il programma di controllo e monitoraggio dei rischi in genere allo scopo di garantire ed assicurare un efficace e costante tutela ai lavoratori;
I responsabili per la sicurezza svolgono il loro compito, in perfetta sintonia con il servizio di prevenzione e protezione;
Entro i termini previsti dal Dlgs 626/94 viene redatto ed aggiornato, con il concorso delle parti interessate, il documento sulla valutazione dei rischi in conformità a quanto sancito dall'art. 4 - comma 1 e 2 D.lgs. precitato;
Vengono regolarmente tenute le riunioni periodiche di cui all'art. 11 del D.lgs. 626/94 per discutere e deliberare sugli argomenti previsti dal precitato articolo;
Il consigliere delegato alla sicurezza tiene riunioni con i componenti del servizio di prevenzione e protezione, alle quali vengono invitati a partecipare anche i responsabili della sicurezza, per discutere sulle problematiche relative alla gestione della sicurezza e per dare ottemperanza a quanto viene disposto in materia di sicurezza sia dall'evoluzione legislativa che dal progresso tecnico;
In dette riunioni vengono anche disciplinati e disposti gli interventi necessari mirati all'eliminazione dei vari fattori di rischio e pericolosità, segnalati dai partecipanti alle riunioni attesa la loro figura di capi reparto e "preposti".
È stata formalizzata la nomina dei "preposti", coincidenti con i soggetti titolari di reparto, specificando che la precitata funzione comporta l'esercizio dell'obbligo di vigilare sull'effettiva osservanza, da parte dei lavoratori del proprio reparto, delle misure di prevenzione e protezione realizzate nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze evincibili dal contenuto dell'art. 90 del D.lgs 626/94.
In considerazione dell'importanza che assume sia l'informazione che la formazione, previsti dagli artt. 21 e 22 del D.lgs 626/94, nell'ambito della tutela fisica e la salute dei lavoratori il consigliere delegato alla sicurezza ha istituito e realizzato uno specifico sistema per trasmettere con continuità ai lavoratori, in modo sistematico ed abituale ed in forma diretta quanto previsto dai precitati articoli, attraverso l'espletamento della necessaria attività per delega conferita ai capi reparto quali preposti e al medico competente. Infatti:
a) I capi reparto, per il combinato disposto degli artt. 21 e 20 - comma 1 lett. b - del D.lgs 626/94 e successive modificazioni, sono stati delegati a provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, affinché i lavoratori addetti allo svolgimento delle attività del proprio reparto vengano adeguatamente informati e formati su quanto segue, in conformità alla previsione del precitato art. 21 e del D.M. 16/01/1997:
- i rischi per la sicurezza in generale connessi all'attività del reparto;
- i rischi specifici per la sicurezza, compreso quello di incendio, ai quali si è esposti nel reparto in relazione alle attività svolte, con riferimento al posto di lavoro, alle mansioni espletate ed alle attrezzature di lavoro utilizzate;
- i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate anche in materia di Prevenzione Incendi;
- sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- sull'ubicazione delle uscite di emergenza, sulle vie di esodo, sulle procedure da adottare in caso di incendio;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi;
- sulla movimentazione manuale dei carichi;
- sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- sul divieto di rimuovere o modificare, senza autorizzazione del capo reparto, i dispositivi di protezione cui sono corredate le attrezzature di lavoro;
- fornire ai lavoratori del proprio reparto le istruzioni di uso delle attrezzature di lavoro in rapporto alla sicurezza ed alla condizione di impiego.
b) il medico competente provvede ad informare i lavoratori, durante l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, su:
- i rischi sulla salute connessi all'attività della ditta;
- i rischi specifici per la salute cui si è esposti in relazione all'attività svolta dal lavorator;
- pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sui rischi di esposizione di agenti fisici (rumore)
-sulle procedure che riguardano il pronto soccorso e la formazione dei lavoratori designati;
- movimentazione manuale dei carichi e utilizzo dei video terminali;
- corretto uso dei DPI.
c) il consigliere delegato alla Sicurezza in apposite dispensa, consegnata a tutti i lavoratori, ha trattato i seguenti argomenti:
- diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
- rischi per la sicurezza connessi all'attività della ditta;
- i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- quadro della vigente normativa antinfortunistica, soggetti coinvolti e relative responsabilità e funzioni;
- organi di vigilanza e controllo;
- lotta antincendio e procedure in caso di pericolo;
- corretto uso delle attrezzature di lavoro.
In riferimento a quanto innanzi specificato va evidenziato che il consigliere delegato ha redatto un'apposita dispensa consegnata a tutti i preposti al termine del ciclo formativo, in tema di compiti, obblighi e responsabilità, nella quale sono opportunamente trattati e commentatati i seguenti argomenti:
A) individuazione dei preposti e compiti;
B) obblighi ai sensi del D.lgs. 626/94;
C) la responsabilità connessa al sistema sanzionatorio d cui all'art. 90 del D.lgs. 626/94 ed esame delle singole fattispecie;
D) specificazione dei rischi e misure di sicurezza per:
attrezzature di lavoro
sostanze e preparati pericolosi
movimentazione manuale dei carichi
sicurezza elettrica
effetti del rumore sull'organismo
dispositivi di protezione individuale
prevenzione incendi e gestione dell'emergenza
E) cenni sull'ordinamento di sicurezza e sugli organi di vigilanza e controllo
F) interventi in caso di infortuni sul lavoro.
Inoltre le aziende provvedono a realizzare o a far partecipare i lavoratori ai corsi di formazione che si ritengono utili e necessari mulettisti, prevenzione incendi, ecc., nonché a quelli in applicazione di specifica normativa, come ad esempio i corsi per i responsabili ed i componenti del servizio di prevenzione e protezione. Circa l'attività dei responsabili per la sicurezza si precisa che gli stessi per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 626/94 provvedono ad avvertire preventivamente i responsabili del servizio di prevenzione e protezione dell'unità operativa allo scopo di concordare i relativi spostamenti i modo da rendere la loro attività compatibile con il processo lavorativo.
La ditta assicura di dare costante applicazione a tutta la normativa in materia dì sicurezza sul lavoro allo scopo di provvedere, con il concorso di tutti i soggetti interessati alla ricerca ed eliminazione dei vari fattori di rischio e pericolosità.
Si conferma, infine la validità degli argomenti trattati nel precedente accordo integrativo che non risultano espressi nel presente atto.

3) Orario di lavoro normale ed in regime di flessibilità - Calendario ferie - Festività abolite - Riduzione dell'orario di lavoro
a) Orario di lavoro normale

Circa l'orario di lavoro normale le parti fanno esplicito rinvio e riferimento a quanto in merito previsto dall'art. 18 (ex. 7) del vigente CCNL. Resta, comunque, convenuto che la introduzione di regimi di orario di lavoro diverso da quello normale sarà oggetto di preventivo esame congiunto con la RSU;

b) Orario di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che per esigenze connesse alle fluttuazioni di mercato le aziende possono attivare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, giusta la previsione dell'art. 19 (ex 7 bis) del CCNL di categoria, previa comunicazione preventiva alle RSU, nel corso di appositi incontri, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia a salire che a scendere rispetto al normale orario, definendo congiuntamente le modalità con cui si prevede di effettuare i recuperi di prestazione, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive delle aziende, oppure i riposi compensativi. I recuperi di che trattasi vanno realizzati entro l'anno o esercizio cui si riferisce la flessibilità, con possibilità di uno scorrimento di 60 giorni, previo accordo con la RSU, del termine finale rispetto all'anno o esercizio, così come previsto e specificato dall'accordo sindacale sottoscritto in data 14/07/2005. In merito agli orari in regime di flessibilità le parti hanno convenuto che per le ore prestate oltre le 40 settimanali verrà corrisposta ai lavoratori una maggiorazione del 15% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui le ore vengono prestate. Per quanto non previsto nel presente articolato si fa esplicito rinvio e riferimento al contenuto dell'art. 19 del CCNL. Nel mese di maggio di ogni anno, in apposito incontro con la RSU, sarà convenuto se fare ricorso o meno all'orario unico.
Se nel periodo estivo, viene effettuato l'orario unico, le parti concordano che nella giornata di sabato può essere effettuato il recupero delle ore di flessibilità negativa.

c) Riduzione dell'orario di lavoro
Le 64 ore di riduzione dell'orario di lavoro su base annua, previste dall'art. 20 (ex 7 ter) del CCNL, pari ad otto giorno lavorativi, saranno usufruite di norma dai lavoratori attraverso i godimento di permessi individuali retribuiti di 8 ore ciascuno. La ditta potrà stabilire diverse modalità di utilizzazione, previo esame congiunto con la RSU, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali;

f) Qualificazione e formazione professionale - Inquadramento
[…]
Le parti si impegnano ad incontrarsi una volta all'anno nel mese di Febbraio per analizzare i fabbisogni formativi di tutti i dipendenti presenti in azienda, nonché per programmare azioni formative idonee. A tal fine le parti realizzeranno iniziative per informare tutte le lavoratrici e lavoratori delle opportunità formative predisposte dall'azienda e da altri enti (bilaterali e pubblici) che possono essere utilizzati dalle lavoratrici/tori al fine di migliorare le proprie competenze e professionalità.

i) Banca ore
Le parti convengono che si darà applicazione concreta alla Banca Ore secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL vigente.

l) A tutte le lavoratrici che di ritorno dalla maternità ne facciano richiesta, in via sperimentale per un anno dalla firma del presente accordo, l'azienda tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, si impegna a trasformare il contratto da full-time a part-time per un periodo di 12 mesi.