Categoria: 2006
Visite: 5248

Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 26 luglio 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Clabo Group e RSU/Fillea-Cgil/Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Arredamenti, Clabo Group Montelabbate (PU)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Ambiente di lavoro
Art. 3 - Orario di lavoro Ferie
• Orario di lavoro Stagionalità

• Ferie
Art. 4 - Inquadramento
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Premio di risultato
• Qualità
• Produttività
• Assiduità
• Stagionalità
Art. 7 - Nuove tecnologie
Art. 8 - Beneficiari
Art. 9 - Incidenza su altri istituti
Art. 10 - Anticipo TFR
Art. 11 - Validità e durata
Art. 12 - Deposito

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 26 luglio 2006 a Montelabbate (PU) tra la Clabo Group spa […], la RSU aziendale […], assistita dalle Organizzazioni Fillea-Cgil e Filca-Cisl […], è stato stipulato il seguente contratto integrativo aziendale.

Premessa
Il presente contratto collettivo integrativo aziendale intende rappresentare per tutte le parti firmatarie uno strumento coerente con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23/7/1993 e negli accordi successivi, basato su un sistema di relazioni industriali che, valorizzando il patrimonio di risorse umane aziendali, sia in grado di favorire la condivisione degli obiettivi dell'impresa nel suo complesso, tale da consentire ai lavoratori, l'ottenimento di benefici economici con contenuti non inflazionistici e, all'impresa, di rafforzare e migliorare la propria competitività. Le parti inoltre concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla L. 135/97 e successive, sulla decontribuzione dei premi aziendali, nonché dal punto 3 della parte seconda del citato Protocollo del 23 Luglio 1993.

Art. 1 - Relazioni industriali
L'Azienda incontrerà, periodicamente, la RSU e le OO.SS. stipulanti per un'informativa, che, con riferimento anche alla situazione complessiva del mercato, illustri l'andamento produttivo del periodo, gli investimenti previsti, gli assetti organizzativi e le conseguenti ricadute sul personale, ivi inclusa la possibilità di programmare iniziative formative. Allo stesso modo saranno programmati incontri per comunicare e/o definire altri argomenti di competenza esclusiva della RSU, per il corretto svolgimento del lavoro. Quanto sopra secondo la seguente tabella:

Tipo informativa

Incontro previsto nel mese

Argomenti trattati

Generale

Giugno

Livelli di Inquadramento Dati Bilancio Consuntivo Contratto (PdR) e Situazione Generale

Marzo

(P d R) 1° Periodo

Maggio

Ferie calendario (defin. Estive, bozza invern.)

Contrattuale

Ottobre

Ferie invernali (conferma calendario)

Novembre

(P d R) 2° Periodo Budget e Situazione Generale

Obiettivo di tali incontri, oltre all'aspetto di contrattazione ove previsto, sarà anche quello di fornire ai rappresentanti dei lavoratori elementi di conoscenza sulla situazione aziendale ed in generale del mercato; allo stesso tempo sarà momento di reciproco scambio di esperienze e quindi di confronto al fine di ottimizzare la competitività aziendale.

Art. 2 - Ambiente di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che la corretta applicazione delle normative vigenti in tema di ambiente di lavoro, salute e sicurezza costituisce obiettivo di comune interesse. L'Azienda riconferma inoltre la propria volontà di dare piena e totale applicazione a quanto disposto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; per questo si attiverà per valutare e monitorare costantemente la situazione e di conseguenza per pianificare e programmare gli interventi necessari. Le parti si incontreranno annualmente anche per valutare particolari iniziative formative destinate al RLS.
I lavoratori per parte loro sono tenuti ad utilizzare durante l'attività e comunque, durante la permanenza nello stabilimento, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dall'Azienda; lo stesso RLS si adopererà per sensibilizzare tutto il personale al rispetto e all'osservanza di quanto sopra.
L'Azienda fornirà, a tutto il personale, semestralmente (in primavera e in autunno) il vestiario idoneo per la stagione entrante. Di norma verranno consegnate: n. 2 Camicie e n. 2 pantaloni a primavera e, n. 2 Giacche e n. 2 pantaloni in autunno. Lo stesso vestiario sarà conforme a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza. Stesse modalità saranno seguite per scarpe antinfortunistiche e DPI (auricolari, guanti ecc.) messi a disposizione quotidianamente.

Art. 3 - Orario di lavoro Ferie
Orario di lavoro Stagionalità

Tenuto conto che negli ultimi anni risulta sempre più decisa la tendenza ad una stagionalità positiva del mercato, in cui i picchi rappresentano oltre che opportunità lavorativa anche strumento di fidelizzazione della clientela (soprattutto distributori), si condivide e concorda di istituire uno strumento adeguato a garantire soluzioni veloci alle richieste del mercato, maggiore competitività e servizio rispetto alla concorrenza e risposte economiche positive per i lavoratori. A tal fine si conviene che nel periodo che va dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno seguente compresi l'azienda potrà richiedere fino a 174 ore di lavoro supplementare che si concorda di distribuire di norma alternativamente, dal lunedì al venerdì 1 ora al giorno oppure di sabato mattina. Al fine di ottenere la massima adesione in tali periodi, le Parti concordano di istituire un meccanismo premiante come meglio specificato nell'art. 6 tabella 4.

Ferie
[…]
Le parti si incontreranno inoltre ogniqualvolta si presenti l'esigenza di modifiche della turnazione, dell'articolazione di quanto qui stabilito, degli orari di lavoro o del ricorso al lavoro supplementare così come previsto dal vigente CCNL.

Art. 5 - Formazione
Le Parti si danno reciprocamente atto di quanto sia importante la formazione e l'aggiornamento in Azienda. A tal fine l'Azienda ha previsto un sistema di "Piano di Inserimento" (sia in aula che on the job), per ogni nuovo assunto che avrà una durata in base al ruolo ed alla mansione svolta, (con un minimo di due mesi), che aiuterà l'individuo nell'ambientamento sociale nel reparto, nella condivisione degli obiettivi dello stesso, nell'affiancamento al personale esperto, nell'approccio all'attività specifica, nel supporto alla crescita professionale volta all'autonomia operativa ed infine, nell'apprendimento dei principi e delle procedure fondamentali del Sistema Qualità e della Sicurezza in Azienda.
In questo processo, saranno coinvolti direttamente i responsabili dell'area e del settore interessato che rappresenteranno i "tutor" della persona, l'area Risorse umane, l'Assicurazione Qualità ed il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale. Allo stesso modo, l'Azienda pianificherà "piani formativi", come previsto dal "Sistema Qualità" aziendale, in ogni occasione di mutamento e cambiamento di mansione.
Annualmente, in occasione dell'incontro informativo sul budget e sulla situazione generale, verrà comunicata alla RSU ed alle OO.SS. firmatarie il consuntivo "macro" sulla formazione svolta in Azienda nell'anno e quella che, in base alle segnalazioni e le esigenze rilevate dalla struttura aziendale, anche suggerite dalla RSU interna, compatibilmente con il budget stesso, rappresenterà la richiesta formativa per l'anno futuro. Il piano formativo definitivo ufficiale ed attuabile dell'anno sarà poi approvato dalla DG entro gennaio.

Art. 7 - Nuove tecnologie
Nell'ipotesi in cui l'inserimento di nuove tecnologie o l'evolversi della situazione di mercato comporti significative variazioni della produttività le parti si rincontreranno, anche prima della scadenza del presente contratto, per individuare ed adottare gli opportuni correttivi. Ugualmente, l'Azienda incontrerà la RSU e le OO.SS. per informarle ogni anno sulle prospettive di innovazione tecnologica, gli investimenti strutturali in impianti e macchine che avranno incidenza sull'occupazione e sulla professionalità, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.