Categoria: 1990
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 1990
Validità: 01.07.1990 - 30.06.1993
Parti: Anipa, Anica e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Produzione audiovisivi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Assunzione e natura dei Contratti
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Certificati di lavoro - Restituzione documenti lavoro
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 6 - Corresponsione della retribuzione
Art. 7 - Indennità per maneggio denaro e cauzione
Art. 8 - Indennità di disagiata sede
Art. 9 - Permessi
Art. 10 - Aspettativa
Art. 11 - Servizio militare
Art. 12 - Preavviso
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Classificazione del personale
Art. 15 - Passaggio e cumulo di mansioni
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 18 - Elementi della retribuzione
Art. 19 - Gratifica natalizia e 13a mensilità
Art. 20 - 14a mensilità
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Festività abolite
Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Congedo matrimoniale
 Art. 26 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 27 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 29 - Gravidanza e puerperio
Art. 30 - Regolamento interno
Art. 31 - Disciplina aziendale
Art. 32 - Assenze
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Multe e sospensioni
Art. 35 - Licenziamento per mancanze
Art. 36 - Indennità in caso di morte
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 39 - Cessione, trapasso e trasformazione dell'azienda
Art. 40 - Reclami e controversie
Art. 41 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 42 - Trasferimenti
Art. 43 - Distribuzione del contratto
Art. 44 - Decorrenza e durata
Aumenti in cifra
Tabelle retributive CCNL
Relazioni industriali a livello territoriale e regionale
Protocollo di intesa

Anipa. - Associazione Nazionale Imprese Pubblicità Audiovisiva – […]
Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive […], coadiuvato […] e dall'Ufficio Sindacale dell'Anica […] e della Confindustria […]
e Filis-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Informazione Spettacolo […], Fis-Cisl, Federazione Informazione e Spettacolo […], Uilsic-Uil, Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Sport Informazione Comunicazione Cultura Cartai […]
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale Amministrativo e Tecnico dipendente delle aziende produttrici di pubblicità audiovisive


Premessa
Premesso che […].
Fermo restando quanto sopra, le parti si danno atto della necessità di interventi nei confronti delle forze politiche e delle Autorità di Governo competenti, allo scopo di promuovere lo sviluppo ed un impulso innovativo a tutto il settore dell'audiovisivo sia dal lato della produttività tecnico-economica delle imprese, sia da quello della tutela dell'occupazione.

Art. 2 - Documenti
[…]
Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda.

Art. 16 - Orario di lavoro
[…]
La distribuzione dell'orario di lavoro sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne.
[…]

Art. 26 - Igiene e sicurezza del lavoro
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali La Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto à servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene le esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

Art. 27 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne gli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
[…]

Art. 29 - Gravidanza e puerperio
Per la tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 30 - Regolamento interno
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne o successivi, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 31 - Disciplina aziendale
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere in grado i lavoratori di conoscere, oltre i propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nell'esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti alla mansione affidatagli.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della qualità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all'importo di 4 ore di paga;
4) sospensione del lavoro fino a 3 giorni.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata debbono essere affisse a cura della Direzione dell'Azienda in luogo accessibile a tutti i lavoratori in modo che questi possano prenderne conoscenza.
[…]

Art. 34 - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che, in via esemplificativa:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) introduca bevande alcoliche nei locali dell'azienda senza l'autorizzazione della Direzione;
[…]
g) sia trovato addormentato;
h) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non gravi di materiale dell'azienda;
i) non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinari;
[…]
m) sia sorpreso a fumare nei luoghi ove è vietato;
n) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni della presente regolamentazione o dei regolamenti interni, o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.

Art. 35 - Licenziamento per mancanze
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di sanzioni disciplinari, per le mancanze di particolari gravità il lavoratore incorre nel licenziamento con preavviso ovvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto a compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con indennità di anzianità (o del premio di fine lavoro nei contratti a termine).
Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che commetta mancanze relative a doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, che producano all'azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in concomitanza col rapporto di lavoro, come ad esempio:
[…]
c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali, e pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
[…]
e) mancanza e trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che costituiscano recidiva in quanto nei due anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
f) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
g) guasto o danneggiamento volontario di materiale dell'azienda;
[…]
l) abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di vigilanza.

Relazioni industriali a livello territoriale e regionale
A livello territoriale e regionale su richiesta di una delle parti saranno esaminati sulla base del quadro di riferimento nazionale e con specifico riferimento delle condizioni produttive e occupazionali di ogni singola regione i dati relativi all'attività produttiva allo scopo di definire interventi di sostegno e di sviluppo del settore e dell'occupazione. In questo quadro l'Anipa fornirà alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle imprese associate riguardanti le prospettive produttive nonché le previsioni degli investimenti complessivi. Nel corso dell'incontro le parti potranno esaminare congiuntamente gli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzati, esprimendo le loro autonome valutazioni. Gli incontri di cui sopra potranno essere richiesti da una delle parti anche in caso di notevole alterazione dei livelli occupazionali del settore, anche riferito alla singola impresa.