Decreto interministeriale 18 aprile 2014
Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti


Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO in particolare l’articolo 67, comma 1, del predetto decreto, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale dispone che “In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”;
VISTO il successivo comma 2 il quale dispone che “Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.”;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla individuazione delle informazioni da trasmettere, nonché di definire i modelli uniformi da utilizzare;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014, che ha espresso parere favorevole;

DECRETANO

Art. 1

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, vengono individuate le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello allegato al presente decreto.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su quello del Dipartimento della funzione pubblica viene fornita notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Comunicato
Individuazione, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, delle informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti.
G.U. 9 maggio 2014, n. 106

Si rende noto che con decreto 18 aprile 2014, sono state individuate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti.
Il decreto è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.il/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro» ed in quello del Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it).