Categoria: 1990
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Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 1990
Validità: 01.06.1990 - 30.04.1993
Parti: Unigec e Filis, Fis, Uilsic
Settori: Poligrafico e spettacolo, Carta, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Sfera di applicabilità del contratto
Parte prima   Norme generali
Sezione Prima   Rapporti Sindacali
Art. 1 - Sistema d'informazione
Art. 2 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 3 - Assemblea
Art. 4 - Delegato di impresa
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 6 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali
Art. 7 - Controversie
Sezione Seconda   Disciplina comune agli operai, impiegati e quadri
Art. 1 - Documenti
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Consultori
Art. 4 - Assenze
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 6 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 7 - Contratto a tempo determinato
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 9 - Classificazione unica
- Commissione Paritetica per lo studio della revisione della Classificazione Unica
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Mobilità del personale
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Indennità di zona malarica
Art. 14 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 15 - Regolamento interno d'azienda
Art. 16 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 17 - Appalti e lavori esterni
Art. 18 - Aspettativa
Art. 19 - Diritto allo studio
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Patronati
Art. 22 - Diffusione di libri e riviste
Art. 23 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Art. 24 - Nomenclatura
Art. 25 - Conteggi perequativi
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 28 - Disposizioni generali
Art. 29 - Istruzione professionale
Art. 30 - Decorrenza e durata
Parte Seconda Norme operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Allievi tecnici delle aziende cartarie
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 5 - Operai turnisti
Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 9 - Recuperi
Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Permessi
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Gratifica natalizia.
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 21 - Mutamento di mansioni
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto
Art. 23 - Indumenti di lavoro
 Art. 24 - Lavoro a domicilio
Art. 25 - Lavoro a cottimo
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda
Art. 29 - Disciplina del lavoro
Art. 30 - Apprendistato
Durata dell'apprendistato
Trattamento
Ferie
Malattia
Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Cumulabilità
Insegnamento complementare
Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai
Art. 31 - Tirocinio
Parte Terza   Norme impiegati
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 6 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Provvigioni e interessenze
Art. 12 - Indennità di cassa
Art. 13 - Indennità di contingenza
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Alloggio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Previdenza
Art. 26 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 27 - Certificato di lavoro
Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 29 - Norme speciali
Art. 30 - Sostituzione degli usi per il settore della carta
Parte Quarta Quadri
Art. 1 - Quadri
Art. 2 - Trattamento economico e normativo
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 4 - Coperture assicurative
Art. 5 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte Quinta Salari e stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione - Quota oraria
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. 3 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Allegati
1) Operai - Aumenti periodici di anzianità. Norme transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
2) Operai-Impiegati - Norme in uso, nel settore Cartario Cartotecnico, sulla indennità di anzianità precedentemente alla legge 297/82.
3) TLV per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati dall'ACGIH per il 1987.
4) Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali.
5) Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
6) Estratto della legge 29-5-1982 n. 297. Norme sul trattamento di fine rapporto

Unigec - Unione Italiana della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica ed Affine, […]e con la partecipazione di una delegazione di industriali cartari e cartotecnici […] e con l'Assistenza della Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, […] e Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo […] assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona;
Federazione Informazione e Spettacolo […] assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano,Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona;
Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Sport, Informazione, Comunicazione, Cultura e Cartai […] assistiti dalle sezioni territoriali Uilsic-Uil di Ascoli Piceno, Avezzano, Bari, Bologna, Bergamo, Brescia, Chieti, Frosinone, Foggia, Macerata, Mantova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Tortolì, Trento, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese cartarie, cartotecniche ed affini


Sfera di applicabilità del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, e si intende stipulato con l'impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre Associazioni di datori di lavoro dei due settori condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto.
La inosservanza dell'impegno di cui sopra è giusta causa di decadenza del presente contratto.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di carta, tovaglioli, e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc. limitatamente, per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, pere la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte prima Norme generali
Sezione Prima Rapporti Sindacali

Art. 1 - Sistema d'informazione
Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all'andamento del mercato, alla politica delle materie prime e del l'energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo alla applicazione della Legge n. 903/77.
a) Livello nazionale
L'Unigec fornirà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro l'Unigec informerà i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
L'Unigeg fornirà inoltre alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente alla occupazione femminile, le parti studieranno valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione - lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- paste per carta
- carte per giornali
- carte da scrivere e da stampa
- carte per altri usi
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri, ecc.)
- carte per uso domestico e sanitario
- scatole e contenitori in genere
- sacchi a grande contenuto
- cartone ondulato
- carte trasformate in genere (parati - patinate - gommate - paraffinate - sensibili).
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
Osservatorio di settore
Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che vede la presenza di tutte le componenti imprenditoriale del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, la Unigec dichiara la propria disponibilità a costituire unitamente alla Flsi un osservatorio nazionale permanente del settore che sia integrativo dell'attuale sistema informativo.
Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato cartario e cartotecnico;
- tendenze di sviluppo tecnologico di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite.
Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.
b) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi cinque commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Api territoriale verranno fornite dalla stessa al sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Api territoriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
c) Livello di gruppo
In occasione di uno specifico incontro, promosso dall'Unigec i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di unità produttiva
Le informazioni di cui al punto e) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 200 dipendenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalle Api territoriali.
A livello di gruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.
Potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali, incontri preventivi per l'esame delle situazioni che determinino sospensione o riduzione dell'orario di lavoro o riduzione collettiva degli organici.

Art. 2 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
[…]

Art. 4 - Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente API territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 604/1966, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Sezione Seconda Disciplina comune agli operai, impiegati e quadri
Art. 2 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 3 - Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSA, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 10 - Orario di lavoro
Le Parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo delle risorse aziendali, mediante l'uso flessibile della forza lavoro e la realizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il massimo utilizzo annuale, l'ottimizzazione dell'esercizio degli impianti.
1) Giornalieri e due turni
[…]
2) Turnisti non a ciclo continuo.
[…]
I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di riposi, retribuiti, da distribuire sui tre turni nella misura di:
- 9 giorni nel corso dell'anno a tutto il 31.12.1984
- 11 giorni nel corso dell'anno dal 1.1.1985.
- 12 giorni nel corso dell'anno dall'1.1.1991.
[…]
3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
[…]
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e segnalando l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale. In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, saranno riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito, a godimento individuale, con la seguente gradualità su base annua:
- 1 giorno dall'1.1.1988
- 1 giorno dall'1.1.1989
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retribuiti su base annua, a godimento individuale, con la seguente gradualità:
- 1 giorno dall'1.1.1991
- 1 giorno dall'1.1.1992
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
[…]
Per i lavoratori della cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sulle indennità di contingenza scattata nel primo semestre del 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
[…]
Norme particolari per il settore cartario
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dall' 1/5/1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di L. 18.000 lorde mensili.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati, nonché ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo verrà corrisposta dall'1/5/90 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di L. 12.000 lorde mensili.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi in quanto previsto al 4° comma.
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.
4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2), 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
In questo caso l'azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare, in tempo utile rispetto alla esigenze prospettate, le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti o unità produttive di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con la possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori dell'orario contrattuale.
[…]
Dichiarazione a verbale sulla flessibilità
[…]
Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
[…]
In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
[…]

Art. 13 - Indennità di zona malarica
Le Associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 14 - Igiene e sicurezza del lavoro
1) Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità o l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi ed adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Dette prescrizioni saranno portate tempestivamente a conoscenza delle RSA
2) In attesa di norme di legge in materia nell'ambito delle disposizioni della riforma sanitaria, non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, o sostanze tossiche o nocive superi i limiti massimi (Mac) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese) allegate al presente contratto.
In attuazione del disposto dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono attribuiti ai dirigenti delle RSA i seguenti compiti:
- promuovere le indagini ritenute necessarie alla tutela della salute. Tali indagini dovranno essere effettuate dai servizi di medicina preventiva delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge di riforma sanitaria e/o dagli Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra la Direzione aziendale e RSA;
- partecipare agli accertamenti relativi a eventuali condizioni di nocività o particolare insalubrità ambientale;
- contrattare con la Direzione aziendale l'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza intese ad eliminare gli eventuali fattori di nocività o insalubrità accertati;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici.
Rappresentanti dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione potranno, in numero non superiore a 3, partecipare alla discussione in uno con le RSA, con il riconoscimento della normale retribuzione, quando la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive, qualora non sia effettuata dalle USL, viene attuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - quali ad esempio INAIL, Istituto Superiore di Sanità CNR, Servizio Igienico Sanitario di Enti locali, Istituto Universitario - scelto di comune accordo tra la Direzione aziendale e le RSA
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti concordemente designati di cui al 4° comma del presente punto, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione tra direzione aziendale e RSA
I dirigenti delle RSA, a richiesta, possono prendere visione del registro infortuni.
3) Vengono istituiti, tenuti ed aggiornati a cura dell'azienda:
a) il registro dei dati ambientali: in esso saranno annotati, per ogni stabilimento o reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti i fattori ambientali fisici chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare insalubrità ambientale; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA;
b) il registro dei dati biostatistici, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA
Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre, le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
Le parti, nel riaffermare il pieno rispetto dei dettati della legge di riforma sanitaria e delle vigenti leggi regionali e delle province a statuto speciale in materia, convengono di coordinare le disposizioni del presente articolo con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte gli stessi argomenti. Inoltre, a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti stipulanti il presente contratto attueranno di comune accordo a livello nazionale, avvalendosi delle strutture pubbliche, anche settoriali, specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate ad individuare eventuali forme di nocività nell'uso delle nuove tecnologie, nell'utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.
Norma transitoria
Gli impegni di cui al 2° comma del punto 3) decorreranno dal 1 ottobre 1990.

Art. 15 - Regolamento interno d'azienda
Il regolamento interno d'azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 16 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Allo scopo di ricercare e di attuare in tempo utile, rispetto alla programmazione aziendale, la miglior soluzione dei problemi sindacali riguardanti l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di nuove tecnologie informatiche o di sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro, che facciano sorgere nel l'ambito aziendale questioni relative a nuove qualifiche, determinazione di nuovi organici, riconversioni professionali e modifiche ai livelli di occupazione e il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni le aziende, ove l'esame esperito con le RSA non abbia portato alla soluzione dei relativi problemi, ne daranno notizia, tramite le API territoriali competenti, alle Organizzazioni territoriali di categoria dei lavoratori, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazioni aziendali.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando la procedura di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 17 - Appalti e lavori esterni
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell'azienda.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla « sfera di applicabilità del contratto» limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 28 - Disposizioni generali
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Parte Seconda Norme operai
Art. 1 - Assunzione
L'assunzione degli operai è regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali.

Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
[…]
Ai guardiani, portieri e custodi che dovranno prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale del 1° livello retributivo del gruppo D.
Agli operai discontinui che effettuano prestazioni in turni avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione di cui all'art. 5.
[…]

Art. 5 - Operai turnisti
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo lo maggiorazioni di cui si tratta):
- 8% per il primo e secondo turno (diurni);
- 26% per il terzo turno (notturno).
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista É dichiarazione a verbale).
Al personale che sia normalmente addetto, in turni notturni, a mansioni che risultano classificate al livello retributivo D/2, dovrà essere corrisposta la retribuzione del livello predetto maggiorata della differenza tra la stessa e quella del livello retribuivo D/l. Sulle retribuzioni di cui sopra si applica la maggiorazione per lavoro notturno in turni prevista dal comma del presente articolo.
[…]
Chiarimento a verbale per il settore della carta
Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione non superiore ai quintali 30 nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia, juta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili) che si svolgono su di un solo turno diurno giornaliero.
Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello aziendale, la normativa che dal 1973 rendeva possibile, per il settore cartotecnico, la non retribuzione e la non computabilità come effettivo orario di lavoro della mezz'ora, permanendo il diritto alle maggiorazioni.

Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55% per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazione straordinaria l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA

Art. 18 - Malattia e infortunio
[…]
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]

Art. 19 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
[…]

Art. 23 - Indumenti di lavoro
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, ad usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 24 - Lavoro a domicilio
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (L. 18-12-1973, n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSA i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l'azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]

Art. 29 - Disciplina del lavoro
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale e rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza;
la multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 18 salvo il caso di impedimento giustificato:
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
[…]
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
[…]

Art. 30 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dal relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16 e dalle disposizioni seguenti.
[…]

Parte Terza Norme impiegati
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA
[…]

Art. 19 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i 3 mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente, le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo da parte dell'INPS.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
[…]

Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'INAIL, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuità dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
[…]

Art. 29 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della retribuzione.