Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2014, n. 17809 - Frana del terreno e morte: armature di sostegno necessarie nei lavori di scavo


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
G.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 75/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 01/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo Galli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore di parte civile Avv. Massi Bruno, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale;
Uditi i difensori Avv. Riva Berni Riccardo e Piertacito Ruggerini, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.


Fatto


1. Il 1/02/2013 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 17/09/2010 dal Tribunale di Mantova - Sezione di Castiglione delle Stiviere nei confronti di G.G., ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 589 cod. pen. e imputato di omicidio colposo per avere, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e in particolare con violazione delle leggi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ossia del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, artt.13 e 14 non avendo provveduto durante i lavori di scavo ad attuare le necessarie armature di sostegno atte ad evitare franamenti del terreno e costituendo depositi di terreno presso il ciglio dello scavo, aggravando le condizioni rispetto alla stabilità del terreno, effettuando lavori di ripristino di un pozzo, cagionato la morte di C. G. che, mentre assisteva ai suddetti lavori di escavazione, cadeva in una voragine apertasi improvvisamente a causa del repentino cedimento del terreno circostante lo scavo in corso e rimaneva sepolto sotto una coltre di terra che ne provocava il soffocamento da compressione con conseguente arresto cardiocircolatorio. Fatto avvenuto il (OMISSIS).

2. La dinamica dell'infortunio veniva così ricostruita dai giudici di merito: C.G. aveva contattato G. G. affinchè eseguisse nel suo terreno lavori idonei ad approfondire di 4 metri il pozzo già esistente nel fondo (OMISSIS); il pozzo, realizzato sul fondo del C. nel 1999 e mai utilizzato per mancanza di acqua, era stato originariamente costruito mediante infissione nel suolo di sei cilindri-anelli di cemento di altezza pari a m. 1 e di diametro pari a m. 1,50, per una profondità totale pari a circa 6 metri; tra i cilindri era stata posta una guarnizione in modo che aderissero l'uno all'altro, formando un corpo unitario; dopo la posa del pozzo, il terreno di risulta dell'attività di scavo era stato riposto intorno e pressato con un escavatore; G.G., titolare di un'impresa di escavazione, si era recato verso le 13:30 del (OMISSIS) presso il fondo al fine di iniziare i lavori, che il proprietario del fondo avrebbe personalmente seguito; i due si erano incontrati nei pressi dell'azienda agricola per poi raggiungere il luogo ove si trovava il pozzo; G. aveva portato con sè un escavatore e un camion di notevoli dimensioni e, intorno alle 13:45, C. era ritornato a casa per prendere una motosega e un badile in quanto, prima di iniziare i lavori, avrebbero dovuto eliminare alcune piante vicino al pozzo; intorno alle 14.45 C. era rientrato in azienda e aveva preso il trattore con una cisterna per andare a caricare acqua da un fosso, recandosi poi nuovamente presso il pozzo, dove era giunto verso le 14:55-15:00; alle 15:30 - 15:45 la moglie del C. aveva ricevuto una telefonata in cui le si diceva che il marito era deceduto; il genero della vittima era giunto sul posto dopo 10 minuti e aveva constatato la presenza di una grossa voragine a ridosso degli anelli del pozzo, in fondo alla quale vi era il suocero coperto di terra sino al collo, con la testa reclinata, privo di sensi; alle 17:00 era intervenuto, dopo i vigili del fuoco e il personale del 118 che avevano estratto il corpo e constatato il decesso della vittima, anche il funzionario del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che aveva accertato la posizione del cadavere all'interno di una voragine di grosse dimensioni presente a ridosso degli anelli del pozzo, indicando che la testa e una parte della spalla si trovavano alla base del terzo anello del pozzo, dunque ad una profondità di circa quattro metri; intorno alla buca vi era un cumulo di terra al cui vertice era appoggiata la benna dell'escavatore, mentre più spostati vi erano altri due cumuli di terra ben sistemati. Nonostante il teste B.A., dipendente di G.G., unico soggetto presente ai fatti unitamente all'imputato, avesse riferito di avere esclusivamente spianato con l'escavatore la terra adiacente il pozzo abbassando il piano di circa 20-30 centimetri in modo che il terreno intorno al pozzo si presentasse pianeggiante e ben ripulito, senza scavare alcuna buca attorno al pozzo, e che improvvisamente il terreno era franato sotto i piedi di G.G. e C.G. ed entrambi erano precipitati in una specie di voragine creatasi spontaneamente nel suolo, i giudici di merito ritenevano tale ricostruzione della dinamica dell'infortunio inattendibile, affermando che C.G. era precipitato in una buca della profondità di circa quattro metri, già scavata da G.G. nel tentativo di eliminare l'aderenza tra i cilindri del pozzo e la terra circostante e fare in modo che i cilindri potessero scendere nel terreno e rendere il pozzo più profondo.

3. Ricorre per cassazione G.G., a mezzo dei difensori Avv. Riccardo Riva Berni e Piertacito Ruggerini, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., per avere la sentenza pronunciato la condanna dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato. Nel capo d'imputazione si sosteneva che il C. fosse caduto "in una voragine apertasi improvvisamente a causa del cedimento del terreno circostante lo scavo in corso" mentre la condanna sarebbe stata pronunciata per un fatto diverso, concretato dalla condotta del G., che avrebbe creato una buca di quattro metri di profondità in cui il C. sarebbe precipitato. La Corte territoriale, si assume, ha rigettato il relativo motivo di appello con argomentazione censurabile, ritenendo che il termine "voragine" nel capo d'imputazione fosse stato utilizzato in senso atecnico e figurativo, come situazione venutasi a creare per effetto del cedimento del fronte dello scavo, laddove il termine "voragine" indica un concetto diverso da "frana" e la diversa descrizione del fatto contenuta nella sentenza avrebbe reso necessaria la modifica del capo d'imputazione;

b) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe accantonato l'unica prova diretta del fatto, ossia la testimonianza del teste B., utilizzando indizi, o supposti indizi, supposte prove scientifiche e supposte massime di comune esperienza senza previa valutazione della prova diretta e degli indizi che ne confermavano l'attendibilità, in particolare le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, lo stato dei luoghi descritto dai testimoni dell'accusa successivamente all'evento, le tesi del consulente di parte, le prove scientifiche in base alle quali il terreno sciolto occupa un volume superiore rispetto al terreno compatto, il terreno posto nei pressi del pozzo aveva natura friabile e non aveva le caratteristiche di compattezza che avrebbero impedito la formazione di voragini, la ruspa utilizzata dal B. per il livellamento del terreno intorno al pozzo non poteva scavare fino al punto in cui è stato trovato il corpo della vittima. La Corte territoriale, si assume, avrebbe omesso la doverosa valutazione di ogni alternativa spiegazione rispetto all'ipotesi fatta propria dai giudici di primo grado, ignorando la prova scientifica in base alla quale il terreno prelevato da uno scavo aumenta di volume del 25% e valorizzando la perizia geologica disposta dal tribunale, in cui illogicamente si sosteneva l'impossibilità del verificarsi di una voragine perchè il terreno intorno al pozzo era molto compatto e al contempo la granulosità del materiale di riporto in scarpata verticale. Secondo il ricorrente, inoltre, il consulente della difesa dell'imputato aveva spiegato le ragioni per le quali la ruspa utilizzata dal B. non avrebbe potuto raggiungere la profondità alla quale è stato trovato il corpo della vittima, omettendo la Corte di utilizzare una prova scientifica incontestata.

Gli indizi posti a base della sentenza impugnata, si assume, difetterebbero di precisione, gravità e concordanza e le massime di esperienza riportate, in particolare l'affermazione secondo la quale è impossibile che immediatamente dopo il formarsi della voragine si sia potuta scavare, a mano o con un escavatore, la terra trovata all'esterno del buco in cui si trovava la vittima ovvero l'affermazione secondo la quale la granulosità del terreno era conseguenza dell'attività di scavo, sono effetto di una mera impressione e non reali massime di esperienza. I giudici di merito avrebbero aderito acriticamente alla tesi del consulente nominato dal tribunale pur in presenza di un profilo illogico di macroscopica grandezza, omettendo il doveroso doppio controllo della prova scientifica, secondo il quale si devono verificare, in primo luogo, i dati fattuali di cui si è avvalso lo specialista per le sue operazioni e, in seguito, si deve controllare l'esatta applicazione e utilizzazione di principi, regole, metodi e strumentazione nel caso concreto, dopo avere ancora appurato la completezza della prova. Il perito del tribunale avrebbe utilizzato dati generali sulla struttura geologica dei terreni della zona, pur avendo riscontrato che la struttura geologica del terreno in cui era avvenuto l'infortunio non fosse simile a quella della zona; si sarebbe affidato a carotaggi effettuati molti anni dopo i fatti senza utilizzare la testimonianza B. nè la testimonianza M., che descriveva il bislacco metodo di costruzione del pozzo alcuni anni prima e, ciononostante, i giudici di merito avrebbero ignorato le valutazioni del consulente di parte, che avevano il pregio di valutare le caratteristiche geologiche del luogo in cui era avvenuto il fatto;

c) violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, art. 533 cod. proc. pen. - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, essendo venuta meno la Corte territoriale al principio secondo il quale si può pervenire alla condanna solo se il fatto risulti provato oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo stato fugato ogni ragionevole dubbio nel momento in cui non si è dato il giusto peso alla manifesta illogicità di voler valutare con principi geologici generali una situazione geologica particolare del tutto differente e si sono confutate le valutazioni della consulenza di parte con motivazione apparente, con particolare riguardo al fatto che l'imputato non avesse i mezzi tecnici per scavare alla profondità alla quale è stato trovato il corpo della vittima, al fatto che non vi fosse alcuna prova che la benna mordente posta a 150 metri dal luogo dell'infortunio fosse stata utilizzata nè che tale benna potesse scavare alla profondità alla quale è stato trovato il corpo del C., al fatto che non esiste commercialmente benna mordente dotata di trivella che possa effettuare uno scavo del tipo rinvenuto a ridosso del pozzo, ignorandosi la differenza tra escavatore e benna mordente e il fatto che la benna fosse stata portata per effettuare un lavoro all'interno del pozzo, mai iniziato;

d) violazione dell'art. 69 cod. pen. - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, prescrizione del reato.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nell'effettua re il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e contestata aggravante riferendosi alla soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto, mentre la funzione del giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. è quella di bilanciare questioni accessorie ed eventuali rispetto al fatto di reato. L'imputato, si assume, non ha mai tenuto il comportamento reticente o ambiguo attribuitogli nella sentenza impugnata, e tanto avrebbe giustificato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguente affermazione di estinzione del reato per prescrizione;

e) violazione dell'art. 133 cod. pen. - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata, si assume, avrebbe con manifesta illogicità valutato, per la presenza di precedenti contravvenzioni in tema di gestione e smaltimento rifiuti, una personalità poco incline al rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diritto


1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. E' dedotta la violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., che impongono al pubblico ministero di modificare l'imputazione e procedere alla relativa contestazione, a pena di nullità della sentenza, ove nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio.

1.2. Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe stata violata in quanto nel capo d'imputazione si è contestato che la vittima "cadeva in una voragine apertasi improvvisamente a causa del cedimento del terreno circostante lo scavo in corso", mentre la condanna è avvenuta perchè il G. avrebbe creato una buca di quattro metri di profondità, in cui il C. sarebbe precipitato.

1.3. Con riguardo ai poteri del giudice, le norme che si assumono violate sono da porre in relazione al principio enunciato dall'art. 521 cod. proc. pen., in base al quale, ove il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l'imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

1.4. Questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

1.5. Ad ulteriore specificazione è stato affermato che, a fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 20/01/2009, Fioravanti, Rv. 242351; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu Rv. 226796; Sez. 5, n. 7581 del 5/05/1999, Graci, Rv.213776; Sez. 6, n. 9213 del 26/09/1996, Martina, Rv. 206208; Sez. 6, n. 7955 del 21/04/1995, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 202572; Sez. 1, n. 2421 del 26/01/1995, Di Raimondo, Rv. 200474; Sez. 2, n. 5907 dell'11/04/1994, De Vecchi, Rv. 197831). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo (Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Scartò, Rv.246226; Sez. 3, n. 818 del 6/12/2005, dep. 12/01/2006, Pavanel, Rv.233257; Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Farad, Rv.229021; Sez. 3, n. 3471 del 9/02/2000, Pelosi, Rv. 216454; Sez. 4, n. 9523 del 18/09/1997, Grillo, Rv.208784; Sez. 6, n. 10362 del 30/09/1997, Poggi, Rv.208872).

1.6. Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., va poi definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. Per fatto diverso deve, perciò, intendersi un dato empirico, fenomenico, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana (Sez. 1, n. 28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205619). La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.

Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051).

1.7. In applicazione di tale principio interpretativo, è stata esclusa la violazione della norma in esame nel caso in cui sia stata contestata la condotta di cessione della sostanza stupefacente e l'imputato è stato condannato per la condotta di offerta in vendita di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, dep. 8/02/2013, Domizi, RV. 254888), ovvero nel caso in cui sia stato inizialmente contestato un delitto in forma consumata e nella sentenza l'imputato è stato condannato per il tentativo (Sez. 6, n. 29533 del 2/07/2013, Tomasso, Rv. 256150), ovvero nel caso in cui l'imputazione riguardi un'ipotesi di concorso di persone nel reato e la sentenza di condanna è stata emessa nei confronti di un solo imputato (Sez. 5, n. 7581 del 5/05/1999, Graci, Rv. 213776), ovvero nel caso in cui l'imputazione riguardi l'ipotesi di diffamazione e sia stata emessa condanna per il reato, di natura colposa, di omesso controllo sul contenuto di un periodico (Sez. 5, n. 46203 del 9/11/2004, Mauro, Rv. 231169) ovvero, ancora, nel caso in cui alla contestazione del reato di lesioni personali volontarie sia seguita la condanna per quello di lesioni colpose (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv.232423), mentre è stata ritenuta sussistente la violazione della norma nel caso in cui il fatto ritenuto nella sentenza si trovi in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità rispetto a quello contestato con un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa (Sez. 1, n. 28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv.256785, in un'ipotesi in cui era stato ritenuto in sentenza accertato un incontro tra l'imputato ed un pregiudicato, da cui inferire l'abitualità della condotta, che non risultava menzionato nel capo d'imputazione), ovvero sia stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la sentenza di condanna è stata emessa per il reato continuato di spaccio di stupefacenti (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.G. in proc. Strisciuglio, Rv. 252324; Sez. 6, n. 775 del 21/1/2006, dep. 16/01/2007, Attolino, Rv. 235804), oppure vi sia diversità circa la data di consumazione e le circostanze di luogo dell'azione criminosa contestata e di quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Farad, Rv.229021).

1.8. Tanto premesso, ed il caso in esame neppure involge il tema affrontato dalla CEDU in relazione all'art. 6 della Convenzione (Corte EDU 11/12/2007, Drassich c. Italia), concernente l'ipotesi della diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice di appello, è evidente come, nel caso di specie, gli elementi essenziali del reato contestato, ossia la condotta ascritta all'imputato (consistente nel non aver predisposto le necessarie armature di sostegno atte ad evitare franamenti del terreno, aggravando le condizioni di stabilità del terreno mediante depositi di terra presso il ciglio dello scavo) ed il nesso di causalità tra detta condotta ed il decesso della vittima (a seguito di soffocamento, essendo il C. rimasto sepolto sotto una coltre di terra dopo essere caduto nella voragine causata dal repentino cedimento del terreno circostante lo scavo) hanno trovato piena e diretta corrispondenza nelle sentenze di merito. Conferma del compiuto rispetto del diritto di difesa in merito al fatto contestato, come ritenuto in sentenza, si trae dal fatto che, su impulso della difesa stessa, è stata svolta apposita istruttoria al fine di stabilire se la voragine alla quale si faceva riferimento nel capo d'imputazione potesse ritenersi originata dall'attività di scavo posta in essere dall'imputato, come contestato, ovvero da un fenomeno naturale (cosiddetto sink hole) di crollo verticale del terreno di superficie dovuto alla presenza di cavità vuote nel sottosuolo, come sostenuto dalla difesa.

1.9. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, giova riportare il testo degli allora vigenti D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 13 e 14 espressamente contestati nel capo d'imputazione: art. 13, comma 1 "Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno"; art. 14 "E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature".

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

2.1. La regola di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", introdotta formalmente dalla L. 6 febbraio 2006, n. 46, art. 5 mediante la sostituzione dell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1 è direttamente connessa al vizio di motivazione della sentenza. Tale principio impone al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato. L'inosservanza della regola dell'ai di là di ogni ragionevole dubbio, lasciando spazio all'incertezza ed implicando una sentenza non pienamente e razionalmente motivata in punto di colpevolezza, si traduce inevitabilmente in un vizio di motivazione.

La modifica legislativa introdotta con la novella anzidetta non risulta, tuttavia, aver avuto un reale contenuto innovativo, non avendo introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, essendosi invece limitata a codificare un principio già desumibile dal sistema, in forza del quale il giudice può pronunciare sentenza di condanna solo quando non ha ragionevoli dubbi sulla responsabilità dell'imputato. La novella, dunque, non avrebbe inciso sulla funzione di controllo del giudice di legittimità, che rimarrebbe limitata alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento, con l'impossibilità di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza e dunque di adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In tal senso si è espressa questa Corte (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579) precisando che tale regola di giudizio impone al giudice di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità (cfr. sul punto Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507), ma negando che il principio in esame abbia mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, volto ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito. Nei medesimi termini, circa la portata del principio, si è affermato (Sez. 2, n. 7035 del 9/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei, Rv. 254025) che "la previsione normativa della regola di giudizio dell1 "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (conf. nn. 7036, 7037, 7038, 7039, 7040/2013). Mette conto, inoltre, sottolineare come la codificazione di tale principio abbia assunto, nella giurisprudenza della Corte, particolare rilievo nel giudizio di legittimità circa la motivazione della sentenza di appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione in primo grado (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Andrini, Rv. 254024; Sez. 2, n. 11883 del 8/11/2012, dep. 14/03/2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113), anche in relazione ai principi affermati in materia dalla CEDU (Corte EDU 5/07/2011, Dan c. Moldavia, parr. 32 e 33), risultando tanto meno pertinente l'asserita violazione del principio qualora, come nel caso in esame, le motivazioni delle sentenze di condanna di primo e secondo grado, integrandosi tra loro, siano rispettose dei canoni di completezza, logicità e coerenza.

2.2. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, questa Corte ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto travisamento della prova, purchè siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

2.3. Il vizio di travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

2.4. La condotta contestata all'imputato, qui ricorrente, si sostanzia in una condotta omissiva, la cui rilevanza penale è collegata alla cosiddetta posizione di garanzia attribuita al datore di lavoro in relazione ai presidi antinfortunistici da approntare nell'area di cantiere, tanto a tutela dei lavoratori quanto a tutela di terzi estranei che frequentino l'area di cantiere, ed in una condotta commissiva, concretatasi nella violazione del divieto di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 14; di talchè, sulla base dell'accertata sussistenza dell'obbligo di agire e della violazione di norme cautelari, specificamente indicati nel capo d'imputazione, si è collegato l'evento dannoso alla condotta del titolare della posizione di garanzia, quanto alla condotta omissiva, ed al medesimo titolare dell'impresa edile quale responsabile del cantiere, quanto alla condotta attiva. Con specifico riferimento, poi, alla descrizione del comportamento omissivo, quest'ultimo non deve essere inteso in senso assoluto, nel senso cioè di ritenersi sussistente solo nel caso di assoluta mancanza di azione da parte del soggetto, ma è comprensivo anche dei casi in cui il soggetto ponga in essere un comportamento diverso da quello dovuto (Sez. 4, n. 3380 del 15/11/2005, Fedele).

2.5. La sentenza impugnata, nel ripercorrere le acquisizioni istruttorie del dibattimento di primo grado, ha correttamente riportato la testimonianza di B.A., dipendente di G.G., il quale aveva riferito di aver realizzato lavori di spianamento della terra adiacente il pozzo in modo che il terreno si presentasse pianeggiante e ben ripulito, senza scavare alcuna buca attorno al pozzo, riferendo che i cumuli di terreno presenti sul posto erano stati realizzati con l'escavatore, in parte al momento dei lavori di spianamento e in parte nell'estremo tentativo di salvare il C.. I giudici di merito hanno, tuttavia, ritenuto che tale versione dei fatti fosse inattendibile, pervenendo a tale conclusione sulla scorta di una serie di acquisizioni istruttorie analiticamente indicate.

2.6. Vale, in proposito, ricordare il principio più volte espresso da questa Corte in base al quale solo nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, il provvedimento non si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), a condizione che sia stata prospettata al giudice, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova assunta, in tesi risolutiva, sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito (Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, PM in proc. Pinto, Rv. 245606; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226093).

2.7. Ma questo Collegio rileva, in primo luogo, che alcune delle risultanze istruttorie indicate nel ricorso sono state, espressamente o implicitamente, esaminate e disattese dalla Corte, che ha rinviato anche alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, sottraendosi tale aspetto del provvedimento impugnato alla censura di omessa motivazione: 1) con riferimento alla convergenza dell'interrogatorio dell'imputato con le dichiarazioni del teste B., l'elenco dei dati istruttori idonei ad inficiare l'attendibilità del teste (pagg. 5-6 sentenza di primo grado e pag. 18 sentenza di appello) può considerarsi, implicitamente, esteso alle dichiarazioni dell'imputato; 2) la compatibilità dello stato dei luoghi con le dichiarazioni del teste è stata chiaramente esclusa (pag. 19) sulla base dei rilievi fotografici in atti e sulla base dell'argomento logico per cui, ove si fosse verificato il fenomeno tellurico descritto dal teste, non si sarebbe spiegato come mai la struttura del pozzo, composta da sei cilindri semplicemente appoggiati l'uno sull'altro, fosse rimasta perfettamente in asse e senza cenni di sprofondamento; 3) la Corte ha, poi, ritenuto di disattendere l'ipotesi ricostruttiva della dinamica del consulente della difesa (pag. 20), sottolineando come il giudice di primo grado l'avesse adeguatamente valutata, al punto da disporre una perizia geologica.

2.8. Quanto alla cosiddetta prova scientifica, fondata secondo il ricorrente su dati istruttori e massime di esperienza contraddetti da altre prove scientifiche incontestate nel processo, vale osservare che la difesa, nell'atto di appello, aveva censurato l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'infortunio non potesse essersi verificato secondo la tesi difensiva del fenomeno del sink hole in quanto smentita dal dato di fatto per cui, per riempire la buca esistente, era stata sufficiente la terra accumulata nei pressi della stessa. La difesa sosteneva, dunque, che tale argomento fosse stato sconfessato dall'esame del consulente tecnico dott. O., secondo il quale il volume del materiale accumulato era molto inferiore al volume della buca. In replica, la Corte ha riportato il dato per cui il quantitativo della terra ammucchiata in prossimità della voragine in cima alla quale si trovava la benna dell'escavatore, asseritamente utilizzato per i soccorsi, fosse stato ritenuto dai tecnici della ASL incompatibile rispetto a quello che avrebbe potuto essere prelevato mediante un escavatore che avesse lavorato, tenendo conto del lasso di tempo accertato di circa 30 minuti e con prudenza, per ritrovare il corpo della vittima. Quale ulteriore elemento probatorio, i giudici hanno ribadito che l'accertata corrispondenza tra il quantitativo di terra estratta per creare la buca e quella utilizzata per il successivo riempimento dopo il fatto, a fronte delle argomentazioni del consulente di parte, fosse la prova che la terra accumulata era quella oggetto della precedente attività estrattiva, mentre se si fosse spontaneamente creata una voragine per un fenomeno naturale di sprofondamento del terreno, per ricoprire la buca sarebbe stato necessario l'apporto di ulteriore terra, nel caso in esame non resosi necessario.

2.9. Il Collegio ritiene tale argomentare congruo, in quanto basato su un'affermazione in sè logicamente corretta, non contrastante con la prova scientifica secondo la quale il volume del materiale di scavo non corrisponde al volume dello scavo in quanto, secondo tale medesimo dato, al momento di un nuovo riempimento della medesima buca il materiale ricompattato riacquista il volume originario.

2.10. Nell'atto di appello, la difesa aveva, poi, censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto che la vittima fosse precipitata in uno scavo molto profondo, già precedentemente realizzato con mezzi messi a disposizione da G.G., nonostante il consulente tecnico dott. O. avesse spiegato che l'imputato non aveva i mezzi tecnici per scavare alla profondità alla quale era stato trovato il corpo della vittima. In replica, la Corte ha con logica motivazione affermato che la benna mordente, rinvenuta sul posto a breve distanza dal luogo dello scavo, fosse del tutto idonea ad operare uno scavo come quello del tipo in concreto eseguito, implicitamente disattendendo, a fronte della ritenuta evidenza indiziaria, quanto asserito dal consulente di parte.

3. Occorre, per altro verso, evidenziare che nella sentenza si è sottolineata la corrispondenza tra l'esito delle indagini condotte dai tecnici della ASL e la perizia disposta dal Tribunale che, dalle caratteristiche geo-morfologiche del terreno intorno al pozzo, ha desunto l'impossibilità che si fossero create cavità vuote nel sottosuolo in ragione della stratigrafia del terreno, fatto di 20 metri di ghiaia molto densa, poi di 30 metri di argilla, poi ancora ghiaia e così via, al contempo riscontrando sui luoghi la notevole franosità del materiale di riporto in scarpata verticale, ritenendo i giudici di merito che se l'imputato avesse provveduto, durante i lavori di scavo, a predisporre le necessarie armature di sostegno atte ad evitare frane, l'evento dannoso non si sarebbe verificato.

3.1. La Corte territoriale è, d'altro canto, pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado sulla base di molteplici indizi ed argomentazioni logiche e scientifiche, ritenendo decisivo il dato fattuale che lo stato dei luoghi evidenziasse come, al momento dell'infortunio, fossero già in corso i lavori di scavo intorno al pozzo, con la creazione di una profonda buca circolare lungo tutto il suo perimetro per circa quattro-cinque metri di profondità, una sorta di trincea circolare caratterizzata da alte pareti verticali di terreno, che su un lato risultava franata. A tale dato, ritenuto dirimente, secondo la Corte fornivano adeguato riscontro, richiamandosi anche le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, il volume complessivo dei cumuli di terra rinvenuti nelle immediate vicinanze dello scavo, il limitato periodo di tempo che l'imputato e il suo dipendente avevano avuto per effettuare gli scavi al fine di salvare la vittima, la presenza del manto erboso intatto nel piano di campagna tutto intorno al pozzo, la circostanza che la struttura del pozzo, composta da ben sei cilindri semplicemente appoggiati l'uno sull'altro, fosse rimasta perfettamente in asse, la presenza di due mezzi idonei allo scavo, uno dei quali adatto allo scavo in verticale, la corrispondenza della realizzazione di una buca profonda intorno al pozzo, con asportazione del terreno circostante, al lavoro commissionato al G. per ripristinarne la funzionalità.

3.2. Quanto alla dedotta illogicità delle affermazioni del perito in merito alla consistenza del terreno, sulle cui conclusioni si è fondata la pronuncia di condanna, la Corte ha fornito ampia, congrua e logica motivazione, spiegando che le caratteristiche di compattezza riguardavano la stratigrafia del sottosuolo mentre le caratteristiche di friabilità riguardavano il terreno in scarpata verticale dopo lo scavo (pag. 23).

3.3. Risulta, altresì, destituita di fondamento la censura concernente l'utilizzazione da parte dei giudici di merito di rilievi fotografici effettuati quando lo stato dei luoghi era stato profondamente modificato, avendo la Corte territoriale espressamente indicato la pluralità di elementi istruttori (pagg. 18-19) in base ai quali detti rilievi indicassero fedelmente lo stato dei luoghi nell'immediatezza del fatto.

3.4. Inammissibile è la censura svolta con riguardo all'omesso controllo da parte del giudice della prova scientifica, fondata sull'inattendibilità delle conclusioni alle quali è pervenuto il perito sulla base di una valutazione delle caratteristiche geologiche di un terreno diverso da quello in cui si è verificato l'infortunio, in difetto di autosufficienza, sul punto, del ricorso.

4. Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un sinistro nelle sue dinamiche e nella sua eziologia, la valutazione delle condotte dei singoli, l'accertamento delle relative responsabilità, la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente sono rimesse al giudice di merito ed integrano una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione. Nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si sottrae, per quanto indicato, alle censure concernenti il vizio di motivazione, in quanto inidonee a disarticolare la congruità logica della motivazione stessa, e, in particolare, sia alla censura mossa dal ricorrente all'affermazione secondo la quale la corrispondenza tra il quantitativo di terra estratta per creare la buca e quella utilizzata per il suo riempimento fosse la prova che la terra accumulata era quella oggetto della precedente attività estrattiva, avendo la Corte con logica argomentativa spiegato che "è intuitivo, infatti, che se si fosse verificato un sink hole, sarebbe stata necessaria molta più terra di quella presente sul posto per poter procedere al riempimento della buca"; sia alla censura mossa dal ricorrente con riferimento all'inidoneità dei mezzi tecnici a disposizione dell'imputato per effettuale lo scavo alla profondità alla quale è stato rinvenuto il corpo della vittima, avendo la Corte adeguatamente argomentato il valore indiziario della presenza di un mezzo idoneo ad operare lo scavo in verticale nelle immediate vicinanze dello scavo stesso.

5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili.

5.1. Il dedotto vizio di motivazione si pone in patente contrasto con il testo del provvedimento impugnato, in cui (pag. 24) si è dato conto delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di escludere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed ha ritenuto congrua la pena in concreto irrogata dal Tribunale. E', in proposito, ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione di principio per cui l'obbligo di motivazione è tanto più stringente quanto maggiore sia il divario tra la pena in concreto irrogata ed il minimo edittale, e nel caso in esame la sanzione di fatto irrogata, pari ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, è di poco superiore alla misura minima edittale prevista dall'art. 589 cod. pen. (la pena minima edittale alla quale occorre fare riferimento in relazione al tempus commissi delicti è quella della reclusione da uno a cinque anni stabilita dall'art. 589 c.p., comma 2, in vigore all'epoca del fatto, applicabile ai sensi dell'art. 2 cod. pen. in quanto più favorevole.

Tale disciplina è stata, infatti, modificata a seguito dell'entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 102, il cui art. 2 ha stabilito per il delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 2, la pena della reclusione da due a cinque anni e, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, il cui art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 ha stabilito per il medesimo delitto la pena della reclusione da due a sette anni), dovendosi conseguentemente ritenere che i giudici del merito, con la enunciazione dell'analisi dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., abbiano qui assolto adeguatamente all'obbligo della motivazione (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754; Sez. 4, n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989, Spina, Rv. 180075).

5.2. A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fonda la concessione delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè in generale la dosimetria della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica motivazione sia con riferimento all'insussistenza dei presupposti per il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, sia con riferimento alla congruità della pena irrogata in relazione alle modalità del fatto ed alla valenza del comportamenti endoprocessuale dell'imputato.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2014