Tipologia: Accordo
Data firma: 27 novembre 2006
Validità: 27.11.2006 - 31.12.2009
Parti: Plalam e RSU/Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Plalam Ascoli Piceno
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Relazioni industriali
Investimenti
Ambiente e sicurezza del lavoro
Appalti e terziarizzazioni
Formazione
Mansioni e Livelli di inquadramento
Premio di diligenza
Premio di cambio vernice
Premio di produzione ed indennità sostitutiva del cottimo
Orario di lavoro
Pausa di 30'
Mensa aziendale
Anticipazioni del TFR
Chiusura dello stabilimento per ferie collettive
Permessi retribuiti (ex festività e r.o.l.)
Premio di risultato
Nuove assunzioni
a) Premio di diligenza
b) Gratifica Feriale;
e) Premio di efficienza
Decontribuzione
Clausola di inscindibilità
Decorrenza, durata, validità
Verbale di accordo aggiuntivo n. 1
Verbale di accordo aggiuntivo n. 2 Gratifica feriale

Verbale di accordo

Il giorno 27.11.2006 presso la sede della Plalam spa di Ascoli Piceno, si sono incontrati i […] rappresentanti dell'azienda e […] RSU, assistiti da […] Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil, per discutere le condizioni per il rinnovo del contratto integrativo aziendale; dopo esauriente discussione si concorda quanto segue:

Relazioni industriali
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle rispettive responsabilità dell'azienda e dei rappresentanti dei lavoratori, che si intende realizzare deve essere coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale dei dipendenti con l'interesse aziendale ad incrementare e mantenere elevata la propria produttività e la qualità del prodotto.
Le parti hanno concordato sulla opportunità di risolvere le controversie utilizzando lo strumento della trattativa sindacale, evitando, per quanto possibile, il contenzioso giudiziario.
Al fine di limitare ogni contenzioso sulla interpretazione dei contratti aziendali, si concorda che prioritariamente si dovrà fare riferimento per il futuro alla volontà delle parti interpretata secondo il criterio della correttezza e buona fede, con esclusione di tutte le possibili interpretazioni che possano essere astrattamente legittimate da un testo letterale imperfetto o sommario.
Per rafforzare il ruolo della RSU si auspica che anche le contestazioni disciplinari preannunciate dall'azienda nei confronti dei lavoratori possano essere oggetto di riflessione comune e di tentativo di conciliazione con l'intento di risolvere bonariamente il problema e di rafforzare sul piano più generale il principio del rispetto delle regole da parte dei lavoratori, limitando per quanto possibile l'applicazione, anche se legittima, delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL.

Investimenti
Premesso che l'azienda non è soggetta agli obblighi di informazione previsti alla prima parte del CCNL, obblighi che riguardano imprese con più di 130 dipendenti, la direzione dichiara la propria disponibilità a fornire alla RSU e/o alle Segreterie Prov.li di categoria, entro il primo quadrimestre di ciascun anno, una informativa esauriente in merito agli investimenti effettuati e da effettuare con particolare riferimento - al potenziamento degli impianti produttivi, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, agli interventi per migliorare l'organizzazione del lavoro, lo sviluppo di nuovi prodotti e il miglioramento dei livelli qualitativi, con la finalità di consolidare e sviluppare la posizione dell'azienda sul mercato e produrre positive ricadute occupazionali.

Ambiente e sicurezza del lavoro
Le parti attribuiscono primaria rilevanza ai temi della sicurezza sul posto di lavoro, della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
Per tali obbiettivi l'azienda valuterà la fattibilità di investimenti specifici che venissero individuati apposite riunioni tra RLS e il responsabile aziendale della sicurezza.
Va tuttavia rilevato che il fattivo coinvolgimento di tutti i lavoratori è indispensabile per raggiungere gli obiettivi in materia di sicurezza.
Per tale ragione saranno promosse iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94, come precisato nel capitolo relativo alla formazione del personale (art. 22, comma 6).

Appalti e terziarizzazioni
Nel caso di affidamento a terzi di servizi o attività l'azienda ribadisce il proprio impegno a vigilare periodicamente sulla corretta applicazione nei confronti dei dipendenti o collaboratori di tali ditte, di tutte le parti del CCNL di settore, oltre al rispetto di tutte le leggi che regolano il rapporto di lavoro.
In particolare sarà necessario l'osservanza della L. [dlgs] 626/94 (anche nei confronti di eventuali soci di cooperative), compresa l'informazione e la formazione finalizzata alla prevenzione dei rischi antinfortunistici.
La RSU potrà segnalare all'azienda eventuali inadempimenti.
Nel caso di perdurante violazione di quanto sopra l'azienda, previa diffida, potrà risolvere il contratto di appalto.

Formazione
L'azienda si ripropone un forte impegno alla formazione dei dipendenti in tutti i reparti.
La necessità di un programma di formazione è dovuta all'esigenza di aggiornare il personale, ricercando il coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori, sia a livello individuale che collettivo, con la finalità di realizzare una maggiore consapevolezza di tutti nei confronti delle innovazioni tecnologiche e delle evoluzione delle strategie produttive e commerciali dell'azienda, anche per dare risposte sia alla competitività aziendale sia occupabilità dei lavoratori.
Tale programma sarà definito di anno in anno coinvolgendo attivamente la RSU che potrà fornire all'azienda utili indicazioni sui bisogni formativi dei lavoratori.
La formazione sulle seguenti aree di intervento:
-lezioni sul funzionamento macchine e istruzioni di lavoro;
-lezioni per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, per conduttori di impianti e per operatori di produzione;
-lezioni sugli adempimenti richiesti dal sistema di assicurazione qualità;
-addestramento per realizzare la più ampia polivalenza dei lavoratori nelle varie attività aziendali, anche per conseguire livelli professionali superiori.
In aggiunta a quanto sopra esposto le parti si impegnano a dedicare particolare attenzione alla formazione antinfortunistica attraverso l'organizzazione di corsi specifici sulla sicurezza.
In particolare saranno organizzate riunioni periodiche su temi specifici relativi alla sicurezza nell'ambito dei reparti e dei corsi di addestramento del personale su:
Primo soccorso;
Squadra antincendio;
Uso dei carrelli elevatori.
Nell'eventualità che si verificasse l'esigenza di istituire nuove figure professionali l'azienda valuterà la possibilità di valorizzare lavoratori già dipendenti facendo ricorso ad una specifica formazione professionale, in tal caso le parti si incontreranno al fine di individuare i fabbisogni formativi aziendali e sulla base di questi verranno costruiti i progetti formativi ei relativi sbocchi professionali e salariali

Mansioni e Livelli di inquadramento
Si ritiene indispensabile una maggiore disponibilità dei lavoratori a svolgere mansioni alternative sia per assicurare all'azienda la possibilità di sostituire validamente il personale assente a vario titolo, sia per una crescita professionale degli interessati. […]
Il cumulo di mansioni, già regolamentato dall'art. 5 parte II del CCNL, potrà essere gestito mediante l'utilizzo della figura professionale del jolly, ricorrendone i requisiti.
L'azienda, in caso di variazioni intervenute, provvederà immediatamente ad aggiornare il funzionigramma che sarà esposto in bacheca per informare i lavoratori.
La RSU potrà chiedere verifiche delle abilitazioni riconosciute ai lavoratori segnalando situazioni particolari.

Premio di cambio vernice
Fermo restando il rispetto delle procedure sulla sicurezza (all.to n. 5), si conferma il premio di efficienza per turno di lavoro collegato al tempo di cambio vernice (media mensile) nelle cabine di verniciatura, previsto dall'accordo 8.2.02; […] Le parti concordano che non è possibile individuare un parametro adeguato per l'analogo trattamento adottato nel reparto plastificazione e quindi hanno deciso di collegare le quote maturabili ai risultati del reparto verniciatura.
[…]

Orario di lavoro
Nel caso di variazioni degli orari di lavoro (modifiche su base giornaliera o settimanale) per esigenze tecniche od organizzative, l'azienda consulterà preventivamente la RSU.

Pausa di 30'
Pur non prevista dal CCNL, per il normale turno di lavoro da otto ore è confermata a tempo indeterminato la pausa di 30' a condizione che la stessa venga regolarmente timbrata in reparto. Non sono previste interruzioni o pause nella prestazione giornaliera di lavoro inferiori a sei ore di lavoro effettivo.

Nuove assunzioni
In presenza di esigenze produttive che impongono l'assunzione di lavoratori direttamente o per il tramite di agenzie di somministrazione, l'azienda ne darà preventiva comunicazione alla RSU.
[…]
Prima di assumere nuovi lavoratori a tempo indeterminato l'azienda valuterà la possibilità di assumere lavoratori già in parte formati con rapporto di lavoro a termine o di lavoro interinale. […]

Clausola di inscindibilità
Le norme del presente accordo devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e debbono essere valutate nella loro globalità. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale per l'interpretazione autentica della norma.

Decorrenza, durata, validità
Il presente accordo sarà valido dal giorno della firma fino alla scadenza del 31.12.09.
Si concorda espressamente che la stessa sarà applicabile esclusivamente ad operai ed impiegati dello stabilimento operante in provincia di Ascoli Piceno.

Verbale di accordo aggiuntivo n. 1
Tra le stesse parti che hanno sottoscritto il verbale di accordo stipulato in data 27.11.06, di cui il presente accordo deve essere considerato parte integrante a tutti gli effetti si stabilisce quanto segue:
Premesso
- che, in considerazione delle ridotte dimensioni aziendali e dell'elevato numero di delegati provinciali e nazionali le parti ritengono che un eccessivo numero di permessi usufruiti, potrebbe penalizzare l'organizzazione del lavoro e creare eccessivi disagi ai lavoratori, costretti a frequenti cambi di mansioni o di turno;
tanto premesso le parti concordano che il ricorso a tale strumento riconosciuto dalla legge e dal CCNL avvenga esclusivamente in relazione alle attività di organismi sindacali provinciali o nazionali e, non possa essere goduto esclusivamente a livello individuale dai singoli delegati; inoltre, il numero massimo di ore per ciascuna organizzazione sindacale, prescindendo dal numero dei beneficiari, non potrà superare hh. 96 annue per ciascuna organizzazione, fatta salva la possibilità di concordare con l'azienda deroghe in presenza di importanti iniziative sindacali di carattere locale o nazionale.
L'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori del verbale principale comporterà automaticamente l'accettazione della presente regolamentazione dei permessi sindacali per i delegati provinciali ed impegnerà tutte le organizzazioni sindacali alle quali i lavoratori della Plalam hanno conferito il mandato di rappresentanza.