Categoria: 2006
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 31 ottobre 2006
Parti: Sanpaolo Banca dell'Adriatico e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, Sanpaolo Banca dell'Adriatico, Pesaro
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Capitolo 1 Inquadramento del personale
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Disposizioni specifiche
Art. I
Art. II
Capitolo 2 Percorsi professionali - Formazione - Valutazione del personale
Percorsi professionali
Articolo 5
Formazione
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Valutazione del personale
Articolo 9
Capitolo 3 Sistema incentivante
Articolo 10
Articolo 11
Capitolo 4 Promozioni
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Capitolo 5 Trattamento economico
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Capitolo 6 Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Capitolo 7 Ferie
Articolo 25
Articolo 26
Capitolo 8 Malattie - Infortuni
Articolo 27
Capitolo 9 Gravidanza - Puerperio
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Capitolo 10 Permessi
Articolo 32
Capitolo 11 Aspettativa
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Capitolo 12 Flessibilità di orario - Pause
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Capitolo 13 Missioni - Trasferimenti
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Capitolo 14 Cessazione del rapporto di lavoro
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Capitolo 15 Apprendistato professionalizzante
Articolo 52
Capitolo 16 Disposizioni diverse
Articolo 53
Articolo 54
Capitolo 17 Lavoro a tempo parziale
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57
Articolo 58
Capitolo 18 Norme peculiari
Sezione 1: Assunzioni
Articolo A
Sezione 2: Provvedimenti disciplinari - Licenziamento - Provvedimenti cautelari
Articolo B
Articolo C
Articolo D
Articolo E
Articolo F
Articolo G
Articolo H
Articolo I
Sezione 3: Mansioni
Articolo J
Articolo K
Articolo L
Sezione 4: Trattamento economico
Articolo M
Articolo N
Sezione 5: Tutela della salute
Articolo O
Articolo P
Articolo Q
Sezione 6: Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
Articolo R
Articolo S
Articolo T
Articolo U
Articolo V
Sezione 7: Disposizioni diverse
Articolo W
Capitolo 19 Operazioni societarie
Appendice n. 1
Articolo a
Articolo b
Articolo c
Articolo d
Articolo e
Articolo f
Articolo g
Articolo h
Articolo i
Articolo j
Articolo k
Articolo l
Articolo m
Articolo n
Appendice n.2
Appendice n. 3
Appendice n. 4

Capitolo 9 Gravidanza - Puerperio
Articolo 28

Le lavoratrici madri, a far tempo dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all'ultimo giorno di servizio prima dell'inizio del periodo di assenza obbligatoria previsto dalla legge, possono godere dall'inamovibilità dalla Filiale od Ente Centrale di appartenenza.
Il rientro della madre lavoratrice o del padre lavoratore che abbia fruito dei congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 avviene nel medesimo Comune, nello stesso Punto Operativo od in altro ivi ubicato, ovvero, per il Personale proveniente da Enti Centrali, in uno degli Enti stessi. Ciò nell'ottica di non creare comunque situazioni di maggior disagio in rapporto alle condizioni esistenti prima dell'assenza, tenuto conto anche, ove possibile, delle necessità personali espresse dagli interessati.

Articolo 30
Il Personale femminile in stato di gravidanza può richiedere di essere adibito a mansioni diverse da quelle cui è addetto, ove queste comportino una prestazione lavorativa contraddistinta da prevalente posizione ortostatica o comunque da particolare gravosità.
Il predetto Personale, successivamente al terzo mese di gravidanza, può richiedere l'esenzione da mansioni che richiedano posture fisse in posizione seduta.
Le richieste devono essere suffragate da idonea certificazione medica.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché l'Azienda accolga le richieste - suffragate da idonea certificazione medica - del Personale femminile in stato di gravidanza adibito a mansioni che comportano l'impiego di videoterminali in via esclusiva, di essere esentato da mansioni che comportano l'impiego di VDT nei primi te mesi del periodo di gravidanza.
L'Azienda, tenuto conto delle specifiche problematiche di natura preventiva suggerite utili nei vari periodi della gravidanza, accoglie la raccomandazione precisando che della stessa verrà data idonea divulgazione al Personale

Articolo 31
Il Personale in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche o convenzionate con le medesime per la durata del corso stesso. L'effettiva partecipazione andrà documentata a cura della struttura medesima.
[…]

Capitolo 11 Aspettativa
Articolo 34

La lavoratrice madre può ottenere, a domanda, un periodo di aspettativa ulteriore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge in occasione della nascita del figlio. Detto periodo pari ad un massimo di tre mesi può essere richiesto sino al compimento del 3° anno di età del figlio medesimo. In caso di parto gemellare o plurigemellare, tale periodo di aspettativa è esteso sino a 6 mesi.
L'aspettativa può avere inizio in qualsiasi momento dei trentasei mesi successivi alla nascita.
Il disposto del presente Articolo trova applicazione al Personale che adotti figli di età inferiore ai tre anni.

Capitolo 12 Flessibilità di orario - Pause
Articolo 38

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può accordare al Personale delle aree professionali un'elasticità dell'orario di entrata giornaliero nell'ambito di 45 minuti rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato per l'unità produttiva di appartenenza.
L'elasticità giornaliera effettivamente utilizzata può essere recuperata nello stesso giorno ovvero in altre giornate, ma comunque nel corso della settimana lavorativa, con modalità tali da garantire il rispetto del complessivo orario settimanale di lavoro, fermo restando il limite massimo di 9 ore e 30 minuti di prestazione nella singola giornata.
In caso di impossibilità da parte del Personale di effettuare, per qualsivoglia causale, il recupero nei termini predetti, lo stesso avviene in via automatica con deduzione dal montante di "banca delle ore" o di permesso frazionato in essere.
I periodi non recuperati con le suindicate modalità sono considerati come permesso non retribuito, con effettuazione delle relative trattenute sulle prime competenze mensili utili.
Non può in ogni caso fruire della suddetta elasticità il Personale addetto a turni ovvero con orario compreso nel nastro extra standard, nonché con contratto di lavoro a tempo parziale.
A fronte di sopraggiunte diverse esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, la concessione in parola può essere revocata, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Articolo 39
Il Personale delle aree professionali può avanzare formale richiesta scritta volta ad ottenere la concessione di effettuare in via non occasionale un intervallo meridiano della durata di 30 minuti, in deroga a quanto in via generale praticato nell'unità produttiva di assegnazione.
Tale concessione - subordinata alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda - viene formalizzata per iscritto e, ove si verifichino nuove situazioni operative, può essere revocata in qualsiasi momento con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, parimenti notificato per iscritto all'interessato.

Articolo 40
Il Personale addetto allo sportello con mansioni di introito ed esborso di valori ha diritto di usufruire, con modalità compatibili con le esigenze di servizio, di una pausa di 15 minuti dalla predetta mansione specifica durante l'orario di sportello.
Il Personale adibito ai video terminali in via esclusiva o continuativa in alcuni periodi di particolari scadenze, ha di regola diritto, in dette circostanze e limitatamente ai giorni di utilizzo in via esclusiva al video terminale stesso, rispettivamente alle pause di cui al 1° comma dell'Articolo 57 del CCNL 12/2/05 e al 1° comma del presente Articolo.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
In riferimento alle previsioni contrattuali in materia di prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi, con particolare riferimento ai crei di autogestione individuale della medesima, le OO.SS. raccomandano all'Azienda di attuare le opportune sensibilizzazioni nei confronti delle proprie strutture centrali e periferiche incaricate della gestione di Personale, affinché sia favorita la concreta applicazione del meccanismo in parola, anche in ottica del migliore utilizzo della flessibilità temporale che caratterizza la prestazione della categoria.
L'Azienda accoglie la raccomandazione come sopra espressa dalle OO.SS., erma restando la necessaria compatibilità del ricorso all'autogestione con le esigenze operative dell'unità organizzativa di appartenenza del Personale.

Capitolo 13 Missioni - Trasferimenti
Articolo 42

Con riferimento a quanto disposto dagli articoli 78 e 98 del CCNL 12/2/2005 viene concesso il riposo compensativo al Personale che, per ragioni di servizio, venga inviato in missione con partenza nella giornata di domenica, nella seguente misura:
- riposo compensativo per le ore antimeridiane di un successivo giorno lavorativo, da individuarsi di massima nel periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ove la partenza per la missione di cui trattasi sia avvenuta tra le ore 15 e le ore 19 della domenica;
- riposo compensativo per un intero giorno lavorativo, sempre individuato secondo quanto sopra precisato, se la missione in questione sia iniziata prima delle ore 15 della domenica.


Articolo 44
L'Azienda, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il Personale da una ad un'altra unità produttiva.
[…]

Capitolo 17 Lavoro a tempo parziale
Articolo 56

Costituiscono criteri di priorità - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per:
1) assistenza figli handicappati;
2) assistenza figli di età tra 0 e 3 anni, anziani, handicappati o malati, malati cronici;
3) assistenza figli di età tra 3 e 10 anni, gravi motivi di salute dei richiedenti;
4) motivi di studio od altri gravi motivi personali dei richiedenti.
[…]

Capitolo 18 Norme peculiari
Sezione 2: Provvedimenti disciplinari - Licenziamento - Provvedimenti cautelari
Articolo B

Al Personale che trasgredisca gli obblighi di servizio o che comunque venga meno ai propri doveri è applicabile - secondo le norme di legge che regolano la materia - salva la eventuale azione penale, una delle seguenti sanzioni disciplinari comminate dagli Organi aziendalmente competenti:
a) il biasimo scritto;
b) la riduzione della retribuzione, per un importo non superiore a 4 ore;
c) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
I provvedimenti disciplinari sono annotati sullo stato di servizio, e non se ne tiene conto trascorsi due anni dalla loro applicazione.

Articolo D
Il biasimo scritto è inflitto per negligenza o mancanza di servizio o di disciplina, per ingiustificata assenza dall'ufficio, per ripetuta inosservanza dell'orario e per qualsiasi altra inosservanza dei doveri previsti dal Capitolo V del CCNL 12/2/2005, sempreché la inosservanza medesima non sia passibile di una più grave sanzione.

Articolo E
La riduzione della retribuzione è applicata:
a) per recidiva o per notevole gravità delle mancanze specificate nel precedente Articolo;
b) per contegno scorretto verso i superiori, colleghi o dipendenti, oppure verso il pubblico;
[…]
d) per abuso di autorità o per insubordinazione;
[…]
f) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del Personale dipendente;
[…]

Articolo F
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione è inflitta:
a) per recidiva nelle mancanze indicate nell'Articolo precedente o per maggiore gravità di esse;
b) per qualsiasi infrazione che dimostri abituale riprovevole condotta o tolleranza di gravi abusi;
[…]
e) per grave insubordinazione contro l'Amministrazione ed i superiori;
[…]

Articolo G
Il licenziamento è pronunziato, dagli Organi Aziendali statutariamente competenti, per giusta causa o per giustificato motivo.
Il licenziamento per giusta causa è applicato per:
a) maggiore gravità delle mancanze indicate all'Articolo 20 o recidiva in esse;
b) abuso grave di autorità o insubordinazione accompagnata da grave minaccia o da violenza;
[…]
l) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente.
Il licenziamento per giustificato motivo si applica nei confronti del Personale che:
1) sia riconosciuto inabile al servizio, nei modi previsti dalla legge, dopo spirati i termini di cui all'Articolo 58, oppure abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa previsti all'Articolo 58 medesimo;
[…]

Sezione 3: Mansioni
Articolo J

Il Personale appartenente alla 3° area professionale addetto in via continuativa e prevalente alle mansioni sotto riportate, può ottenere, a richiesta, nei tempi indicati, di essere adibito ad altre mansioni di propria pertinenza:
.. addetti allo sportello che effettuino esborsi e/o introiti di valori, dopo 5 anni;
.. addetti ai calcolatori elettronici, dopo 7 anni;
.. addetti all'help-desk o alla Banca Telefonica, dopo tre anni.
Il Personale addetto in via continuativa e prevalente, da oltre 5 anni, ai centralini telefonici può ottenere, a richiesta, di essere adibito ad altre mansioni.
In occasione del passaggio da mansioni di addetto allo sportello che effettui esborsi e/o introiti di valori ad altre mansioni di propria pertinenza, il Personale interessato verrà assegnato - in relazione alle esigenze di servizio - al Punto Operativo di appartenenza, a Punto Operativo della medesima unità produttiva ovvero ricompreso nelle zone individuate dalle Parti ai fini dei trasferimenti a richiesta.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Con riferimento al cambio mansioni previsto dal 1° comma, secondo alinea della norma che precede relativamente al Personale che abbia esplicato da oltre 7 anni mansioni di operatore addetto ai calcolatori elettronici e abbia esercitato la relativa facoltà, le OO.SS. formulano espressa raccomandazione affinché, in tale ipotesi si tenga conto, nell'affidamento dei nuovi incarichi, dell'esperienza maturata e della specifica professionalità acquisita dal Personale interessato nella precedente mansione.

Sezione 5: Tutela della salute
Articolo O

Il Personale addetto in via continuativa ai video terminali ovvero a mansioni di introito/esborso di valori allo sportello può essere sottoposto ad esami oculistici a sua richiesta e previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l'esistenza di disturbi visivi. Detti esami sono effettuati durante l'orario di lavoro - a cura e spese dell'Azienda - presso Enti Pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico.
Il Personale addetto in via esclusiva ai centralini telefonici ed alla Banca Telefonica può essere sottoposto a richiesta - a cura e spese dell'Azienda - ad esami audiometrici per la verifica delle condizioni uditive. Detti esami, aventi cadenza biennale, sono effettuati presso Enti Pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico.

Articolo P
L'Azienda, attraverso organizzazioni private specializzate in medicina del lavoro, effettua nei confronti del Personale delle aree professionali e del 1° e 2° livello dei Quadri Direttivi visite preventive periodiche volontarie riferite ad accertamenti medici specifici.

Articolo Q
Agli addetti con esclusività ai centralini telefonici singoli viene concessa una pausa di 30 minuti nella giornata. Detta pausa deve essere fruita in due distinti periodi di 15 minuti, di cui uno nell'arco del pomeriggio, nel corso del quale i due periodi possono essere fruiti anche continuativamente.
Dichiarazione dell'azienda.
Con riferimento alla facoltà dell'Azienda di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi di cui all'art. 34 del CCNL 12 febbraio 2005 ed al possibile determinarsi di elementi di disagio soggettivo, l'Azienda nell'individuare le risorse necessarie per la predisposizione delle opportune turnazioni oltre le 60 giornate annue, terrà prioritariamente cono della volontarietà del Personale interessato.