Categoria: 1990
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 1990
Validità: 01.07.1990 - 30.06.1993
Parti: Fnagi, Fnaga-Confartigianato, Anaf-Confartigianato, Casa, Claai e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Editoria, Artigiani
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Art. 1 Decorrenza e durata
Art. 2 Sistema di informazioni
- Rapporti sindacali
- Osservatori
- Sviluppo e investimenti
- Governo del mercato del lavoro
Art. 3 Livello regionale di trattativa
Art. 4 Accordo interconfederale
- Relazioni sindacali
- Dichiarazione a verbale del ministro
- Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
- Dichiarazione a verbale della Cgil
- Protocollo per il regolamento del fondo
- Nota a verbale
- Occupazione femminile
- Tutela dei tossicodipendenti
- Lavoratori inabili
- Mercato del lavoro
- Allegato
- Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21/7/1988
Art. 5 Assemblea
Art. 6 Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 7 Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 8 Versamento contributi sindacali
Art. 9 Quota diffusione contratto
Art. 10 Diritto allo studio
Art. 11 Lavoratori studenti
Art. 12 Ambiente di lavoro
Art. 13 Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 14 Assunzioni
Art. 15 Visita medica
Art. 16 Periodo di prova
Art. 17 Nomenclatura
Art. 18 Classificazione professionale unica
Art. 19 Orario di lavoro
Art. 20 Lavoro a turni
Art. 21 Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 22 Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 23 Ferie
Art. 24 Minimi tabellari
Art. 25 Indennità di contingenza
Art. 26 Corresponsione della retribuzione e delle indennità
Art. 27 Conteggi perequativi
 Art. 28 Passaggio di qualifica
Art. 29 Mutamento mansioni
Art. 30 Apprendistato
- Retribuzione apprendista
- Malattia e infortunio non sul lavoro
- Norma transitoria
- Dichiarazione delle parti
Art. 31 Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 24 anni
Art. 32 Tirocinio
Art. 33 Contratto a tempo determinato
Art. 34 Part-time
Art. 35 Contratti di formazione e lavoro
Art. 36 Assenze
Art. 37 Permessi
Art. 38 Servizio militare
Art. 39 Conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio
Art. 40 Tutela della maternità
Art. 41 Congedo matrimoniale
Art. 42 Disciplina del lavoro
Art. 43 Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 44 Trattamento fine rapporto
Art. 45 Inscindibilità delle disposizioni del contratto-trattamenti di miglior favore
Art. 46 Norma complementari
- Nota a verbale
Art. 47 Lavoro esterno
Art. 48 Regolamento del lavoro a domicilio
Parte seconda Operai
Art. 49 Aumenti periodici di anzianità
Art. 50 Riposi e festività
Art. 51 Determinazione della retribuzione oraria
Art. 52 Trasferte
Art. 53 Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia
Art. 54 Trattamento economico per malattie ed infortuni
Art. 55 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte terza Impiegati
Art. 56 Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 57 Quota oraria
Art. 58 Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia
Art. 59 Aumenti periodici di anzianità
Art. 60 Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art. 61 Malattia ed infortunio
Art. 62 Preavviso di licenziamento e di dimissioni impiegati
Art. 63 Norme particolari per i quadri
- Norma transitoria
- Dichiarazione a verbale

Costituzione delle parti
Federazione Nazionale Artigiani della Grafica e dell'immagine (Fnagi) […]; assistiti per la Cna […], Federazione Nazionale Artigiani Grafici ed Affini (Fnaga - Confartigianato) […] e con l'assistenza della Confartigianato […], Associazione Nazionale Artigiani Fotografi (Anaf-Confartigianato) […] con l'assistenza della Confartigianato […], Casa (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani) […]con l'intervento della Federazione Nazionale di categoria dei Tipografi, Grafici, Cartai e Fotografi, Claai (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) […]; e Filis-Cgil […]; Fis-Cisl […] e le delegazioni territoriali di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio; Uilsic-Uil […], ed assistiti dai rappresentanti Uilsic-Uil territoriali di Torino, Milano, Verona, Treviso, Trieste, Bologna, Roma;

Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica alle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge n. 443 dell'8 agosto 1985 operanti nei settori:
- Grafico ed Editoriale.
- Serigrafico.
- Cartotecnico
- Eliografico, copisteria ed affini.
- Produzione di astucci pieghevoli e imballaggi flessibili e stampati.
- Grafica pubblicitaria e computer grafica.
- Studi fotografici ed affini.

Art. 2 Sistema di informazioni
[...]
Osservatori
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e Regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento della finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto.
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, CFL, occupazione femminile, lavoro a domicilio;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.
[...]
Governo del mercato del lavoro
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto a livello regionale e territoriale i dati in loro possesso anche sulla base della attività conoscitiva di cui alle leggi i regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensori disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questi livelli i dati in loro possesso relativi all'entità ed alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta
scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile
situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
[…]

Art. 3 Livello regionale di trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale.
Non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
A livello regionale potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi di politica economica e finanziaria posti in essere dalle regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i seguenti argomenti:
- gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi, accordi interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale territoriale.
- piani decentrati di utilizzo per la formazione professionale;
[…]
Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Le parti a livello regionale, di comune accordo, possono demandare la trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali.

Art. 4 Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1990.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987(previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articoli su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
[…]
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
[…]
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
[…]
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27/2/1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, ClaaiI e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
[…]
4) I rappresentati di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno. 7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
[…]
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del codice civile.

Dichiarazione a verbale del ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Art. 12 Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e dell'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro della U.S.L. trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro nelle imprese artigiane.
I lavoratori - mediante il delegato - hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare gli interventi, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detti incontri possono avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati per il sistema di informazione) di norma una volta l'anno o, su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito della operatività della legge 833 e delle competenze delle U.S.L..
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la U.S.L. e con gli Enti pubblici e Centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze e sulle tecnologie utilizzate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 13 Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di legge o dagli Accordi Interconfederali.

Art. 14 Assunzioni
[…]
Prima dell'assunzione, il lavoratore può essere sottoposto a visita medica.

Art. 15 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da paste di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 20 Lavoro a turni
A) In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno.
Per il 3° turno la maggiorazione è del 24%.
[…]
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 677 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2°, della legge stessa, a mezz'ora.
[...]

Art. 30 Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nelle attività artigiane grafiche ed affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dall'Accordo Interconfederale del 21/12/1983 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
[…]

Art. 40 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente Art., le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]

Art. 42 Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la impresa potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
Nelle sottoelencate mancanze al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 36, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti a macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti in tal caso inoltre l'operaio verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alla disposizioni del regolamento interno all'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
[…]
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della impresa salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
[…]

Art. 47 Lavoro esterno
Le parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso da aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di Legge:
1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l'impegno alla applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) A livello territoriale ed ove non sia possibile a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell'articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata ed in uscita, della tipologia di tali fenomeni.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzato, sempre nel rispetto dell'autonomia delle parti, ad iniziative tendenti a portare ed a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle Leggi e dei contratti.

Art. 48 Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio
É lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri, della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella condizione di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
É fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiamo comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e della cessazione delle sospensioni.
[…]
3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.