Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lav., 14 aprile 2014, n. 185 - Rendita per infortunio in itinere


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro,
dott.ssa Franca Molinari,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE


nella causa R.G.L.1246/12, avente ad oggetto un ricorso ex art. 442 cpc, promossa da

Omissis difesa e rappresentata dall' Avv. Mauro Dalla Chiesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castiglione Olona, via Cesare Battisti 56, in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE
contro
I.N.A.I.L. rappresentato e difeso dall'Avv.Pierpaolo Piluso in forza di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, Viale Duca d'Aosta n. 7
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti

FattoDiritto


La domanda, è. fondata.
Il Consulente d'Ufficio, il cui motivato elaborato è condiviso da questo Giudice, ha accertato nel corso delle indagini peritali che in conseguenza dell'infortunio in itinere del 1.3.2010 alla ricorrente residuano postumi permanenti che sono quantificabili nella misura del 90 per cento con riferimento alla Tabelle Inail di cui al D.lgs.38/2000. Il periodo di inabilità temporanea assoluta può essere rìcompreso dal 13.2010 al 13.4.20111 (decorrenza della rendita costituita dall'Inail).
La richiesta formulata dalla ricorrente, e respinta dall'Inail in via amministrativa, è risultata dunque fondata.
L'INAIL va condannato, per l'effetto, al pagamento della relativa rendita da infortunio assumendo, con decorrenza 13.3.2014, come parametro la percentuale del 90%. Nel caso di menomazione da 86 a 100 punti percentuali ("La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale") il coefficiente di indennizzo (da utilizzare per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per l'indennizzo delle conseguenze della menomazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38) adeguato è quello di 1,0, attesa l'impossibilità di ricollocare la ricorrente in qualsivoglia attività lavorativa in ragione delle gravi patologie da cui è affetta.
Il convenuto soccombente deve rifondere alla ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. A carico integrale dell'istituto convenuto, in via definitiva, vanno poste anche le spese del C.T.U., come liquidato con separato decreto.
La sentenza e provvisoriamente esecutiva ex art.147 c.p.e.

P.Q.M.

Accogliendo la domanda, ritenuta legittima la richiesta formulata dalla ricorrente, condanna INAIL al pagamento in favore del ricorrente della rendita da infortunio con parametro del 90% con decorrenza dal marzo 2014, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con coefficiente di indennizzo nella misura di 1,0;
Condanna INAIL alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.000, per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario e alle spese di CTU liquidate dal giudice. Sentenza esecutiva. Busto Arsizio, 14.4.2014