Tipologia: CCNL
Data firma: 17 ottobre 1990
Validità: 01.06.1990 - 31.08.1993
Parti: Uplps, Ass. Allenat. Cav. Galoppo, Fenap., Apg., e Filis Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Scuderie di cavalli di corsa al galoppo
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Donne e minori
Art. 3 - Documenti di lavoro
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori
Art. 6 - Apprendistato
Art. 7 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 8 - Assegnazione del lavoro
Art. 9 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 10 - Cumulo di mansioni
Art. 11 - Part time
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Festività
Art. 15 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 16 - Gratifica natalizia
Art. 17 - 14ª mensilità
Art. 18 - Accompagnamento cavalli
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Servizio militare
Art. 22 - Trasferta
Art. 23 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 24 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 25 - Permessi
Art. 26 - Congedo matrimoniale
Art. 27 - Assenze
Art. 28 - Utensili e materiale
Art. 29 - Norme di disciplina interna
Art. 30 - Divieti
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Preavviso
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
 Art. 34 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 35 - Vigilanza sui licenziamenti
Art. 36 - Reclami e controversie
Art. 37 - Sistema di informazioni - Osservatorio
Art. 38 - Diritti sindacali
Art. 39 - Assemblea
Art. 40 - Contrattazione territoriale
Art. 41 - Contributo sindacale
Art. 42 - Testo contratto
Art. 43 - Fondo integrazione pensioni
Art. 44 - Fondo di disoccupazione
Art. 45 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 46 - Polizza assicurativa
Art. 47 - Tabella retributiva
Art. 48 - Indennità di contingenza
Art. 49 - Elementi della retribuzione
Art. 50 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Apprendistato- Occupazione giovanile formazione - Lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3 (Età)
Art. 4 (Autorizzazioni)
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Obblighi del datore di lavoro)
Art. 8 (Doveri dell'apprendista)
Art. 9 (Diritti dell'apprendista)
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (Rinvio a norme di legge)
Allegato B - Progetto standard di formazione e lavoro

Uplps […]; Associazione Allenatori Cavalli Galoppo […]; Fenap […]; Apg […]; e Filis Cgil […]con l'intervento del Coordinamento nazionale del settore; Fisascat-Cisl […], unitamente ad una delegazione […]; Uilsic-Uil […] e la delegazione di Lavoratori […]
È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle scuderie di cavalli di corsa al galoppo.

Premessa
Le parti, preso atto della comune convinzione che le innovazioni contrattuali apportate nel testo del presente contratto, con particolare riguardo a quanto definito in materia di inquadramento dei lavoratori e di assegnazione del lavoro, potranno trovare piena applicazione solo in presenza di adeguate garanzie circa il rispetto delle norme e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
- Preso altresì atto che nell'Osservatorio di cui all'art. è stato concordemente individuato lo strumento contrattuale utile alla conoscenza dei problemi specifici del settore e dalla determinazione degli opportuni criteri di interventi;
- considerato tuttavia che la complessità dei problemi impone anche che l'Unire e gli Enti tecnici, ciascuno per la sua parte di responsabilità, intervengano efficacemente per rimuovere eventuali ostacoli al perseguimento del comune obiettivo delle parti di garantire il rispetto delle norme e la tutela dei livelli di occupazione;
- considerato infine che è stato sottoscritto con l'Unire e gli Enti tecnici un protocollo di intesa al riguardo;
Convengono quanto segue Entro il 31 gennaio 1991 le parti analizzeranno le informazioni raggiunte in sede di Osservatorio circa il rispetto delle normative contrattuali; come pure i risultati fino ad allora ottenuti dagli interventi di sollecitazione presso l'Unire e gli Enti tecnici.
Sulla base di tale analisi le parti scioglieranno la riserva formulata in sede di rinnovo del testo contrattuale e decideranno di conseguenza l'effettiva entrata in vigore di quanto concordato.
Qualora, a motivo dell'esito insoddisfacente della verifica di cui sopra le parti, od una sola di esse, dovessero ritenere di non poter sciogliere positivamente la riserva, il presente contratto decadrà da ogni effetto e quanto in esso contenuto dovrà intendersi come non apposto.

Art. 1 Assunzioni
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle norme di legge in materia di avviamento al lavoro.
[…]
Il lavoratore potrà preventivamente essere sottoposto a visita medica attitudinale.
[…]

Art. 2 Donne e minori
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 6 Apprendistato
Il trattamento degli apprendisti verrà regolato dalle norme di legge di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti.

Art. 8 Assegnazione del lavoro
In regime di lavoro normale potranno essere assegnati alla cura dell'artiere ippico, come definito e inquadrato all'art. 5, di norma tre cavalli.
In sede di contrattazione integrativa potranno essere definite fra le parti modalità diverse di assegnazione del lavoro e conseguente utilizzazione del personale.
Norma transitoria A tutti i lavoratori con la qualifica di artiere alla data di entrata in vigore del presente contratto, e cioè al 1° aprile 1991, sarà corrisposta a titolo di superminimo individuale non assorbibile la somma di L. 245.000 lorde mensili. Detto superminimo sarà corrisposto anche sulla 13ª e 14ª mensilità nel T.F.R., nonché sul calcolo degli straordinari.
Esso assorbe e sostituisce ad ogni effetto la precedente indennità forfettaria.
Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente Art. troverà applicazione solo dopo che, alla scadenza del 31 gennaio 1991, le parti in sede di Osservatorio Nazionale avranno valutato l'effettiva sussistenza delle condizioni oggettive di applicabilità di cui in premessa.

Art. 18 Accompagnamento cavalli
Il lavoro prestato dal personale che conduce cavalli in pista o sia comandato in pista per lo svolgimento delle corse, con esclusione dell'accompagnamento alle gabbie di partenza, verrà compensato con una indennità forfettaria equivalente all'importo di due ore di retribuzione con le maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all'art. 15.

Art. 23 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché siano espletate tutte le formalità previste dalla legge.
[…]

Art. 28 Utensili e materiale
[…]
Il datore di lavoro fornirà agli artieri che montino a cavallo il casco di protezione usuale.
Nel caso che l'azienda richieda l'uso di determinati indumenti, l'onere relativo sarà interamente a suo carico.

Art. 29 Norme di disciplina interna
Ogni lavoratore è alle dipendenze del suo superiore diretto e nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.
Durante l'orario di lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dalle scuderie se non dopo aver ottenuto il consenso dal suo superiore diretto.
[…]
Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare né trattenersi nelle scuderie se non per ragioni di servizio.
[…]
Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dalle aziende, sempreché non siano in contrasto e non modifichino quelle previste dal presente contratto e dalle leggi vigenti.

Art. 30 Divieti
E proibita l'introduzione nelle scuderie di sostanze o farmaci che possano alterare le condizioni psicofisiche dei cavalli.
É assolutamente proibito a tutto il personale fumare nei boxes dei cavalli.
[…]
É fatto divieto all'artiere di montare a cavallo senza casco di protezione.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali compatibili, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (minimo contrattuale, eventuale superminimo, indennità di contingenza);
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tutta via tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c), ovvero in caso di recidiva.
Il licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri (anche se non particolarmente richiamati nel presente contratto), che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
A titolo esemplificativo, incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che:
- abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
- per disattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali che ha in consegna e non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità nello stato degli animali;
- venga trovato addormentato durante l'orario di lavoro;
- si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
- fumi nei boxes o introduca nelle scuderie bevande alcoliche;
- dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto o dalla Direzione;
[…]
- non adoperi il casco durante il periodo in cui è a cavallo;
- trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale e puntuale andamento del lavoro;
Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso nei casi di:
[…]
- gravi omissioni o negligenze colpose o dolose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici a tutto il materiale affidato;
[…]
- recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
[…]

Art. 37 Sistema di informazioni - Osservatorio
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte, responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, si impegnano a costituire ed organizzare un sistema di informazioni reciproche che consenta di valutare tempestivamente l'andamento generale del settore, su specifico riguardo agli investimenti ed alla occupazione, nonché il grado di effettivo rispetto delle norme convenute.
A tal fine convengono di costituire un Osservatorio permanente composto da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro.
I compiti dell'Osservatorio saranno:
- di natura propositiva, di studio e segnalazione nei confronti degli Enti tecnici;
- di accertamento e controllo dello stato di applicazione delle norme contrattuali a difesa dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori;
- di controllo rispetto l'effettiva e puntuale applicazione dei regolamenti e delle iniziative in materia di tutela del lavoro predisposte dagli Enti tecnici;
- di censimento ed accertamento statistico del numero dei lavoratori addetti, del numero delle scuderie operanti nonché del numero dei cavalli al fine di valutare e prevedere l'andamento occupazionale e le necessità di formazione professionale.

Art. 38 Diritti sindacali
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare rappresentanti sindacali. 1 nominativi di detti rappresentanti saranno comunicati dalle OO.SS. stipulanti alle Organizzazioni dei datori di lavoro e all'azienda di appartenenza.
Le OO.SS. cureranno che i rappresentanti sindacali non appartengano alla stessa azienda.
Le rappresentanze hanno il compito di coordinamento fra unità produttive, e possono intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione del contratto e delle leggi.
[…]

Art. 40 Contrattazione territoriale
Accordi integrativi del presente contratto nazionale potranno essere stipulati fra le parti a livello territoriale in materia di:
[…]
- distribuzione ed articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro;
- sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro, di modalità di utilizzazione del personale diverse da quanto previsto dalle norme di cui all'attuale art. 8, definizione di indennità per eventuali prestazioni supplementari;
- ambiente e misure di sicurezza e igiene sul lavoro.

Art. 45 Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 300/70, i lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
In particolare i datori di lavoro si impegnano a intervenire presso tutte le società di corse ed enti competenti affinché siano assicurati, nei comprensori delle scuderie, impianti igienici efficienti e sufficienti, una sistematica manutenzione, un servizio di stazionamento di autoambulanza durante l'orario di lavoro mattutino, un rigido rispetto delle norme antincendio sui luoghi di lavoro.

Art. 46 Polizza assicurativa
Viene istituita una polizza assicurativa, in aggiunta a quanto già previsto dall'INAIL, che copra i rischi di morte e/o invalidità permanente occorsi in occasione di infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti.
I massimali individuali previsti dovranno essere:
L. 50 milioni in caso di morte L. 100 milioni in caso di invalidità permanente.
Il testo e le condizioni di polizza dovranno essere conformi a quelle tipo convenute a livello nazionale fra le parti.
Copia della polizza sarà consegnata a tutti i lavoratori.

Allegati
Allegato A Apprendistato- Occupazione giovanile formazione - Lavoro

Art. 3
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 4
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Art. 7
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale, attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 8
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata dalla sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con, assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 9
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
[…]

Art. 12
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.