Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2014, n. 22247 - Imprudenza del lavoratore e infortunio mortale: è rarissimo che la condotta abnorme escluda la responsabilità penale del datore di lavoro


 

 

 

 

Presidente Zecca – Relatore Grasso

 

Fatto


1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11/1/2008, condannò alla pena stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno e al pagamento di provvisionali, M.S., per avere causato per colpa, svolgendo l'attività di legale rappresentante della MAP Costruzioni s.r.l., cessionaria del ramo aziendale della C.G.F. s.r.l., la quale con la Edifil s.r.l. aveva costituito un'associazione temporanea d'imprese per la conduzione in appalto delle opere di ristrutturazione del presidio ospedaliero di Cernusco sul Naviglio, la morte di I.S., operaio alle dipendenze della MAP, deceduto per le conseguenze subite a causa della caduta da un castello di tiro, reso pericoloso dalla mancanza di parapetti su due lati e in assenza di mezzi di protezione individuali e di personale preposto a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza.
1.1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 4/5/2012, giudicando a sèguito dell'impugnazione dell'imputato e delle parti civili, confermò la statuizione di primo grado.
2. Il M. ricorre per cassazione.
2.1. Con il primo articolato motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale adducendo la non configurabilità del nesso di causalità, a motivo dell'abnorme condotta del lavoratore, rimasto vittima della propria imprevedibile imprudente condotta.
L'istruttoria dibattimentale aveva permesso di appurare che la vittima, sibbene sconsigliata dal compagno di lavoro, adibito con lui allo smontaggio di un'impalcatura, aveva coscientemente disatteso le norme precauzionali decidendo di rimuovere i tubolari posti a protezione dei castello aereo, al fine di agevolmente liberarsi delle parti smontate, facendole precipitare al suolo. Una tale condotta, in palese contrasto con le istruzioni ricevute, costituiva evento eccezionale ed imprevedibile, integrando abnorme deviazione rispetto al normale profilo comportamentale che poteva attendersi da parte del lavoratore e, pertanto, appariva illogica e priva di supporti l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale una tale imprudenza non poteva considerarsi imprevedibile.
Infine, se anche il datore di lavoro avesse predisposto il P.O.S. l'evento di sarebbe verificato ugualmente, stante che la vittima aveva coscientemente disatteso le istruzioni che gli erano state date per scongiurare il sinistro.
2.2. Con il secondo motivo il M. censura i medesimi vizi rilevanti in sede di legittimità contestando l'addebito mossogli dai giudici di merito, secondo il quale egli non avrebbe provveduto a nominare il responsabile preposto a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. I detti giudici non avevano tenuto conto che l'impresa del ricorrente non aveva assunto l'appalto, essendosi limitata ad acquisire un ramo aziendale altrui, costituito da un «complesso organico e funzionante di beni», con la conseguenza che era rimasto fermo l'incarico assegnato dall'impresa cedente all'architetto C., il quale era da considerarsi responsabile del cantiere. In ogni caso, come già detto, l'evento non si sarebbe potuto comunque scongiurare, essendo dipeso da un'imprevedibile scelta imprudente del lavoratore.
Infine, all'epilogo della censura qui sunteggiata il ricorrente assume che già al momento della sentenza (d'appello) erano decorsi i termini di prescrizione e, pertanto, in via subordinata, invocava l'applicazione della relativa formula di proscioglimento.

Diritto

 


3. Il nucleo centrale attorno al quale risulta articolato il gravame e al quale è espressamente dedicato il primo motivo ipotizza che l'evento, in quanto frutto di condotta abnorme del lavoratore, non era prevedibile e prevenibile dal garante.
Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione dei 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.
Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistito in un'azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre.
Poiché incombe sul datore di lavoro il precipuo obbligo d'impedire prevedibili imprudenti condotte dei lavoratori, mediante utilizzo di strumenti e macchinari non agevolmente alterabili, l'uso obbligatorio di dispositivi individuali di protezione e, non ultimo, l'approntamento di personale di vigilanza capace di negare l'accesso a procedure pericolose, non v'è dubbio che l'imprudente scelta della vittima di rimuovere i tubolari e la protezione su uno dei lati della struttura, al fine di poter con maggior facilità liberarsi di materiali di risulta precipitandoli al suolo, ove i dispositivi di tutela fossero stati efficacemente approntati, non sarebbe stata attuata. Per queste ragioni, al contrario di quanto asserito in ricorso, la predisposizione ed attuazione del P.O.S. avrebbe scongiurato il sinistro mediante la predisposizione di efficaci strumenti dissuasivi e impeditivi.
Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente l'estrema rarità dell'ipotesi in cui possa affermarsi che possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa, escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. IV, n. 952 del 27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/672004; Sez. IV, n. 2614/07 del 26/10/2006).
4. Il secondo motivo è destituito anch'esso di giuridico fondamento. Non più che una congettura, sprovvista di qualsivoglia attendibilità, deve ritenersi l'asserto secondo il quale l'arch. C. della srl CGF cedente il ramo d'azienda, avrebbe avuto l'incarico di vigilare sul rispetto e l'applicazione delle norme prevenzionali. In realtà, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, costui aveva avuto solo l'incarico di curare il passaggio di consegne dall'impresa cedente a quella cessionaria.
5. Infine, manifestamente infondata appare l'eccezione di prescrizione del reato. Trattandosi di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche, ex comb. disp. degli artt. 157 e 160, cod. pen. (anche dopo la novella operata con la L. n. 251/2005) si prescrive in quindici anni, tempo che ad oggi, risulta lontano dall'essere trascorso, risalendo il fatto al 30/9/2004.
6. All'epilogo consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.