Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
Decreto 14 gennaio 2009, n. 119
“Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno, n. 229;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’art. 11 “attività promozionali” e l’art. 30 “Modelli di organizzazione e di gestione” che promuovono l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza;
VISTA la delibera di Giunta regionale 23 luglio 2004, n. VII/18344 “Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004 - 2006” con cui è stata sancita, tra le altre, l’urgenza di definire protocolli e indirizzi al fine di conseguire una maggiore efficacia degli interventi attuati in occasione di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
VISTA la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2007, n. VIII/4799 “legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 - Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato - attuazione art. 6, comma 2” con cui sono state fornite indicazioni per l’elaborazione di linee operative in materia di prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro per il triennio 2004-2006;
VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 “Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)” con la quale:
• è stato approvato il Piano regionale 2008-2010, documento precedentemente condiviso coi rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all’attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell’Intesa il 13 febbraio 2008,
• sono state affidate alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale;
PRESO ATTO che il Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro individua gli obiettivi specifici di livello regionale e le linee direttrici cui ispirarsi per il raggiungimento degli stessi;
CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010:
• affida ai laboratori di approfondimento l’analisi dei rischi specifici, ricercando criteri di valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione, definendo indirizzi operativi,
• individua le linee strategiche per comparti e rischi specifici e tra questi quello “costruzioni”,
• riconosce, quale forma incentivante finalizzata al contenimento degli infortuni sul lavoro, l’adozione di buone prassi da parte delle aziende,
• promuove l’adozione, da parte delle aziende, di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL);
VISTO il documento “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” elaborato dalla Commissione Tecnica istituita ai sensi della succitata dgr VII/18344 e successivamente valutato e approvato dal laboratorio costruzioni, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008-2010;
RITENUTO pertanto che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2008-2010, dal quale evincere le buone pratiche da adottare in occasione di nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d’uso nonché di interventi su edifici esistenti;
RITENUTO quindi di approvare il documento “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell’atto;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale” nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.

IL DIRETTORE/GENERALE
DIREZIONE GENERALE SANITÀ
Dr. Carlo Lucchina


Allegato al ddg n. 119 del 14.01.2009

“Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”

Indice:
1. Accesso alla copertura
2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati
3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli
4. Dispositivi di ancoraggio
5. Le soluzioni adottate
6. A lavori ultimati
7. Edifici con estese superfici finestrate
8. Informazioni
9. Fascicolo dell’opera
Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura
L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura
Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:
• l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza 0,70 m. e altezza di 1,20 m.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
• l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superfìcie inferiore a 0.50 m².
• l’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti
misure minime di luce netta di passaggio:
- superficie 0,50 m²;
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere 0,70 m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
- se a sezione circolare il diametro deve essere 0,80 m;
• l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l’investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.
Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.
Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell’opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.
La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli
Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d’accesso che minimamente preveda:
- l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
- il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio
Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio
I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
Questi dispositivi richiedono che:
1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: “Protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5 - Le soluzioni adottate
Ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

6 - A lavori ultimati
A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.

7 - Edifici con estese superfici finestrate
All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell’elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8 - Informazioni
In luogo prossimo all’ accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).
Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell’opera, se predisposto, ed informare del contenuto l’appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.
Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)
L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9 - Fascicolo dell’opera
Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.
Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).
Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.


Fonte: sanita.regione.lombardia.it