Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1990
Validità: 01.01.1991 – 30.06.1994
Parti: Unionmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settore: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Premessa
Campo di applicazione del contratto
Norma comune a tutti i settori
Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 4 - Consegna e restituzione documenti di lavoro
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Flessibilità della prestazione
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Anzianità dei lavoratori
Art. 11 - Forme di retribuzione
Art. 12 - Premio di produzione
Art. 13 - Reclami sulla retribuzione
Art. 14 - Mense aziendali
Art. 15 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 16 - Indennità per disagiata sede
Art. 17 - Nuove mansioni
Art. 18 - Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni
Art. 19 - Indumenti di lavoro
Art. 20 - Trasferimenti
Art. 21 - Reclami e controversie
Art. 22 - Disciplina aziendale - Doveri delle parti
Art. 23 – Divieti
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Art. 25 - Ambiente di lavoro
Art. 26 - Appalti
Art. 27 - Diritto allo studio
Art. 28 - Lavoratori studenti
Art. 29 - Cessione - trasformazione e passaggio di azienda
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 32 – Assemblea
Art. 33 - Permessi per attività formative sindacali
Art. 34 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 35 - Permessi per cariche sindacali
Art. 36 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 37 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 38 - Affissione della stampa dei sindacati
Art. 39 - Vendita di libri e riviste
Art. 40 - Quota per servizio contrattuale
Art. 41 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 42 - Decorrenza e durata
- Dichiarazione finale
Disciplina speciale - Parte prima
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte prima
Art. 2 - Entrata e uscita
Art. 3 - Sospensione, interruzione e riduzione del lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Festività
Art. 6 - Lavoro straordinario - notturno e festivo
Art. 7 - Cottimo
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo
Art. 9 - Mensilizzazione
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Gratifica natalizia
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
 Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Disciplina speciale - Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte seconda
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte speciale prima alla disciplina di cui alla parte speciale seconda
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 7 - Clausola di rinvio
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Disciplina speciale - Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte terza
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte speciale prima alla disciplina di cui alla parte speciale terza
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte speciale seconda alla disciplina di cui alla parte speciale terza
Art. 4 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 5 - Festività
Art. 6 - Lavoro straordinario - notturno e festivo
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 8 - Indennità maneggio denaro – cauzione
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Tredicesima mensilità
Art. 12 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15 - Servizio militare
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 17 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 18 - Trasferte
Art. 19 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Disciplina speciale - Parte quarta
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte quarta
Art. 2 - Trattamento economico e normativo
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile e penale legata alla prestazione
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Brevetti
Art. 7 - Decorrenze
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 - Quote contratto Fim, Fiom, Uilm
Allegato 4 - Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazioni dell'industria metalmeccanica minore
Allegato 5 - Aumento salariale
Allegato 6 - Lettera Animem-Confapi alla Flm
Allegato 7 - Lettera Flm all'Animem-Confapi
Allegato 8 - Dichiarazione comune
Allegato 9 - Legge 29 maggio 1982, n. 297: Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Allegato 10
Allegato 11 - Accordo interconfederale in materia di occupazione giovanile e mercato del lavoro tra Confapi e Cgil-Cisl-Uil 16 novembre 1988
Allegato 12

Costituzione delle parti
Unionmeccanica - Unione nazionale della piccola e media industria Metalmeccanica […] assistiti dal segretario nazionale […] e dai segretari […] e dalla commissione tecnica […] e con la partecipazione di una delegazione di industriali metalmeccanici […] e con l'assistenza della Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria […] assistiti dal direttore generale […] e dal vice direttore generale […]
e la Fim-Cisl, Federazione italiana metalmeccanici […]e da una delegazione […], la Fiom-Cgil, Federazione impiegati e operai metallurgici […] e da una delegazione […], la Uilm-Uil, Unione italiana lavoratori metalmeccanici […] e da una delegazione […] assistite dalle segreterie generali della Cisl, della Cgil e della Uil
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate all'Unionmeccanica.

Premessa
1) La contrattazione a livello aziendale potrà essere svolta per le materie per le quali il CCNL prevede tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
2) Competenti per la contrattazione a livello aziendale sono, da un lato, i sindacati provinciali e/o territoriali di categoria dei lavoratori e le rappresentanze sindacali aziendali e, dall'altro, l'azienda e/o l'organizzazione territoriale, salvo le ipotesi previste per l'intervento delle rispettive organizzazioni a livello provinciale o nazionale.
3) La contrattazione a livello aziendale riguarderà le seguenti materie:
a) cottimo;
b) premio di produzione secondo quanto previsto all'art. 11 della disciplina generale e/o terzo elemento retributivo;
c) qualifiche;
d) ambiente di lavoro.
Per le materie precedentemente elencate (distribuzione dell'orario di lavoro; livelli di occupazione; formazione professionale; aggiornamento tecnico professionale) si rimanda a quanto stabilito negli articoli regolanti le materie.
4) La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli; alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
b) agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
Per l'inquadramento settoriale delle aziende ai fini di cui al punto 3) della « Premessa», sono stati stabiliti i seguenti settori e il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono l'area della categoria:
A) Siderurgico:
comprende gli stabilimenti per la produzione di
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgia quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica, quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) Navalmeccanico:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Elettromeccanico ed elettronico:
comprende gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, telecomunicazioni sonora, televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale,
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- Impianti ed apparecchiature elettroniche, comprese le attività di produzione e di installazione di servizi informatici.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
D) Auto-aviomotoristico:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso di
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili e missili;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Pertanto sono escluse le aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture autocarri e carrozzerie. Sono compresi invece nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
E) Metallurgica non ferrosa:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati, estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) Fonderie di seconda fusione:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla
- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.
G) Meccanica generale:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità; apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria; lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione di :
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici e di reti telefoniche/elettriche ed affini.
Norma comune a tutti i settori
Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore e determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di una azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive organizzazioni provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.
Qualora nell'ambito di una produttività, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti si incontreranno per esaminare la situazione.

Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
Premessa
Il CCNL Unionmeccanica/Fim, Fiom, Uilm vuole realizzare il contemperamento dell'interesse delle piccole e medie aziende con quello dei lavoratori, in un più vasto quadro di nuove relazioni industriali che le parti sono interessate a realizzare.
Le soluzioni normative colgono la specificità del settore che privilegia, nei rapporti sindacali, il metodo del confronto anziché quello del conflitto.
Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm ritengono che l'obiettivo del CCNL debba essere punto di riferimento dei rapporti di lavoro e dell'attività dell'impresa, mantenendo per esso una naturale e specifica competenza per le materie che vi sono disciplinate.
Rilevato che non sono in alcun modo messe in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità dell'imprenditore e del sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre maggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le modalità specificate nei paragrafi che seguono.
A) Osservatorio nazionale
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza tra Unionmeccanica da una parte e Fim, Fiom, Uilm dall'altra, nell'ambito di un osservatorio nazionale composto da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
L'osservatorio si riunisce, di norma, due volte l'anno: la prima entro il mese di aprile e la seconda entro il mese di novembre o su richiesta di una delle parti.
L'osservatorio nazionale è sede di scambio e verifica dei dati informativi globali, nonché di confronto e proposizione su :
- andamento e prospettive dei mercati;
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per i settori (siderurgia, fonderia di seconda fusione e metallurgia non ferrosa; mezzi di trasporto su gomma e rotaie; navalmeccanica, aeronautica; macchine utensili e produzione macchine in genere; impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria; meccanica generale; elettronica, apparecchiature elettromeccaniche, telecomunicazioni; elettrodomestici ed elettronica civile; macchine agricole e per l'industria alimentare, meccanica agricola) ove esista una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione femminile e giovanile;
- andamento dei contratti di formazione e lavoro nell'ambito degli accordi interconfederali Confapi-Cgil, Cisl, Uil del 7 novembre 1985 e del 16 novembre 1988 e di quelli a tempo parziale e determinato previsti dalla legislazione vigente;
- costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei paesi della Cee;
- salari di fatto disaggregati per sesso e per livelli con indicazione aggregata delle quantità non originate dalla contrattazione di categoria;
- informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che quantitativi sull'occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni;
- la formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile, per uomini donne, lavoratori extracomunitari;
- tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei rifiuti industriali;
- l'osservatorio opererà affinché la legislazione internazionale e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione professionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per ragioni e/o sottosettori.
Nell'osservatorio l'Unionmeccanica darà inoltre informazioni globali, riguardanti le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali ed ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione;
- eventuale insorgere di crisi di settore;
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18/12/1973 n. 877 e andamento del decentramento produttivo.
Nell'ambito dell'osservatorio nazionale verranno istituite le seguenti commissioni:
- Commissione nazionale per le pari opportunità
- Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento
- Gruppo di lavoro per la riforma delle relazioni sindacali.
L'osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
B) Osservatorio regionale
Sono costituiti osservatori regionali, composti da rappresentanti dell'Unionmeccanica e di Fim, Fiom, Uilm, con le medesime competenze e funzioni dell'osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del CCNL.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà previa comunicazione, di chiedere l'intervento dell'osservatorio nazionale.

Informazione a livello regionale
A livello regionale le parti si incontreranno, di norma, con frequenza annuale, entro il 1° quadrimestre; in tale incontro le associazioni imprenditoriali daranno informazioni globali riguardanti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e ai criteri generali della loro localizzazione.
[…]
C) Osservatorio provinciale
Sono costituiti osservatori provinciali, composti da 3 rappresentanti di Unionmeccanica e 3 rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm. L'osservatorio provinciale ha anche la funzione di garantire la realizzazione della corretta e uniforme applicazione del CCNL.
L'osservatorio provinciale può assumere funzione propositiva verso l'osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle amministrazioni locali. A tal fine può promuovere lo studio e l'esame della situazione economico-sociale nel settore della piccola e media impresa metalmeccanica, a partire dalle seguenti materie:
- situazione dell'industria metalmeccanica e mercato del lavoro, anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
- possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori tossicodipendenti, interventi, anche in collegamento con gli enti istituzionali a ciò preposti, compreso il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi finalizzati ed utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti, compresi corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari;
- tematiche delle disponibilità e del costo dell'energia;
- schede di qualità prodotto per mezzo delle quali le parti si impegnano ad affrontare il miglioramento della qualità del prodotto all'interno di una gestione efficace della produzione;
- l'andamento delle relazioni sindacali;
- l'andamento degli orari e salari di fatto e degli inquadramenti professionali;
- le questioni ambientali.
L'osservatorio territoriale si riunirà, di norma, due volte l'anno: la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di novembre, o su richiesta di una delle parti.
[…]
Sono fatti salvi gli accordi territoriali in materia.
[…]
Informazione a livello provinciale
L'organizzazione imprenditoriale territoriale nel primo quadrimestre di ogni anno, nel corso di un apposito incontro con Fim, Fiom, Uilm provinciali, fornirà alle stesse informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle aziende associate, con particolare riguardo ai programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di significativa entità, ai criteri generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, alla mobilità e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
[…]
D) Informazione a livello aziendale (oltre 350 dipendenti)
Prospettive produttive ed investimenti
Saranno fornite al sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro annuale, da effettuarsi nella sede dell'associazione imprenditoriale territoriale nella cui zona di competenza si trova la direzione generale dell'azienda interessata, le seguenti informazioni:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di localizzazione;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
[…]
Andamento malattia ed infortunio
Le direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla rappresentanza sindacale aziendale i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia ed infortunio.

Decentramento
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti daranno ai sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un apposito incontro convocato dall'associazione imprenditoriale, nella cui area di competenza si trovi la direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le rappresentanze sindacali aziendali e, per mezzo delle associazioni imprenditoriali di competenza, i sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e decentramento permanente al di
fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione. In questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
[…]
E) Innovazione tecnologica
Nell'ambito dell'osservatorio provinciale, l'associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente le rispettive organizzazioni di Fim, Fiom, Uilm su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull'organizzazione del lavoro.
La presente funzione dell'osservatorio sarà attivata dall'associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti.
In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto.
L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle condizioni di lavoro.
I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali.
Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
[…]

Art. 19 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
[…]

Art. 22 - Disciplina aziendale - Doveri delle parti
A) Norme generali
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati: il lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti sindacali aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
2) osservare l'orario di lavoro;
3) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;
[…]
6) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
7) osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
[…]
L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti le aziende adotteranno le iniziative proposte dall'Osservatorio nazionale.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare equivoci circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto occorrente all'espletamento delle sue mansioni.
L'azienda deve infine adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, siano necessarie a tutelare la integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l'azienda si impegna a portare a conoscenza dei lavoratori ed a far rispettare le disposizioni di propria emanazione sulla prevenzione degli infortuni.
[…]

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all'art. 22 disciplina generale, possono dare luogo, a seconda della loro gravità, all'adozione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale (paga o stipendio base e contingenza);
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e la entità degli stessi:
[…]
c) Multa
Vi si incorre per:
1) inosservanza dell'orario di lavoro;
2) assenza non giustificata non superiore ad 1 giorno; per tale caso la multa potrà variare dal 5 al 15 per cento della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono i casi previsti dai successivi commi d) ed e).
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
[…]
d) Sospensione
Vi si incorre per:
1) inosservanza ripetuta per oltre due volte dell'orario di lavoro;
2) assenza arbitraria di durata superiore ad 1 giorno e non superiore a 4;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
[…]
e) Licenziamento
Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
[…]
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che comportino gli stessi pregiudizi;
[…]

Art. 25 - Ambiente di lavoro
Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9 della legge del 20 maggio 1970, n. 300.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali aziendali di cui all'art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controllano l'applicazione della norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratore.
Le associazioni territoriali dell'Unionmeccanica e di Fim, Fiom e Uilm concorderanno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali aziendali sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali aziendali sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Le modalità di intervento dell'ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali aziendali di cui all'art. 34, disciplina generale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori che interessano l'ambiente del lavoro;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
- le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
- gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento.
Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali di ogni stabilimento, l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/ o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Nota a verbale
Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.

Art. 26 - Appalti
Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche.
A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
[…]

Disciplina speciale - Parte prima
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo
1) Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a flusso continuo, giostre e circuiti ecc.), ed alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- Il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi;
- la cadenza di ciascuna linea;
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di una indennità particolare.
2) Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su tutti i punti suaccennati ed ogni altro aspetto tecnico e normativo.
3) In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di sistemi di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, ecc.,
alla prevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a richiesta, un esame comune tra le parti.
4) La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena, flusso continuo, ecc., è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato, fermo restando il diritto del lavoratore al minimo di cottimo di cui al comma 2 dell'art. 7.
5) Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al comma 21 dell'art. 7, disciplina speciale, parte prima.
[…]

Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal seguente art. 15.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla disciplina speciale parte terza, di eguale anzianità e per pari periodo di infortunio o di malattia professionale avrebbe globalmente percepito dall'azienda in adempimento delle norme contrattuali, operando a tal fini i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento del carattere indennizzabile dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.
Per eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore del rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di ingiustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i limiti di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità, ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Nota a verbale
In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il pagamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più favorevole.
[…]

Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Disciplina speciale - Parte terza
Art. 6 - Lavoro straordinario - notturno e festivo
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]

Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]