Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 1990
Validità: 01.01.1991 – 30.06.1994
Parti: Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm
Settore : Metalmeccanici, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Premessa
Campo di applicazione del contratto
- Dichiarazione a verbale
Definizione dei settori
Norma comune a tutti i settori
- Nota a verbale
Disciplina generale - Sezione prima - Sistema di relazioni sindacali
Nota di intenti
Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Banca dati per l'analisi congiunta della situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica
Art. 2 - Analisi congiunta della situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Commissioni paritetiche per le pari opportunità
Art. 5 - Informazioni in sede nazionale
Art. 6 - Informazioni in sede territoriale
Art. 7 - Informazioni in sede aziendale
Art. 8 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Art. 9 - Mobilità interaziendale
- Dichiarazione comune sull'art. 9
Art. 10 - Lavoro a domicilio
Art. 11 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 12 - Istituzioni interne a carattere sociale
Art. 13 - Studi, ricerche ed indagini
Disciplina generale – Sezione seconda – Diritti sindacali
Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 - Locali
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
- Norma transitoria
Art. 7 - Affissione del contratto
Disciplina generale – Sezione terza – Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 3-bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro
- Allegato all’art. 5
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori
Art. 8 - Forme di retribuzione
Art. 9 - Premio di produzione
Art. 10 - Reclami sulla retribuzione
Art. 11 - Mense aziendali
Art. 11-bis - Indennità di mensa
Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 13 - Indennità per disagiata sede
Art. 14 - Nuove mansioni
Art. 15 - Cumulo di mansioni
Art. 16 - Trasferimenti
Art. 17 - Reclami e controversie
Art. 18 - Rapporti in azienda
Art. 19 - Divieti
Art. 20 - Vendita di libri e riviste
Art. 21 - Visite di inventario e di controllo
Art. 22 - Norme speciali
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 25 - Licenziamenti per mancanze
Art. 26 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 27 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 28 - Appalti
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 31 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 33 - Certificato di lavoro
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 36 - Decorrenza e durata
Art. 37 - Normativa contrattuale della categoria ai diversi livelli
Art. 38 - Contrattazione aziendale
Disciplina speciale - Parte prima
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Entrata ed uscita
Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
 Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
Art. 12 - Mensilizzazione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
Art. 23 - Assenze
Art. 24 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Trasferte Trattamento economico di trasferta
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 29 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Art. 30 - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
Art. 32 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Disciplina speciale – Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte seconda
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto
Art. 7 - Condizioni di miglior favore
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Art. 9 - Clausola di rinvio
Disciplina speciale – Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Indennità maneggio denaro. Cauzione
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Trattamento malattia e infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
Art. 18 - Assenze e permessi
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
- Dichiarazione comune
- Disposizione finale
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione fra le parti
Allegato 2 Accordo 31 ottobre 1973
Allegato 3 Quote contratto Fim-Fiom-Uilm
Allegato 4 Lettera inviata alle parti dal Ministro pro tempore del lavoro e della previdenza sociale in occasione della stipulazione del CCNL 8 gennaio 1970
Allegato 5 Lettera tra le parti
Allegato 6
Allegato 7 Dichiarazione congiunta in relazione al “Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria metalmeccanica”
Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e nella installazione di impianti
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Inscindibilità
Art. 13 - Decorrenza

Costituzione delle parti
Federmeccanica - Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana - […] e con la collaborazione tecnica [...];
l'Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti - […] e con la collaborazione tecnica del Gruppo di studio […];
con l'assistenza della Confindustria - Confederazione generale dell'industria italiana -[…];
e la Fim - Federazione italiana metalmeccanici -[…]; assistita dalla Segreteria della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori;
la Fiom - Federazione impiegati operai metallurgici -[…]; assistita dalla Segreteria della Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro;
la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici -[…]; assistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro;
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro.
B) Agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
la fusione di ghisa in getti;
la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
aeroplani, idrovolanti, dirigibili e simili e loro parti;
l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
l'esercizio di bacini di carenaggio;
la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
strumenti musicali metallici;
oggetti in ferro battuto;
scatolame ed imballaggi metallici;
la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia;
apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile dell'abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;
macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica
varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per
la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; orologi in genere; modelli meccanici per fonderia;
l'industria dell'installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico, ivi compresa la installazione di impianti di segnaletica stradale;
la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto; ecc., ecc.
C) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
[…]

Art. 2 - Analisi congiunta della situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica
A far data dal 1° gennaio 1991 le Associazioni territoriali imprenditoriali di Torino, Milano, Varese, Vicenza, Pordenone, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di organismi paritetici per lo studio e l'esame della situazione economico-sociale nel settore metalmeccanico.
L'iniziativa, che viene posta in essere in via sperimentale per la durata del presente contratto collettivo, anche allo scopo di rappresentare un punto di riferimento per le obbligazioni assunte dalle parti con la costituzione del gruppo di lavoro paritetico di cui alla «Nota di intenti», utilizzerà ai fini di cui appresso, anche i dati disaggregati prodotti dalla «banca dati».
Gli organismi paritetici si riuniranno di norma due volte all'anno (rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre) con il fine di trarre valutazioni che consentano di apprezzare la situazione riferita al settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio interessato, così come emergerà dall'applicazione congiunta intorno ai materiali elaborati dalle parti utilizzando i dati prodotti dalla «banca dati» per il territorio di competenza, ed eventualmente, quanto predisposto per il tramite sia di proprie strutture tecniche specifiche sia, quando concordemente ritenuto, di strutture professionali esterne, riguardanti le seguenti materie:
a) situazione dell'industria metalmeccanica;
b) andamento dell'occupazione anche con riferimento alle categorie più deboli;
c) relazioni sindacali nel settore;
d) andamento degli orari di fatto;
e) andamento dei salari di fatto;
f) formazione professionale;
g) questioni ambientali.
Entro un mese dal completamento degli esami suddetti e comunque non oltre il 31 marzo 1992, le parti stipulanti il presente contratto si riuniranno in sede centrale su iniziativa di una di esse per un primo esame, con l'assistenza reciproca degli organismi territoriali interessati e del gruppo di lavoro di cui alla «Nota di intenti», dei risultati raggiunti, per valutare se e come ne abbia risentito positivamente la situazione sindacale locale e per delineare i futuri sviluppi della sperimentazione disciplinata dal presente articolo.
Il procedimento di cui al presente articolo e le attività conseguenti, si applicano esclusivamente nei territori indicati al primo comma. Le parti si impegnano pertanto a non proporne l'ampliamento oltre i limiti e le sedi previste.
Le parti convengono che, nella fase sperimentale, gli incontri degli organismi paritetici avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
[…]

Art. 6 - Informazioni in sede territoriale
6.1 Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, la delegazione degli imprenditori metalmeccanici renderà ai Sindacati regionali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle prospettive produttive delle attività industriali metalmeccaniche nella regione e alle tendenze dell'occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione, nonché sull'andamento e sulle tendenze dell' occupazione femminile.
Inoltre, utilizzando i dati forniti dalla «banca» di cui al precedente art. 1, la delegazione di cui al primo comma fornirà ai Sindacati regionali di categoria informazioni relative alla utilizzazione delle nuove tecnologie ed ai fenomeni da esse indotti, riferite alla specifica realtà regionale suddivise per le seguenti tematiche:
a) il censimento delle nuove tecnologie di processo nelle imprese associate considerando robot, macchine a controllo numerico, impianti automatizzati, ecc.;
b) l'evoluzione del fenomeno nei settori metalmeccanico e della installazione;
c) l'andamento della occupazione con particolare attenzione all'impiego negli impianti a nuova tecnologia;
d) il censimento a campione degli impianti a tecnologia tradizionale.
Quando nell'ambito regionale sia rilevabile una consistente concentrazione di aziende appartenenti ad uno dei seguenti sottosettori:
1) Siderurgia;
2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) Autoavio;
4) Navalmeccanica;
5) Elettromeccanica ed elettronica;
6) Meccanica generale;
le informazioni rese secondo quanto previsto ai precedenti commi potranno considerare il singolo settore così come sopra individuato.
La delegazione degli imprenditori darà informazioni globali sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori e sul loro esito, sulla utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 e sullo sviluppo del decentramento produttivo.
La delegazione degli imprenditori darà inoltre informazioni globali sulle iniziative di formazione dei quadri realizzate da imprese o da Associazioni territoriali della regione.
6.2 Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno ai Sindacati provinciali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle aziende metalmeccaniche associate, riguardanti le prospettive produttive - anche in rapporto ai processi di decentramento - e, in questo quadro, i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e i criteri generali della loro localizzazione.
Nel corso di tale incontro l'Associazione territoriale imprenditoriale informerà i Sindacati provinciali di categoria delle prevedibili implicazioni degli insediamenti predetti sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio, sulle condizioni ambientali ed ecologiche nonché degli interventi posti in essere dalle aziende per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche».
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni anche sulla situazione che, in rapporto con i nuovi insediamenti suddetti, potrà eventualmente determinarsi a seguito della esecuzione di contratti di fornitura.
L'Associazione territoriale renderà inoltre informazioni sulla situazione generale dell'occupazione nel settore metalmeccanico con particolare riguardo all'assunzione di lavoratori di primo impiego, nonché sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile. La situazione delle aziende con meno di 200 dipendenti, sempre riferita alle materie previste dai precedenti commi di questo punto 6.2, costituirà oggetto di una informazione aggregata presentata dalla Associazione territoriale nel corso dell'incontro suddetto. Nell'ambito di questa informativa l'Associazione territoriale trasmetterà inoltre ai Sindacati provinciali di categoria un elenco delle aziende che occupano fino a 200 dipendenti che si avvalgano di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 7 - Informazioni in sede aziendale
7.1 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le Rappresentanze sindacali aziendali e tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.
7.2 Investimenti, occupazione ed attività indotte
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori, su richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle scelte e sulle previsioni dell'attività produttiva, sulle iniziative formative in programma nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche».
Le Direzioni delle unità produttive con più di 500 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori, nel corso dell'incontro qui disciplinato, informazioni riferite anche alle iniziative realizzate e/o all'attuazione dei progetti finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.
7.3 Tecnologie di processo
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attività imprenditoriale e fatte salve le procedure di informazione previste dall'Accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e dalla legge n. 164/1975 in materia di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di norma annualmente entro il primo quadrimestre, o su richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali, le Direzioni delle unità produttive con più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle Rappresentanze sindacali aziendali e tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di processo fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale erano state fornite le informazioni, le Direzioni delle unità produttive di cui sopra completeranno l'informazione con le medesime procedure e modalità. In apertura degli incontri previsti in questo art. 7, la Direzione della unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 del Codice penale.
7.4 Decentramento produttivo
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze sindacali aziendali e tramite l'Associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
[…]

Art. 13 - Studi, ricerche ed indagini
Le proposte di iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente ai sensi dei precedenti artt. 2, 3 e 4 potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le parti riguardante l'ammontare dei costi e la relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.
[…]

Art. 1 - Assemblea
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[...]
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).

Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[...]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
[...]
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 25 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[...]
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[...]
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
[...]

Art. 27 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze sindacali aziendali sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 30, della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

Art. 28 - Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda – stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto – saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative,
gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
[…]

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]

Art. 17 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 19.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore, il cui trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, Parte terza, di eguale anzianità e per pari periodo di infortunio o di malattia professionale, avrebbe globalmente percepito dall'azienda in adempimento delle norme contrattuali, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Nota a verbale
In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più favorevole.
[…]

Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatorio, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 19, Disciplina speciale, Parte prima, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
[…]

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 1 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 dicembre 1990.
[…]