Tipologia: CCNL
Data firma: 31 ottobre 1990
Validità: 01.11.1990 – 30.06.1994
Parti: Assopiastrelle, Federceramica, Intersind e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Ceramica e abrasivi
Fonte: CCNL

Sommario:

 Capitolo I
Parte I Investimenti ed occupazione
Parte II Appalti e decentramenti produttivi
Parte III Mobilità interaziendale
Parte IV Organizzazione del lavoro
Parte V Contratto a termine
Parte VI Lavoro a tempo parziale
Parte VII Portatori di handicap
Dichiarazione delle parti stipulanti
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di formazione
Capitolo II Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto
Art. 2 - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 3 - Regolamento interno
Art. 4 - Mense aziendali
Art. 5 - Lavoratori studenti - diritto allo studio
Art. 6 - Premio di produzione
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Relazioni sindacali
Art. 9 - Disposizioni finali
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - trattamento di miglior favore
Art. 11 - Decorrenza e durata
Capitolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Consiglio di fabbrica
Art. 13 - Commissioni interne
Art. 14 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali
Art. 16 - Assemblee
Art. 17 - Patronati
Art. 18 - Affissioni
Art. 19 - Versamento dei contributi sindacali - distribuzione contratto
Art. 19 bis - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 24 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 25 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 26 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni
Art. 27 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
Art. 28 - Mutamento di mansioni
Art. 29 - Cumulo di mansioni
Art. 30 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
Art. 31 - Assenze
Art. 32 - Permessi
Art. 33 - Aspettativa
Art. 34 - Festività nazionali e giorni festivi
 Art. 35 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 39 - Trattamento in caso di maternità
Art. 40 - Congedo matrimoniale
Art. 41 - Servizio militare - chiamata e richiamo alle armi
Art. 42 - Trasferte
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Gratifica feriale
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 47 - Trattamento diplomati e laureati
Art. 48 - Rapporti in azienda
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Art. 52 - Indennità in caso di morte
Art. 53 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 54 - Trapasso - cessione - trasformazione - cessazione e fallimento di azienda
Capitolo V Normative speciali
Operai
Art. 55 - Riposo settimanale
Art. 56 - Abiti da lavoro
Impiegati
Art. 57 - Riposo settimanale
Art. 58 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 59 - Indennità di trasporto
Art. 60 - Fondo di previdenza
Art. 61 - Quadri e lavoratori con funzioni direttive
Capitolo VI Classificazione e retribuzione
Art. 62 - Classificazione del personale
- Protocollo aggiuntivo alla classificazione
- Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Art. 63 - Retribuzione oraria
Art. 64 - Indennità di contingenza
Art. 65 - Definizione delle voci retributive
Art. 66 - Minimi contrattuali
Art. 67 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Trattamento di fine rapporto
Art. 69 - Pagamento della retribuzione
Intesa sulle relazioni industriali Osservatorio nazionale di settore
Regolamentazione dell'apprendistato
TLV Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro Adottati dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1989/1990
Leggi

Associazione Nazionale dei Produttori di Piastrelle di Ceramica e di Materiali Refrattari (Assopiastrelle) […], con la partecipazione della delegazione […]; la Federceramica[…], con la partecipazione della delegazione […]; assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana[…]; l'Associazione Sindacale Intersind […], con la partecipazione di una delegazione aziendale […];
e la Filcea-Cgil […], con la partecipazione del Direttivo Nazionale e con l'assistenza della Cgil Nazionale […]; la Flerica-Cisl […], con la partecipazione del Segretario Generale […], dal Segretario Generale Aggiunto […] e dai Segretari Nazionali […], congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale ed assistiti dal Segretario Generale della Cisl […]; la Uilcid-Uil […] con l'assistenza del Segretario Generale […], e del Segretario Generale Aggiunto […], con la partecipazione dei componenti la Direzione Nazionale […], assistiti dal Segretario Generale della Uil […];
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all'industria della ceramica e all'industria degli abrasivi.


Parte I Investimenti ed occupazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
A livello settoriale Una volta all'anno, in appositi incontri a livello nazionale, ciascuna Associazione imprenditoriale stipulante e per ognuno dei settori di cui all'art. 1 del presente contratto porterà a conoscenza della Filcea-Cgil, Flerica-Csl, Uilcid-Uil nazionali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della eventuale programmazione nazionale settoriale:
a) le prospettive produttive del settore con possibili articolazioni per i comparti più significativi con riferimento anche al Mezzogiorno;
b) le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate con possibili articolazioni per i comparti più significativi;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, la entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
d) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
[…]
f) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti;
g) elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
h) elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part-time e a termine;
i) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcid-Uil nazionali di seguire lo sviluppo dell'attuazione delle previsioni, le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito nazionale.
A livello territoriale Una volta all'anno, in appositi incontri a livello regionale - per quelle regioni caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende dei singoli settori - le Associazioni imprenditoriali stipulanti, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori e per ciascun settore:
a) le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
c) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età e, in tale ambito, saranno fornite informazioni complessive circa lo stato di applicazione della legge 9.12.1977, n. 903 (parità uomo-donna), nonché su eventuali programmi di formazione e riqualificazione professionale;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti;
e) la natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
f) elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
g) elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine;
h) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
i) elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Con gli stessi criteri indicati nel 2° comma, Parte I del presente capitolo, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad in contrarsi, una volta all'anno, per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito regionale.
[…]
Qualora le parti individuassero aree interprovinciali, provinciali o comprensoriali che presentino significative concentrazioni di stabilimenti con produzioni omogenee di settore, le Associazioni imprenditoriali specificheranno i dati di cui sopra relativi a tali aree prevedendo appositi incontri ove ciò non comporti duplicazione della informativa di cui sopra.
A livello aziendale Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria ceramica, articolato in più stabilimenti dislocati in più aree del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo del l'economia nazionale - l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, una volta all'anno, a livello nazionale, in apposito incontro, convocato dalla competente Associazione imprenditoriale individuata secondo i criteri di cui al 2° comma, Parte I del presente capitolo porterà a conoscenza della Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcid-Uil:
a) le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale ed internazionale e alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
b) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
d) le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
e) il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
f) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, l'indicazione dei principali indirizzi della stessa nonché il numero degli addetti;
g) l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
h) gli effetti sull'organizzazione del lavoro posti dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni produttive che abbiano significative ricadute occupazionali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori eventualmente interessati, promuovendo l'utilizzazione di corsi anche tramite le Regioni;
i) l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
l) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
m) il numero dei contratti part-time e a termine;
n) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
o) iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 200 dipendenti, le Aziende porteranno annualmente a conoscenza del Consiglio di fabbrica:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
c) il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti;
e) l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
f) l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
g) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle sedi sindacali competenti con la partecipazione della Direzione e dei C.d.F..
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 200 e 150 le informazioni di cui alla precedente lettera c) verranno fornite annualmente per iscritto alla Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcid-Uil e al C.d.F. tramite l'Associazione territoriale competente.

Parte II Appalti e decentramenti produttivi
Le Aziende informeranno, annualmente su richiesta, i Consigli di fabbrica:
- sulla natura delle attività conferite in appalto; - su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva e ciò per consentire alle OO.SS.LL. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali del territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto nonché il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che, complessivamente, hanno prestato la propria attività all'interno delle Aziende del settore, verranno forniti alle OO.SS.LL. in occasione degli incontri nazionali previsti nella parte relativa all'informazione.
La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà più affidata in appalto.
Fermo restando che detta manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
Le norme di cui al presente protocollo si applicano nei confronti delle unità produttive che occupano più di 60 lavoratori disciplinati dalla normativa operai.
[…]

Parte IV Organizzazione del lavoro
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti, dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle Aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con il C.d.F.
che deve esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il C.d.F. assistito dai componenti del gruppo interessato.
Le Aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Chiarimento a verbale
Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico-economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie produttive, nuove mansioni individuali e/o riconducibili al lavoro di gruppo verranno sperimentate con carattere di reversibilità e, ove realizzate, in caso di esito positivo, verranno individuati i livelli di appartenenza.
[…]

Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di formazione
Anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese; soddisfare le necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori; - facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni. Alla luce delle indicate esigenze, le Parti hanno previsto la formazione tra i temi dell'informazione ai vari livelli alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
[…]

Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è valevole per gli addetti alle lavorazioni dei seguenti settori della ceramica nonché per gli addetti alle lavorazioni del settore degli"Abrasivi":
1) Porcellane e terraglie per uso domestico;
2) Maioliche, terrecotte e altri materiali ceramici per uso domestico;
3) Porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale;
4) Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay;
5) Piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti;
6) Refrattari di qualsiasi specie;
7) Mosaico ceramico;
8) Ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico;
9) Grés ceramico;
10) Levigatura e rifinitura dei prodotti sopra citati.

Art. 2 - Ambiente di lavoro -Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Ambiente di lavoro
1) Consiglio di fabbrica potrà individuare tra i suoi membri gli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti
- da 6 a 9 oltre 1.000 dipendenti.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Le Aziende attueranno la formazione dei componenti la Commissione seguendo le linee che perverranno dal livello nazionale.
2) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge 833/1978, vengono attribuiti al Consiglio di fabbrica i seguenti compiti:
a) verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
b) esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
c) promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
d) presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione, ad opera dell'Azienda, dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
e) partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
f) convenire, ogni qualvolta tra Direzione aziendale e C.d.F. stesso se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi per scelta concordata o ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle UU.SS.LL., in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23.12.1978, n. 833, o ad enti specializzati di diritto pubblico.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il C.d.F..
Modalità e tempi delle rilevazioni saranno concordati tra il C.d.F. e l'Azienda. I medici ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra che dovranno essere annotati nell'apposito registro dei dati ambientali; g) partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici o del libretto personale di rischio; h) concordare con la Direzione aziendale, nei casi in cui a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici, avendo presenti le metodologie scientifiche più aggiornate in campo nazionale o internazionale, per il personale interessato all'area di rischio individuata, con particolare riferimento ai soggetti esposti al rischio silicotico (ad es. : per questi ultimi con appositi accertamenti radiografici), che potranno essere effettuati a cura ed a carico dei competenti istituti assicurativi e previdenziali se ciò è possibile in maniera idonea e tempestiva.
3) Al C.d.F. saranno fornite informazioni relativamente a:
a) eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo cui sono esposti i lavoratori, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
b) elementi conoscitivi forniti alle amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di gran di rischi (D.P.R. n. 175/1988), di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10 agosto 1988), di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni;
c) l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali in collegamento con la U.S.L.;
d) gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate; in tal caso l'Azienda darà preventivamente informazione al C.d.F. sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
e) annualmente, i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con il C.d.F.;
f) i piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante; g) eventuali richieste di autorizzazione alle ristrutturazioni presentate agli Enti locali per le problematiche ambientali.
4) programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e C.d.F..
Su iniziativa di una delle parti, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
5) Le parti si impegnano ad attivare le iniziative occorrenti alla piena operatività della legge n. 485/1989.
6) Nel corso dell'incontro regionale di cui al punto 2) della parte investimenti ed occupazione del presente contratto, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
1) Le Aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:
a) il registro dei dati ambientali tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda.
In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali, malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione del C.d.F. e del lavoratore interessato;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) la scheda delle caratteristiche di impianto, da realizzare entro un anno dalla data di decorrenza del contratto per gli impianti sottoposti ai rischi di alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- intervento sull'impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze; - classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17.12.1977 e successive modifiche.
I dati biostatistici ed ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori (v. legge 23.12.1978, n. 833).
2) Le parti si impegnano ad eliminare le condizioni ambientali nocive.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapore, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle ufficiali aggiornate dall'American Conference of Governmental Industria Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Nel caso in cui siano elaborate ed entrino in vigore, con carattere di norme cogenti, nuove e specifiche tabelle a norma dell'art. 4 della legge 23.12.1978, n. 833, le stesse saranno recepite contrattualmente.
3) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
Inoltre, il datore di lavoro a propria cura:
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia nella prima parte del presente articolo, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo a controlli sanitari preventivi e periodici;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'Azienda committente comunicherà.
C.d.F. sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle Aziende.
Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300/1970.
[…]

Art. 12 - Consiglio di fabbrica
Le Aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto dai lavoratori in forza nelle unità produttive si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali, di cui alla legge 20.5.1970, n. 300.
[…]

Art. 13 - Commissioni interne
I compiti della Commissione interna e del Delegato d'impresa sono quelli previsti dai vigenti accordi interconfederali.
[…]

Art. 26 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei minori si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Art. 39 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 48 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'ambito dell'Azienda il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'Azienda avrà cura di mettere il lavoratore a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare della fabbrica, del reparto o dell'ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali sarà tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non può apportare ad essi modifiche, senza la previa autorizzazione del superiore. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'Azienda ne sia venuta a conoscenza.

Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, sin dove possibile, con criteri di gradualità:
1) richiamo verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione di fatto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 31 (assenze) o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dell'Azienda o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcooliche senza regolare permesso o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro o alla sicurezza dell'Azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
[…]

Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio:
gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'Azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 50 (Provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
g) introduzione di persone estranee nella Azienda senza regolare permesso;
[…]

Intesa sulle relazioni industriali
Osservatorio nazionale di settore
A) Le Parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare l'azione dei propri rappresentati, convengono la costituzione, in via sperimentale, di un "Osservatorio nazionale" per ciascuna delle Associazioni imprenditoriali stipulanti il CCNL.
L'Osservatorio ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore ceramico, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento anche attraverso riconversioni, alternative industriali e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di confronto congiunto delle Parti interessate:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive dei settori, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi e gli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale;
- le indicazioni sui principali indirizzi della ricerca;
- l'andamento dell'occupazione nei settori ed in particolare di quella giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale del 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro;
[…]
- la dinamica dei costi compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro medesimo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti. Ciò con particolare riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani e delle infrastrutture.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, particolare attenzione verrà dedicata all'ambiente e alla sicurezza; a tal fine le parti avranno il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico, problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, che assumano particolare rilevanza.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
d) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali; e) individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese;
f) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
g) esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali;
h) esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
i) esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttive CEE n. 86/188 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro;
l) esaminare le problematiche concernenti il lavoro ai videoterminali alla luce anche della direttiva CEE n. 270 del 29.5.1990.
B) Qualora le problematiche suindicate dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate, tali problematiche, di comune accordo, formeranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, con l'intervento delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Assopiastrelle e Fulc nazionale, in relazione alla concentrazione del settore delle piastrelle di ceramica, convengono di articolare l'Osservatorio nazionale su base regionale limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, unitamente alle strutture regionali.
In tale sede saranno inoltre oggetto di confronto:
- le tematiche della sicurezza, dell'ecologia e anche delle infrastrutture con riferimento ai rapporti con le istituzioni regionali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali.
C) Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale potranno essere evidenziate problematiche specifiche proprie dei gruppi industriali (intendendosi per tali quelli previsti al punto 4 della Il parte "Investimenti e occupazione") per il loro carattere significativo nel panorama complessivo dei settori.
D) Le parti, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, valuteranno successivamente l'opportunità di istituire Commissioni di lavoro relativamente all'ambiente e al tema delle pari opportunità.
Chiarimento a verbale per l'Associazione Sindacale Intersind
In relazione a quanto previsto alla lettera A) primo comma dell'Osservatorio, le parti si danno atto che l'Osservatorio stesso verrà integrato nella sua composizione dall'Intersind, qualora vengano esaminate problematiche riguardanti il settore refrattari, con specifico interesse per le Aziende rappresentate.
[…]

Regolamentazione dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
[…]