Cassazione Civile, Sez. 6 – L, ordinanza 13 giugno 2014, n. 13579 - Niente indennità per inabilità temporanea in seguito ad infortunio per la studentessa: stretta connessione alla percezione di una retribuzione


 

 

Presidente Curzio – Relatore Pagetta

FattoDiritto


Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. : "E.T., studentessa iscritta alla facoltà di Scienze Forestali ed Ambientali di Firenze, premesso di avere riportato una inabilità permanente ed una inabilità temporanea in seguito a infortunio in data 20.7.2005, adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'INAIL alla corresponsione di una rendita ed alla indennità per inabilità temporanea .
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'INAIL al pagamento della indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 20 luglio al 19 agosto 2005.
La Corte di appello di Genova pronunziando sull'appello dell'INAIL confermava la decisione. Osservava il giudice di appello che la norma richiamata dall'INAIL al fine dell'esclusione del diritto della T. alla indennità per inabilità temporanea e cioè l'art. 127 d.p.r. n. 1124 del 1965 non era applicabile al caso di specie in quanto riferita ai soli dipendenti dello Stato e non anche agli alunni delle scuole o istituti di ogni ordine grado, sia pubblici che privati, la cui tutela assicurativa da parte dell'INAIL era garantita dall'art. 4 n. 5 , d.p.r. cit.. In quanto destinatarii della tutela assicurativa gli alunni, in assenza di deroga esplicita, avevano pertanto diritto anche alla indennità per inabilità temporanea a nulla rilevando la circostanza che gli stessi non sono retribuiti per l'attività svolta.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INAIL deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 68 d.p.r. n. 1124 del 1965. Sottolineato il carattere eccezionale della tutela assicurativa accordata dall'art. 4 n.5 d.p.r. cit. agli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro, ha sostenuto che per tale categoria non era giustificata la corresponsione della indennità giornaliera per invalidità temporanea, trattandosi di una prestazione economica a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento integrando la sua capacità di guadagno venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro. L'intimata non ha svolto attività difensiva.
Questa Corte (Cass. n. 15939 del 2011) ha chiarito, sia pure con riferimento a fattispecie parzialmente diversa da quella in esame in relazione alla quale era stata esclusa la medesima sussistenza dei presupposti assicurativi venendo in rilievo un infortunio verificatosi nel corso eventi sportivi non connessi all'attività istituzionalmente svolta dalla scuola, che la indennità giornaliera per inabilità temporanea non è dovuta agli alunni, essendo strettamente connessa alla percezione di una retribuzione. A tal fine ha richiamato il disposto dell'art. 68 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che stabilisce che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera e sottolineato la coerenza di tale previsione con la finalità specifica della indennità in oggetto diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (Cass. n. 12402 del 2002).
Non essendosi il giudice di appello attenuto a tale condivisibile orientamento il Collegio, riunito in camera di consiglio, valuterà se il ricorso sia manifestamente fondato. "
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto il ricorso viene deciso nel merito con rigetto della originaria domanda. La specificità del caso in oggetto e le obiettive difficoltà interpretative della disciplina di riferimento, con riguardo alla prestazione pretesa, giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell'intero processo.