Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 giugno 2014, n. 13733 - Infortunio in itinere e "occasione di lavoro"


 

 

Presidente Vidiri – Relatore Bandini

Fatto



La SMAE Divisione SAIAG Industrie spa (ora Metzeler Automotive Profile Systems Italy spa, qui di seguito, per brevità, indicata anche come Metzeler) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, a richiesta dell'Inail, per il pagamento della somma di lire 313.102.674 per mancato versamento di contributi assicurativi per l'anno 1995 e somme aggiuntive; con successivo ricorso la stessa Società propose opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dalla Get spa (ora Equitalia Etr spa), portante un credito dell'Inail di lire 225.241.085 per omesso versamento di premi assicurativi relativi all'anno 1996; entrambe le pretese dell'Inail avevano tratto origine dall'aumento del tasso percentuale determinato a seguito dell'infortunio mortale in itinere occorso ad un dipendente della Società opponente.
Il Giudice adito, previa riunione dei giudizi, rigettò le opposizioni.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 14.11-31.12.2007, rigettò il gravame proposto dalla Metzeler, osservando, per ciò che ancora qui rileva, che anche prima della novella di cui all'art. 12 dl.vo n. 38/00 l'infortunio in itinere era ritenuto riconducibile all'ambito del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria e che, fra gli oneri considerati al fine della determinazione del tasso specifico aziendale, andavano ricomprese anche le prestazioni erogate per gli infortuni in itinere, a prescindere dalla colpa della parte datoriale.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Metzeler Automotive Profile Systems Italy spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.
L'Inail ha resistito con controricorso.
L'Equitalia Etrspa non ha svolto attività difensiva.

Diritto



1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla svolta eccezione di nullità della pronuncia di primo grado, siccome "sostanzialmente priva di qualsivoglia motivazione"; ove la Corte territoriale si fosse pronunciata al riguardo ed avesse accolto l'eccezione, argomenta la ricorrente, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 cpc.
1.1 Il vizio di nullità della sentenza di prime cure per mancanza di motivazione (art. 132, comma 2, n. 4, cpc) non rientra fra quelli, tassativamente contemplati, che, a mente dell'art. 354 cpc, comportano la rimessione della causa al primo Giudice. In tali ipotesi, quindi, il Giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, deve porvi rimedio, pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15373/2000; 13426/2004).
Ne consegue l'inammissibilità per carenza di interesse del motivo all'esame, posto che l'eventuale accoglimento dell'eccezione svolta non avrebbe comportato la rimessione al primo Giudice e impedito la decisione nel merito da parte della Corte territoriale.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2 dpr n. 1124/65, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 12 dl.vo n. 38/00, la ricorrente deduce che, in base al testo originario della disposizione di legge rubricata, l'infortunio in itinere non era ricompreso nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, né vi poteva essere ricondotto laddove, come nel caso di specie, non sussisteva alcun nesso eziologico tra l'attività lavorativa e il comportamento del dipendente che aveva fatto uso del mezzo di trasporto privato per il raggiungimento del posto di lavoro.
2.1 Già con la sentenza n. 1976/1972 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il nesso di occasionalità con il lavoro per l'indennizzabilità dell'infortunio del lavoratore è ravvisabile non solo quando l'infortunio avvenga nell'ambiente di esecuzione del lavoro ma anche quando il fatto, che abbia determinato l'infortunio, pur non verificandosi in tale ambiente, rientra nell'ambito del lavoro assicurato e costituisce uno specifico rischio del lavoro da cui il prestatore d'opera debba essere protetto.
Ancora le Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 3734/1994) hanno avuto modo di rilevare che la mancanza, nel T.U. n. 1124 del 1965, di una generale previsione di tutela dell'infortunio in itinere non esclude la indennizzabilità di questo, qualora le circostanze del suo verificarsi siano tali da determinare un vincolo, obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile, con la prestazione dell'attività lavorativa (cfr., Cass., n. 1536/1978) e che, a prescindere dalle concrete soluzioni adottate nei singoli casi, era ravvisabile nella giurisprudenza di legittimità un filo conduttore costante là dove si richiede, ai fini dell'indennizzabilità, una concreta relazione tra l'attività lavorativa e il rischio al quale il lavoratore è esposto durante il percorso per recarsi al luogo di lavoro o per tornarne, relazione indispensabile a concretare quel "rischio specifico improprio" o "generico aggravato" che rientra nella ratio dell'art. 2 del citato T.U. (cfr., Cass., nn. 2050/1985; 6563/1985).
Tale orientamento ermeneutico si è poi ulteriormente consolidato, con l'evidenziare che il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'infortunio in itinere assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato anche contrari a norme di legge o di comune prudenza, dovendosi escludere la rilevanza dei soli comportamenti abnormi che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro, interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con il rapporto di lavoro (cfr, Cass., n. 19496/2009) e che, in tema di infortunio in itinere, il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr, Cass., n. 2642/2012).
Quanto poi all'incidenza della novella legislativa di cui al dl.vo n. 38/00, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 12 di tale decreto, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio in itinere, inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 dpr n. 1124/65, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate", che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa) utilizzabili per decidere anche controversie relative a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, militando in tal senso: a) la circostanza che l'art. 55, lett. u), legge n. 144/99, ha posto come criterio direttivo per il legislatore delegato il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, i quali, pertanto, hanno costituito, dapprima, diritto vivente nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 2 dpr n. 1124/65, per poi plasmare, come tali, il contenuto del precetto introdotto dall'art. 12 dl.vo n. 38/00; b) il fatto che il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si è evoluto tramite interventi legislativi che, non di rado, hanno avuto la funzione di far assurgere a dignità di norma positiva gli orientamenti giurisprudenziali (come è dimostrato proprio in relazione all'istituto dell'infortunio in itinere, che l'opera della giurisprudenza ha conformato muovendo dalla nozione di occasione di lavoro); c) il rilievo in base al quale una norma successiva ben può costituire criterio interpretativo che illumina anche il regime precedente (cfr, Cass., n. 15266/2007).
Alla stregua di tali principi, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il motivo all'esame va pertanto rigettato.
3. Con il terzo motivo, denunciando omessa pronuncia circa un fatto controverso e violazione di plurime disposizioni di legge, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata in alcun modo in ordine all'eccezione relativa alla riconducibilità del sinistro de quo al paradigma dell'infortunio in itinere, gravando sull'Inail il relativo onere probatorio, che nulla aveva tuttavia provato al riguardo.
3.1 Il presupposto dell'aumento del tasso di tariffa, in forza del quale l'Inail ha richiesto il pagamento dei maggiori contributi per cui è causa, risiede, alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti, nelle previsioni degli artt. 39 e 40 dpr n. 1124/65 e nel disposto dell'art. 14 dm 10.12.1971 (di Approvazione della deliberazione adottata in data 30 novembre 1971 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro concernente la nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione).
In particolare il predetto art. 14 prevede che "L'I.N.A.I.L applica un tasso in misura inferiore o superiore a non più del 20% del tasso medio di tariffa, in relazione all'andamento infortunistico aziendale quale risulta dal tasso specifico aziendale" (comma 1) e che "Il tasso specifico aziendale di cui al primo comma del presente paragrafo è quello risultante dal rapporto oneri/mercedi del triennio - o del minor periodo nell'ipotesi di attività che abbia avuto inizio da meno di tre anni - immediatamente precedente l'anno in cui è stata avanzata la richiesta di riduzione o di aumento" (comma 3).
Onere dell'Inail era quindi quello di allegare e, ove ciò fosse stato oggetto di contestazione, fornire la prova, di avere provveduto, nel periodo di riferimento, all'indennizzo che aveva determinato la variazione in aumento del tasso specifico aziendale, costituendo per contro oggetto di eventuale specifica eccezione da parte della contribuente la deduzione dell'insussistenza delle circostanze fattuali che avrebbero reso legittimo tale indennizzo.
3.2 Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, siffatta eccezione non era stata tuttavia proposta nelle svolte opposizioni, vertendo la contestazione nel merito soltanto sulla idoneità dell'infortunio in itinere a fondare una responsabilità datoriale da cui far discendere l'incremento del tasso.
Solo in sede di gravame, secondo quanto allegato dalla ricorrente, era stata eccepita la carenza allegatoria dell'Inail in ordine alla prova della ricorrenza dei presupposti di legge necessari alla invocazione del credito richiesto, sotto il profilo della sussistenza delle circostanze che avrebbero consentito di ricondurre il sinistro all'ambito dell'infortunio in itinere indennizzabile (non vertendosi in tale ipotesi in caso di uso del mezzo proprio laddove fosse stato possibile il ricorso a mezzi di trasporto pubblici; dovendo valutarsi la necessità dell'uso del mezzo proprio in relazione all'ubicazione del posto di lavoro e agli orari osservati, nonché della presenza di particolari motivi o esigenze personali).
Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, nel rito del lavoro la preclusione in appello dell'eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, introduce nel processo un nuovo tema di indagine che alteri i termini sostanziali della controversia (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8739/2003).
Il che è appunto quanto verificatosi nel caso che ne occupa, con la proposizione, in sede di gravame, di un'eccezione implicante necessariamente, in fatto, un ampliamento del tema d'indagine e un'alterazione sostanziale dei termini della controversia.
3.3 Ne discende l'applicabilità del principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di proposizione di domanda nuova, ma applicabile anche all'ipotesi dell'introduzione di una nuova eccezione non costituente mera difesa in diritto, secondo cui il vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere - dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11933/2003; 6094/2006; 7951/2010).
3.4 Anche il motivo all'esame non può pertanto trovare accoglimento.
4. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese in favore dell'Inail, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non è luogo a provvederà al riguardo in ordine all'Equitalia Etr spa, in carenza di sua attività difensiva.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Inail, che liquida in Euro 6.600,00 (seimilaseicento), di cui Euro 6.500,00 (seimilacinquecento) per compenso, oltre accessori come per legge; nulla per le spese quanto alla Equitalia Etr spa.