Tipologia: CCNL
Data firma: 29 novembre 1990
Validità: 01.12.1990 – 31.07.1994
Parti: Unic e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil, Failc Confail, Cisnal
Settore: Chimici, Conciario
Fonte: CNEL

Sommario:

Capitolo 1
I - Nuove relazioni industriali e diritti di informazione
II – Politica attiva del lavoro
III - Appalti e decentramento produttivo
IV – Mobilità
V - Handicappati
Capitolo 2 - Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro ed inquadramento
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 5 - Classificazione del personale - Organizzazione del lavoro
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Passaggio di mansioni
Parte II - Orari e riposi
Art. 8 - Orario di Lavoro - Part-time
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 11 - Riposi aggiunti e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 12 - Ferie
Parte III - Trattamento economico
Art. 13 - Elementi della retribuzione
Art. 14 - Minimi contrattuali
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Scatti di anzianità
Art. 17 - Premio di produzione - Premi e compensi salariali equivalenti
Art. 18 - Lavoro a cottimo
Art. 19 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 20 - Corresponsione della retribuzione
Art. 21 - 13a mensilità
Art. 22 - Trattamento economico per la festività della Pasqua
Art. 23 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 24 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 25 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 1) dell'art. 5
Art. 26 - Reclami sulla retribuzione
Art. 27 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 28 - Trasferta
Art. 29 - Trasferimento
Art. 30 - Passaggi di qualifica
Art. 31 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Parte IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 33 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 34 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 35 - Permessi
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Assenze
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Servizio militare
Art. 40 - Malattia e infortunio

Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 42 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi

Parte V - Ambiente e prevenzione
Art. 43 - Ambiente di lavoro

Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Convenzione per l'applicazione nella industria conciaria dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 44 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Parte VI - Norme specifiche e disciplinari
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Abiti da lavoro
Art. 47 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 48 - Reclami e controversie
Art. 49 - Rapporti in azienda
Art. 50 - Inizio e fine del lavoro
Art. 51 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 52 - Visite di inventario e di controllo
Art. 53 - Regolamento interno
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Art. 55 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Art. 56 - Licenziamento per mancanze
Parte VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto
Art. 59 - Previdenza
Art. 60 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 61 - Indennità in caso di morte
Art. 62 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Parte VIII - Diritti sindacali
Art. 63 - Consiglio di Fabbrica
Art. 64 - Commissioni Interne e Delegato d'Impresa
Art. 65 – Assemblee
Art. 66 - Permessi per cariche sindacali
Art. 67 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 68 - Affissioni
Art. 69 - Versamento dei contributi sindacali
Parte IX - Norme generali
Art. 70 - Condizioni di miglior favore
Art. 71 - Piccole aziende
Art. 72 - Decorrenza e durata
Parte X - Intese generali delle parti stipulanti
1) Relazioni sindacali
2) Utilizzazione degli impianti
3) Interpretazione
4) Fondo di solidarietà
MAC Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell'atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governimental Industrial Hygienists aggiornati al 1990


Unione Nazionale Industria Conciaria […] e la Filcea-Cgil […] con l'assistenza della Segreteria Generale Filcea-Cgil […] con la partecipazione del Direttivo Nazionale e con l'assistenza della Cgil Nazionale […]; la Flerica-Cisl […] congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e assistiti dal Segretario Generale della Cisl […] e dal Segretario Confederale […]; la Uilcid […] assistiti dai membri della Direzione Nazionale e dalla Uil Confederale nella persona del Segretario Generale […]; con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali e dei Consigli di Fabbrica dei settori interessati;
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore conciario.
[…]
Unione Nazionale Industria Conciaria […] e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc Confail […]. Con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail[…]; la Federazione Nazionale Cisnal Chimici […]; con la partecipazione delle Segreterie Regionali e Provinciali e delle Rappresentanze Sindacali del settore; con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Cisnal […] e del Segretario Generale della Cisnal […];
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore conciario.

Capitolo 1
I - Nuove relazioni industriali e diritti di informazione
Le parti, al fine di migliorare ed innovare le relazioni industriali, convengono di realizzare incontri periodici, i cui risultati saranno debitamente trasmessi ai vari livelli, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali al termine dell'esame congiunto esprimono la loro autonoma valutazione.
Unic e Fulc costituiscono l'Osservatorio nazionale, i cui componenti sono le parti negoziatrici del CCNL
Esso esamina i consuntivi di cui ai successivi punti A, B e C, confronta le rispettive posizioni adottando, ove possibile, iniziative unitarie e formula previsioni e proposte su:
- le evoluzioni del mercato nazionale ed estero;
- le prospettive del settore, nelle sue articolazioni merceologiche (pelli, cuoio, pellicceria, ecc.) e geografiche, con esplicito riferimento al Mezzogiorno ed all'occupazione giovanile e femminile;
- gli indirizzi della politica sindacale;
- gli interventi delle parti stipulanti verso terzi per la migliore salvaguardia del settore. Le parti possono, previa intesa, farsi affiancare da esperti, specialmente in materia ambientale, ed invitare ai lavori terze persone di comune interesse.
Le riunioni si tengono periodicamente ed almeno due volte all'anno, su attivazione di una delle parti.
Viene inoltre costituito il Comitato Ambientale, quale momento specifico dell'Osservatorio nazionale.
Le articolazioni delle informazioni in esso esaminate seguono le modalità previste dai successivi punti A, B e C.
Suoi compiti sono:
- individuare le difficoltà di impatto ambientale;
- studiare la situazione internazionale per una equiparazione della lotta, all'inquinamento e le condizioni di competitività, le iniziative verso la collettività per acquisire un efficace equilibrio tra impegno ecologico, presenza sul mercato e salvaguardia dell'occupazione;
- verificare l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuare eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti, acquisire la consultazione del legislatore e dell'amministratore prima dell'emanazione dei suoi atti in materia;
- concordare le linee ed i contenuti della formazione delle Commissioni ambiente aziendali.
A) Annualmente tra le organizzazioni nazionali stipulanti vengono illustrati:
- le previsioni degli investimenti complessivi dei settori pelli, cuoio, pelli pregiate (rettili e pellicceria);
- le previsioni degli investimenti ecologico-ambientali e la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati in materia dalla categoria;
- le previsioni sulla variazione della quantità e composizione dell'occupazione, conseguente ai processi nazionali di riorganizzazione, di delocalizzazione e di innovazione tecnologica;
- le previsioni quantitative e qualitative del turnover;
- le previsioni, basate sulle indicazioni delle categorie utilizzatrici (calzaturieri, pellettieri, confezionisti, mobilieri, vari) e correlate alla distribuzione ed agli orari di lavoro, dei programmi produttivi e dell'andamento dell'offerta del settore, possibilmente per comparti produttivi;
- l'entità globale dei finanziamenti pubblici (Stato, Regioni) con l'indicazione delle leggi di riferimento e delle finalità (produttive, ecologico-ambientali, ricerca, servizi);
- i progetti di intervento della categoria sui rischi accertati di maggiore gravità e diffusione nell'ambiente di lavoro;
- i piani di intervento e le attività, comprese quelle di collaborazione con enti pubblici (SSN-Stazione Sperimentale di Napoli, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.) ed altri organismi, nei campi della depurazione delle acque, nei sistemi di abbattimento, nel recupero e nello smaltimento;
- i processi di ristrutturazione e delocalizzazione del settore nel suo insieme;
- il numero degli occupati per qualifica, livello, sesso e grandi fasce d'età;
- le sperimentazioni effettuate, in rapporto all'Accordo Interconfederale del 18 dicembre 1988, di contratti di formazione-lavoro per l'incremento dell'occupazione giovanile;
- l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, in riferimento alla legge di parità (legge 903/77), con le relative possibili azioni positive, in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali;
- la natura delle attività produttive conferite in conto terzi;
- gli interventi in tema di formazione professionale ed il grado di utilizzazione nel settore di contratti part-time ed a termine;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori portatori di handicap;
- elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative, relative ai lavoratori tossicodipendenti.
B) Annualmente a livello locale:
I) l'associazione nazionale stipulante illustra, con la partecipazione eventuale dell'organizzazione imprenditoriale locale e comunque presso la sua sede con riferimento ai comprensori di Arzignano - Val Chiampo, Turbigo - Castano - Robecchetto, S. Croce - Fucecchio - S. Miniato - Castelfranco, Solofra ed altri eventualmente individuati dalle parti stipulanti:
- le previsioni degli investimenti complessivi;
- le previsioni degli investimenti ecologico-ambientali e la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati in materia dalla categoria;
- l'entità globale dei finanziamenti pubblici (Stato, Regioni) con l'indicazione delle leggi di riferimento e delle finalità (produttive, ecologico-ambientali, ricerca, servizi);
- i progetti di intervento della categoria sui rischi accertati di maggiore gravità e diffusione nell'ambiente di lavoro;
- i progetti del settore di intervento e di collaborazione con enti pubblici ed altri organismi nei campi della depurazione delle acque, nei sistemi di abbattimento, nel recupero e nello smaltimento;
- i processi di ristrutturazione e delocalizzazione del settore nel suo insieme
- il numero degli occupati per qualifica, livello, sesso e grandi fasce d'età;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali;
- la natura delle attività produttive conferite in conto terzi;
- gli interventi in tema di formazione professionale ed il grado di utilizzazione nel settore di contratti part-time ed a termine;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori portatori di handicap;
- elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative, relative ai lavoratori tossicodipendenti.
II) L'associazione nazionale e quella territoriale competente illustrano, con riferimento alle situazioni interregionale o regionale o provinciale, purché lo stanziamento conciario relativo sia numericamente significativo:
- le previsioni degli investimenti complessivi;
- le previsioni degli investimenti ecologico-ambientali e la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati in materia dalla categoria;
- l'entità globale dei finanziamenti pubblici (Stato, Regioni) con l'indicazione delle leggi di riferimento e delle finalità (produttive, ecologico-ambientali, ricerca, servizi);
- i processi di ristrutturazione e delocalizzazione del settore nel suo insieme;
- il numero degli occupati per qualifica, livello, sesso e grandi fasce d'età;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali;
- la natura delle attività produttive conferite in conto terzi;
- gli interventi in tema di formazione professionale ed il grado di utilizzazione nel settore di contratti part-time ed a termine;
- l'andamento e le problematiche dell'occupazione femminile;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori portatori di handicap.
C) Annualmente negli stabilimenti e nei gruppi (a) che superano le 80 unità di occupati, vengono illustrati:
- le previsioni degli investimenti complessivi, inclusi quelli ecologico-ambientali;
- il numero degli addetti e la loro distinzione per qualifica, livello, età, sesso.
- i processi di ristrutturazione e delocalizzazione;
- la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati nel campo ecologico-ambientale (depurazione acque, sistemi di abbattimento, recupero e smaltimento);
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali;
- la natura delle attività produttive conferite in conto terzi;
- l'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- il numero dei contratti part-time ed a termine nonché il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione-lavoro;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori in tema di ambiente e sicurezza;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari;
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori portatori di handicap.
(a) Per "gruppi" si intendono i complessi industriali di particolare importanza nell'ambito del settore conciario, articolati in più stabilimenti e dislocati in più zone del territorio nazionale e con rilevante influenza nell'area della concia.
[…]

III - Appalti e decentramento produttivo
1) Le aziende informano periodicamente i Consigli di Fabbrica
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso a lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.1973 n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività dal proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle O.S.L. in occasione degli incontri nazionali e territoriali previsti nella parte I.
I Gruppi industriali e gli stabilimenti significativi di cui alla parte prima forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto con la regolamentazione di cui sopra che non intendono pregiudicare l'organizzazione del ciclo produttivo conciario.
2) Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le Aziende concorderanno con i Consigli di Fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale comprensoriale.
3) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
4) Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.1970, n. 300, le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
[…]
6) Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle Aziende che occupano non più di 60 lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 5 del presente contratto.
[…]

Parte IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Art. 40 - Malattia e infortunio
A) Assenza dal lavoro.
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[…]

Parte V - Ambiente e prevenzione
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti, esse saranno assunte contrattualmente.
Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA, ai sensi dell'art. 9 della Legge 300 e della Legge 833, vengono attribuiti al Consiglio di Fabbrica i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della Legge n. 300 del 20.5.1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della Legge n. 833, ai servizi di Igiene Ambientale e Medicina del Lavoro della U.S.L. o in alternativa, ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il Consiglio di Fabbrica.
Per l'espletamento dei compiti in materia di ambiente di lavoro, il Consiglio di Fabbrica di ogni stabilimento individuerà i suoi membri incaricati di trattare con la Direzione aziendale nel numero da 3 a 6.
I nominativi di questi membri, che costituiscono la Commissione ambiente, saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Le aziende attueranno la formazione dei componenti la Commissione, seguendo le linee che perverranno dal livello nazionale.
Agli incontri con l'Azienda potranno partecipare, con i membri del Consiglio di Fabbrica come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
I medici ed i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con il Consiglio di Fabbrica soluzioni alternative.
Per i lavoratori addetti ad attività che comportino un utilizzo esclusivo e continuativo del videoterminale, le aziende ricercheranno idonee soluzioni atte a salvaguardare la loro salute, anche dal punto di vista oculistico, attraverso adeguate sistemazioni ergonomiche ed eventuali, idonee schermature.
Su loro richiesta le aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di Fabbrica i seguenti elementi sui quali i Consigli stessi potranno offrire il loro contributo di proposte:
a) i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazione sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni tramite schede di sicurezza definite a livello nazionale che tengono anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo note sulla base delle acquisizioni medico scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
e) l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 833/'78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
f) informazioni in merito agli elementi conoscitivi eventualmente forniti alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (DPR 175/88) e di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10/8/88).
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà con il Consiglio di Fabbrica la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri informativi annuali forniranno alle O.S.L. le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le Aziende forniranno alle Aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
1) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
2) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione del Consiglio di Fabbrica e dei lavoratori;
3) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti ed aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizioni ed attività del lavoratore, degli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione nonché se il lavoro é svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
4) scheda delle caratteristiche di impianto, da realizzare entro un anno dalla data di decorrenza del contratto per gli impianti sottoposti ai rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al D.M. 17.12.1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di
venire in contatto con l'uomo:
- proprietà chimico fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17.1 2.77 e successive modifiche.
Inoltre le parti si incontreranno a livello nazionale per:
- esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzata da Enti scientifici nazionali e internazionali;
- a fronte di diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse nei luoghi di lavoro, esaminare le possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione concerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA, Stazione Sperimentale Pelli);
- individuare consensualmente linee di indirizzo che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali di interesse per il settore conciario.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all'istituito servizio sanitario nazionale. l dati biostatistici ed ambientali saranno a disposizione del costituto servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
I consigli di Fabbrica sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle Aziende.
In applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera d) le schede di sicurezza, aventi le caratteristiche elencate in calce al presente articolo, verranno distribuite dall'Unic alle imprese. Le Direzioni aziendali le metteranno a disposizione dei Consigli di Fabbrica, che potranno visionarle e chiederne l'elenco delle fonti scientifiche utilizzate per la loro compilazione.

SCHEDA DI SICUREZZA
IDENTIFICAZIONE
Nome chimico: Formula bruta:
Nomi commerciali e sinonimi: Peso molecolare:
Numero di registro CAS: Formula di struttura:
Stato fisico: Punto di fusione:
Colore: Punto di ebollizione:
Odore: Punto di infiammabilità:
Solubilità in acqua: Limiti inferiore e superiore
Solubilità nei principali solventi organici:
di infiammabilità in aria (% in volume):
Temperatura di autoaccensione:
Densità: Tensione di vapore:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria: Reazioni pericolose:
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
Di legge Provvisoria Non richiesta
Simbolo di pericolo: Frasi di rischio:
Indicazione di pericolo: Consigli di prudenza:
INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Vie di penetrazione:
Ingestione Inalazione Contatto
CONTROLLI SANITARI DI LEGGE
LIMITI DI ESPOSIZIONE (ACGIH 86-87)
CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO
NORME PER IL TRASPORTO
CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE
INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA
NOTE E AGGIORNAMENTI

Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria conciaria, e agli impiegati e agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.
Art. 2
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica e igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell'indennità. Per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo L. 270 orarie
2° gruppo L. 160 orarie
3° gruppo L. 115 orarie
Art. 3
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Art. 4
Le indennità di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 5
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.
Art. 6
L'indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.), comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo della indennità.
Art. 7
L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta da tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, l'indennità ad essi spettante a norma delle disposizioni sopra citate.
Art. 8
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti e le organizzazioni interessate, concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 9
In relazione al precedente art. 4 è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica Natalizia o Tredicesima Mensilità - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno la facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8,33% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso o mensilmente od a periodi più lunghi o a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Art. 10
Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Convenzione per l'applicazione nella industria conciaria dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
A) Riconosciuta l'opportunità di indicare alle parti direttamente interessate all'applicazione dell'accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 marzo 1968 criteri orientativi uniformi in relazione all'esistenza nelle aziende conciarie di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate la facoltà di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli artt. 2, comma secondo, 4,5 e 6 dell'accordo aggiuntivo sopra citato, si conviene quanto segue.
Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.
Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) riduzione del bicromato in estratto conciante;
2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a recupero;
3) preparazione di vernici e colori a base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone) e loro soluzioni contenenti almeno il 30% di tali solventi;
4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione;
5) applicazione a mano di paste e soluzioni contenenti più del 3% di formalina;
6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa);
7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti;
8) preparazione di paste o soluzioni occorrenti per la depilazione con manipolazione di solfuro d'arsenico o solfuro in polvere quando non esistano efficienti impianti di aspirazione.
Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) spruzzatura di fissatori con formalina;
2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno alla concia al cromo nella concia al cromo a due bagni;
3) spruzzatura di colori basici di anilina;
4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere;
5) spaccatura del solfuro di sodio e preparazione relative soluzioni concentrate;
6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi);
7) lavori che comportino l'uso della maschera;
8) smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico-igieniche efficienti);
9) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40°C.).
B) Considerata inoltre la singolare condizione di particolare gravosità del lavoro svolto per l'ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40°C - condizione già in precedenza riconosciuta - si conviene di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione una indennità di L. 160.
C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per la quale si provvederà localmente tra le parti direttamente interessate a un termine dell'accordo aggiuntivo di cui sopra e si danno altresì atto che l'applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell'accordo aggiuntivo in questione.

Art. 44 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, col consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 43 il lavoratore medesimo, addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti dove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia, onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
[…]

Parte VI - Norme specifiche e disciplinari
Art. 46 - Abiti da lavoro
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 5 le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di
assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza o dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
- addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale;
- addetti ai bottali di tintura al cromo;
- addetti all'estrazione delle pelli dai calcinai;
- addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
- addetti alla salatura delle pelli grezze;
- addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
- addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori, che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio od ai lavoratori di cui al gruppo 2) dell'art. 5 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Art. 47 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia. (*)
Ai minori ed alle donne di qualsiasi età, che devono osservare un orario di lavoro superiore a sei ma non superiore a otto ore, sarà concesso un riposo intermedio di almeno mezz'ora in caso di lavoro in turni e di un'ora in caso di lavoro non effettuato in turni ed in ogni caso di un'ora quando l'orario di lavoro superi le otto ore.
(*) Cfr. Legge n. 903 del 9/12/1977 sulla parità uomo-donna.
[…]

Art. 55 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa, dell'ammonizione scritta o della sospensione, il lavoratore:
[…]
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi, sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
[…]

Art. 56 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 55;
[…]
c) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 55 sempre che l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
d) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
i) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
l) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
o) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 55.
[…]

Parte VIII - Diritti sindacali
Art. 64 - Commissioni Interne e Delegato d'Impresa
Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18.4.1966 inerenti il delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
[…]

Parte IX - Norme generali
Art. 71 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori, si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
[…]