Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 2 luglio 2013
Validità: dal 02.07.2013
Parti: Centro Don Orione e RSU, Cisl-Fps, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Centro Don Orione, Bergamo
Fonte: studiocostantino.it

Sommario
:

Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e validità
Servizi minimi essenziali e contingenti in caso di sciopero (art. 5 CCNL)
• Procedure
Articolazione delle relazioni (art. 7 CCNL)
Diritto all’informazione (art. 8 CCNL)
Orario di lavoro (art. 18 CCNL)
Riposo giornaliero
Pausa
Cambio turno
Passaggio di consegne (art. 62 CCNL) e flessibilità oraria in entrata
Lavoro notturno (art. 19 CCNL)
Banca delle ore (art. 20 CCNL)
• Campo di applicazione, stipula e recesso.
• Conto individuale per lavoratore
• Immissioni nel conto
• Prelevamento dal conto mediante permessi orari o riposi compensativi
• Disposizioni varie
Rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 21 CCNL)
Rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 22 CCNL)
Mobilità interna (art. 26 CCNL)
Riposo settimanale (art. 27 CCNL)
Ferie (art. 29 CCNL)
Permessi straordinari (art. 30 CCNL)
Formazione e riqualificazione professionale (art. 33 CCNL)
Sicurezza sul lavoro
Fondo incentivante

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 2 luglio 2013 presso la sede di Bergamo del Centro Don Orione in via Don Luigi Orione n. 6, tra: Centro Don Orione […], OO.SS. […], (RSU), […] (Cisl Fps), […] (Uil Fpl), si è stipulato il seguente contratto integrativo aziendale.

Premessa
In applicazione di quanto disposto dall’art. 7 CCNL, le parti ritengono opportuno affidare alla contrattazione aziendale l’interpretazione congiunta di alcuni articoli del contratto collettivo, al fine di definire meccanismi applicativi omogenei.
Obiettivo della contrattazione decentrata è, infatti, quello di favorire le relazioni sindacali e di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento della struttura. Pertanto, le parti hanno deciso di dettare - nelle materie individuate dalla contrattazione collettiva nazionale - una disciplina specifica e più confacente alle peculiarità del Centro.

Campo di applicazione
Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale non medico del Centro Don Orione di Bergamo.

Articolazione delle relazioni (art. 7 CCNL)
Alla contrattazione decentrata aziendale competono le materie delegate dal CCNL:
- accordo sull’erogazione di quote economiche aggiuntive (Patto tra Governo e parti Sociali del 23 luglio 1993) ai risultati conseguenti, aventi per obiettivo innovazioni sull’organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti;
- la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto previsto dall’accordo di cui all’art. 43 CCNL;
- la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
- l’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l’articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui all’art. 5 CCNL;
- l’orario di lavoro per le parti di cui all’art. 18 CCNL;
- il regolamento della banca delle ore di cui all’art. 20 CCNL;
- i criteri e le tipologie dei rapporti di lavoro part-time di cui all’art. 21 CCNL;
- la regolazione dell’istituto dell’assegnazione e del trasferimento di cui all’art. 26 CCNL;
- la programmazione dell’epoca e della durata dei turni di ferie del personale di cui all’art. 29 CCNL;
- i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM, di cui agli artt. 33 e 34 CCNL;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio di cui all’art. 35 CCNL;
- i criteri generali per l’utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti di cui all’art. 53 CCNL;
- la verifica dell’utilizzo dell’istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario effettuato con l’istituto di cui all’ art. 54 CCNL;
-le linee d’indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti con disabilità;
- ogni altra materia espressamente rinviata.
Alla richiesta d’incontro, su temi inerenti alla contrattazione decentrata, la Direzione darà risposta entro 30 giorni, salvo giustificati motivi d’impedimento.

Diritto all’informazione (art. 8 CCNL)
Ai fini di un corretto e proficuo sistema di relazioni sindacali, particolare importanza rivestono l’esame delle problematiche del settore e l’individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti - ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS. - si impegnano per l’acquisizione di elementi di conoscenza comune.
A livello aziendale le Amministrazioni forniscono alla RSU, ove richiesto e nei limiti previsti dalla D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, informazioni riguardanti:
- applicazione contrattuale
- informazione riguardante il personale (anche con riferimento ai lavoratori distaccati);
- informazione riguardanti l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione della struttura e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazioni quali-quantitative sull’andamento dell’utilizzo dei rapporti di lavoro atipici (tempi determinati e lavoratori somministrati).
Sulle materie per le quali il vigente CCNL (Aris RSA e CDR) prevede la contrattazione decentrata, l’informazione è preventiva.

Orario di lavoro (art. 18 CCNL)
I criteri e la programmazione dei turni di lavoro saranno stabiliti entro la fine del 1° trimestre dell’anno dalla Direzione previo esame con le Rappresentanze sindacali, in osservanza delle norme di legge, dei contenuti del contratto integrativo, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario e il preminente mantenimento di adeguati livelli assistenziali a tutela dell’ospite.
Le parti concordano sulla definizione di criteri condivisi per l’articolazione di turni di lavoro che garantiscano e consentano:
- il rispetto del monte ore annuo individuale previsto dal CCNL;
- l’equa distribuzione degli orari e dei carichi di lavoro; 
- la corretta applicazione degli istituti contrattuali (malattia, ecc...);
- l’applicazione, salve le deroghe consentite, del d.lgs. n. 66/03 in tema di orario di lavoro;
- la programmazione delle ferie con l’intento di garantire il periodo di ferie previsto dal CCNL a tutto il personale, compatibilmente con le esigenze organizzative e salvo variabili non preventivabili a priori;
Quanto sopra andrà perseguito nel rispetto dei seguenti vincoli:
- ripartizione dell’orario di lavoro settimanale in turni giornalieri (diurni e notturni in relazione all’organizzazione aziendale) nell’ambito delle 24 ore (normalmente con un minimo di 28 ore ad un massimo di 44 ore settimanali come previsto dal CCNL);
- durata media dell’orario di lavoro che, vista la necessità di garantire la continuità assistenziale sanitaria, sarà riferita a un periodo di dodici mesi e non potrà superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore straordinarie (così come previsto dall’art. 4, d.lgs. n. 66/2003);
- le ore di lavoro supplementare e straordinarie eventualmente ed occasionalmente prestate in aggiunta rispetto al turno programmato (ad esempio, in caso di rientro in servizio dal turno di riposo settimanale in situazione di necessità), se compensate con riposo compensativo, non si computeranno ai fini della durata media settimanale di cui al comma precedente;
- le ore di lavoro settimanali previste in regime di turnazione con orario plurisettimanale sono da considerare a tutti gli effetti lavoro ordinario e pertanto non daranno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare/straordinario. Fermo quanto sopra, si ribadisce che per orario di lavoro ordinario si intende quello definito dal turno programmato.
La differenza del monte ore mensile, ove derivante dalla sequenza del turno ordinario applicato, non deve essere compensata né con ferie, né con la banca ore.
Al termine dell’anno di riferimento, l’eventuale differenza in positivo superiore alle 15 ore sarà, a scelta del lavoratore, retribuita o posta in banca ore con il trattamento previsto per lo straordinario.
Acquisito il dato di fine anno precedente, i lavoratori interessati dovranno esprimere con apposito modulo allegato al LUL di gennaio ed entro il 15/2, la destinazione del saldo.
In caso di silenzio le ore saranno liquidate come straordinarie con le maggiorazioni previste.
L’eventuale differenza in negativo, superiore alle - 15 ore, fatta salva la differenza causata dall’avvicendamento ordinario dei turni, stante la normativa vigente, non potrà essere posta a carico del lavoratore.
Le differenze comprese tra le - 15 ore e le + 15 ore rimarranno nel contatore del monte ore dei dipendenti turnisti. 

Riposo giornaliero
Ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 66/2003, nonché al comma 9 dell’art. 18 vigente CCNL, le parti concordano che in via eccezionale e non strutturalmente al fine di garantire ottimali livelli di assistenza ai degenti, considerata la delicata funzione espletata dalla struttura, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili - in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 d.lgs. n. 66/2003 - il periodo di riposo giornaliero ivi fissato in 11 ore consecutive ogni 24 ore possa essere derogato fino ad un minimo di 9 ore tra un turno e l’altro di servizio.
Ai lavoratori richiamati in servizio durante il periodo di riposo giornaliero per garantire l’assistenza, il lavoro svolto sarà riconosciuto come straordinario.

Pausa
I lavoratori il cui turno di lavoro giornaliero ecceda le 6 ore consecutive hanno diritto ad un intervallo di pausa di 10 minuti dall’esecuzione della prestazione lavorativa, la cui fruizione verrà concordata con il responsabile del Reparto/Servizio cui afferiscono. In estensione a quanto stabilito dall’art. 8 del D.lgs. 66/2003 e quindi concordata come trattamento di miglior favore, la pausa sarà considerata all’interno dell’orario di lavoro e pertanto retribuita.

Cambio turno
L’Amministrazione non pone particolari vincoli ai cambi turno tra colleghi, purché ciò avvenga nel rispetto del debito orario di ogni singolo lavoratore, previa apposita richiesta sul modulo predisposto, entro le 24 ore precedenti, al Coordinatore del Reparto/Servizio il quale lo autorizzerà previa verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali e legali in tema di durata dell’orario di lavoro.
Per le eventuali variazioni che dovessero prodursi per effetto di tali cambi resta inteso che:
- non sarà riconosciuto straordinario prodottosi a causa del cambio;
- l’eventuale debito orario causato dal cambio dovrà essere compensato (es. ex festività, banca ore, ecc.), ovvero recuperato con modalità da concordarsi con il responsabile del Reparto/Servizio.
In caso di eventuali contestazioni tra i lavoratori in merito al cambio turno, varrà il turno come programmato.

Passaggio di consegne (art. 62 CCNL) e flessibilità oraria in entrata
In attuazione di quanto previsto dall’art. 62 CCNL, per il personale infermieristico e O.S.S. e per coloro ai quali è fatto obbligo indossare abiti di lavoro, l’orario di lavoro è comprensivo di 14 minuti complessivi retribuiti fra inizio e fine turno, al fine di consentire di dirigersi verso gli spogliatoi, vestire e svestire la divisa e, per le figure identificate dall’Amministrazione, per operare il passaggio di consegna ai colleghi che prendono servizio nel turno successivo.
Al personale che non opera su turni, è concesso - in misura massima di 1 volta al mese - in caso di ritardo non superiore ai 15 minuti, la possibilità di recuperare tale ritardo, in un’unica soluzione, esclusivamente in uscita entro la giornata stessa compilando l’apposito modulo di comunicazione e acquisendo l’autorizzazione del responsabile del reparto/servizio.
Ritardi superiori ai 15 minuti comporteranno la detrazione della quota economica della retribuzione corrispondente.
Per tutto quanto non diversamente previsto in materia di orario di lavoro, si farà riferimento a quanto contrattualmente e normativamente previsto in merito.

Lavoro notturno (art. 19 CCNL)
Ai sensi dell’art. 19 del vigente CCNL, degli artt. 13 e 17 del D.lgs. 66/2003, nonché dell’art. 19 della circ. 3/3/2005 n. 8, per salvaguardare l’organizzazione del lavoro nei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore, si definisce consensualmente il periodo di una settimana sul quale calcolare la media (es. turnazione 4+2 computo : 4*24/3=32 ore Max 10,66 per turno).

Banca delle ore (art. 20 CCNL)
Premesso che il ricorso allo straordinario non deve diventare strumento della programmazione del lavoro, ma vi si deve ricorrere solo per eventi straordinari e non prevedibili, le parti concordano sull’applicazione dell’istituto della banca delle ore.
La banca delle ore ha la finalità di migliorare l’efficienza dell’orario lavorativo e di valorizzare il tempo di vita del lavoratore, creando un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata.
Il dipendente che aderisce ha la possibilità di capitalizzare le ore straordinarie o supplementari effettuate, per poi spenderle sotto forma di permessi in misura pari al turno antimeridiano o pomeridiano previsto per il lavoratore (per i part-time massimo metà delle ore giornaliere previste) o riposi compensativi di massimo un giorno, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Campo di applicazione, stipula e recesso.
La banca delle ore si applica a tutti i dipendenti inquadrati dalla categoria A alla H che non abbiano una retribuzione annua omnicomprensiva.
L’adesione alla banca delle ore avviene su richiesta, previa compilazione e invio all’Amministrazione del Personale dell’apposito modulo.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore potranno essere fruite come riposi compensativi anche nel periodo di preavviso - compatibilmente con le esigenze organizzative - ovvero retribuite e riconosciute con le competenze di fine rapporto.

Conto individuale per lavoratore
A ciascun lavoratore che aderisce alla banca delle ore viene intestato un conto individuale con la possibilità di immettere o prelevare ore dal conto, a seconda delle necessità personali e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il credito o il debito di ore verrà evidenziato mensilmente in busta paga.

Immissioni nel conto
In caso di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro programmato, ogni dipendente potrà decidere di volta in volta se depositare le ore supplementari o straordinarie sul conto aperto presso la banca delle ore, ovvero richiederne il pagamento con il cedolino paga del mese successivo a quello di effettuazione, fermo restando che l’erogazione della relativa maggiorazione verrà effettuata con la retribuzione del mese di riferimento.
La comunicazione della scelta deve essere inviata seguendo la procedura e compilando contestualmente l’apposita modulistica. Nella banca delle ore potranno essere accreditate o mandate in pagamento come straordinario solo frazioni di ora pari o superiori a 30 minuti.
Il limite massimo di ore che possono essere accantonate sul proprio conto è pari a 180 all’anno, con un limite massimo di 20 ore al mese.
Le ore accantonate resteranno a disposizione per essere utilizzate entro il semestre successivo all’anno di maturazione; le ore non utilizzate saranno liquidate con la retribuzione del mese di giugno.

Prelevamento dal conto mediante permessi orari o riposi compensativi
Il dipendente potrà decidere se usufruire delle ore accantonate in banca ore con un permesso orario oppure con riposi compensativi di una giornata.
Per i permessi orari, il limite minimo di prelevamento è fissato in 30 minuti. Per i riposi compensativi il limite è fissato in massimo una giornata.
Il recupero delle eccedenze orarie non deve in alcun modo pregiudicare la funzionalità del servizio.
Le richieste per poter usufruire dei permessi orari dovranno essere motivate e presentate con un anticipo di 5 giorni, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Centro.
La Direzione potrà differire il periodo concordato per il permesso del dipendente in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale nel Reparto/Servizio di appartenenza, o a seguito di aumenti di flussi di attività.
Resta inteso che non saranno concessi riposi compensativi di un giorno intero al personale che ha ferie maturate e non godute risalenti all’anno precedente a quello in cui avviene la richiesta. Inoltre, non sarà concesso unire i riposi compensativi alle ferie.

Disposizioni varie
Nei confronti dei lavoratori che non aderiranno alla banca delle ore, rimane fermo quanto previsto dall’art. 53 del CCNL.

Mobilità interna (art. 26 CCNL)
Ferma restando la esclusiva titolarità in capo all’Amministrazione circa le assegnazioni dei lavoratori ai vari Reparti/Servizi della Struttura, si conviene che l’Amministrazione provvederà ad informare preventivamente la RSU per il caso di assegnazioni che abbiano particolare riflesso sull’organizzazione e sui carichi di lavoro.

Riposo settimanale (art. 27 CCNL)
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, così come previsto dall’art. 27 CCNL e dall’art. 9, D.Lgs. 66/2003); in deroga a ciò il lavoratore eccezionalmente chiamato in servizio per garantire l’assistenza degli ospiti della Struttura dovrà esigere apposito ordine di servizio e avrà diritto ad un periodo equivalente di riposo da godere nel più breve tempo possibile (art. 9 punto "d" e art. 17 punto 4 del D.Lgs. 66/2003).

Sicurezza sul lavoro
L’Amministrazione - cosciente dell’importanza del tema della sicurezza sul lavoro ed impegnata da sempre a garantire l’ambiente di lavoro più sicuro possibile per i propri lavoratori - si impegna a fornire un’informazione periodica alla RSU di quanto attuato o in attuazione in merito (d.lgs. 81/2008).
Si concorda, inoltre, l’istituzione di una commissione tecnica composta da un rappresentante delle OO.SS. uno della Direzione sanitaria e uno della Direzione amministrativa.