Cassazione Penale, Sez. 4, 31 marzo 2014, n. 14787 - Posizione di garanzia di un direttore dei lavori


 

"L'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori, ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile)"



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.M. N. IL (OMISSIS);
A.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 11591/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Di Mattia quale sostituto processuale dell'avv. Caffarelli e avv. Fermanelli che chiede l'accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi.



Fatto


1. Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, P.M. e A.C. avverso la sentenza emessa in data 5.10.2012 dalla Corte di Appello di Roma con la quale veniva confermata quella in data 12.4.2010 del Tribunale di Roma che li aveva dichiarati colpevoli del reato di lesioni colpose aggravate, condannandoli, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alle rispettive pene di giustizia nonchè, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile alla quale veniva anche assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva.

2. Secondo l'imputazione, ai predetti era stato contestato in ordine al reato di cui all'art. 113 c.p., art. 590 c.p., comma 3 anche con riferimento al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, D.P.R. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 21, art. 22 perchè:

- P.M., nella qualità di responsabile tecnico e direttore di cantiere della Soc. Mo., - delegato alla sicurezza con procura notarile del 27.7.2005 - impresa appaltatrice, per conto della appaltante A.C.E.A. s.p.a., dei lavori per la realizzazione dell'addutrice fognaria loc.tà (OMISSIS);

- A.C., nella qualità di Capo cantiere sito in via di Mezzocammino s.n.c. per la realizzazione di una camera - collettore (raccoglitore delle acque reflue provenienti da fognoli);

tenendo, nelle loro rispettive qualità, condotte improntate a negligenza imprudenza, imperizia, e integranti la violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; in particolare:

- il primo, omettendo di fornire una tempestiva informazione e formazione al lavoratore I.L. all'atto dell'assunzione, con corsi presso il CNA sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa e ai rischi specifici del lavoro da svolgere nonchè omettendo di fornire al medesimo lavoratore una formazione adeguata, sulle modalità di segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 4 infine omettendo di allestire o di far allestire un regolare parapetto atto a prevenire cadute; - il secondo, omettendo di vigilare concretamente in modo da non consentire ad I. di posizionarsi sia sul bordo camera che vicino alle pulegge gru; cagionavano l'infortunio di I. L., il quale, mentre era intento ad impartire segnalazioni al gruista affinchè il carico di tondini scendesse nella camera tra il ponteggio e la parete senza provocare urti e danni, si sporgeva dal bordo fronte gru privo di parapetto perdendo l'equilibrio, afferrando di conseguenza la fune di acciaio con la mano sinistra che rimaneva incastrata, riportando in tal modo lesioni personali gravi comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40 (fatto dell'(OMISSIS)).

3. Con distinti atti, ma di contenuto sostanzialmente identico, si deduce:

1a. l'erronea applicazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 la cui interpretazione non era quella che ne era stata fatta dai giudici di merito, dal momento che gl'imputati si erano doverosamente preoccupati di dotare il cantiere e gli operai di tutti i mezzi di protezione richiesti;

2a. l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p. sostenendo che la condotta del dipendente era caratterizzata dall'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute;

3a. il vizio motivazionale in relazione all'affermazione della penale responsabilità di entrambi i ricorrenti, benchè il P. avesse verificato la sussistenza di opere provvisionali e l'assegnazione di uno specifico compito privo di rischi particolari all' I. mentre era stato provato che il lavoratore aveva, di sua iniziativa, imprevista ed imprevedibile, intrapreso un'attività non richiestagli;

4a. la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale invocata tempestivamente, senza spiegare il motivo per il quale le deposizioni dei testi Pa., S., I. e T., indotti dalla difesa, fossero meno importanti ovvero meno affidabili di quella resa dalla parte civile.



Diritto


4. In via preliminare ed assorbente, si deve immediatamente rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, che il reato ascritto è ormai estinto per prescrizione essendo decorso (all'11.4.2013) il termine prorogato di anni sette e mesi sei di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p. (anche secondo la vigente formulazione), non ravvisandosi periodi di sospensione per un arco temporale utile alla data odierna;

nè ricorrono cause di inammissibilità nè elementi evidenti per addivenire al proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2.

5. Comunque, dovendosi pronunciare ai sensi dell'art. 578 c.p.p. in ordine alle statuizioni civili, deve riconoscersi l'infondatezza dei ricorsi.

6. Invero, la sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato come la condotta del lavoratore infortunatosi non possa qualificarsi abnorme e, quindi, tale da elidere il nesso causale tra la condotta omissiva degl'imputati e l'evento lesivo. E deve definirsi abnorme quel comportamento che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. pen. Sez. 4, n. 40164 del 3.6.2004, Rv. 229564).

Infatti, è chiaro che il lavoro svolto dalla persona offesa era richiesto e necessario come il posizionamento del lavoratore sulla piattaforma a bordo vasca - agevolmente accessibile mediante lo spostamento di una rete plastificata - gli consentiva anzi agevolava l'attività demandatagli di supporto al gruista, laddove non era stata predisposta la misura antinfortunistica del parapetto nella specifica zona luogo del sinistro.

Le relative censure sub 2a e 3a devono quindi ritenersi sostanzialmente aspecifiche in quanto inutilmente reiterative delle medesime doglianze rappresentate dinanzi al giudice di appello delle cui argomentazioni non hanno tenuto alcun conto.

7. Analogamente, è infondata anche l'ultima censura (sub 4a) relativa al rigetto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (peraltro nemmeno chiara in ordine all'oggetto di essa) essendo più che sufficiente la motivazione addotta al riguardo. Ed anzi "La rinnovazione, ancorchè parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento" (Cass. pen. Sez. 5, n. 15320 del 10.12.2009, Rv. 246859).

8. Del pari, è evidente l'infondatezza della censura sub 1a.

Invero, "L'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori, ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile)". (Cass. pen. Sez. 6, n. 9778 del 12.4.1976, Rv. 134516; Sez. 3, n. 673 del 6.11.1981 Rv. 151748).

Nè può ravvisarsi la dedotta erroneità dell'interpretazione data della norma di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68: infatti anche questa doglianza appare aspecifica essendo già stata proposta, senza successo, dinanzi al giudice di appello che l'ha disattesa, anche qui con motivazione ineccepibile.

Invero, secondo quanto osservato da entrambi i giudici di merito, l'area in questione, cioè la piattaforma di lavoro al bordo vasca, era priva, come ammesso dagli stessi imputati, di protezione (parapetto) prescritta dall'art. 68 D.P.R. cit., protezione che fu apposta solo successivamente al sopralluogo ispettivo e come documentato fotograficamente. Non si vede, pertanto, in cosa consista l'erroneità dell'interpretazione della norma sopra richiamata nè come le deposizioni dei 4 testi indicati nei ricorsi, possano valere a smentire tali emergenze oggettivamente riscontrate.

9. Vanno, pertanto, confermate le statuizioni civili.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione;

conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2014