Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2014, n. 24616 - Lavoratore precipita nel vuoto: mancanza di formazione o condotta abnorme?


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.P.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 6491/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile F.P. l'Avv. BARBUTO Giuseppe del Foro di Crotone che insiste per la conferma della sentenza impugnata;
Uditi per il ricorrente gli Avv.ti GIANNONE MAURIZIO, del Foro di Roma e BOMPAROLA Guido del Foro di Roma che insistono per l'accoglimento del ricorso.


Fatto




1. Con sentenza del 14/2/2013 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con la quale, in data 3/3/2011, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato D.P.A. colpevole del delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., comma 2, per avere, quale legale rappresentante della società Edil.de.pa. s.n.c., cagionato, per colpa generica e specifica, la morte del dipendente F.R., avvenuta in data (Omissis). Concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, il D.P. era condannato alla pena (sospesa) di 10 mesi di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale il sinistro si era verificato in un cantiere sito in (Omissis), nel corso di lavori di rifacimento, ristrutturazione e riqualificazione di preesistente edificio, nell'ambito dei quali era stata commessa in subappalto alla Edil.De.Pa. s.n.c. la demolizione di due verande coperte munite di parapetto, cui si accedeva dall'appartamento sito all'ultimo piano (c.d. cappuccine): in tale contesto il F., assunto dopo un periodo di prova il giorno stesso dell'infortunio, senza alcuna preventiva formazione circa i rischi specifici dell'attività che andava a svolgere, stava demolendo una cappuccina quando, salito sul tetto della mansarda, il cui accesso non era interdetto da alcun cartello, per porre una protezione all'area di cantiere cui era addetto, precipitava nel vuoto da un'altezza di circa 23 m all'interno di un cavedio non presidiato.

Al datore di lavoro si rimproverava la violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 21 e 22, perchè aveva disposto, consentito o, comunque, non impedito che il proprio dipendente eseguisse l'attività di manovale, in modo autonomo, ancorchè assunto in pari data dell'infortunio, essendo in prova da non più di due settimane, senza avere provveduto a che il medesimo ricevesse un'adeguata informazione circa i rischi specifici connessi all'attività da svolgere nel cantiere e, inoltre, per non essersi assicurato che il predetto lavoratore avesse acquisito una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relativa al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Gli si contestava, altresì, la violazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, artt. 16 e 24, per non aver garantito idonee condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, consentendo, in particolare, che il lavoratore operasse con libero accesso e in prossimità del cavedio sopra menzionato, nonostante lo stesso risultasse privo delle opere di sbarramento necessarie ad impedire la caduta di persone e per non avere, inoltre, garantito che il predetto cavedio fosse dotato di opere provvisionali idonee ad evitare il rischio di caduta e, specificamente, di parapetti e tavole fermapiedi.

Prendendo in esame i motivi di gravame proposti dalla difesa dell'imputato -che investivano sia la ritenuta mancanza di preventiva informazione sui rischi specifici connessi all'attività demandata al lavoratore nel cantiere (osservandosi di contro che il giorno prima il D.P. aveva provveduto, insieme al F., a coprire il balcone mediante cellophane applicato dal basso, senza salire sul tetto); sia l'affermata esistenza di uno specifico obbligo a carico del datore di lavoro di provvedere ad assicurare misure di sicurezza sul tetto della mansarda (contestata poichè questo era luogo ove l'impresa non doveva svolgere attività lavorativa); sia, infine, la ritenuta inidoneità della condotta anomala della vittima a rappresentare di per sè causa esclusiva dell'evento dannoso idonea a interrompere il nesso causale con le ipotizzate condotte omissive - la Corte territoriale ne affermava l'infondatezza rilevando che:

a) con riferimento al primo tema di giudizio, risultava evidente che al F. era stato consentito di lavorare in modo autonomo e che lo stesso non era stato istruito sul pericolo inerente l'attività ove fosse svolta sul tetto della mansarda, risultando in particolare pacifico che lo stesso "non aveva ricevuto alcuna indicazione o disposizione obbligatoria che impedisse o vietasse l'accesso alla struttura superiore del tetto";

b) quanto al secondo profilo, la violazione dell'obbligo di assicurare presidi di sicurezza sul tetto non poteva considerarsi esclusa dal fatto che l'impresa era incaricata di eseguire soltanto opere all'interno degli appartamenti, dal momento che era comunque evidente l'estrema facilità con cui i lavoratori potevano salire sul tetto; osservava in proposito che la prevenzione degli infortuni non può ritenersi limitata all'oggetto dell'appalto o subappalto conferito, ma si estende alle diverse modalità operative pur sempre possibili nell'ambito dell'oggetto del rapporto di lavoro, essendo l'esigenza di sicurezza riferibile ad ogni ipotesi di comportamento lavorativo del dipendente, anche quello caratterizzato da imprudenza, imperizia, inosservanza di disposizioni interne;

c) quanto infine al dedotto carattere anomalo e imprevedibile del comportamento del lavoratore, (rilevava che) questo in realtà non risultava del tutto estraneo all'attività lavorativa e non poteva, pertanto, considerarsi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il D. P., per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi, tutti diretti a contestare, con riferimento a ciascuno dei tre profili suddetti, l'affermazione della penale responsabilità.

3.1. Con il primo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'asserita mancanza di informazione e formazione della vittima.

Rileva che sul punto la motivazione è del tutto carente, risolvendosi in affermazioni apodittiche in palese contrasto con quanto emerso nel corso dell'istruttoria e, segnatamente, dalle dichiarazioni del teste S. e dello stesso imputato e dal prodotto libretto di lavoro della vittima: elementi ai quali -lamenta il ricorrente - la Corte d'appello non ha dedicato alcuna considerazione e da cui invece avrebbe potuto desumersi che:

- al F. era attribuita una certa autonomia soltanto in considerazione della notevole esperienza dallo stesso maturata negli anni;

- egli era a conoscenza delle modalità con le quali avrebbe dovuto svolgere il lavoro;

- questo in particolare doveva essere eseguito esclusivamente da terra, nel piano ricompreso tra le cappuccine;

- il giorno prima il D.P. aveva coperto il balcone insieme allo S. e allo stesso F. facendo loro vedere, in modo assolutamente chiaro, che il cellophane doveva essere posizionato in basso, da terra, e non dall'alto a scendere.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento al presunto obbligo in capo all'imputato di mettere in sicurezza il cavedio.

Pacifico essendo, anche per la Corte d'appello, che le lavorazioni commesse in subappalto alla Edil.de.pa. s.n.c. dovevano essere effettuate soltanto all'interno della cappuccina, rileva che è del tutto irragionevole far carico alla detta impresa di garantire l'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione anche in luoghi diversi da quello dove detta attività avrebbe dovuto svolgersi, non potendosi nella specie considerare tale il tetto della mansarda, neanche quale ipotetico luogo di transito dei lavoratori.

Osserva che eventuali protezioni del cavedio avrebbero dovuto essere predisposte dalle società che avevano l'incarico di operare sul tetto, per la realizzazione degli impianti di condizionamento, e, a conferma di ciò, evidenzia che lo stesso coordinatore per l'esecuzione dei lavori aveva previsto in effetti una "linea vita" a protezione del cavedio per le attività da svolgersi sul tetto:

protezione effettivamente installata dalla ditta "Ico Ponteggi" su incarico ricevuto da altra impresa operante nel cantiere.

Sotto altro connesso profilo rileva ancora che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui il tetto era facilmente accessibile da parte dei lavoratori della Edil.de.pa.

s.n.c. e di ciò il D.P. avrebbe potuto e dovuto rendersi conto - non risponde al vero, risultando dall'istruzione acquisita, e in particolare dalla deposizione del teste L., coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sentito all'udienza del 26/4/2010, che "il cavedio era sopra di 4 m".

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non ritenuta ricorrenza nella fattispecie di un comportamento abnorme e imprevedibile della stessa vittima idoneo a interrompere il nesso causale.

Rileva che al contrario, alla luce delle già richiamate emergenze processuali, la condotta posta in essere dal F. risultava del tutto "esorbitante rispetto alle direttive di organizzazione ricevute", sicchè imprevista e imprevedibile doveva ritenersi la sua scelta di salire sul tetto per la copertura della cappuccina al termine della giornata lavorativa.

Richiama in proposito il principio affermato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui deve considerarsi abnorme il comportamento imprudente del lavoratore non solo quando sia posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ma anche quando, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

4. Il ricorrente ha depositato in data 2/5/2014 memoria contenente motivi nuovi, con i quali contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con specifico riferimento al presupposto della colpa.

Lamenta difetto di motivazione in ordine alla necessaria verifica del requisito della c.d. concretizzazione del rischio, non avendo dato la Corte d'appello congrua e convincente motivazione dell'assunto secondo cui, qualora l'imputato avesse provveduto alla doverosa formazione e informazione del F., questi si sarebbe astenuto dal porre in essere un comportamento palesemente imprudente e del tutto avulso dalle direttive impartitegli.

Diritto


5. La censure svolte a fondamento del ricorso, congiuntamente esaminabili, sono infondate.

La regola di giudizio cui si sono attenuti i giudici di primo e secondo grado - secondo cui il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo (nella specie non ricorrente) - è corretta e conforme alla costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte.

Occorre al riguardo ricordare l'esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione dei lavoro avvenga nell'osservanza di tutte le misure sicurezza.

Ne deriva anche che, secondo principio ripetutamente affermato, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011 Millo e altri, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali e altro, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007 - dep. 04/07/2007, Scanu, Rv. 237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005 - dep. 23/12/2005, Riccio, Rv. 233186; Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005 - dep. 21/10/2005, Minotti, Rv. 232420; Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004 - dep. 13/10/2004, Giustiniani, Rv. 229564).

Tanto premesso, del tutto corretto è l'accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del F. in quanto le modalità esecutive del lavoro dallo stesso adottate nel tragico occorso, se pure errate e pericolose, rientrano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito piena competenza e abilità nelle mansioni da svolgere, tanto da consentire, a loro giudizio, l'adozione di tecniche operative diverse da quelle normalmente seguite. In quanto tali sono ben prevedibili e devono essere neutralizzate attraverso gli opportuni accorgimenti:

quali nella specie il divieto espresso di salire sul tetto, da impartire con apposite istruzioni ovvero attraverso apposite permanenti e ben evidenti segnalazioni, o ancora attraverso l'approntamento di apposite barriere.

L'assenza, nella specie, di tali precauzioni e, per converso, l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale, rispetto alle mansioni da eseguire, della improvvida soluzione operativa adottata dalla vittima (tale dunque da non potersi comunque considerare, nei sensi predetti, comportamento abnorme ovvero del tutto esorbitante e imprevedibile), sono ben evidenziate nella sentenza di primo grado (che, come noto, per il principio della c.d. doppia conforme, vale certamente ad integrare quella di appello) laddove si rileva (pagina 3) - con argomentazione ancorata alle emergenze istruttorie e non fatta segno in sè di alcuna specifica contestazione - che "le ragioni per le quali F. salì sulla mansarda, lungi dall'essere incomprensibili, ben emergono dalle testimonianze del commissario aggiunto della polizia locale N.L.P., intervenuto nell'immediatezza dei fatti, e di S.I.", avendo in particolare, il primo, riferito che "in assenza di porte e finestre, qualora fosse piovuto, l'acqua sarebbe dal balcone penetrata nell'appartamento ed infiltrata nei piani sottostanti, ove i lavori erano già conclusi; coprendo dall'alto il balcone, il cellophane poteva invece scendere a copertura e protezione dei vani finestra";

il secondo, ricordato che la scelta di coprire dall'alto la cappuccina era stata assunta dal F., al termine della seconda giornata di lavoro, intorno alle 16-16,30, quando si era "alzato il vento" e il F., pertanto, "che si trovava su di un cavalletto, gli diceva di andare a prendere una trave per coprire con il cellophane della cappuccina".

Si soggiunge, inoltre, nella sentenza di primo grado, quanto all'altro profilo, che "al tetto, ove c'era qualche segnale di opere in corso (cavi elettrici ed impalcature...), si poteva accedere comodamente attraverso i cavalletti con le assi presenti sul balcone" e "nessun cartello ne... (impediva) l'accesso perchè zona pericolosa".

Non può dunque revocarsi in dubbio la effettiva sussistenza delle violazioni contestate in rubrica all'imputato, essendo agevole in particolare rilevare, quanto alla prima, che - anche a ritenere coerente alle risultanze istruttorie l'illustrata prospettazione difensiva - non potrebbe comunque bastare ad assolvere all'obbligo di formazione dei lavoratori sulle più sicure modalità esecutive del lavoro e di informazione sui possibili rischi l'aver eseguito in una precedente occasione la medesima attività la cui erronea e imprudente esecuzione ha dato successivamente origine al sinistro, richiedendosi a tal fine un ben più penetrante contenuto informativo, attraverso in particolare l'espresso divieto di compiere con modalità alternative quella lavorazione e, segnatamente, di provvedervi dall'alto salendo sul tetto, per essere lo stesso sprovvisto di alcun presidio di sicurezza.

L'inadempimento, nella specie, di un siffatto obbligo risulta ancora una volta chiaramente evidenziato nella sentenza di primo grado, in essa rilevandosi che il teste S. ha, bensì, da un lato, confermato che, il venerdì precedente il giorno dell'infortunio, al termine della giornata lavorativa cui aveva partecipato anche il D. P. e nel corso della quale era stata demolita una prima cappuccina, si era provveduto alla copertura del balcone, "con il cellophane da terra", ma ha, dall'altro, pure precisato che "nessuno li aveva informati circa la corretta modalità di copertura della cappuccina".

Peraltro - diversamente da quanto postulato dal ricorrente, e come invece espressamente rimarcato nella sentenza di primo grado (anche sul punto confermata dalla Corte d'appello con valutazione non fatta segno in questa sede di specifica censura) - nella detta precedente occasione in cui il cellophane venne correttamente sistemato a copertura del pavimento dal basso, secondo la testimonianza dello S., a tale operazione provvide lo stesso S., presente il D.P. ma non anche il F.. Non si vede pertanto come tale circostanza possa utilmente invocarsi a fondamento dell'eccepito regolare assolvimento dell'obbligo in/formativo predetto, tanto più nei confronti del F..

6. Nel contesto così delineato, chiaramente emergente dalle sentenze di merito, inconferente appare il richiamo ai precedenti che ammettono la possibilità che la condotta dell'infortunato assurga a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non solo quando non sia in alcun modo collegabile alle mansioni da svolgere, ma anche quando - pur essendo finalizzata ai compiti assegnati - presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (v. ex aliis Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 - dep. 23/02/2010, Iglina e altri, Rv. 246695; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721; Sez. 4, n. 40164 del 2004, Giustiniani, cit.; Sez. 4, n. 952 del 27/11/1996 - dep. 05/02/1997, Maestrini, Rv. 206990; Sez. 4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont e altro, Rv. 203223; Sez. 4, n. 3510 del 10/11/1989 - dep. 13/03/1990, Addesso, Rv. 183633).

Giova al riguardo premettere che, al di là dell'affermazione di principio, solo in pochi casi, di fatto, risulta essersi riscontrato effettivamente una condotta del lavoratore che, pur finalizzata alle mansioni assegnate, poteva ritenersi caratterizzata da "eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto alle direttive di organizzazione ricevute". Nel caso in particolare esaminato da Sez. 4, n. 10733 del 1995, Dal Pont, cit., era accaduto che un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito ("eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente") la mano all'interno dell'apparato per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione; la S.C. aveva annullato la sentenza di condanna del datore di lavoro essendo emerso che: l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice era in movimento; qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato. Nel caso poi preso in esame da Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 2010, Iglina, era accaduto che, nell'ambito di un cantiere edile, la vittima, avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, per accelerare i tempi di lavorazione, decideva di porre un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite. In quel caso la Corte ha valutato la condotta tenuta dalla vittima come "del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità", considerando in particolare che i datori di lavoro avevano fornito normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro.

Orbene, appare agevole rilevare che in ciascuno dei predetti casi ricorrevano circostanze fattuali che consentivano di ritenere assolto ogni dovere formativo, informativo e precauzionale in capo al datore di lavoro e per contro non ipotizzabile alcuna diversa ulteriore specifica cautela volta a prevenire l'inconsulta condotta del lavoratore: nel secondo caso in particolare questa essendo, peraltro, a ben vedere, nemmeno strettamente riconducibile a esigenze lavorative o comunque ad esse funzionale, risultando che "la vittima si era determinato ad utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza in ragione della personale fretta che aveva a terminare il lavoro".

Condizioni di tal genere sono invece nel nostro caso sicuramente assenti, non risultando in particolare che salire sul tetto della mansarda fosse stato espressamente vietato e risultando piuttosto, positivamente, che tale accesso non era nè di fatto impedito, nè in alcun modo segnalato come pericoloso ed ancora che la improvvida scelta operativa fu dettata dall'intento di un più funzionale ed efficace svolgimento del lavoro da compiere.

7. E' altresì infondato il motivo aggiunto con cui si deduce, come detto, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato omissivo colposo attribuito.

La colpa, specifica, addebitata al ricorrente discende, infatti, in re ipsa, dalla accertata violazione degli obblighi ad esso imposti dalle viste norme antinfortunistiche, afferendo invece propriamente all'elemento oggettivo l'accertamento dell'efficacia eziologica di tale violazione (sia secondo il criterio della causalità della colpa, sia in relazione alla rilevanza del comportamento alternativo lecito): accertamento, come visto, nella specie incensurabilmente motivato nelle sentenze di merito, non potendo dubitarsi nè che i doveri specifici imposti al datore di lavoro sono certamente intesi a prevenire situazioni di pericolo quale quella tragicamente sviluppatasi, nè che il loro adempimento nella situazione data avrebbe concorso ad alzare nettamente la soglia di attenzione sul pericolo connesso all'allontanamento da modalità operative standard.

Può allo stesso modo ritenersi, in re ipsa, e dunque implicitamente motivata, anche la prevedibilità ex ante dell'evento, questa dovendo ovviamente rapportarsi non alle concrete e specifiche modalità dell'evento effettivamente realizzatosi, ma alla serie finale del meccanismo causale che l'ha determinato (caduta dall'alto del lavoratore spintosi in area non presidiata da misure di sicurezza):

evento in tal senso certamente prevedibile non potendo dubitarsi che lo stesso rientrasse tra i rischi che le norme violate miravano a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio).

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese dalla stessa sostenute per la difesa nel presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014