Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2014, n. 21061  - Infortunio sul lavoro e obbligo datoriale di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente




 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
C.D. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4107/2009 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 12.11.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 14.5.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.






Fatto

 

1. - Con sentenza resa in data 24.11.2008, il tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, ha condannato C.D. alla pena di Euro 300,00 di multa in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di F.A..

All'imputato, in qualità di delegato in materia antinfortunistica per la Stamperia di Scarenna s.r.l., era stata contestata, oltre alla violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, una pluralità di omissioni concernenti la mancata predisposizione di misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso del maglio idraulico da parte del prestatore di lavoro F.A., in particolare omettendo di provvedere, la leva di comando della discesa della mazza della macchina, di un dispositivo atto a evitare avviamenti o innesti accidentali, nonchè di valutare i rischi derivanti dall'esecuzione dell'operazione di rimozione e allontanamento dallo stampo del pezzo lavorato sulla macchina, non individuando le conseguenti misure di sicurezza da adottare, sicchè il lavoratore, nell'atto di rimuovere e di allontanare il pezzo appena stampato dalla macchina, azionava accidentalmente il dispositivo di comando della mazza che, scendendo, gli procurava lesioni personali consistite in trauma da schiacciamento del terzo dito della mano sinistra con parziale amputazione da cui derivava una malattia nel corpo guarita in oltre 40 giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un uguale periodo di tempo.

Con sentenza in data 12.11.2012, la corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, oltre alla già concessa attenuante del risarcimento del danno, ha rideterminato la pena a carico dell'imputato in quella di Euro 200,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia del primo giudice.

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione.

2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale illegittimamente ascritto all'imputato la responsabilità per l'evento lesivo occorso a carico del prestatore di lavoro, esclusivamente in ragione della posizione funzionale assegnata al C. ai fini della sicurezza e dell'integrità psicofisica dei lavoratori dell'impresa; e tanto, a prescindere dalla verifica dell'effettiva adozione, nella specie, di tutte le possibili misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore infortunato e sulla base di un'inesatta ricostruzione dell'incidenza causale delle omissioni contestate all'imputato ai fini della determinazione dell'infortunio, nella specie ascrivibile all'esclusiva colpa del lavoratore, resosi responsabile di un comportamento abnorme, contrario ai propri doveri professionali e in quanto tale suscettibile di costituire una condizione sopravvenuta di per sè sola idonea alla provocazione dell'evento infortunistico.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del nesso causale tra le omissioni contestate all'imputato e l'evento infortunistico in esame, avendo la corte territoriale erroneamente qualificato come "accidentale" il movimento della macchina ch'ebbe a provocare lo schiacciamento della mano del prestatore di lavoro, tenuto conto che il meccanismo di movimento di detta macchina non poteva che innescarsi per una deliberata manovra del dipendente, nella specie eseguita in modo del tutto erroneo, eccezionale e imprevedibile, in violazione delle prescrizioni di sicurezza adottate al fine di impedire ogni possibile movimento della macchina non imposto dall'azione del lavoratore ad essa addetto; così come in violazione di tali prescrizioni doveva qualificarsi la scorretta impugnazione, da parte del F., della pinza con la quale era chiamato a inserire e disinserire i pezzi da destinare alla lavorazione all'interno della macchina cui era addetto.



Diritto


3. - Il ricorso è infondato.

Con riguardo alle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione all'asserita determinante responsabilità del prestatore di lavoro nella causazione del fatto dannoso dallo stesso sofferto, osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l'evento lesivo in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che l'improvviso e non voluto azionamento dei meccanismi della macchina, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto eccezionale e imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi pienamente compatibile con il regolare sviluppo delle lavorazioni connesse al suo uso.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4^, n. 37986/2012, Rv. 254365).

Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, causato l'innesco del dispositivo di messa in moto del maglio, ovvero avesse trascurato di impugnare adeguatamente la pinza con la quale era chiamato a inserire e disinserire i pezzi da destinare alla lavorazione all'interno della macchina cui era addetto, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità di quest'ultimo, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all'ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d'esame.

Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie trascurate (benchè funzionali alla preservazione dell'integrità del lavoratore addetto alla macchina), come quella fondata sull'inibizione dei movimenti nella macchina attraverso l'uso di fotocellule, ovvero proteggendo e isolando la manopola di comando in modo da scongiurare movimentazioni accidentali, ovvero ancora predisponendo un doppio comando manuale destinato a imporre l'uso di entrambe le mani per dare l'impulso al movimento della pressa (cfr. pag. 2-3 e 6-7 della sentenza impugnata).

Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4^, n. 7267/2009, Rv. 246695).

In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifi-chino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4^, n. 16890/2012, Rv. 252544).

4. - Al rilievo dell'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione proposti dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014