Tipologia: CCNL
Data firma: 25 ottobre 1990
Validità: 01.01.1988 – 31.12.1990
Parti: Aris, Aiop, Fondazione Pro-Juventute Don Gnocchi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Sanità, personale non medico area sanitaria privata
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Validità e sfera di applicazione.
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2 - Disposizioni generali.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Titolo II - Assunzione
Art. 4 - Assunzione.
Art. 5 - Documenti di assunzione.
Art. 6 - Visite mediche.
Art. 7 - Periodo di prova.
Titolo III - Mansioni
Art. 8 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
Art. 9 - Cumulo delle mansioni
Art. 10 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Titolo IV - Doveri del personale
Art. 11 - Comportamento in servizio.
Art. 12 - Ritardi ed assenze.
Art. 13 - Permessi-Recuperi.
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari.
Titolo V - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale -  Festività - Ferie
Art. 15 - Orario di lavoro.
Art. 16 - Rapporto di lavoro part-time.
Art. 17 - Contratti di formazione-lavoro.
Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 19 – Mobilità.
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario.
Art. 21 - Riposo settimanale.
Art. 22 - Festività.
Art. 23 - Ferie.
Art. 24 - Pronta disponibilità.
Titolo VI - Permessi straordinari
Art. 25 - Permessi straordinari.
Art. 26 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi  all'espletamento dei compiti di ufficio.
Titolo VII - Malattia ed infortunio
Art. 27 - Trattamento economico di malattia ed infortunio.
Art. 28 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro.
Art. 29 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro.
Titolo VIII - Trattamento economico
Art. 30 - Retribuzione.
Art. 31 - Livelli funzionali e retributivi.
Art. 32 - Indennità integrativa speciale (contingenza).
Art. 33 - Retribuzione individuale di anzianità.
Art. 34 - Trattamento economico conseguente a passaggio al livello  funzionale superiore.
Art. 35 - Paga giornaliera e oraria.
Art. 36 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia.
 Art. 37 - Indennità.
Art. 38 - Premio di incentivazione.
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta-paga.
Art. 40 - Tredicesima mensilità.
Titolo IX - Vitto ed alloggio - Abiti di servizio
Art. 41 - Vitto ed alloggio.
Art. 42 - Abiti di servizio.
Art. 43 - Attività sociali, culturali, ricreative.
Titolo X - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 44 - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 45 - Preavviso.
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 47 - Indennità in caso di decesso.
Art. 48 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro.
Titolo XI - Diritti sindacali
Art. 49 - Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 50 - Assemblea.
Art. 51 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 52 - Aspettativa sindacale.
Titolo XII - Aggiornamento e diritto allo studio
Art. 53 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale.
Art. 54 - Diritto allo studio.
Titolo XIII - Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 55 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale.
Art. 56 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione  di conciliazione dell'Ufficio del Lavoro.
Art. 57 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale.
Art. 58 - Facoltà del lavoratore di adire l'Autorità Giudiziaria.
Titolo XIV - Disposizioni Transitorie e finali
Art. 59 - Contrattazione decentrata.
Art. 60 - Diritto all'informazione.
Art. 61 - Indennità professionale.
Art. 62 - Applicazione e corresponsione dei benefici contrattuali.
Art. 63 - Decorrenza e durata.
Art. 64.
Ex allegato D Allegato A - Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Premessa.
Allegato B - Norme di solidarietà occupazionale.
Allegato C - Pari opportunità
Allegato D - Previdenza integrativa
Allegato E - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Allegato F - Tutela dei dipendenti portatori di handicap
Allegato G - Norme particolari per i Centri di Riabilitazione
Protocollo aggiuntivo - Allegato H. Incentivazione - Compartecipazione per gli ospedali classificati.

Aris […], Aiop […], Fondazione Pro-Juventute Don Gnocchi […] e le Federazioni Nazionali Sanità di: Cgil […], Cisl […], Uil […].


Titolo I - Validità e sfera di applicazione.
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico assunto alle dipendenze di Enti Religiosi che gestiscono Case di cura ed Ospedali Classificati, ai sensi dell'art. 1, 5° comma della legge 132/68, associati all'Aris, a quello assunto alle dipendenze delle Case di Cura e dei presidi associati all'Aiop ed all'Aris di cui al 2° comma art. 43 della legge 833/78, a quello alle dipendenze dei Centri di Riabilitazione associati all'Aris, all'Aiop e delle Pro Juventute Don Carlo Gnocchi, nonché a quello alle dipendenze di Istituti a carattere scientifico aderenti all'Aris, all'Aiop e della Pro Juventute, a quello di Case di riposo a carattere assistenziale convenzionate con il SSN che erogano esclusivamente assistenza sanitaria, i cui settori sono associati all'Aiop e Aris.
Per il personale degli ospedali classificati prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari dichiarate equipollenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, a quelle del D.P.R. 761/79 con decreto ministeriale, nonché a quelle del D.M.
30.1.82 e successive modificazioni per quegli aspetti del rapporto non sottoposti al succitato D.P.R. 761/79 e alla contrattazione collettiva.
[…]

Titolo II - Assunzione
Art. 6 - Visite mediche.

Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'Ufficio di collocamento e della presentazione in servizio del lavoratore), l'Amministrazione potrà accertare l'idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.
Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici: gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico del dipendente.
[…]

Titolo III - Mansioni
Art. 10 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.

Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.
[…]

Titolo VII - Malattia ed infortunio
Art. 28 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro.

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 29 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro.
Le organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione della norma per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di quanto previsto dalla legge 833/78, fatte salve le attribuzioni di legge della Direzione Sanitaria.
[…]

Titolo VIII - Trattamento economico
Art. 37 - Indennità.

Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a) indennità di rischio da radiazioni.
Al personale tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta un'indennità di "rischio da radiazioni" nella misura di L. 200.000 mensili lorde, così come indicato dalla legge n. 460 del 27.10.88.
L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi continuativamente al relativo rischio.
L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanità.
Tale indennità è estesa a quel personale che opera continuativamente nelle zone esposte costantemente a radiazioni ionizzanti (art. 9 lettera g) D.P.R. 185/64.
L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in coincidenza con lo stipendio.
Le OO.SS. e datoriali si incontreranno entro 30 gg. dalla stipula del presente contratto per individuare il personale cui deve essere attribuita la sola indennità di L. 50.000 prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 460 del 27.10.80.
b) Indennità di profilassi antitubercolare.
Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative fisiologiche (pneumologiche) un'indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953 n. 310, e successive modificazioni.
c) Indennità per servizio notturno e festivo.
A far tempo dal 1 gennaio 1991 al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 06.00.
Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzi detto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.
[…]

Titolo IX - Vitto ed alloggio - Abiti di servizio
Art. 42 - Abiti di servizio.

Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'Amministrazione.
La spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'Amministrazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia anti-infortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
[…]

Titolo XI - Diritti sindacali
Art. 49 - Rappresentanze sindacali aziendali.

Per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e l'esercizio dei diritti sindacali si fa riferimento all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto promuovono, anche attraverso le proprie rappresentanze aziendali, la tutela degli interessi dei lavoratori per la corretta applicazione delle leggi e contratti in materia di lavoro, nonché il mantenimento dei rapporti con l'Amministrazione e lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto dei lavoratori e nel presente contratto, ai fini anche di una migliore organizzazione del lavoro. I nominativi delle RSA verranno comunicati per iscritto all'Amministrazione a cura delle organizzazioni firmatarie del presente contratto.
Per l'espletamento dei compiti e funzioni delle RSA si terrà conto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.
[…]

Titolo XIV - Disposizioni Transitorie e finali
Art. 60 - Diritto all'informazione.

Le Associazioni garantiscono l'informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
A) la programmazione.
Viene riconosciuta alle OO.SS. firmatarie del presente accordo il diritto di informazione a livello nazionale e regionale in fase di predisposizione degli atti che le parti intendono assumere in ordine alla programmazione del settore socio-sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi.
B) la contrattazione.
Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentono l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
Nel rispetto delle competenze proprie delle Amministrazioni, l'Aiop, l'Aris e la Pro Juventute, ove richiesto, garantiranno una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché le informazioni relative alle convenzioni, ai programmi e programmi di sviluppo.
Il livello di dette informazioni va ricondotto solo a livelli regionali e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta delle OO.SS.
Deve inoltre essere garantita alle OO.SS. aziendali a richiesta delle stesse, una tempestiva informazione di tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata, sempre nel rispetto delle competenze proprie dell'amministrazione.

Art. 61 - Indennità professionale.
1) Agli infermieri professionali, agli infermieri psichiatrici con due anni di scuola, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, caposala, capo ostetriche, compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000.
La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente:
- al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 1.200.000;
- al 25° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 1.200.000;
- al 30° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 1.200.000.
Con riferimento all'allegato F del precedente CCNL le parti istituiranno una commissione paritetica con il compito di esaminare entro il 31.12.90 la possibilità di creare un fondo di accantonamento per i soli infermieri/e professionali, condizionato alla permanenza in servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica e che sia sostitutivo ed anche globalmente migliorativo delle maggiorazioni di cui al 2° comma.
2) Agli infermieri generici, compete un'indennità annua lorda fissa e ricorrente di L. 240.000.
La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente:
- al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 120.000;
- al 25° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 120.000;
- al 30° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 120.000.
3) Al personale infermieristico, inquadrato al 5° e 6° livello retributivo, dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestato, di L. 6.000 giornaliere.
4) Al personale infermieristico, inquadrato al 5°, 6° e 7° livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, di L. 8.000 giornaliere.
5) L'indennità, prevista al punto 4 del presente articolo, maggiorata di L. 2.000 giornaliere, compete al solo personale infermieristico assegnato nei servizi di malattie infettive.
6) Al personale ausiliario, operante nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di L. 2.000.
7) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 3° livello retributivo (ausiliario socio-sanitario specializzato, addetto all'assistenza per anziani, assistente ai bambini, assistente ed accompagnatore handicappati, aiuto cuoco), compete un'indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000 per 12 mensilità.
8) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 4° livello retributivo (centralinista, operaio specializzato, operaio-tecnico, operaio ad alta specializzazione, assistente socio-sanitario con funzioni educative, assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno (per i centri di lungo-degenza per anziani non autosufficienti), impiegato d'ordine, massaggiatore, perforatore, operatore di centri elettronici, portiere-centralinista, cuoco) compete un'indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000 per 12 mensilità.
9) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 5° livello retributivo, educatore (senza Titolo specifico), insegnante (senza Titolo specifico), istruttore di nuoto, assistente per l'infanzia, operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai), compete una indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000 per 12 mensilità.
10) Al personale inquadrato al 6°, 7°, 8° e 9° livello e qui di seguito sotto elencato e che non percepisce altre indennità di cui al presente contratto, compete l'indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000 per 12 mensilità;
a) al 6° livello retributivo (impiegato amministrativo di concetto, programmatore di centro elettronico, assistente sanitario, terapista della riabilitazione, educatore professionale, insegnante corsi formazione professionale (con diploma), assistente sociale, tecnico della riabilitazione (ortottista logopedista, psicomotricista), dietista, podologo, tecnico di laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica, odontoiatria, massofisioterapista, massaggiatore non vedente;
b) al 7° livello retributivo (coordinatori di: terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali; capo-tecnici, direttore dei corsi di formazione professionale, collaboratore direttivo);
c) all'8° livello retributivo (operatore professionale, dirigente di area riabilitativa, coadiutore amministrativo, capo servizio o ufficio amministrativo di casa di cura fino a 250 posti letto, capo-servizio ufficio amministrativo di ospedale classificato fino a 130 posti letto, direttore didattico, capo-servizio sanitari ausiliari);
d) al 9° livello retributivo (capo servizio ufficio amministrativo di Casa di cura oltre 250 posti letto e ospedale classificato oltre 130 posti letto).
11) Ai direttori amministrativi delle case di cura, al personale amministrativo degli ospedali classificati, presìdi e case di cura totalmente clinicizzate e dei Centri di riabilitazione, viene corrisposta l'indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
9° livello L. 4.650.000
10° livello L. 8.450.000
11° livello L. 13.100.000
a) con decorrenza dall' 1.1.91 l'indennità del 9° livello, dopo cinque anni di anzianità nella qualifica e nell'ente di appartenenza, è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante di L. 6.330.000.
b) con decorrenza dall'1.1.91 l'indennità del 10° livello per i soli ospedali classificati è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante di L. 11.810.000.
12) Al personale laureato con qualifica di: farmacista, chimico, fisico, biologo, psicologo pedagogista, vengono corrisposte le seguenti indennità annue lorde fisse e costanti:
a) indennità professionale:
9° livello L. 6.900.000
10° livello L. 7.600.000
11° livello L. 11.300.000
b) indennità specialistica:
9° livello L. 1.650.000
10° livello L. 2.160.000
11° livello L. 3.360.000
c) indennità di dirigenza:
10° livello L. 1.200.000
Con decorrenza dall'1.1.91 le indennità del 10° livello per i soli ospedali classificati è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante:
indennità specialistica L. 3.360.000 indennità di dirigenza L. 3.400.000
Con decorrenza dall'1.1.91 le indennità del 9° livello dopo 5 anni di anzianità nell'ente e nella stessa qualifica sono rideterminate nella misura annua lorda, fissa e costante come segue:
indennità specialistica L. 2.160.000 indennità di dirigenza L. 1.200.000
13) Indennità tecnico professionale al personale laureato con qualifica di:
sociologo, avvocato, procuratore legale, analista, statistico, geologo, ingegnere, architetto, viene corrisposta la seguente indennità annua fissa, lorda e costante:
9° livello L. 4.650.000
10° livello L. 8.450.000
11° livello L. 13.100.000
Con decorrenza dall'1.1.91 la predetta indennità tecnico professionale del 9° livello è rideterminata nella misura annua lorda, e costante dopo 5 anni di anzianità nell'ente e nella stessa qualifica, come segue:
indennità tecnico professionale L. 6.330.000
Con decorrenza dall'1.1.91 l'indennità tecnico professionale del 10° livello per i soli ospedali è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante di L. 11.810.000.
Al personale che per effetto del presente contratto viene e verrà inquadrato automaticamente al livello superiore, non spetta alcuna delle indennità di cui all'art. 61 n. 7, 8, 9, 10. Al personale già inquadrato al 6°, 7°, 8° livello e che non passa al livello superiore e che non percepisce altra indennità prevista dal presente CCNL viene corrisposta la sola indennità mensile lorda fissa e costante di L. 130.000 per 12 mensilità.
Parimenti si conviene che tutti gli inquadramenti dei livelli superiori determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1 ° giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzianità.
14) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per l'ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territorialmente o servizi diagnostici, compete un'indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari a L. 3.500. Tale indennità, che decorre dall'1.1.91, non è cumulabile con tutte le indennità previste dal presente art. 61 di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5.
15) Le indennità elencate nel presente articolo assorbono tutte quelle già previste nei predetti contratti ivi compresi, in particolare, quella di cui al precedente ultimo comma dell'art. 62 e tutte quelle di cui all'art. 63 del CCNL del 15.12.87.
Viene fatta eccezione per l'indennità prevista per gli infermieri generici, già in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, nella misura mensile lorda, fissa e costante per dodici mesi di L. 20.000, di cui al 1° comma dell'art. 63 del citato CCNL
16) Le indennità del presente articolo, ove non espressamente previste con diversa decorrenza, decorrono a far tempo dal 1.1.91.