Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2014, n. 29266 - Lavoratore distratto e caduta dalla scala a pioli: responsabilità di un datore di lavoro


 

Presidente Foti – Relatore Grasso

Fatto


1. Il Tribunale di Camerino, con sentenza del 9/2/2010, condannò P.G. alla pena stimata di giustizia, nonché a risarcire il danno, da determinarsi in sede civile, in favore della parte civile, a cui vantaggio poneva provvisionale, per avere causato, quale titolare della omonima impresa individuale, che aveva assunto l'incarico di tinteggiare il soffitto di un sepolcreto familiare, lesioni gravi ai danni di B.M. , operaio alle di lui dipendenze. In particolare, emerge dalle statuizioni giudiziarie che il P. aveva, per colpa, omesso di mettere a disposizione del lavoratore per la tinteggiatura in quota l'uso di cavalletti e trabatelli a norma e comunque non aver tenuto le precauzioni necessarie al fine d'impedire il rischio di caduta dall'alto.
1.1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 31/5/2012, riconosciute le attenuanti generiche, valutate equivalenti, con conseguente rideterminazione della pena, e ridotta l'entità della provvisionale da Euro. 145.320,00 ad Euro. 30.000,00, confermò nel resto la statuizione di primo grado.
2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato proponeva ricorso per cassazione corredato da plurimi articolati motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo viene prospettato vizio motivazionale per non essere stati presi in adeguata e logica considerazione le critiche avanzate con l'appello.
Di seguito si riprendono in sintesi le specifiche doglianze enucleate sotto il primo motivo.
2.1.1. Sommariamente accorpando in un unico motivo le censure mosse ai punti da 1 a 7 dell'atto d'appello, la Corte di merito, appiattitasi genericamente sulla motivazione di primo grado, era venuta meno all'obbligo di approfondire i fatti decisivi di causa: la p.o. aveva operato in posizione d'equilibrio precario e con modalità contrastanti con la normale prudenza (i piedi posti sul penultimo gradino della scala e le mani impegnate, l'una dal pennello e l'altra dal secchiello pieno di colore e senza aver proceduto ad agganciare la cintura di trattenuta); non si era considerato che lo stato dei luoghi, prima dell'arrivo della P.G., era stato mutato; andava riconosciuta la colpa del lavoratore; non si era considerato che il P. aveva fornito istruzioni precise e vincolanti, che se fossero state rispettate l'incidente non si sarebbe verificato; non si era tenuto conto dell'art. 36 bis del d.lgs. n. 626/1994, il quale dispone che “... il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impegno oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare...”. In definitiva, la Corte territoriale, illogicamente, aveva non condiviso la ricostruzione difensiva secondo la quale il fatto colposo del lavoratore doveva considerarsi causa esclusiva dell'evento; né il datore di lavoro aveva in alcun modo violato gli artt. 2087, cod. civ. e 36 bis cit. Ciò importava anche l'esclusione della sussistenza dell'elemento psicologico della colpa, mancando la prevedibilità dell'evento. Inoltre, la dinamica dell'accaduto era rimasta oscura ed impossibile ogni puntuale ricostruzione della stessa,essendo stati modificati i luoghi, con la conseguenza che l'unica certezza che poteva trarsi derivava dall'imprudente condotta dell'infortunato, il quale teneva la scala aperta a libretto e vi si ergeva senza previamente agganciarsi con la cintura di trattenuta “utilizzando la scala in questione aperta alla lunghezza massima e con l'apice superiore appoggiato alla parete”) e aveva fornito dichiarazioni contraddittorie.
Secondo il ricorrente ciò aveva comportato travisamento dei fatti, reso evidente dalla mancata presa in esame delle critiche alla ctu (rectius: perizia), dall'ignorato comportamento colposo del lavoratore e dalla misconosciuta mancanza di colpa in capo all'imputato;
3. Con il secondo motivo il P. denunzia violazione di legge per non essere stata esclusa la sussistenza del nesso di causalità a causa dell'abnorme e imprevedibile condotta dell'infortunato.
4. Con il successivo motivo viene ancora una volta denunziata violazione di legge, in relazione al citato art. 36 bis (oggi art. 111 d.lgs. n. 81/2008). Precisa sul punto il ricorrente che “viste le esigue dimensioni della superficie da tinteggiare (pari a mq. 5,28) e la durata brevissima della lavorazione (pari a 10-15 minuti al massimo) l'installazione di un trabatello all'interno della stessa (anche se in astratto le dimensioni della cappellina lo consentivano) era eccessivo e poiché il montaggio e lo smontaggio del trabatello avrebbe richiesto più tempo di quanto ne sarebbe servito per l'esecuzione del lavoro di tinteggiatura facendo anche salire di non poco il prezzo della lavorazione, il datore di lavoro poteva eseguire il lavoro munendo il lavoratore di una scala a pioli (...) senza violare alcuna normativa di legge”.
5. Con il quarto motivo vien dedotto vizio motivazionaie in relazione alla ricostruzione delle modalità di esecuzione dei lavori.
Il fatto che i lavori fossero stati eseguiti in difformità dal documento di valutazione dei rischi (DVR) e della normativa specifica in materia era giustificato dai luoghi. Proprio per questo il datore di lavoro aveva a lungo spiegato al dipendente che “bisognava aliungare la scala a pioli aprendola a 180^ ad una lunghezza di m. 4,83 ed istallarla lungo la diagonale da tracciarsi tra lo spigolo di incrocio della parete ed il pavimento e lo spigolo tra la parete ed il soffitto perpendicolarmente alle pareti laterali, destra e sinistra (...) rimanendo incastrata evitando così qualsiasi pericolo di scivolamento e/o spostamento della stessa”.
6. Con il quinto ed ultimo motivo il P. denunzia vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Andava tenuto in conto che sussisteva per lo meno la concausa costituita dalla condotta del lavoratore, mancava previsione dell'evento, l'imputato era privo di precedenti “significativi e specifici” e, pertanto, ben poteva essere applicata la pena nel minimo. A fronte di ciò non registravasi alcuna motivazione sul punto da parte della Corte di merito, né poteva essa rifugiarsi nella mera condivisione della decisione di primo grado, così finendo con l'eludere il motivo di censura.

Diritto



6. Presi in unitaria considerazione, in considerazione delle questioni trattate, il primo, il secondo ed il quarto motivo non resta che constatarne l'infondatezza.
Non può in alcun modo dubitarsi che l'infortunio, al quale come d'usuale può non essere estranea una fatale distrazione del lavoratore, trae certa origine dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica e, in particolare dalla mancata messa a disposizione dell'infortunato degli strumenti idonei a scongiurare l'evento verificatosi. È privo di senso, pertanto affermare che il B. andò incontro alla caduta perché operò in condizioni precarie, essendo quelle le condizioni date nelle quali il datore di lavoro gli aveva imposto la prestazione. La ricostruzione della dinamica, niente affatto oscura, non potendosi neppure ipotizzare una diversa eziologia dei fatti, non mostra aver subito alcun nocumento dal congetturato mutamento dello stato dei luoghi dopo il fatto.
Innegabile la colpa dell'imputato, trattandosi di evento tipico, a scongiurare il quale sarebbe bastato far luogo ai presidi previsti dalla legge e, comunque, dalla ragionevolezza, pertanto, ampiamente prevedibile e prevenibile.
Anche se può assumersi come possibile che all'evento possa aver concorso una distrazione, pur lieve, del predetto lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, la sussistenza di una condotta avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell'assunto trattasi, invece, di un tragico evento occorso nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile dal garante.
Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 12/5/2011, n. 35204; Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore sia stato abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.
Anche ad ammettere che il datore di lavoro avesse dato delle prescrizioni (ma l'asserto è meramente apodittico), le stesse, oltre che paradossalmente inconcludenti (non si vede come, infatti, il lavoratore avrebbe potuto imbiancare il centro del tetto, appoggiando, a turno ai quattro angoli del locale la scala aperta a 180^ gradi), si pongono in contrasto con la prescrizione di legge, la quale consente solo una prudente e garantita deroga, in caso di limitato livello di rischio (condizione che qui non ricorreva per la consistente altezza da raggiungere - ben oltre i 4 metri -), senza contare che il luogo non era incompatibile con l'approntamento di un sicuro trabattello.
7. Come noto il bilanciamento delle circostanze rientra nelle determinazioni del giudice di merito non censurabili in questa sede, salvo il riscontro dei gravi vizi motivazionali previsti dalla legge.
Nel caso in esame, la Corte territoriale, sia pure senza dedicare un espresso riferimento, ha dato ampiamente mostra di aver condiviso il giudizio di equivalenza espresso in primo grado, evidenziando i profili di grossolana manchevolezza rimproverati al P. . Un tale giudizio, non rivedibile da questa Corte in quanto logicamente ancorato ai fatti accertati, rende infondato il quinto motivo.
8. La contravvenzione di cui all'art. 36bis citato, correttamente ritenuta integrata, non avendo trovato giustificazione apprezzabile la deroga al documento di valutazione dei rischi e, in definitiva, alle prescrizioni precauzionali normativamente previste, deve essere dichiarata prescritta per il decorso del tempo massimo di legge (il fatto risale al 2/4/2008), maturatosi dopo la sentenza d'appello. Pertanto, annullata la sentenza impugnata sul punto, la pena può essere rideterminata da questa Corte (art. 620, lett. l, cod. proc. pen.), eliminando la relativa ammenda di Euro. 2.000,00.
9. In base al principio di soccombenza deve porsi a carico del ricorrente l'obbligo di rimborsare alla parte civile le spese del presente giudizio, le quali, vista la notula, vengono liquidate nella misura di giustizia di cui in dispositivo.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 36bis del d.lvo n. 626/94 (capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di Euro 2.000,00 di ammenda.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.