Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2014, n. 12201 - Sussistenza della malattia professionale e sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità riscontrata ed il servizio espletato




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 3569-2008 proposto da:
M.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA 4, presso lo studio dell'avvocato ADELELMO COLESANTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNATTASIO MAURIZIO, ANTONELLI RENATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 262/2007 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/10/2007 R.G.N. 145/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato LUCIA PUGLISI per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.




Fatto


La Corte di Appello di Campobasso, riformando la sentenza del Tribunale d'Isernia, rigettava la domanda di M.T., proposta nei confronti dell'INAIL, diretta al riconoscimento della "sussistenza della malattia professionale e la sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità riscontrata ed il servizio espletato".

La Corte del merito, rilevata la differenza tra l'istituto dell'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale, riteneva, in ordine alla domanda di - attribuzione dei benefici per causa di servizio, il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL. Quanto alla rendita per malattia professionale asseriva che la stessa non poteva essere riconosciuta risultando esclusa una relazione di causa ed effetto tra la patologia cardiaca riscontrata ed il tipo di attività.

Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso l'INAIL.


Diritto


Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 7, del D.L. n. 487 del 1993 convertito in L. n. 662 del 1996 nonchè degli artt. 100, 111 e 113 c.p.c., sostiene, formulando il relativo quesito, che in ordine alla domanda di riconoscimento della causa di servizio è legittimato passivo l'INAIL il quale è indicato dalla legge (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 7) come successore della Commissione medica ospedaliere.

La censura è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il testo della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 7, prevedendo soltanto che dal primo gennaio 1999 i dipendenti dell'Ente Poste sarebbero stati assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro sarebbe stato tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente, non consente di estendere anche all'equo indennizzo la competenza dell'Inail che, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, assicura soltanto i danni dovuti ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali (Cass. 23 novembre 2011 n. 23674).

A tale giurisprudenza va, in questa sede, data continuità giuridica non essendovi ragionevoli argomentazioni, nemmeno prospettate, per discostarsene.

Del resto è giurisprudenza consolidata di questa Corte che L'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi: l'indennizzo è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale) che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in materia a richiedere che quest'ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire per sempre la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non", della malattia. Ne consegue che il riconoscimento della causa di servizio non ha rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della malattia professionale (Cfr. per tutte Cass. 20 agosto 2004 n. 16392 nonchè Cass. 23 novembre 2011 n. 23674 cit. ed in epoca più risalente Cass. S.U. 17 giugno 2004 n. 11353 nonchè Cass. 26 agosto 2005 n. 17353 richiamata nella sentenza impugnata).

Con la seconda censura il ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 epe e 118 disp. att. c.p.c., formula il seguente quesito:"dica la Suprema Corte che è da annullare, revocare e/o disapplicare il provvedimento dell'INAIL datato 23.04.03 con cui si esclude la sussistenza della malattia professionale e, sulla base della CTU intervenuta nel giudizio di 1 grado, accerti e dichiari la sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità riscontrata dal ricorrente ed il servizio espletato".

La censura è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.

Infatti secondo giurisprudenza di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366-bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che, invece, deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008 n. 20355 cui adde, nello stesso senso, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471).

Nella specie vi è appunto la contemporanea deduzione di violazione di legge e vizi di motivazione che si conclude con la formulazione di un solo quesito.

Non vi è, quindi, in relazione ai singoli motivi neanche articolazione di una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto ( Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Tra l'altro manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063).

Nè può demandarsi a questa Corte di estrapolare dal singolo quesito e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali alla violazione di leggi, diversamente sarebbe elusa la ratio dell'art. 366 bis c.p.c..

Tanto, del resto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza trovando applicazione ratione temporis la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e assistenza, introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014