Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 7 luglio 2008
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claii e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Acconciatura ed Estetica, Artigianato
Fonte: FILCAMS

Sommario:

 Decorrenza e durata
Articolo …
Nuovo Articolo 21 - Lavoro a tempo determinato
Nuovo Articolo: Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari
Nuovo articolo: Lavoratori diversamente abili
Nuovo articolo: Permessi retribuiti straordinari per grave infermità
Nuovo articolo: Permessi per lutto o per calamità naturali.
Art. Nuovo: Lavoratori affetti da tubercolosi
Nuovo Articolo: Donatori di sangue
Nuovo articolo: Lavoratori donatori di midollo osseo
Nuovo articolo: lavoratori affetti da malattia di rilevante gravità
Nuovo Articolo - Diritto allo studio
Nuovo Articolo - Lavoratori studenti
Nuovo art.: Congedi per formazione
7. Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell’art. 6 legge 53/2000
8 - Nuovo Articolo: Aggiornamento professionale
9 - Nuovo Articolo: Permessi ed aspettative non retribuiti
- Permessi brevi
- Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari
- Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale
- Norma di non onerosità per l’azienda
10 - Nuovo articolo: Contratti di inserimento
11 - Nuovo articolo 19: Lavoro a tempo parziale (part time)
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo nuovo part time: Criterio di proporzionalità - Ferie - Periodo di comporto per malattie e infortunio - Permessi retribuiti - Preavviso
12 - Nuovo articolo: Molestie sessuali
 13 - Nuovo articolo: Mobbing
Classificazione
Nuovo articolo: Ricongiungimento familiare
14. Nuovo art. 15 - Orario di lavoro
15. Nuovo articolo - 15 bis
Nuovo art. 20 - Contratto di lavoro ripartito
Apprendistato professionalizzante
Premessa
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Età di assunzione
Art. 3 - Forma e contenuto del contratto
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro
Art. 6 - Durata dell’apprendistato professionalizzante
Art. 7 - Retribuzione
Tabella 1 - Apprendisti del 1° Gruppo (durata 5 anni):
Tabella 2 - Apprendisti del 2° Gruppo (durata 18 mesi):
Tabella 3 - Apprendisti del 1° Gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica:
Art 8 - Piano formativo individuale
Art 9 - Formazione dell’apprendista
Art. 10 - Tutor
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Profili Formativi Apprendistato
Art. 13 - Decorrenza
Apprendistato per alta formazione
Parte economica

Il giorno 7 luglio 2008 tra le Organizzazioni Artigiane:
Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Cna-Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai-Federnas-Unamem
e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Si è convenuto il seguente verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane dell’acconciatura, dell’estetica, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing.

Articolo
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore acconciatura ed estetica e il relativo personale dipendente.
[…]
(4) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(5) Restano salve le condizioni di miglior favore.

Nuovo articolo: Lavoratori diversamente abili
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e, qualora presenti, RSU, verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[…]

10 - Nuovo articolo: Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03.
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni:
[…]
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dall’Accordo interconfederale del 11/02/2004.

12 - Nuovo articolo: Molestie sessuali
Le parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 145/2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

13 - Nuovo articolo: Mobbing
Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

14. Nuovo art. 15 - Orario di lavoro
[…]
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Resta confermato quanto previsto dall’ex art.17 circa le competenze delle parti sociali..
[…]
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le Parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale di cui ai punti a. e b. saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale:
distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane;
articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso.

15. Nuovo articolo - 15 bis
Ai sensi del Decreto Legislativo 66/2003, art. 4 comma 4, la durata media dell’orario di lavoro, ai fini del citato Decreto Legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti stipulanti il presente CCNL, nell’ambito della Contrattazione collettiva Regionale, potranno concordare l’estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.

Apprendistato professionalizzante
Art. 1 Norme generali
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
Art. 2 Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Art 9 Formazione dell’apprendista
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1)tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
2)tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere:conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l’anno,non riproporzionabili per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all’interno dell’azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza, seminari, esercitazioni di gruppo eccetera.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all’azienda.
[…]