Interpello n. 13 del 11 luglio 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note

Oggetto

Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria.

Soggetto interpellante

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere.

Quesito

1. Se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - così come definito all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più imprese affidatarie;
2. se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Risposta

1. All'interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa.
2. L'impresa affidataria può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008.
3. I criteri per valutare, da parte del committente, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la "idoneità tecnico-professionale" - così come definita all'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare.
4. "Il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori" (Parere del 22/07/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 81/2008 - ANCE). Per quanto riguarda le modalità e l'assiduità con le quali il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse vanno valutate, dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, tenendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell'opera, le varie fasi di lavoro, l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 89, art. 90, comma 9, lett. a), art. 97, allegato XVII.

Note

L'articolo 89, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".
La successiva lettera, invece, definisce l'impresa esecutrice come "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".

L'art. 90, comma 9, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'onere per il Committente di verificare "l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII".
In particolare l'allegato XVII, punto 01, del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino "al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".