Interpello n. 10 del 11 luglio 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento- note

Oggetto

Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Quesito

Quale sia la corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Risposta

Con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intende riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 73, comma 5 e art. 98, comma 1; accordo Stato-Regioni del 22/02/2012: allegato a, lettera b) punto 1.1. lett. e).

Note

L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l'allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra" (punto 1.1. lett. e)).