Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 22 luglio 2008
Validità: 01.07.2007 - 30.06.2011
Parti: Federterme e Filcams-Cgil; Fisascat-Cisl; Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Az. Termali
Fonte: FILCAMS
Note*: Ipotesi di accordo per la sostituzione del CCNL 23 luglio 2004

Sommario:

 Art. 1 (Relazioni industriali)
Art. 2 (Appalti e decentramento produttivo)
Art. 3 (Formazione professionale)
Art. 4 (Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle norme che regolano l’educazione continua in medicina (ECM)
Art. 10 (Trattamento in caso di maternità e congedi parentali - Permessi per eventi e cause particolari, decessi e gravi infermità )
Art. 12 (Precedenze)
Art. 13 (Disciplina dell’apprendistato professionalizzante)
Art. 15 (Classificazione del personale)
 Art. 20 (Lavoro a tempo parziale)
Art. 22 (Contratto a termine)
Art. 36 (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 39 (Premio di risultato)
Art. 43 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 44 (Malattia ed infortunio non sul lavoro)
Parte economica
Minimi tabellari
Una tantum
Art. 84 (Decorrenza e durata)

Roma, 22 luglio 2008, tra Federterme e Filcams-Cgil; Fisascat-Cisl; Uiltucs-Uil, assistiti da una delegazione di strutture territoriali ed Rsu, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2004 per i lavoratori dipendenti delle aziende termali.

Art. 1 (Relazioni industriali)
Alla lett. A), eliminare i commi 2 e 4.
Alla lett. A), comma 5, 7º alinea, sostituire la frase da «del D.Lgs. n. 626/1994» a «n. 624/ 1996» con la seguente: «della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
Alla lett. B) - «Sistema di informazione», al punto 4, dopo le parole «Saranno inoltre forniti elementi conoscitivi» eliminare le parole: «sugli interventi in tema di formazione professionale ».
Al paragrafo «Pari opportunità», dopo il 1º comma, inserire il seguente: «Al fine di consentire il miglior perseguimento delle finalità sopra elencate, le aziende trasmetteranno all’Ebiterme - Ente bilaterale nazionale terme - copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125/1991».

[Nota]
Art. 1 - Relazioni Industriali
A) Osservatorio Nazionale
Le Associazioni imprenditoriali, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil manifestano l’interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore
efficienza e competitività del termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza conseguente all’unificazione ed all’ampliamento dei mercati europei, ed alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Nell’ottica indicata, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali nazionali suddette - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - concordano sulla opportunità di costituire un Osservatorio nazionale composto da 6 membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da 6 membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Tale Osservatorio avrà la funzione di effettuare l’esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore termale e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi.
L’Osservatorio si avvarrà anche dei dati raccolti dalle Associazioni firmatarie e potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
L’Osservatorio sarà insediato entro 4 mesi dalla data di stipula del presente contratto e, in occasione della prima riunione, avvierà la programmazione della propria attività, individuando le più opportune iniziative per realizzare i propri compiti.
In particolare saranno oggetto di esame:
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell’ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore;
- l’andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall’apertura del mercato unico europeo;
- l’andamento e la composizione qualitativa dell’occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche;
- l’evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all’andamento dell’occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all’utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla legge e dagli accordi interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità.
- le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l’evoluzione dei cicli produttivi di
settore necessita e richiede.
L’Osservatorio inoltre per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all’utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza
professionale dei lavoratori, studierà e seguirà l’evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l’effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti nonché gli
organismi previsti dagli Accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell’innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per meglio aderire alle specifiche problematiche di natura locale, in via sperimentale potranno essere realizzate articolazioni a livello regionale territoriale dell’Osservatorio, con riferimento alle specifiche aree regionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende termali, aree che verranno
individuate in occasione dell’insediamento dell’Osservatorio nazionale.
Le articolazioni territoriali dell’Osservatorio svolgeranno gli stessi compiti e funzioni dell’Osservatorio Nazionale, in quanto compatibili e con riferimento all’ambito locale di specifica competenza, assumendo come eventuali interlocutori le rispettive Amministrazioni pubbliche a livello locale.
Ciascuna articolazione territoriale dell’Osservatorio sarà composta da 6 membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da 6 membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil territoriali.
Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale durante la vigenza del presente contratto collettivo opererà un apposito gruppo di lavoro paritetico composto da 6 membri (3 designati dalla Federterme e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie) al quale è affidato il compito di monitorare l’andamento del mercato del lavoro con riferimento alle particolari tipologie di contratto con lo specifico scopo di salvaguardare, ove possibile, il lavoro stagionale in relazione alle altre tipologie di rapporto.
A tale scopo l’Osservatorio, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle imprese, potrà formulare delle proposte di carattere indicativo in ordine alle suddette finalità.
Dichiarazione tra le parti
La Federterme e le OO.SS. si impegnano a finanziare pariteticamente l’Osservatorio Nazionale di cui al presente punto attraverso quote mensili versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti, la cui misura è stabilita nello 0,20% di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a carico del datore di lavoro con effetti economici a decorrere dal 31/01/2005.
Le modalità di finanziamento di cui al comma precedente e quelle di utilizzo di tali risorse raccolte sono stabilite da apposito regolamento che le parti si impegnano a redigere entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. in considerazione del valore strategico che assume la bilateralità riproporranno la necessità di dotare il settore termale di forme di bilateralità anche in collegamento con Enti già esistenti in settori analoghi.
Pari opportunità
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalla legge n. 125/1991 e dalla legislazione in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione delle professionalità femminili - e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro. Al fine di consentire il miglior perseguimento delle finalità sopra elencate, le aziende trasmetteranno all’Ebiterme - Ente bilaterale nazionale terme - copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125/1991
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale opererà un apposito gruppo di lavoro composto da 6 membri (3 designati dalle Associazioni imprenditoriali e 3 designati dalle Segreterie Nazionali di Filcams-Cgil, di Fisascat-Cisl e di Uiltucs-Uil) al quale è affidato il compito di:
- esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale comunitaria in materia;
- esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali.
B) Sistema di informazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità di promuovere - nell’ambito dei rispettivi ruoli - una politica finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive di sviluppo per le Aziende, anche con riferimento all’occupazione, concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alla Filcams-Cgil, alla Fisascat-Cisl e alla Uiltucs-Uil - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell’Osservatorio – informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali in termini di politica del settore a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni
produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna;
2) annualmente, di norma entro il primo semestre, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell’Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di cui al punto 1), riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull’andamento dell’occupazione femminile nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap.
Per le zone di scarsa concentrazione di stabilimenti termali, le Associazioni nazionali individueranno consensualmente, nel corso dell’incontro di cui al punto 1), aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria stipulanti, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull’andamento dell’occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di
handicap, sull’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell’apposito gruppo di lavoro costituito in seno all’Osservatorio;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e significative incidenze nell’ambito del settore - intendendosi per tali quelle che occupano mediamente più di 80 dipendenti - forniranno, ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), alle RSU/RSA e alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti informazioni previsionali e a consuntivo relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione dei contratti a termine e a part-time, sull’andamento dell’occupazione per sesso e per classe di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell’apposito gruppo di lavoro costituito in seno all’Osservatorio.
C) Relazioni a livello aziendale
1) Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese forniranno alle RSU/RSA o, in assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ove richiesto e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai punti 1) e 2) della precedente lett. B), previsioni di massima sull’andamento della stagione e sulle modalità operative ipotizzate per farvi fronte, con riferimento sia agli strumenti offerti dal mercato del lavoro e da particolari tipologie di rapporto di lavoro, sia a particolari modalità di utilizzazione del
personale eventualmente previste, in applicazione dell’art. 18, punto 3) del presente contratto.
In tale occasione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale, le parti formuleranno autonome valutazioni finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori stagionali assunti nella stagione precedente in relazione alle altre tipologie di rapporto.
2) In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, confermato l’1.2.1999, le cui disposizioni in materia di assetti contrattuali si intendono integralmente richiamate, il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i
lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
3) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Tali materie sono:
a) il premio di risultato di cui all’art. 39;
b) gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall’art. 48 4°, 5° e 7° comma;
c) l’attuazione della distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1° novembre - 30 aprile di cui ai commi 1° e 2° del punto 3) dell’art. 18;
d) gli accordi sul trattamento del personale viaggiante di cui alla dichiarazione a verbale sub art. 40;
e) gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall’art. 20;
f) gli accordi in tema di apprendistato di cui all’art. 13;
g) eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all’Osservatorio;
h) gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario di cui al punto 4) dell’art. 18 del ccnl.
Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la R.S.U./R.S.A. e dall’altro l’Azienda e l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
4) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste.
A tale fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
Le parti si danno atto che, in particolare nell’attuale situazione, che vede le Aziende termali interessate a profondi processi di risanamento, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale nonché alla necessità di limitare i disagi alla particolare clientela destinataria
delle cure termali, è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell’attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a ciò, è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
Allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento.
A tale riguardo le parti daranno luogo ad appositi incontri per ciascuna Azienda per individuare criteri e modalità idonei a:
- canalizzare le controversie individuali e collettive nell’ambito di correnti e idonei rapporti tra le Rappresentanze Sindacali Unitarie, e le corrispondenti strutture aziendali;
- evitare il ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere;
- prevedere istanze successive, a livello territoriale e/o nazionale, per la definizione in tempi brevi delle controversie non risolte in sede aziendale.
Le risultanze di tali incontri formeranno oggetto di verifica a livello nazionale.
In attesa della specifica regolamentazione delle procedure di cui al precedente punto, in considerazione della natura delle prestazioni terapeutiche fornite e dell’esigenza di salvaguardare la clientela, azioni di sciopero decise per problematiche di natura aziendale dovranno essere proclamate con un preavviso di dieci giorni, durante i quali dovrà svolgersi un tentativo di conciliazione con l’assistenza delle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori territorialmente competenti.


Art. 2 (Appalti e decentramento produttivo)
Al 3º comma, dopo la parola «occupazione», eliminare la frase che va da «assunte» fino a «art. 1».

[Nota]
Art. 2 - Appalti e decentramento produttivo.
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende appaltatrici, inserendo nei contratti apposita clausola, il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le Aziende appaltatrici stesse, e quello delle norme previdenziali e antinfortunistiche.
Nel caso di iniziative di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi sull’occupazione assunte dalle Aziende di cui al punto 4), lettera B) dell’art. 1, ne sarà data comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Unitarie per gli aspetti qualitativi e quantitativi, in apposito incontro nel corso del quale le stesse potranno fare le opportune valutazioni sui predetti riflessi.


Art. 13 (Disciplina dell’apprendistato professionalizzante)
Per la definizione dell’apprendistato professionalizzante si fa riferimento alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dai commi che seguono:
1) possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed il contratto e` finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato con i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni;
[…]
8) viene costituita una Commissione paritetica nazionale con il compito di definire, entro il 30 giugno 2009, le modalità di svolgimento della formazione. La contrattazione integrativa può stabilire un impegno formativo differente da quello di cui sopra e specifiche modalità di svolgimento della formazione;
[…]