Cassazione Civile, Sez. 6, 03 luglio 2014, n. 15245 - Danno biologico derivante da malattia professionale e percentuale di invalidità


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni - Presidente -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza


sul ricorso 19573/2012 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO LUCIANA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL VECCHIO Massimiliano giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1905/2012 della CORTE DAPPELLO di LECCE del 25/05/2012, depositata il 06/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.


FattoDiritto


La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 giugno 2012, accogliendo in parte il gravame proposto in via principale dall'INAIL e rigettando quello incidentale di G.C., dichiarava il diritto di quest'ultimo ad ottenere l'indennizzo corrispondente al 6% per danno biologico derivato dalla malattia professionale (ipoacusia) a decorrere dal (OMISSIS).

Ad avviso della Corte, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio nuovamente disposta in appello, corretta dal punto di vista logico e tecnico, la ipoacusia lamentata dal G. era riconducibile all'attività lavorativa dallo stesso svolta ed era quantificabile in termini di danno biologico nella misura del 6%.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'INAIL affidato a due motivi. Resiste con controricorso il G..

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, in quanto la Corte di merito, a fronte di una valutazione del danno derivato al G. dalla ipoacusia nella misura del 5,75% da parte del consulente tecnico d'ufficio, aveva, dopo aver dichiarato di condividere le conclusioni della consulenza in quanto corrette dal punto di vista scientifico-tecnico, oltre che logico, operato un non consentito arrotondamento di detta percentuale di invalidità al 6%.

Ed infatti, alla luce del dettato della richiamata norma, l'arrotondamento, sia pure di una frazione di punto, del danno alla percentuale minima del 6% si traduce nel riconoscimento di un diritto in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Con il secondo motivo viene denunciata omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia laddove la Corte di appello, dopo aver dichiarato di condividere le conclusioni della CTU, immotivatamente se ne è discostata procedendo al descritto arrotondamento.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.

Vale ricordare che, con riferimento alla normativa in materia di malattie professionali ed infortuni sul lavoro, questa Corte aveva avuto modo di affermare il principio secondo cui in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, alla stregua del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, comma 2 - che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento, atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado.

(Cass. n. 21661 del 14/08/2008; Cass. n. 7926 del 18/04/2005).

Siffatto principio è applicabile anche al D.Lgs. n. 38 del 2000 cit. e, dunque, il danno biologico derivante da malattia professionale ( o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del detto D.Lgs., solo se è pari o superiore al 6%, con la conseguenza che, un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure di frazioni di punto, non da diritto al detto indennizzo. Nè può essere consentito un immotivato arrotondamento al punto superiore, come accaduto nel caso in esame.

Peraltro, non può non rilevarsi la evidente contraddizione della motivazione della impugnata sentenza laddove, dopo aver dichiarato di condividere pienamente le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato in secondo grado, se ne è discostata riconoscendo una percentuale di danno superiore.

Alla luce di quanto esposto il ricorso appare fondato e se ne propone ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5, l'accoglimento con cassazione della impugnata sentenza rimettendo alla Corte di valutare la possibilità di decidere anche nel merito la causa ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2".

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si evidenzia: che la Corte di merito ha ritenuto di aderire al primo dei due elaborati peritali in cui si riconosceva una invalidità del 6% avendo tenuto conto delle osservazioni mosse dal G. al secondo elaborato; che l'indennizzabilità conseguirebbe al mero cumulo con la percentuale del 5% già riconosciuta nella previgente disciplina di cui al T.U. n. 1124 del 1965, cumulo richiesto sin dall'atto introduttivo ed in appello e dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 6.

Orbene, il Collegio aderisce al contenuto ed alle conclusioni della riportata relazione rilevando, altresì, che l'impugnata sentenza non specifica neppure se nella determinazione della percentuale del 6% la Corte di appello abbia tenuto conto o meno della preesistente menomazione del G..

Pertanto, accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014