Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2014, n. 29877 - Lombo sciatalgia acuta e presunto nesso causale con l'attività lavorativa




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvator - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
Z.M. N. IL (Omissis);
nei confronti di:
P.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 3274/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente l'avv. Verallo Alessandro del foro di Roma, sost. proc. dell'avv. Orlando Giovanni, che chiede l'accoglimento del proprio ricorso riportandosi ai motivi;
udito per l'imputato non ricorrente l'avv. Mauceri Davide del foro di Milano che insiste nella conferma della sentenza impugnata chiede che venga respinto il ricorso della parte civile.


Fatto


Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Z.M., parte civile, avverso la sentenza emessa in data 10.1.2013 dalla Corte di Appello di Milano che, adito su appello della parte civile, confermava quella in data 12.6.2006 del Giudice monocratico del Tribunale di Sondrio con cui P.A. era stato assolto perchè il fatto non sussiste dal reato di lesioni colpose con violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno della dipendente Z.M. (lombo sciatalgia acuta dx: fatto del (Omissis)). Secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza del primo giudice, ribadita con precisazioni ulteriori dalla Corte territoriale, Z.M. - dipendente del supermercato sito nello stabilimento "Iperal" di (Omissis) - il (Omissis), al rientro in servizio dopo un lungo periodo di malattia, era stata adibita dal P. - direttore di detto stabilimento, e datore di lavoro della predetta - al solo compito di "tirare avanti" gli scaffali della pasta, ossia di mettere in ordine i ripiani della corsia allineando i pacchetti di pasta vicino al bordo esterno degli scaffali stessi, senza alcuna attività di caricamento degli scaffali. Tale lavoro non poteva considerarsi "movimentazione manuale di carichi", ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48, commi 3 e 4 poichè si riferiva al posizionamento ordinato di prodotti unitari, cioè pacchetti di pasta del peso massimo di un chilo, sugli scaffali; così ricostruita l'attività, non vi era alcuna necessità di sottoporre la lavoratrice a visita medica o a particolare attività di formazione, così come lamentato dalla stessa e recepito nel capo di imputazione. Quanto all'obbligo di visita medica prescritto nel documento di sicurezza aziendale, esso interveniva solo dietro richiesta specifica del lavoratore, che nel caso di specie non risultava formulata. Del resto, l'evento lesivo di "lombalgia acuta con blocco funzionale completo" si era verificato alle ore 16.30 nel momento in cui la donna si era chinata per raccogliere delle scatole di pasta rovesciate a terra da una anziana cliente; per questo motivo la causa scatenante non era stata l'attività a cui era adibita la Z., bensì un occasionale piegamento che la donna avrebbe potuto compiere qualsiasi fosse stata l'attività lavorativa assegnatale.

La ricorrente deduce il vizio motivazionale assumendo che non fu il P. ad adibire la Z. a alla sistemazione degli scaffali, bensì M.L., compagna di lavoro della Z. che fu affidata, peraltro solo fino a mezzogiorno, alla predetta come coadiutrice, sicchè l'imputato non si preoccupò affatto di individuare le mansioni più adatte alle precarie condizioni di salute della Z.. Nè la mancanza di lamentele della Z. durante la giornata poteva suffragare l'ipotesi che la stessa godesse di una condizione di "benessere" ritenuto dalla Corte territoriale.

L'episodio in questione costituiva l'evidente prova logica di una sostanziale inidoneità della Z. ad essere adibita, in quel contesto aziendale, a qualsiasi mansione.

Rappresenta, altresì, la violazione dell'art. 2057 c.c. e D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3 e 4 dovendosi ritenere l'obbligo per il datore di lavoro di verificare le condizioni di salute della lavoratrice attraverso una visita medica, che avrebbe scongiurato l'infortunio, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.



Diritto


Il ricorso è inammissibile, essendo le censure mosse manifestamente infondate ed aspecifiche.

E' palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile e ciò in relazione tanto alle mansioni alle quali fu in concreto adibita (l'affidamento della Z. ad altra dipendente quale sua coadiutrice nella sistemazione degli scaffali implica la considerazione delle condizioni di salute della donna e l'esclusione di incombenze particolarmente gravose o comunque incompatibili con il suo stato di salute), all'esito di una visita medica che l'aveva ritenuta idonea a mansioni non in conflitto con le sue condizioni, quanto all'assenza di nesso causale dell'infortunio con l'attività lavorativa svolta nell'occasione, nulla consentendo di ritenere che essa fosse riconducibile all'attività svolta fino a quel momento.

Ed è stato anche affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).

Consegue l'inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014