Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 22/07/2014
Prot. 37 / 0013330 / MA007.A001

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

 

Alla Direzione territoriale del lavoro di
Cuneo
SEDE



Oggetto: lavoratori intermittenti - lavoro notturno - controlli preventivi e periodici.

Si riscontra la nota del 17 luglio 2014 prot. n. 12209 con la quale codesta Direzione chiede chiarimenti in ordine agli obblighi di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno, ossia durante il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino” (v. art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. cit.).
Al riguardo si ricorda anzitutto che, ai sensi del citato art. 14, i lavoratori notturni devono essere sottoposti almeno ogni due anni a controlli preventivi e periodici, “volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi”. L’obbligo in questione sussiste, evidentemente, anche nei confronti dei lavoratori intermittenti, nella misura in cui gli stessi possano considerarsi “lavoratori notturni”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett e), D.Lgs. n. 66/2003, per lavoratore notturno si intende “qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale” (punto 1) oppure “qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale” (punto 2).
In proposito, occorre osservare che il primo dei due suddetti criteri di definizione di lavoratore notturno implica l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo (“tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale”) - predeterminato anche in relazione alla obbligatorietà della prestazione ed alla collocazione temporale della stessa - che mal si coniuga con le peculiarità stesse del lavoro intermittente. Ne consegue che per ricondurre la prestazione del lavoratore intermittente nell'alveo del lavoro notturno è necessario riferirsi ai criteri di cui al suddetto punto 2.
Ciò premesso, se il Legislatore ha richiesto, in relazione ad un lavoratore a tempo pieno, un impegno notturno non inferiore agli 80 giorni lavorativi all'anno per l'applicazione dei relativi obblighi di controllo “volti a verificare l'assenza ili controindicazioni al lavoro notturno”, si ritiene che analogo limite minimo possa costituire una valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali non è peraltro quantificabile preventivamente il complessivo impegno lavorativo.
Ne consegue che gli obblighi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 66/2003 nei confronti dei lavoratori intermittenti debbano essere assolti nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un minimo di 80 giorni l'anno e pertanto anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.

Il Dirigente
(Dott. Danilo Papa)