Tipologia: Ipotesi di rinnovo*
Data firma: 29 settembre 2008
Validità: 01.04.2008 - 31.03.2012
Parti: Assomineraria e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Attività mineraria, Industria
Fonte: FILCEM
Note*: Rinnovo del CCNL 6 luglio 2004

Sommario:

 Art. 12 - (Classificazione professionale unica)
Art. 13 - (Salvaguardia inquadramenti unici aziendali)
Art. 25 - (Apprendistato)
Art. 26 - (Festività)
Art. 41 - (Infortunio sul lavoro)
Art. 48 - (Procedura per i provvedimenti disciplinari)
Art. 48 bis - (Provvedimenti disciplinari)
Art. 48 ter - (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni)
Art. 48 quater - (Licenziamento per mancanze)
 Appalti
Osservatorio regione Sardegna
Previdenza integrativa
RLSSA
Art. 45 - (Ambiente di lavoro)
Art. 40 - (Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro)
Norma transitoria pag. 19
Aumento dei minimi
Una tantum

Assomineraria, assistita da Confindustria e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil, assistite da una delegazione di strutture locali

[Campo di applicazione]
Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli impianti minerallurgici ed agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
Si applica altresì ai lavoratori addetti alle attività di dismissione e recupero di miniere, cave e saline, ivi inclusa la gestione residuale connessa a detti siti.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da Aziende esercenti l’estrazione di metano e petrolio e le cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).


Art. 48 ter (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni)
Incorre nell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di ambiente e sicurezza;
d) che anche per disattenzione rechi guasto al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli stessi;
e) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
f) che fumi o introduca cibi e bevande alcoliche senza il permesso della Direzione;
g) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
h) che sia trovato addormentato;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente CCNL o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento;
j) comportamenti non conformi al codice etico.
[…]

Art. 48 quater (Licenziamento per mancanze)
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esplicativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) insubordinazione ai superiori;
[…]
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro;
h) esecuzione di lavoro per conto proprio o per conto di terzi nei locali dell'azienda con danno dell'azienda stessa;
i) furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;
[…]
k) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti f), g), h), i) e j) dell'articolo precedente;
m) comportamenti gravemente difformi al codice etico.

Appalti
Le attività specifiche e dirette di coltivazione in sottosuolo non possono essere oggetto di appalto, salvo esigenze straordinarie previo confronto della RSU, né possono esservi adibiti lavoratori con contratto di somministrazione.

Osservatorio regione Sardegna
Viene istituito un Osservatorio paritetico per la regione Sardegna.

RLSSA
La sostenibilità ambientale si basa sul rispetto dell'ambiente, tiene conto della accettabilità sociale, della salvaguardia dell'occupazione e del ruolo partecipativo dei lavoratori.
Con tali presupposti le parti convengono che, a partire dal 1 luglio 2009, l'attività del RLS debba essere orientata in funzione di questi obiettivi attraverso l'individuazione al suo interno della figura del RLSSA (Rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e l'ambiente).
A tal fine le parti si incontreranno per definire le modalità di realizzazione degli obiettivi suddetti.

Art. 45 (Ambiente di lavoro)
Pagina 64, comma 26.
Inserimento del seguente paragrafo:

"26) Le parti si impegnano a seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base di codici di comportamento o buone pratiche definite a livello territoriale, nazionale o internazionale attraverso iniziative di dialogo sociale (come avvenuto per il Protocollo siglato a Bruxelles il 25 aprile 2006 per la silice cristallina) o in mancanza sulla base delle norme nazionali, comunitarie o delle tabelle ACGIH. A tale scopo si istituisce un tavolo paritetico congiunto per monitorare l'applicazione delle linee-guida sulla silice cristallina."

[Note]
Art. 45 - Ambiente di lavoro
Le Parti, visti i D.P.R. 128/59, D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 624/96 e successive modifiche, e rilevato come sia necessario un coordinamento delle disposizioni contrattuali con questi e con le previsioni dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in attuazione del citato decreto legislativo 626/94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, concordano quanto segue.
1. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, è stata definita la seguente disciplina sulla rappresentanza per la sicurezza (RLS).
2. In tutte le aziende o unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
-1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
-3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 300 dipendenti a tempo indeterminato;
-4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 301 a 500 dipendenti a tempo indeterminato;
-5 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 501 a 900 dipendenti a tempo indeterminato;
-6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 900 dipendenti a tempo indeterminato.
3. La RLS viene eletta tra i componenti la RSU In caso di assenza di RSU la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4. L'elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall'Accordo interconfederale 22.6.1995, che si intendono qui integralmente richiamate. L'Azienda metterà a disposizione del RLS uno spazio adeguatamente predisposto per la conservazione e la consultazione della documentazione e della strumentazione in carico al RLS.
5. La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
-accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni per le finalità di cui ai successivi punti 7 e 10;
-è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
-è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
-è consultata in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5° del D.Lgs. 626/94;
-riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
-riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94;
-fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
6. Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge, anche tenendo conto della circolare del Ministero del Lavoro 23/2/2000.
7. Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
8. Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall'azienda, si intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3 parte I dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
9. Le riunioni periodiche, previste dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 624/94 per le aziende o unità produttive con più di 5 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la R.S.U. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dal RLS al presentarsi di motivate situazioni di rischio e di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda e per monitorare l'attuazione del DS; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale.
10. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 D.Lgs. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lettere b, c, d, g, i ed l del citato articolo, ciascun componente la RLS ha diritto a:
-40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
-30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
-12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
11. La RLS ha diritto ad un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all'art. 19, comma 1, lett. g del D.Lgs. 626/94; ha altresì diritto ad un aggiornamento di formazione di ulteriori 8 ore nel corso del mandato.
12. Le Aziende attueranno la formazione della RLS seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell'Osservatorio. Qualora le Aziende per tale formazione non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da Assomineraria e FULC, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle aziende, le proposte RLS/RSU e delle strutture territoriali, coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale.
Per tale formazione saranno riconosciute fino a 20 ore anno retribuite, aggiuntive rispetto a quelle previste al precedente punto 10), anche mediante l'utilizzo delle 150 ore per il diritto allo studio. Il programma base per la formazione della RLS deve comprendere, così come previsto dall'Accordo interconfederale 22/6/1995, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.
13. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischi chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie, ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmetal Industrial Hygenists (TLV). Allo scopo l'Assomineraria fornirà, su supporto informatico, i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette norme.
Le aziende adotteranno i sistemi di prevenzione più idonei.
14. Le Parti si danno atto comunque dell'esigenza di procedere a sistematiche indagini sull'ambiente di lavoro, volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
Entro questo ambito, dovranno essere posti sotto controllo, attraverso una idonea strumentazione tecnica, quei fattori ambientali che possono dare origine a nocività (ivi compresi microclimi, luminosità, ecc.).
15. In particolare le Aziende ritengono che - per quanto riguarda la bonifica dell'ambiente di lavoro - le Parti debbano pervenire ad una strumentazione contrattuale per la quale esse si accordino per ogni unità produttiva, sui programmi di indagine e le relative priorità.
Con riferimento alle eventuali conclusioni dei rilievi tecnico- scientifici, le Parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione dei problemi relativi.
16. Per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in Azienda, in collaborazione con la RSU/RLS.
17. Le Parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per particolare complessità dell'indagine, potranno, inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad Enti pubblici specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all'intervento ed ai suoi risultati.
18. L'Azienda assumerà l'onere delle indagini ambientali e delle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati fra le Parti, ivi compresi gli interventi informativi/formativi con riguardo sia alla sicurezza che al processo produttivo, in applicazione degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.
19. Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, anche in considerazione dei fenomeni emersi dai gruppi di lavoratori esposti al rischio medesimo, le Parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, ricorrendo di norma alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad Enti pubblici specializzati; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
20. Le Parti concordano che un potenziamento della medicina preventiva al livello di fabbrica e in generale della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nel territorio potrà realizzarsi nell'ambito dell'attuazione della riforma sanitaria, si impegnano a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale e con le strutture di prevenzione previste dalla legge. In tale prospettiva:
a) le Aziende - previa intesa con le OSL ed anche in relazione alla normativa della L. 833/78 ivi comprese modifiche ed integrazioni - metteranno a disposizione degli Enti e strutture come sopra individuati i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro;
b) i servizi aziendali di medicina, di sicurezza e di ecologia esistenti nelle Aziende svolgeranno in maniera integrata i propri compiti preventivi per la sorveglianza sui fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della Legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi e secondo gli standard di servizio eventualmente fissati dai piani sanitari regionali, coordinandosi - nel rispetto dei reciproci ruoli - con le strutture preposte. Su tale materia le Aziende concorderanno con le RSU/RLS la natura e le modalità di un'azione congiunta.
21. Per mettere in grado i lavoratori di meglio conoscere i fattori di rischio capaci di influire sulla loro salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, anche in relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, le Aziende si impegnano ad una adeguata informativa alle RSU/RLS su tali fattori e sulle modalità per un loro controllo. E prevista 1h di assemblea retribuita all'anno per l'informativa sul documento di valutazione del rischio all'atto della sua definizione, ed ogniqualvolta intervengano modifiche sostanziali dello stesso. In particolare
a) le Aziende forniranno alle RSU/RLS - in appositi incontri a livello locale - l'informativa sui fattori di rischio di notevole gravità e diffusione, definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dal comma 23. In tali incontri verranno tra l'altro comunicati alle RSU/RLS:
1) informative sulle procedure di sicurezza aziendali e sugli investimenti relativi;
2) informative sul rispetto degli standards degli Enti di normazione tecnica, a fronte anche all'evoluzione della normativa stessa;
b) in occasione della costruzione di nuovi impianti o dell'apertura di nuove miniere le Aziende si impegnano inoltre a informare le RSU/RLS sui rischi presenti negli stessi e sulle misure predisposte per fronteggiarli, anche in relazione a quanto previsto dalle norme di polizia mineraria;
c) le Aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta delle RSU/RLS e a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali di fabbrica, i dati relativi agli effluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alla quantità degli scarichi finali;
d) le Aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica. Ribadita l'esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le Aziende si impegnano a comunicare alle RSU/RLS - su loro richiesta - le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche, quali risultano dall'acquisizione scientifica esistente;
e) in occasione dell'introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l'opportunità dell'informazione preventiva alle RSU/RLS, l'Azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico- mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute;
f) per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazioni ceduti a terzi, le Aziende si impegnano a dare a questi ed alle proprie RSU/RLS le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi, con particolare riferimento al disposto del D.P.R. 915/82 con le successive modifiche ed integrazioni e la relativa normativa applicativa.
22. Quali strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione dei vari tipi di rischio nonché di tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche, effettuate normalmente con le RSU/RLS, riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici i quali possano determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
b) il registro dei dati biostatistici, relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo, tenuto aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni. Il registro dei dati biostatistici dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione delle RSU/RLS e dei lavoratori;
c) la cartella sanitaria e di rischio lavorativo, che dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera, tenuta aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto della norma e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 675/96. Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
1) i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie e agli infortuni non professionali. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva;
2) in sezione staccabile i dati e le variabili che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività e cioè:
reparti, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell'esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno a lavoro notturno. Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro;
d) la scheda delle sostanze chimiche utilizzate. Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale odi fabbrica, ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio e lavorative. Le Parti si danno atto che l'istituzione della scheda di cui sopra avverrà con riferimento alle sole sostanze presenti nel ciclo produttivo, con esclusione quindi degli agenti di rischio presenti sotto forme naturali (es. miscele di polvere, gas, ecc.) nella lavorazione in miniera. Per tali agenti di rischio si ribadisce comunque l'impegno sull'opportuna informazione alle RSU/RLS in merito ad eventuali nuove acquisizioni, di comprovata validità tecnico- scientifica ed applicabilità, che dovessero essere disponibili in merito;
e) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta ed aggiornata a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e messa a disposizione della RSU/RLS. Il Servizio Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà annualmente a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità.
23. I criteri di impostazione degli strumenti informativi come sopra individuati costituiranno oggetto di esame congiunto tra le Parti a livello di settore entro sei mesi, in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, sulla base di linee guida concordate a livello nazionale tra le Associazioni imprenditoriali e le OSL firmatarie del presente CCNL.
24. Le Parti si incontreranno a livello nazionale entro sei mesi dalla stipula del CCNL, allo scopo di studiare per la successiva realizzazione, che dovrà avvenire nell'arco di durata del presente contratto, una scheda di rischio, uniforme per il settore estrattivo, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche e contenente i dati relativi ai dispositivi di sicurezza e ai mezzi di prevenzione personale e collettiva.
A tal fine le Parti acquisiranno i risultati della norma attuativa della direttiva CEE 96/82, ovvero il D.Lgs. n. 334 del 17 ottobre 1999 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante, impegnandosi sin da ora a verificare i criteri applicativi anche al fine della conseguente costituzione della scheda di cui sopra si riferirà anche ad aspetti di affidabilità impianti per le fattispecie eventualmente corrispondenti.
25. In caso di appalti al fine di rendere l'attività di prevenzione più puntuale ed efficace, nei casi in cui siano presenti lavoratori dipendenti da aziende terze, la RLS dell'azienda committente coadiuverà il sorvegliante/responsabile aziendale nell'esercizio delle sue funzioni.
26) Le parti si impegnano a seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base di codici di comportamento o buone pratiche definite a livello territoriale, nazionale o internazionale attraverso iniziative di dialogo sociale (come avvenuto per il Protocollo siglato a Bruxelles il 25 aprile 2006 per la silice cristallina) o in mancanza sulla base delle norme nazionali, comunitarie o delle tabelle ACGIH. A tale scopo si istituisce un tavolo paritetico congiunto per monitorare l'applicazione delle linee-guida sulla silice cristallina.