Regione Sicilia
Circolare 21 marzo 2003 n. 1108
Assessorato della sanità
Linee guida e di indirizzo per l'attuazione nella Regione Sicilia del D.P.R. 462/01, avente per oggetto "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
G.U.R.S. 9 maggio 2003, n. 21

AI CAPI SERVIZI - MEDICINA DEL LAVORO - AZIENDE SANITARIE LOCALI - REGIONE SICILIA
AI DIPARTIMENTI I.S.P.E.S.L. - REGIONE SICILIA
ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 gennaio 2002, serie generale n. 6, è stato emanato il regolamento di cui all'oggetto, riferito agli ambienti di lavoro e, più compiutamente, alle attività soggette al D.P.R. n. 547/55.
Il D.P.R. n. 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, rispondendo ai principi di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo, ha apportato rilevanti modifiche agli adempimenti relativi alle denunce degli impianti e dispositivi sopra citati, alle modalità di attuazione dell'omologazione e dell'effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Il D.P.R. n. 462/01 abroga espressamente:
- gli artt. 40 e 328 del D.P.R. n. 547/55;
- gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959 "Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- i modelli A, B e C allegati al sopra citato decreto ministeriale.
Stabilisce che, per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dal l'installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici situati in luoghi con pericolo di esplosione, invece, l'omologazione è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale competente territorialmente, alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la dichiarazione di conformità dell'impianto (art. 5).
L'ISPESL, secondo la programmazione stabilita d'intesa con la Regione sulla base dei criteri individuati all'art. 3 del D.P.R. n. 462/01, effettua verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente. Le risultanze di tali verifiche sono trasmesse all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Secondo i disposti degli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche rivolgendosi ad uno dei soggetti individuati dal D.P.R. di seguito riportati:
- azienda unità sanitaria locale, competente territorialmente;
- organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
La periodicità delle verifiche degli impianti è fissata in:
- 2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
- 5 anni negli altri casi.
La presente circolare, rivolta a tutti i soggetti e gli Enti interessati che operano sul territorio regionale ed elaborata con la partecipazione dei tre dipartimenti del l'ISPESL presenti in Sicilia e il supporto tecnico delle Azienda unità sanitaria locale territorialmente competenti, individua il campione, relativo agli impianti elettrici di messa a terra ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, sottoposto alle verifiche da parte dell'ISPESL, tenuto conto delle indicazioni del l'art. 3, punto 2 del citato D.P.R. e della circolare ISPESL n. 17/02.
Valutato il numero totale di dichiarazioni di conformità presentate all'ISPESL, per ciascuna provincia del territorio di competenza di ciascun dipartimento, nel corso di ciascun anno, viene individuato un campione di almeno il 20%, che può considerarsi sufficientemente significativo dal punto di vista numerico e compatibile con la dotazione di tecnici dei dipartimenti ISPESL della Sicilia.
Secondo le indicazioni della circolare ISPESL n. 17/02 viene individuato, tra gli impianti da sottoporre a verifica a campione da parte dell'ISPESL, l'80% di impianti in attività ad alto rischio elettrico ed il 20% tra gli impianti a basso rischio elettrico.
Tra le attività ad alto rischio elettrico sono state considerate:
- cantieri;
- strutture sanitarie ed ambienti ad uso medico o assimilabili;
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
- attività industriali ad alto rischio;
- attività agricole e zootecniche.
Tra le attività a basso rischio elettrico sono state invece considerate le semplici attività commerciali e tutte le altre attività non comprese tra quelle ad alto rischio elettrico.
In relazione alle due tipologie di attività individuate (ad alto e basso rischio elettrico), tra impianti installati in attività della stessa tipologia, si procederà alla scelta degli impianti da sottoporre a verifica a campione seguendo il seguente criterio, individuando nell'ordine:
1) impianto di maggiore potenza installata;
2) impianto di minore potenza installata;
3) impianto di potenza immediatamente inferiore all'impianto 1);
4) impianto di potenza immediatamente superiore all'impianto 2);
e così di seguito, con criterio di sequenzialità.
Nel caso di impianti della stessa potenza verrà preso in considerazione, per l'inserimento nel campione, quello relativo all'attività con un maggior numero di addetti; nel caso di impianti a servizio di attività anche con lo stesso numero di addetti si individuerà invece quello relativo all'istanza che riporta data di presentazione e numero di protocollo cronologicamente precedenti.
A prescindere dai criteri di scelta sopra indicati si sottoporranno in ogni caso a verifica a campione gli impianti, le cui dichiarazioni di conformità presentano gravi carenze, anche formali.
In relazione alla retroattività del D.P.R. n. 462/01 ed alle mutate scadenze relative alle verifiche periodiche da parte delle Aziende unità sanitarie locali, ARPA o organismi abilitati, per gli impianti già denunciati all'ISPESL prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 462/01 e non ancora verificati, si è deciso che non verranno presi in considerazione (e quindi non incluse nel campione) gli impianti preesistenti e per i quali è già scaduto il termine previsto dal DPR n. 462/01 per la verifica periodica e comunque:
- gli impianti in attività a basso rischio elettrico immatricolati da oltre 5 anni;
- gli impianti in attività ad alto rischio elettrico immatricolati da oltre 2 anni.
In ogni caso, se nel corso dell'anno sarà evidenziato un aumento del numero di infortuni elettrici in un determinato settore di attività o in una particolare provincia dell'isola, i dipartimenti dell'ISPESL della Sicilia potranno comunque variare l'entità del campione in relazione a quel determinato settore o zona, senza però ridurre l'entità minima del campione già stabilita per gli altri settori di attività e zone.
Il datore di lavoro controlla se la data dell'ultima verifica effettuata dalla struttura pubblica preposta (ISPESL, Azienda unità sanitaria locale) è antecedente a 5 anni, per gli impianti per i quali è prevista la periodicità quinquennale, oppure a 2 anni, per gli impianti dove è prevista la periodicità biennale.
Se la scadenza è superata, il datore di lavoro per l'effettuazione della verifica periodica ha l'obbligo di rivolgersi all'AUSL competente territorialmente o agli organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive. Se il biennio o il quinquennio non è ancora maturato, il datore di lavoro attende il compimento del periodo previsto dal DPR 462/01 per effettuare la richiesta di verifica periodica dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio o degli abilitati dal Ministero delle attività produttive.
Al fine di utilizzare un'unica modulistica appropriata e di semplificare le procedure per l'utenza, si è ritenuto opportuno adottare l'allegato modello unico di trasmissione della dichiarazione di conformità, che i datori di lavoro dovranno inviare all'ISPESL ed all'Azienda unità sanitaria locale competenti per territorio entro 30 giorni dalla messa in esercizio degli impianti.
Si è altresì ritenuto opportuno che, con cadenza trimestrale, dovranno essere scambiati tra ISPESL ed Azienda unità sanitaria locale competenti per territorio gli elenchi delle comunicazioni di messa in esercizio di nuovo impianto, pervenute a ciascuno degli enti sopraccitati a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/01 (23 gennaio 2002); tali elenchi dovranno essere trasmessi e scambiati entro il mese successivo al trimestre al quale si riferiscono. Per casi particolari potranno anche essere indette apposite conferenze di servizio ISPESL - Azienda unità sanitaria locale, sia a carattere regionale che provinciale.

Palermo, 21 marzo 2003.

L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI

Allegato