Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 23 luglio 2008
Validità: 01.07.2008 - 31.12.2011
Parti: Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento edile Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato
Fonte: FILLEA
Note*: Rinnovo del CCNL 1 ottobre 2004

Sommario:

 Art. 1 - (Assunzione)
Art. 2 - (Documenti)
Art. 3 - (Periodo di prova)
Art. 4 - (Mutamento di mansioni)
Art. 5 - (Mansioni promiscue)
Art. 13 - (Recuperi)
Art. 21 - (Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana)
Art. 22 - (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Art. 27 - (Trattamento in caso di malattia)
Art. 31 - (Anzianità professionale edile)
Art. 33 - (Preavviso)
Art. 42 - (Accordi locali)
Art. 56 - (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 62 - (Ferie)
Parte terza
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 77 - (Classificazione dei lavoratori)
Art. 78 - (Quadri)
Art. 83 - (Sicurezza del lavoro)
Art. 84 - (Rappresentante per la sicurezza)
Art. 86 - (Diritto allo studio)
Art. 93 - (Contratto a termine)
Art. 97 - (Lavoro a tempo parziale)
 Art. 98 - (Prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale)
Art. 103 - (Decorrenza e durata)
Art. 104 - (Esclusiva di stampa)
Allegato D Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Allegato F Regolamento dell'anzianità professionale edile
Addestramento professionale
Nuovo articolo Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti
Nuovo articolo Lavori usuranti - Lavori pesanti
1) Cassa integrazione guadagni ordinaria
2) Decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi
3) Regime contributivo e fiscale delle prestazioni di mensa e trasferta
Protocollo sugli Organismi bilaterali
Formazione
Istituzione della Borsa del lavoro del settore delle costruzioni
Lavoratori migranti
Sistema bilaterale per la sicurezza
Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
Enti bilaterali
Cartellino di riconoscimento

Roma, 23 luglio 2008 tra Anaepa/Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento edile Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1 ottobre 2004 per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini


Art. 13 (Recuperi)
E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 22 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
[…]
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
[…]
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[…]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del Ministero del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 42 (Accordi locali)
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle parti.
Il contratto integrativo, in particolare, provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle condizioni meteorologiche locali;
[…]
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[…]
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
[…]
o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
[…]
r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
[…]
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
[…]
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Parte terza
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 77 (Classificazione dei lavoratori)

5° livello
[…]
Patentino per operatori macchine complesse
Dal 1 luglio 2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino rilasciato da enti del sistema formativo bilaterale o da enti formativi accreditati, conformemente alle normative vigenti negli Stati UE.
Norma transitoria
Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.

Art. 83 (Sicurezza del lavoro)
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
(Omissis)
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 303/1956 e successive modifiche, gli alloggiamenti ed i servizi devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di entrambi i sessi.
(Omissis)

[Nota]
Art. 83 - Sicurezza del lavoro
A)- Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 303/1956 e successive modifiche, gli alloggiamenti ed i servizi devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di entrambi i sessi.

Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario ed i dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 399 del 1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse Edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto servizio sanitario nazionale.


Art. 84 (Rappresentante per la sicurezza)
(Omissis)
Dichiarazione congiunta
Le parti sociali, nel riservarsi di regolamentare il presente articolo in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008, ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui alla legge n. 123/2007.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Nell'ambito del suddetto confronto le parti si impegnano anche ad effettuare tutte le necessarie verifiche affinché si dia concreta attuazione alla previsione di cui all'ultimo capoverso del punto b) dell'art. 40.

Art. 93 (Contratto a termine)
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
[…]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle RSU laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.

Addestramento professionale
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1 gennaio 2009, un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque, di norma, non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile (Edilcassa) territoriale che trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile o all'Ente bilaterale di formazione.
b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà prima dell'assunzione o entro 30 giorni dalla comunicazione alla Scuola edile o all'Ente bilaterale di formazione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 83 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione sarà organizzata dalla Scuola edile o dall'Ente bilaterale per la formazione; il costo del lavoro, eventualmente sostenuto dall'impresa, sarà rimborsato dalla Cassa edile (Edilcassa) competente, con le modalità stabilite da accordi territoriali.
Le parti si attiveranno a livello territoriale per la costituzione di strumenti bilaterali per la formazione di emanazione contrattuale, ove questi siano assenti nei sistemi bilaterali territoriali artigiani.
c) La Cassa edile (Edilcassa) territoriale invierà al domicilio di ciascuno dei lavoratori, di cui alla precedente lett. b), una comunicazione personale con l'invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile o Ente bilaterale per la formazione e trasmetterà a CNCE e Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali firmatarie del presente CCNL, possono concordare le modalità applicative di cui ai punti a), b) e c).
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati potranno concordare con la Scuola edile o l'Ente bilaterale per la formazione un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le parti nell'ambito dei bandi promossi da Fondartigianato, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l'insieme della forza lavoro occupata.
Nota a verbale
Le parti ritengono importante far evolvere l'attuale sistema di regolarità contributiva basata sulla correttezza ad un sistema nel quale la regolarità potrà essere certificata attraverso indici di congruità delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera per i lavori pubblici e privati. A tal fine le parti si adopereranno sull'apertura di un tavolo settoriale.
Le parti, inoltre, nella prospettiva di aumentare la competitività delle imprese artigiane e di sostenere i livelli retributivi dei lavoratori, sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di Governo e Parlamento, agendo, all'interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.
In tale ambito, costituisce quindi un obiettivo strategico su cui converge l'interesse delle parti sociali:

Protocollo sugli Organismi bilaterali
Le parti, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore che si è verificata negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti tra le parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso, al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli Organismi paritetici, sia a livello nazionale che territoriale.
Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.
In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un'azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e allo sviluppo del mercato del settore.
Non bisogna dimenticare l'importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell'edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al DURC, nonché in tema di sviluppo degli Organismi paritetici (Formedil - CNCPT - Casse edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.
E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell'edilizia hanno inciso sulle decisioni degli Organi di Governo, quali l'obbligo di comunicazione delle assunzioni da assolversi il giorno prima della medesima e del cartellino di riconoscimento.
Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell'ottica di incentivare l'accesso al settore, all'avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.
E' necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.

Formazione
Le parti, con riferimento alla formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire otto ore annue di formazione, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole edili, gli Enti bilaterali per la formazione, con certificazione della formazione espletata, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.
A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di Fondartigianato affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.

Lavoratori migranti
In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e degli Organismi bilaterali per la formazione.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di costituire una apposita Commissione paritetica per definire progetti volti a:
- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole edili e gli Enti bilaterali per la formazione;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.
La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
Il Formedil dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei Paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.

Sistema bilaterale per la sicurezza
Alla luce di quanto finora esposto e dell'importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all'argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati paritetici territoriali e della CNCPT.
Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali enti, attivandosi per la loro costituzione nei territori non coperti e attribuendo un ruolo di supervisione e di indirizzo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale.
In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:
- i compiti e le funzioni di ciascun Comitato paritetico territoriale;
- il reale funzionamento di ciascun Comitato paritetico territoriale;
- la congruità delle risorse spettanti a ciascun ente sulla base del reale fabbisogno e dell'attività che il medesimo si appresta a svolgere;
- la competenza della struttura tecnica operante all'interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi;
- l'adozione da parte dei CPT dello Statuto tipo.
Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri a livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l'attività degli Enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall'altro deve essere finalizzato al miglioramento dell'operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.

Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
Le parti, considerata la volontà comune e condivisa di regolamentare l'accesso al settore dell'edilizia, attiveranno un confronto per definire i contenuti di una proposta per contribuire in sede parlamentare alla definizione di una normativa in materia.
A tal fine sarà costituita una Commissione che, inoltre, in attesa della emanazione della normativa "in itinere", nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di sicurezza sul lavoro studi la possibilità e le modalità di creazione di un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza e in termini di aggiornamento professionale.
A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciato un apposito attestato di qualificazione.

Enti bilaterali
La centralità del ruolo svolto dalle Casse edili su tutto il territorio nazionale, quale Ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale Ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l'obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.
Inoltre con l'introduzione del documento unico di regolarità contributivo DURC - e con l'evoluzione della normativa in materia di regolarità del rapporto di lavoro, di salute e sicurezza dei lavoratori gli Enti bilaterali acquisiscono competenze nuove e, in parte di natura pubblicistica.
Permane poi l'esistenza di situazioni differenziate a livello territoriale riguardo all'attuazione degli accordi collettivi sugli Enti bilaterali.
Considerato il comune interesse a valorizzare gli strumenti della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche del settore le parti concordano di attivare immediatamente un confronto sull'insieme delle tematiche della bilateralità, con particolare riguardo alla valutazione dello stato di attuazione e dei contenuti degli accordi pregressi in materia.
Le parti riconfermando quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 43 del CCNL del 1 ottobre 2004, concordano di individuare presso la CNCE, la sede prioritaria di incontro del Comitato di bilateralità in materia di DURC, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.

Cartellino di riconoscimento
Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36-bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla CNCE l'incarico di predisporre il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del lavoro quali elementi essenziali.
Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese edili del predetto tesserino da parte della Cassa edile (Edilcassa) cui sono iscritte o da parte delle Organizzazioni datoriali di appartenenza.