Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 30 giugno 2008
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Federambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Igiene ambientale, Az. Municipalizzate
Fonte: FP-CGIL
Note*: Rinnovo del CCNL 22 maggio 2003

Sommario:

 Premessa
Parte normativa
Modifiche all'Allegato 2 (14 novembre 2007)
Modifiche all'Allegato 3 (30 novembre 2007)
Modifiche all'Allegato 4 (5 aprile 2008)
Art. 6 - (Passaggio di gestione)
Art. 7 - (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale)
Art. 14 - (Sistema di classificazione unica)
Allegato 5
Capitolo V
Orario di lavoro, festività, riposi, ferie
Art. 17 bis - (Riposo giornaliero)
Art. 18 - (Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile)
Art. 19 - (Lavoro straordinario, notturno, festivo)
Art. 20 bis - (Riposo settimanale)
Art. 21 - (Giorni festivi)
Art. 23 - (Banca delle ore)
Allegato 6
Capitolo VI
Trattamento economico
 Art. 68 - (Trattamento fine rapporto di lavoro)
Allegato 7
Parte economica
Tabella A - Aumenti retributivi mensili biennio 2007/2008
Tabella B - Aumenti retributivi mensili biennio 2009/2010
Tabella A - "Una tantum" 1 gennaio 2008-30 aprile 2008
Tabella B - "Una tantum" 1 gennaio 2007-31 dicembre 2007
Disposizioni generali relative alla corresponsione dei compensi forfettari di cui alle precedenti Tabelle A e B
Aumento indennità integrativa mensile
Validità clausole contrattuali del CCNL 22 maggio 2003
Decorrenza e durata
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione IV
Costo del lavoro addetti servizi igiene ambientale - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
 

Addì 30 giugno 2008, in Roma tra Federambiente e le Segreterie nazionali delle OO.SS.:
- Fp-Cgil
- Fit-Cisl
- Uiltrasporti
- Fiadel

Tenuto conto di quanto concordato nel verbale di accordo per il rinnovo del CCNL, sottoscritto il 5 aprile 2008, hanno stipulato, ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993, il presente accordo che definisce il rinnovo del CCNL 22 maggio 2003, scaduto il 31 dicembre 2006, sia per la parte normativa che per la parte retributiva per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2010.

Premessa
Nel procedere alla stipulazione del presente accordo le parti stipulanti convengono di costituire un Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, alla luce dei recenti dispositivi emanati dal Governo.
Federambiente e le OO.SS. ribadiscono l'intendimento di porre al centro della propria azione il tema della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei posti di lavoro, in un quadro di garanzie che rafforzi l'informazione e la formazione sugli eventuali rischi connessi alle attività dei servizi ambientali e territoriali. Su tale progetto, le parti concordano di coinvolgere tutti gli associati, le istituzioni e l'ANCI, al fine di incrementare e rendere più efficaci le iniziative formative delle lavoratrici e dei lavoratori. A tal proposito, le aziende associate a Federambiente verseranno al Fondo un importo pari a euro 1,00 per ciascun lavoratore, per 14 mensilità, allorquando saranno formalizzate le specifiche intese.
Al fine di rendere operativo e funzionale il Fondo, le parti attiveranno una gestione bilaterale dello stesso.
Le parti, inoltre, convengono di istituire un Osservatorio nazionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con compiti di analisi e monitoraggio dello stato di applicazione nelle aziende della vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.
Ciò premesso, le parti, in relazione al rinnovo del CCNL 22 maggio 2003 e con l'obiettivo di realizzare il CCNL unico di settore attraverso il superamento dei differenziali normativi ed economici esistenti, concordano quanto segue.

Parte normativa
1) I seguenti documenti contrattuali denominati:
- Allegato 1 - 22 giugno 2007 - Sistema di relazioni industriali (art. 1)
- Allegato 2 - 14 novembre 2007 - Ambito di applicazione (art. 3) e Capitolo III Forme del rapporto di lavoro (art. 10, 11, 12, 13, 13-bis);
- Allegato 3 - 30 novembre 2007 - Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali (art. 8);
- Allegato 4 - 5 aprile 2008 - Capitolo IV Classificazione unica del personale (art. 14)
costituiscono parti integranti del presente accordo di rinnovo, con le modifiche e le integrazioni di seguito evidenziate.
2) Le disposizioni di cui agli Allegati 1, 2 e 4 unitamente a quanto disciplinato dagli Allegati 5 e 6 al presente accordo, entrano in vigore a decorrere dal 1 maggio 2008. Le disposizioni di cui all'Allegato 3, entrano in vigore a far data dal 30 giugno 2008. Restano ferme le condizioni stabilite nell'Allegato 7 per quanto attiene agli Allegati 1, 2, 3 e 4.
Modifiche all'Allegato 2 (14 novembre 2007)
Con riferimento all'art. 3 "Ambito di applicazione", le parti concordano di porre in calce al Capitolo II la seguente nota a verbale:
"Nota a verbale
In relazione ai servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, di cui al punto 1, lett. e) dell'art. 3, le parti demandano alla Commissione nazionale per l'interpretazione delle norme contrattuali, di cui all'art. 71 del CCNL 22 maggio 2003, la valutazione e l'interpretazione autentica di specifiche richieste avanzate dalle parti, riguardante le attività di manutenzione di officina e di impianti previste dai contratti di fornitura di servizi, non stabilmente strutturate nel ciclo produttivo".
Con riferimento alle tipologie dei contratti di lavoro di cui al Capitolo III del CCNL nonché alla definizione dei piani formativi individuali (PFI) relativi al contratto di apprendistato, le parti convengono di reincontrarsi tempestivamente al fine di provvedere, entro il 31 luglio 2008, alle necessarie armonizzazioni delle clausole contrattuali con le disposizioni recate al riguardo dalla legge n. 247/2007 e dai successivi provvedimenti legislativi, nonché alla redazione dei predetti PFI.
Modifiche all'Allegato 3 (30 novembre 2007)
La norma transitoria in calce all'Allegato 3 del 30 novembre 2007 è così sostituita:
"I contratti di cui al presente articolo, relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, punto 1 del vigente CCNL, in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL del 22 maggio 2003, sono fatti salvi fino alla loro scadenza.
I contratti, relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, punto 1, stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL 22 maggio 2003, nonché eventuali proroghe di contratti di cui al comma precedente, sono disciplinati dalle norme del presente articolo che entrano in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo stesso, mentre le norme previste al punto 1, lett. d) ed al punto 6 del presente articolo, entrano in vigore ed hanno piena efficacia a far data dal 1 maggio 2010, anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data".
In calce alla Norma transitoria di cui all'Allegato 3 va inserita la seguente Dichiarazione delle parti stipulanti:
"Le parti, in relazione alle novità recate dall'articolo sulle esternalizzazioni, convengono di svolgere, nell'arco di vigenza del CCNL, un monitoraggio della normativa definita, allo scopo di verificarne l'applicazione data dalle aziende e le eventuali problematiche insorte.
I dati rilevati saranno oggetto di esame in sede nazionale allo scopo di valutare gli effetti che ne derivano per il settore e di concordare le opportune iniziative".
Modifiche all'Allegato 4 (5 aprile 2008)
Con riferimento alla declaratoria del 3° livello professionale dell'Area conduzione, di cui all'Allegato 4 del 5 aprile 2008, le parti concordano il seguente chiarimento da porre in calce alla medesima declaratoria:
"Chiarimento a verbale
Con riguardo alle attività di raccolta del conducente operatore unico, la specificazione della capacità massima di 30 litri deve intendersi riferita ai soli contenitori".
Con riferimento a quanto convenuto nell'accordo del 5 aprile 2008, le parti convengono di effettuare una verifica tecnica su specifiche figure professionali entro il 31 luglio 2008.
La verifica dovrà tenere conto dei processi di innovazione e di sviluppo tecnologico, nonché delle modalità di allocazione e riallocazione delle risorse umane, che costantemente interessano le aziende del settore e che determinano situazioni organizzative e gestionali in progressivo e rapido mutamento, con conseguenti nuove modalità e tipologie di lavoro.
Nell'ambito di tale verifica, le parti convengono, altresì, di definire l'inquadramento dei lavoratori di Veneto agricoltura.
Per quanto attiene alle figure professionali degli addetti ai servizi funerari e cimiteriali, previste nella classificazione del personale, nell'area spazzamento e raccolta, inquadrate nel 3° livello, tra i profili esemplificativi come "operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria", le parti convengono quanto segue:
[…]
Per quanto attiene alla parte normativa, si farà riferimento al CCNL Federambiente, prevedendone una sezione speciale per i seguenti istituti contrattuali:
[…]
b) sistema indennitario;
c) maggiorazioni;
d) orario di lavoro settimanale;
[…]
_____
Le parti stipulanti concordano, altresì, di incontrarsi entro il 31 luglio 2008 per confrontarsi in materia di formazione e salute e sicurezza del lavoro, al fine di una implementazione delle regolamentazioni in vigore.
Entro la stessa data, le parti definiranno la specifica normativa relativa alla Carta di qualificazione del conducente.

Allegato 5
Capitolo V
Orario di lavoro, festività, riposi, ferie

L'art. 17 del CCNL 22 maggio 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - Orario di lavoro
1. La durata dell'orario normale settimanale di lavoro è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
2. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore.
3. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore.
4. L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
7. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quanto non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
9. Durante l'orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
10. Nei reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di norma i turni saranno quattro ogni giorno, di 6 ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, le aziende potranno articolare diversamente i turni, previo esame congiunto con le OO.SS. aziendali.
11. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
[…]

Art. 17 bis (Riposo giornaliero)
"Il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore".

Art. 18 (Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile)
L'art. 18 del CCNL 22 maggio 2003 è modificato come segue.
Al comma 3, lett. a), la frase "fino a un massimo di 8 ore" è sostituita dalla frase "fino a un massimo di 10 ore".
Al comma 3, lett. b) la frase "fino a un massimo di 45 ore" è sostituita dalla frase "fino a un massimo di 50 ore".
Al comma 4, la frase "rese oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 17 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 100 ore "pro-capite" annue ..." è sostituita dalla frase "rese oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 17 e fino a 50 ore settimanali per un massimo di 150 ore "pro-capite" annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del 15% per le prime 120 ore e del 20% per le residue 30 ore.".
Il comma 13 è soppresso.
Restano invariati i restanti commi.

[Nota]
Art. 18 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile (in vigore dall'1.1.05).
1) In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni della intensità lavorativa, l'orario normale di lavoro di cui all'art. 17 può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.
2) Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all'orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, sempreché la media dell'orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all'orario settimanale di cui all'art. 17.
3) La media di cui al precedente comma può essere realizzata con riferimento a :
(a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro fino ad un massimo di 10 ore e altre, a compensazione, inferiori a:
- 6 ore, per settimana lavorativa di 6 giorni
- 7 ore e 12 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni
(b) più settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 50 ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata. In tali periodi, nelle settimane in cui è programmato il superamento dell'orario settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera non può essere inferiore a:
- 6 ore, per settimana lavorativa di 6 giorni
- 7 ore e 12 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni
4) Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, le prestazioni lavorative, rese oltre l'orario settimanale di cui all'art. 17 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 150 ore 'pro capite' annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del:
- 15% per le prime 120 ore
- 20% per le residue 30 ore

5) Il trattamento di cui al precedente comma è comprensivo della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il TFR.
6) Le modalità di attuazione dell'orario normale in regime di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 - che possono riguardare singole attività o categorie di lavoratori - nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
7) Le variazioni dell'orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dei programmi di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 non danno diritto al trattamento per prolungamento orario o per lavoro straordinario né danno luogo a riduzioni del trattamento retributivo contrattualmente dovuto.
8) Gli orari di lavoro e i relativi periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un preavviso di 10 giorni calendariali, attraverso specifico ordine di servizio; fermo restando che l'azienda avrà cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno, secondo i programmi stabiliti.
9) Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale.
10) Nei periodi in cui siano in atto programmi di attività lavorativa flessibile, ai sensi del comma 3, lett. b), ai lavoratori interessati non possono essere richieste prestazioni lavorative in prolungamento orario o in straordinario.
11) Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4, si verifichino assenze per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell'ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.
12) Il ricorso a prestazioni programmate in attività lavorativa flessibile, oltre i limiti di cui ai commi 3 e 4, è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2.
13) Nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità plurisettimanale, il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo - sulla base di una valutazione comune dell'azienda e delle Organizzazioni sindacali - ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
14) In caso di valutazioni divergenti fra le parti, in ordine all'attuazione della presente norma, si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.


Art. 19 (Lavoro straordinario, notturno, festivo)
[…]
3. Le prestazioni "pro-capite" annue di lavoro straordinario sono pari a 200 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un superiore limite orario annuo.
[…]
10. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.
11. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
[…]
14. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno l'azienda fornisce informazione specifica alle Rappresentanze sindacali aziendali sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario del quadrimestre precedente, distinti per area operativo-funzionale o reparto.

Art. 20 bis (Riposo settimanale)
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, le parti convengono quanto segue:
1) Il lavoratore ha diritto, di norma, ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive.
[…]
4) Sono consentite la collocazione nonché modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga, determinate dalle esigenze tecnico-organizzative del servizio pubblico essenziale assicurato.
[…]
6) Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, di norma, entro i 3 giorni successivi nonché al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
7) Per il personale addetto a turni avvicendati, l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della successiva.

Allegato 6
Capitolo VI
Trattamento economico
Indennità area conduzione

All'art. 29 del CCNL 22 maggio 2003 sono aggiunte le seguenti lett. m) ed n):
m) indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell'area conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione;
n) indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell'area conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie, per ogni giornata di effettiva prestazione, in concorso con altro operatore".
Dette indennità sono corrisposte a partire dal 1 maggio 2008 e sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il TFR.
[…]

Allegato 7
Le parti stipulanti concordano quanto segue:
1. Le disposizioni di cui all'Allegato 3 troveranno attuazione, da parte delle imprese che applicano il CCNL del settore dei servizi ambientali.
2. In assenza della soluzione di cui al precedente punto 1, ovvero qualora sul tavolo negoziale FISE altra eventuale soluzione contrattuale non risulti idonea a mantenere ovvero a determinare contemporanee condizioni di pari opportunità e regolarità competitiva fra tutte le imprese e società che operano in regime di appalto/affidamento nel mercato dei servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1 del presente CCNL, Federambiente non darà applicazione al citato Allegato 3, avvalendosi della facoltà di recesso ex art. 1373 del codice civile.
[…]