Tipologia: Accordo
Data firma: 30 maggio 1996
Validità: 11.04.1996 - 30.06.2000
Parti: Pibiplast e RSU/Filcea-Cgil
Settori: Chimici, Gomma, plastica, Pibiplast Correggio (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Informativa
2. Contratti di formazione e lavoro
3. Contratti a termine e prestazioni esterne
4. Lavoro supplementare
5. Lavoro notturno (triplo turno)
6. Aspettativa e part-time
7. Anticipazione TFR
8. Diritti sindacali
9. Inquadramento
10. Mensa
11. Una-tantum
12. Doppio turno diurno
13. Premio di risultato
14. Decorrenza e durata
Allegato A.
Allegato B
Allegato C
Allegato D

Verbale di accordo

Addì 30 maggio 1996 presso la sede dell'Associazione Industriali, della Provincia di Reggio Emilia, tra la ditta Pibiplast srl con sede in Correggio (RE) […] e le RSU della ditta stessa […], assistite dalla Filcea/Cgil di Correggio […] dopo ampio esame e discussione delle proposte presentate in data 10 gennaio 1996 dalle Maestranze, per il rinnovo del contratto aziendale, si è in via conclusiva definito quanto segue:

1. Informativa
Le Parti confermano la procedura informativa già definita nel precedente Accordo Aziendale 13.09.1989, richiamandone le finalità e le caratteristiche di strumento atto a favorire il mantenimento di relazioni industriali il più possibile convergenti - pur nel rispetto dei rispettivi ruoli ed autonomie - e tendenti ad evitare le occasioni di conflitto.
In tale ambito, verranno fornite dall'Azienda, di norma annualmente - su richiesta delle RSU informazioni concernenti in particolare:
* andamento e prospettive di sviluppo dei mercati
* programmi e prospettive produttive
* evoluzione occupazionale, con riferimento all'eventuale fabbisogno di assunzioni a termine e all'andamento di eventuali contratti di formazione in corso;
* caratteristiche e consuntivo aggregato del ricorso al lavoro straordinario collettivo di produzione, diviso per aree/reparti omogenei.
Viene altresì confermata, secondo le modalità già definite nel precedente contratto aziendale, la disponibilità dell'Azienda a fornire alle RSU preventiva informazione circa eventuali ampi processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed inserimento di rilevanti innovazioni tecnologiche, da cui derivino significativi riflessi su occupazione, organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e sicurezza, professionalità degli addetti.

2. Contratti di formazione e lavoro
Vengono confermati gli impegni del precedente contratto aziendale in materia di corresponsione del premio di produzione aziendale e di trattamento economico di malattia parificato al personale a tempo indeterminato.
Per quanto non previsto si darà piena attuazione alle norme di legge e dei vigenti Accordi Interconfederali in materia.

3. Contratti a termine e prestazioni esterne
Preso atto delle esigenze e delle motivazioni che possono rendere necessario l'inserimento temporaneo in Azienda di personale con contratto a termine, ovvero l'affidamento a Ditte esterne di particolari limitate prestazioni e servizi in regime di appalto - con autonomia organizzativa della Ditta appaltatrice - la Ditta si rende disponibile a portare a conoscenza delle RSU tali situazioni illustrandone in via breve le rispettive causali, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.
I componenti le RSU saranno tenuti al dovere di riservatezza in ordine alle informazioni ricevute, fatti salvi su eventuali interventi mirati a promuovere il rispetto delle vigenti normative.

5. Lavoro notturno (triplo turno)
In relazione alle prestazioni lavorative effettuate in regime di "turno notturno" di 8 ore consecutive, l'Azienda conferma il riconoscimento di una maggiorazione retributiva, del 35%, applicata sulle quote orarie di retribuzione secondo i criteri di cui al vigente CCNL di settore, tale maggiorazione di miglior favore sostituirà ed assorbirà a tutti gli effetti fino a concorre gli analoghi trattamenti previsti dal medesimo CCNL.
Ferma restando l'articolazione di orario già definita al punto 8, dell'Accordo Aziendale 13.09.1989, in materia di triplo turno giornaliero e notturno - che si intende espressamente richiamata e che si riporta nell'Allegato A. a tutti gli effetti come parte integrante della presente intesa - in considerazione delle periodiche esigenze produttive ed organizzative che possono determinare la necessità di potenziare in via temporanea lo sfruttamento integrale degli impianti particolarmente sull'orario notturno, le Parti convengono che l'Azienda - previa, comunicazione ai lavoratori interessati con preavviso di nonna non inferiore a 48 ore - possa richiedere al personale già impegnato nel triplo turno prestazioni lavorative notturno, di norma articolate dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 5.00 del sabato nonché dalle ore 5.00 alle ore 13.00 del sabato.
In presenza delle suddette situazioni la Direzione Aziendale informerà preventivamente le RSU circa le tempistiche, le modalità e la durata del ricorso ai turni notturni aggiuntivi, che in linea di massima potranno protrarsi per non oltre le 4 settimane consecutive.
A fronte di tali prestazioni la ditta riconoscerà in via alternativa ai singoli lavoratori interessati secondo le rispettive richieste - uno dei seguenti trattamenti:
a) maggiorazione retributiva delle ore prestate in "turno notturno aggiuntivo" (senza recupero delle ore) pari al 35%;
b) recupero delle ore prestato mediante riposo compensativo retribuito (senza maggiorazioni) per un numero di ore corrispondenti, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi in giornata da concordarsi con la ditta in base alle esigenze organizzative e produttive;
c) accantonamento della retribuzione relativa alle ore prestate in eccedenza a copertura di permessi retribuiti da fruirsi anche continuativamente - previa intesa con l'Azienda - entro i 6 mesi successivi (retribuzione ordinaria "differita" senza maggiorazioni).

8. Diritti sindacali
Allo scopo di rendere meno disagevole l'espletamento delle diverse incombenze di natura sindacale da parte dei lavoratori interessati, l'Azienda ha conformato la propria disponibilità ai seguenti interventi:
* dotazione alla sala - riunioni, destinata alle Assemblee, di un congruo numero di sedie;
* definizione a livello aziendale delle modalità più idonee per consentire l'esercizio delle prerogative sindacali senza pregiudizio da parte dei componenti le RSU addetti a turni, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Impresa (partecipazione ad Assemblee e riunioni esterne fuori dall'orario lavorativo),
* definizione congiunta tra Responsabile del SPP e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un programma di incontri informativi/formativi da destinare a gruppi/aree omogenee di lavoratori in materia di "sicurezza del lavoro", da effettuarsi in orario lavorativo.

10. Mensa
L'Azienda si è resa disponibile a consentire la fruizione di n. 1 pasto giornaliero in convenzione presso la Mensa Interaziendale di Correggio a favore del solo personale per il quale si configurino concrete necessità, legate all'organizzazione produttiva aziendale, dalle quali derivi la protrazione del lavoro tra le ore 12,00 e le ore 14,00, quali a titolo esemplificativo:
* Meccanici reparto Serigrafia e decoro permanenza in stabilimento per messa a punto macchine di serigrafia/stampa a caldo/verniciatura, in modo da consentire a chi è inserito in turni avvicendati di procedere con la produzione ed evitare "fermi - macchina" ecc.;
* Addetti controllo - qualità: permanenza in stabilimento per consentire a chi di dovere di ricevere il benestare per procedere alla produzione, ovvero per il prolungarsi di un controllo in corso, ecc.;
* Addetti al magazzino: permanenza in reparto per urgenti necessità di carico/scarico, preparazione di spedizioni in scadenza di consegna, ecc.
Tale possibilità riguarderà un numero non superiore a 10 addetti per i quali si ravvisino le suddette necessità, i nominativi del personale interessato vengono elencati nell'apposito Allegato C al presente accordo, che la Direzione Aziendale provvederà ad aggiornare annualmente consegnandone copia alle RSU.
[…]

12. Doppio turno diurno
L'Azienda si è resa disponibile ad individuare, mediante apposita regolamentazione interna forme di avvicendamento del personale addetto ai due turni diurni di 8 ore consecutive in modo tale da consentire la possibilità di fruizione da parte dei singoli addetti di brevi interruzioni dell'attività, non superiori comunque a 15 minuti nell'arco di ogni turno, assicurando nel contempo la piena continuità ed efficienza sia produttiva che qualitativa degli impianti.

Allegato A.
Estratto dal versale di accordo aziendale 13.09.89
(punto 8. - orario di lavoro - triplo turno)

8. Orari di lavoro
Triplo turno

Al fine di conservare un consono utilizzo degli impianti mantenendo una adeguata capacità di produzione si conviene che l'attività lavorativa che, a seconda delle esigenze produttive, verrà svolta su tre turni giornalieri avvicendati si articolerà - fermo restando che a tutti gli effetti di legge l'orario di lavoro rimane quello previsto dal CCNL di settore e fatte salve eventuali future diverse esigenze produttive, attraverso il seguente orario di lavoro distribuito su 5 giorni per ogni settimana:
1° turno dalle 05,00 alle 13,00 per 5 gg ogni settimana
2° turno dalle 13,00 alle 21,00 per 6 gg ogni settimana
3° turno dalle 21,00 alle 05,00 per 4 gg ogni settimana
(non sarà lavorata la notte del venerdì)
L'orario individuale settimanale del personale a triple turno calcolato su di una media riferita a 3 settimane sarà di 37 ore e 20 minuti di effettiva prestazione lavorativa, a fronte di 40 ore settimanali di retribuzione
La riduzione d'orario così definita sarà retribuita facendo ricorso alle 56 ore di ROL previste dal paragrafo E dell'art. 8 CCNL 11.06.1988.
Detta riduzione d'orario comporterà pertanto la rinuncia, per i singoli lavoratori adibiti al triplo turno, a beneficiare delle 56 ore di ROL così come sopra identificate indipendentemente dalle assenze che a qualsiasi titolo potrebbero verificarsi in corso d'anno.
La riduzione d'orario così concordata per la parte eccedente quella ottenuta utilizzando le 56 ore di ROL assorbirà riduzioni d'orario o istituti analoghi eventualmente stabiliti dai futuri Contratti Collettivi Nazionali.