Tipologia: Accordo
Data firma: 24 luglio 1996
Validità: 01.07.1996 - 01.07.2000
Parti: Berarma e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, PMI, Berarma Casalecchio R. (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1)
2) [acconto mensile]
3) [superminimo collettivo],
[decorrenza]

Addì 24/07/1996, presso la Società Berarma a rl presenti: Sig. C.M., quale rappresentante della Società Berarma a rl, Sigg. A.F. e S.S., quali componenti delle RSU; Sig. S.G. della Fiom-Cgil, quale rappresentante delle OO.SS. unitariamente sottoscriventi si conviene quanto segue:

1) L'Azienda e le RSU valuteranno la possibilità di migliorare la ventilazione e l'aspirazione là dove necessiti.
Si ribadisce l'obbligo per tutti i lavoratori di utilizzare i mezzi antinfortunistici; ed in particolare delle scarpe antinfortunistiche che ciascun lavoratore deve avere.