Categoria: 1996
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 29 luglio 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Ceramica del Conca/Associazione degli Industriali della Provincia di Rimini e RSU/Filcea-Cgil, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramica del Conca S. Clemente (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Relazioni industriali
Organici
Orario di lavoro e Indennità
Ferie
Riposi compensativi
Premio aziendale di produttività ed efficienza
Previdenza integrativa
Ambiente di lavoro
Decorrenza e durata

Addì, 29 luglio 1996, tra la Ceramica del Conca spa […], assistita dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Rimini […] e la RSU della Ceramica del Conca […], assistiti dalla Filcea-Cgil […] e dalla Uilcer-Uil […]
Premesso che la procedura di rinnovo del presente contratto integrativo aziendale si è svolta in base alle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale 12 ottobre 1994 nonché del verbale di accordo del 14 dicembre 1995.
Si conviene quanto segue

Premessa
Il presente contratto Integrativo aziendale intende assumere come proprio lo spirito dell'Intesa Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, dell'Accordo Assopiastrelle-Fulc del 14 dicembre 1995 e realizzarne per di competenza le finalità e gli Indirizzi.
Le parti, consapevoli delle grandi trasformazioni derivanti dai processi di globalizzazione dei mercati nonché delle grandi modificazioni in atto nei sistemi politici, economici e sociali, riconoscono la necessità dell'azienda di rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante idonei investimenti produttivi, un continuo miglioramento dell'efficienza gestionale, della qualità del prodotto, nonché incrementi di produttività, di redditività e di miglioramento della sicurezza ed igiene del lavoro.
Nell'ambito degli obiettivi di massimizzazione della produttività, qualità ed efficienza, un'attenzione particolare deve essere rivolta alle risorse umane, elemento strategico da valorizzare attraverso un coinvolgimento partecipativo nel riconoscimento delle competenze e della professionalità delle maestranze.

Relazioni industriali
Le parti ritengono che le relazioni industriali devono ispirarsi a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli, di sistematicità di rapporti sui temi di comune interesse e di ricerca di superamento delle occasioni di conflitto.
A tal fine si propongono con il presente accordo di migliorare gli attuali assetti di relazioni industriali definendo, nell'ambito del protocollo 23 luglio 1993, procedure di raffreddamento delle vertenze aziendali attraverso l'individuazione di autonome regole di comportamento datoriale e delle RSU.
Le parti convengono quindi sulla necessità di una reciproca autodefinizione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno di escludere l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
La RSU si impegna affinché anche eventuali forme di dissenso tengano conto dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi concordemente prefissati.
In relazione a sopra ritenuto, le parti faranno precedere ogni situazione di possibile vertenzialità aziendale da un periodo di confronto tecnico informativo della durata di venti giorni, eventualmente prorogabile dalle parti, decorrente dalla richiesta di incontro, avente ad oggetto l'analisi della problematica e il chiarimento delle rispettive posizioni.
Le parti dichiarano che è comunque convincimento preferire la concertazione alla conflittualità, pertanto durante il periodo suindicato e per cinque giorni successivi all'ultima scadenza, non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le piatteforme contrattuali per il rinnovo del contratto integrativo aziendale saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo e per due mesi successivi alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
In relazione a in premessa, l'azienda fornirà in apposito incontro da tenersi entro il primo trimestre di ogni anno informazioni relative a:
a) Situazione generale del mercato. Saranno fornite indicazioni relative all'andamento del mercato nazionale ed internazionale, anche in termini previsionali e di collocazione strategica dell'azienda.
b) La previsione degli investimenti ed i programmi produttivi.
In relazione al mercato ed alle sue implicazioni, saranno fornite indicazioni relative alle prospettive di produzione, agli investimenti complessivi, ai volumi produttivi ed ai dati qualitativi dell'anno precedente nonché i dati previsionali dell'anno corrente.
L'introduzione di significativi investimenti e innovazioni tecnologiche, saranno oggetto di preventiva informazione alla quale potranno seguire specifici incontri tra le parti al fine di verificarne ed eventualmente valutarne gli effetti sull'organizzazione del lavoro.
c) Elencazione dei lavoratori a tempo indeterminato ed a termine suddiviso per reparti con l'indicazione della categoria e posizione organizzativa. Per quanto concerne i CFL sarà fornito il numero di tali contratti in forza all'azienda e le rispettive finalità.
d) Situazione relativa alle ore di lavoro ordinarie dell'anno precedente, supplementari, straordinarie ed i giorni residuali di ferie suddivise per reparto, nonché prospetto delle postazioni-lavoro e le relative turnazioni.
Sino a quando il bilancio sarà liberamente fornito dal Tribunale a chiunque ne faccia richiesta e fino a che saranno usati per la quantificazione dei premi parametri economici (MOL od altro) riconducibili al bilancio, l'azienda ne fornirà copia alla RSU.
Il presente punto sulle relazioni industriali, integra e non modifica a tale titolo è già stato definito in sede interconfederale e/o di categoria.

Organici
Entro l'anno 1997 le parti si incontreranno per esaminare il grado di copertura delle posizioni-lavoro.

Orario di lavoro e Indennità
Reparto scelta
Il ricorso al lavoro supplementare del sabato pomeriggio dovrà rientrare nella casistica del CCNL ed essere preventivamente comunicato al rappresentante sindacale di reparto o RSU e comunque non dovrà superare 5 turni anche parziali di sabato.
L'eventuale superamento sarà oggetto di confronto fra le parti.
Reparto forni
Durante periodi di manutenzione l'orario di lavoro sarà effettuato in un unico turno diurno.
Reparto smalterie e presse
La pausa di 30 minuti viene effettivamente goduta.
Meccanici smalteria
Vista la specificità organizzativa della mansione, per i lavoratori che non potranno godere della pausa sarà riconosciuta la monetizzazione pari a 30 minuti.
Reparto mulini smalti
La RSU dichiara la propria disponibilità a sostenere l'azienda nel reperire le risorse umane necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza che possano generare fermi delle linee di smaltatura.
Con decorrenza dal mese di agosto del corrente anno, ai lavoratori che svolgono mansioni di smaltatori ed addetti alla scelta piastrella, sarà riconosciuto un superminimo mensile, per tredici mensilità, pari alla differenza economica tra l'attuale livello di Inquadramento ed il livello superiore.
Tale superminimo sarà automaticamente assorbito in ipotesi di passaggio di livello.
Entro il corrente anno le parti verificheranno congiuntamente la corrispondenza, per i suddetti lavoratori, delle mansioni svolte rispetto al relativo livello di Inquadramento.

Riposi compensativi
Nei casi disciplinati dall'accordo aziendale del 11/12/92 si ribadisce che a tutti gli effetti non costituisce lavoro supplementare quello prestato oltre le 40 ore settimanali o l'orario plurisettimanale contrattualmente stabilito per il reparto.

Ambiente di lavoro
Le parti per concerne la materia relativa alla sicurezza sul lavoro fanno esplicito invio alle vigenti disposizioni normative contrattuali, in particolare al D.L.[gs] 626/94 così come integrato dal D.L.[gs] 242/96 nonché al protocollo Assopiastrelle-Fulc.
In base al giudizio del medico di fabbrica i lavoratori del reparto scelta e addetti alle macchine serigrafiche potranno essere sottoposti ad eventuale visita medica oculistica.
I lavoratori sottoposti a visite mediche obbligatorie che effettuano la visita obbligatoria fuori dell'orario di lavoro avranno diritto al riconoscimento di un'ora di permesso retribuito.
Alle lavoratrici che per comprovate ragioni, necessitano di visite oncologiche, saranno concessi brevi permessi non retribuiti.
Le parti manifestano la disponibilità al mantenimento della commissione ambiente.